§ 1.5.9 - D.P.R. 20 settembre 1973, n. 1186.
Adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle provincie venete.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.5 magistratura delle acque
Data:20/09/1973
Numero:1186


Sommario
Art. 1.      Il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici addetto al magistrato alle acque di Venezia, per l'espletamento di tutte le competenze riservate allo stesso, al minimo [...]
Art. 2.      Al magistrato alle acque è addetto altresì il seguente personale da assumere con contratto privato:
Art. 3.      E' istituita in aggiunta alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la sezione di [...]
Art. 4.      Il centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo è gestito dal magistrato alle acque di Venezia.
Art. 5.      Sulla proposta del presidente del magistrato alle acque, il Ministro per i lavori pubblici assegna il personale di cui all'art. 1 anche alla sezione di cui alla lettera b) dell'art. 9 della [...]
Art. 6.      Il Ministro per i lavori pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare di quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire [...]
Art. 7.      La competenza territoriale delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171 è determinata come segue:
Art. 8.      A ciascuna soprintendenza ai monumenti e a ciascuna soprintendenza alle gallerie, di cui all'articolo precedente, è preposto un impiegato con la qualifica di dirigente superiore, appartenente, [...]
Art. 9.      La dotazione organica delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171, al minimo delle unità in servizio dovrà essere la seguente:
Art. 10.      Il Ministero della pubblica istruzione, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è [...]
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 350 milioni previsto nell'art. 16 della legge 16 aprile [...]


§ 1.5.9 - D.P.R. 20 settembre 1973, n. 1186.

Adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e delle soprintendenze alle antichità e belle arti delle provincie venete.

(G.U. 22 novembre 1973, n. 304).

 

Art. 1.

     Il personale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici addetto al magistrato alle acque di Venezia, per l'espletamento di tutte le competenze riservate allo stesso, al minimo delle unità in servizio dovrà essere il seguente:

 

     Presidente  1

     Dirigente superiore amministrativo, vice presidente  1

     Dirigente superiore tecnico, capo ufficio tecnico  1

     Dirigenti superiori tecnici, ispettori generali  3

     Primo dirigente amministrativo  1

     Funzionari direttivi amministrativi  9

     Primi dirigenti tecnici, tra cui un urbanista  5

     Funzionari direttivi tecnici  13

     Geometri  29

     Ragionieri  6

     Segretari  20

     Disegnatori  10

     Marconisti  4

     Assistenti  28

     Coadiutori - stenodattilografi  55

     Commessi  16

     Operai  23

     Per far fronte alle esigenze derivanti dall'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia e sino a quando non saranno effettuati la ristrutturazione dei servizi ed il riordinamento delle carriere, ai sensi delle norme dettate sulla materia dalle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775, sono autorizzate le seguenti variazioni in aumento ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

     Dirigente superiore amministrativo di cui alla tabella X, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 1 (vice presidente magistrato Venezia)

     Primo dirigente amministrativo di cui alla tabella X, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 1 (direttore di divisione presso organi allegata al decreto del Presidente periferici)

     Direttivi amministrativi (da riordinare in sede di ricostruzione del ruolo organico ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)  9

     Dirigente superiore tecnico di cui alla tabella X, quadro B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748  3 (ispettori generali)

     Primo dirigente tecnico di cui alla tabella X, quadro B, allegata al 30 giugno 1972, n. 748  4 (direttore di divisione presso organi decreto del Presidente della Repubblica periferici)

     Direttivi tecnici (da riordinare in sede di ricostruzione del ruolo organico ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)  13

     Geometri  16

     Ragionieri  5

     Segretari  20

     Disegnatori  8

     Marconisti  4

     Coadiutori stenodattilografi  42

     Commessi  12

     da apportare in aumento alle rispettive tabelle allegate al decreto del Ministro per i lavori pubblici emanato di concerto con quelli per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, n. 21139, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, tabella da ristrutturare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473.

 

     Art. 2.

     Al magistrato alle acque è addetto altresì il seguente personale da assumere con contratto privato:

     Geofisici  2

     Ingegneri elettronici  2

     Ingegneri geotecnici  2

     Geologici  3

     Ingegnere chimico industriale  1

     Chimico  1

     Biologo  1

     Periti industriali chimici  4

     Periti industriali elettronici  7

     Diplomati nautici  3

     Programmatore  1

     Operatori centro calcolo  3

     Vigilanti lagunari  30

     Operatori radar  2

     Operatori radioelettronici e giuntisti telefonici  14

     Teleidrometristi  2

     Telescriventisti  6

     Operatori oceanografici  3

     Operatori metereologici  3

     Per le suindicate categorie di personale per le quali non sono previsti organici nell'Amministrazione dei lavori pubblici si provvederà al loro inquadramento in dotazioni organiche in sede di revisione generale dei ruoli ai sensi delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775.

 

     Art. 3.

     E' istituita in aggiunta alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la sezione di cui alla lettera b) dell'art. 9, terzo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171.

     A tale sezione compete anche:

     a) l'accertamento della corrispondenza delle caratteristiche delle acque affluenti in laguna ai requisiti stabiliti dalle norme delegate di cui al punto a), secondo comma, art. 9, della legge 16 aprile 1973, n. 171;

     b) l'espletamento dei compiti di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366.

 

     Art. 4.

     Il centro sperimentale per i modelli idraulici di Voltabarozzo è gestito dal magistrato alle acque di Venezia.

     Per la gestione e la utilizzazione del centro modellistico il magistrato alle acque si avvale anche del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

     I programmi di ricerca sono proposti dal presidente del magistrato al Ministero dei lavori pubblici che li approva sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     I programmi di sperimentazione sono approvati dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su proposta del presidente del magistrato.

 

     Art. 5.

     Sulla proposta del presidente del magistrato alle acque, il Ministro per i lavori pubblici assegna il personale di cui all'art. 1 anche alla sezione di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché all'ufficio speciale del genio civile per il servizio idrografico del magistrato alle acque.

 

     Art. 6.

     Il Ministro per i lavori pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare di quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire concorsi con termini abbreviati, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nell'ambito dell'organico di cui all'art. 1 [1].

     Tali assunzioni sono effettuate nel corso degli esercizi finanziari 1974 e 1975 [1].

     L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti [1].

     Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina [1].

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, con contratto privato a termine di durata biennale, il personale specializzato limitatamente a quello indicato nell'art. 2 e per il quale non sono previsti ruoli organici dell'Amministrazione, occorrente per l'espletamento dei nuovi compiti demandati al magistrato alle acque.

     Alle assunzioni si procede dietro motivata proposta del presidente del magistrato alle acque con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, col quale si provvede a determinare il trattamento economico previdenziale ed assistenziale.

     Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventivo di idoneità da parte di apposite commissioni da costituire con decreto del Ministro per i lavori pubblici presso il magistrato alle acque di Venezia.

     Ciascuna di dette commissioni è presieduta da dirigenti in servizio presso il magistrato alle acque ed è composta da due esperti nelle specifiche materie.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva.

     Alla stipula ed al rinnovo dei contratti di assunzione provvede il presidente del magistrato alle acque.

     Ai fini dell'assunzione degli operatori radio elettronici e giuntisti telefonici è titolo preferenziale l'avere già svolto tali mansioni, comunque ed in qualsivoglia modo retribuite, per oltre un quinquennio e per conto del magistrato alle acque.

 

     Art. 7.

     La competenza territoriale delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171 è determinata come segue:

     A) soprintendenza ai monumenti di Venezia e soprintendenza alle gallerie di Venezia: comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.

     B) soprintendenza ai monumenti del Veneto: restanti comuni delle provincie di Venezia e di Padova e provincie di Belluno, Treviso, Rovigo e Vicenza.

     C) soprintendenza alle gallerie del Veneto: restanti comuni delle provincie di Venezia e di Padova e provincie di Belluno, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza.

     Le rettifiche delle circoscrizioni territoriali delle soprintendenze di cui al comma precedente, che si rendessero necessarie dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno disposte ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

 

     Art. 8.

     A ciascuna soprintendenza ai monumenti e a ciascuna soprintendenza alle gallerie, di cui all'articolo precedente, è preposto un impiegato con la qualifica di dirigente superiore, appartenente, rispettivamente, al ruolo degli architetti e a quello degli storici dell'arte.

     La dotazione organica della qualifica dei dirigenti superiori prevista nella tabella IX, quadro E, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di due unità.

     Il ruolo del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentato di:

     2 posti di ispettore archeologo;

     9 posti di ispettore storico dell'arte;

     7 posti di architetto;

     4 posti di esperto;

     6 posti di ragioniere;

     7 posti di segretario;

     6 posti di disegnatore;

     9 posti di geometra;

     20 posti di restauratore, tecnico radiologo e tecnico di laboratorio scientifico;

     6 posti di assistente;

     14 posti di operatore tecnico;

     35 posti di coadiutore;

     53 posti di custode e guardia notturna;

     14 posti di commesso;

     15 posti di operaio qualificato;

 

     Art. 9.

     La dotazione organica delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171, al minimo delle unità in servizio dovrà essere la seguente:

     a) soprintendenza ai monumenti di Venezia:

     1 posto di dirigente superiore architetto;

     1 posto di soprintendente architetto;

     3 posti di direttore e architetto;

     1 posto di direttore e ispettore archeologo;

     1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte;

     2 posti di ragioniere;

     3 posti di disegnatore;

     2 posti di segretario;

     2 posti di geometra;

     3 posti di restauratore;

     2 posti di operatore tecnico;

     5 posti di assistente;

     8 posti di coadiutore;

     6 posti di commesso;

     20 posti di custode e guardia notturna;

     15 posti di operaio;

     b) soprintendenza alle gallerie di Venezia:

     1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;

     1 posto di soprintendente storico dell'arte;

     3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;

     2 posti di ragioniere;

     1 posto di disegnatore;

     2 posti di segretario;

     4 posti di restauratore;

     2 posti di operatore tecnico;

     7 posti di coadiutore;

     5 posti di commesso;

     60 posti di custode e guardia notturna;

     5 posti di assistente;

     10 posti di operaio;

     c) soprintendenza ai monumenti del Veneto:

     1 posto di dirigente superiore architetto;

     1 posto di soprintendente architetto;

     4 posti di direttore e architetto;

     1 posto di direttore e ispettore archeologo;

     1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte;

     2 posti di ragioniere;

     3 posti di disegnatore;

     2 posti di segretario;

     4 posti di geometra;

     2 posti di restauratore;

     4 posti di operatore tecnico;

     5 posti di assistente;

     6 posti di coadiutore;

     5 posti di commesso;

     10 posti di custode e guardia notturna;

     10 posti di operaio;

     d) soprintendenza alle gallerie del Veneto:

     1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;

     1 posto di soprintendente storico dell'arte;

     3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;

     1 posto di ragioniere

     1 posto di disegnatore;

     1 posto di segretario;

     2 posti di restauratore;

     3 posti di operatore tecnico;

     6 posti di coadiutore;

     5 posti di commesso;

     20 posti di custode e guardia notturna;

     10 posti di operaio;

 

     Art. 10.

     Il Ministero della pubblica istruzione, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi, nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in seguito all'aumento dell'organico disposto dall'art. 8 [1].

     L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti [1].

     Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina [1].

     Per le esigenze e il rispetto dei termini di cui all'art. 13, n. 3, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire incarichi o ad assumere con contratto di diritto privato personale specializzato. In ambedue i casi il rapporto non può avere durata superiore ai 60 giorni e non è rinnovabile.

     Alle assunzioni si procede dietro motivata proposta del soprintendente ai monumenti di Venezia di intesa con il soprintendente alle gallerie di Venezia, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro entro il limite massimo di lire 20 milioni, cui si farà fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

     Alla stipula dei contratti di assunzione provvede il soprintendente ai monumenti di Venezia.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 350 milioni previsto nell'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

 

 


[1] Il presente comma non è stato ammesso al visto della Corte dei conti.

[1] Il presente comma non è stato ammesso al visto della Corte dei conti.

[1] Il presente comma non è stato ammesso al visto della Corte dei conti.

[1] Il presente comma non è stato ammesso al visto della Corte dei conti.

[1] Il presente comma non è stato ammesso al visto della Corte dei conti.

[1] Il presente comma non è stato ammesso al visto della Corte dei conti.

[1] Il presente comma non è stato ammesso al visto della Corte dei conti.