§ 58.8.37 - D.L. 21 febbraio 1985, n. 23.
Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:21/02/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al [...]
Art. 2.  [4]
Art. 3.      1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, [...]
Art. 3bis.  [5]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi [...]
Art. 5.      1. Il termine previsto dall'art. 8, primo comma, del D.L. 15 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985.
Art. 6.      1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'art. 2 della L. 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 maggio 1985
Art. 7.      1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 150 miliardi per le [...]
Art. 8.  [12]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 58.8.37 - D.L. 21 febbraio 1985, n. 23. [1]

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale

(G.U. 22 febbraio 1985, n. 46)

 

     Art. 1.

     1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è differito al 31 dicembre 1985 [2] . Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

     2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.

     3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985 [3] .

     4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a.

     5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

 

          Art. 2. [4]

 

          Art. 3.

     1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

     2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

 

          Art. 3bis. [5]

     1. L'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.

     2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Servizio nazionale dell'impiego».

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di una somma di pari importo da parte della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con separata contabilità, di cui all'articolo 9 della legge 15 novembre 1968, n. 1115.

 

          Art. 5.

     1. Il termine previsto dall'art. 8, primo comma, del D.L. 15 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985.

     2. Nel terzo comma dell'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1982, n. 887, sono soppresse le parole «non alimentari».

     3. La realizzazione di programmi di investimento sui quali il comitato di cui all'art. 6 della L. 10 ottobre 1975, n. 517, ha espresso parere favorevole è attestata dagli istituti di credito speciale. La predetta attestazione è sostitutiva di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico [6] .

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche presso le imprese allo scopo di controllare l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.

 

          Art. 6.

     1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'art. 2 della L. 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 maggio 1985 [7] [8] .

     2. La rottamazione degli impianti, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal predetto art. 2, deve essere iniziata entro il 31 marzo 1985 [9] , anche se successivamente conclusa. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal secondo comma del medesimo art. 2 è differito al 31 dicembre 1985.

     3. Nel settimo comma del citato art. 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole «sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo».

 

          Art. 7.

     1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 150 miliardi per le finalità di cui agli artt. 2 e 4 della L. 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto I, lettera b), della L. 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [10] .

     2. I contributi accordati ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 31 maggio 1984, n. 193, nonché i contributi accordati ai sensi del precedente comma 1, sono assoggettati al regime tributario previsto dall'art. 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; e sono altresì compresi nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto, nel periodo di imposta in cui concorrono alla formazione del reddito di impresa.

     2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'art. 7 della L. 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge stessa e relativi ad iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel centro-nord è elevata a cinque anni [11].

 

          Art. 8. [12]

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 aprile 1985, n. 143.

[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.

[3]  Termine prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.

[4]  Articolo modificato dalla legge di conversione ed abrogato dall'art. 3 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Termine differito al 30 giugno 1985 dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1985, n. 215.

[9]  Termine differito al 30 giugno 1985 dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1985, n. 215.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12]  Articolo abrogato dalla legge di conversione.