§ 55.1.47 - D.L. 31 maggio 1985, n. 215 .
Differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:31/05/1985
Numero:215


Sommario
Art. 1.      I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge [...]
Art. 1 bis.  [2]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 55.1.47 - D.L. 31 maggio 1985, n. 215 [1] .

Differimento di termini in materia di riduzione della capacità produttiva nel settore siderurgico.

(G.U. 1 giugno 1985, n. 128)

 

 

     Art. 1.

     I termini del 31 maggio 1985 e del 31 marzo 1985 di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, sono differiti al 30 giugno 1985.

 

          Art. 1 bis. [2]

     Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto I), lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 30 luglio 1985, n. 387.

[2]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.