§ 19.3.10 – Regolamento 29 febbraio 1968, n. 259.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:29/02/1968
Numero:259


Sommario
Art. 1.      Lo statuto dei funzionari della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica nonché lo statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono [...]
Art. 2.      Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è costituito dalle disposizioni dello statuto dei funzionari della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica [...]
Art. 3.      il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è costituito dalle disposizioni del regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea [...]
Art. 4.      1. Nell'interesse del servizio, ai fini della razionalizzazione dei servizi o per tener conto delle esigenze che possono derivare da una riduzione dell'organico, la commissione è autorizzata, [...]
Art. 5.      1. Il funzionario che è stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ha diritto a quanto segue
Art. 6.      1. Il funzionario che sia stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e che non abbia compiuto 11 anni di servizio, può rinunciare definitivamente a far valere il proprio [...]
Art. 7.      1. I funzionari di cui all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 102, paragrafo 5, dello statuto - ad eccezione di quelli che anteriormente al 1 gennaio 1962 erano titolari dei gradi a 1 o a [...]
Art. 8.      1. Prima di prendere un provvedimento a titolo dell'articolo 4, paragrafo 1, la commissione può, nell'interesse del servizio, invitare il funzionario interessato a comunicarle, nel termine di un [...]
Art. 9.      Alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e una tantum a cui può avere diritto il funzionario che, durante il 1968, è titolarizzato o è assegnato ad una nuova sede di servizio, [...]
Art. 10.      Sino all'entrata in funzione del comitato del personale, che dovrà intervenire al più tardi il 31 dicembre 1968, le attribuzioni di detto comitato sono assunte da un comitato composto dai membri [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 19.3.10 – Regolamento 29 febbraio 1968, n. 259.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione.

(G.U.C.E. 4 marzo 1968, n. L 56).

 

CAPITOLO PRIMO

Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime

applicabile agli altri agenti di dette Comunità

 

Art. 1.

     Lo statuto dei funzionari della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica nonché lo statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono sostituiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee previsto all'articolo 2 del presente regolamento.

Il regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, nonché il regime applicabile agli altri agenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, sono sostituiti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee previsto all'articolo 3 del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è costituito dalle disposizioni dello statuto dei funzionari della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, previa introduzione delle modifiche seguenti:

     1. Il titolo "Statuto dei funzionari della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica" è sostituito dal titolo "Statuto dei funzionari delle Comunità europee".

     2. Articolo 7.

     Al paragrafo 2, secondo comma, dopo i termini "dai trattati che istituiscono le Comunità" sono aggiunti i termini "oppure dal trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee".

     3. Articolo 10.

     Dopo la prima frase del secondo comma, aggiungere la frase seguente: "il comitato e consultato dalla commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto: esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla commissione stessa".

     4. Articoli 17 e 18.

     I termini "della Comunità da cui egli dipende" e "alla Comunità dalla quale dipende il funzionario" sono rispettivamente sostituiti dai termini "delle Comunità" e "alla Comunità alla cui attività si ricollegano detti lavori".

     5. Articolo 23.

     I termini "dei protocolli sui" e "nei protocolli sui" sono rispettivamente sostituiti dai termini "del protocollo sui" e "nel protocollo sui".

     6. Articolo 24.

     Al primo comma, i termini "ciascuna Comunità assiste il funzionario che da essa dipende" sono sostituiti dai termini "le Comunità assistono il funzionario".

Al secondo comma, i termini "essa risarcisce" sono sostituiti dai termini "esse risarciscono solidalmente".

     7. Articolo 63.

     Al primo comma, i termini "nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità da cui dipende" sono sostituiti dai termini "in franchi belgi".

Al terzo comma, i termini "da quella del paese ove ha sede provvisoria la Comunità da cui dipende" sono sostituiti dai termini "dal franco belga".

     8. Articolo 64.

     Al primo comma, i termini "nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità da cui dipende" sono sostituiti dai termini "in franchi belgi".

Al secondo comma, i termini "fissati di comune accordo dai consigli che deliberano su proposta delle commissioni" sono sostituiti dai termini "fissati dal consiglio che delibera su proposta della commissione".

     9. Articolo 65.

     Al paragrafo 1, primo comma, i termini "i consigli procedono" e "dalle commissioni" sono rispettivamente sostituiti dai termini "il consiglio procede" e "dalla commissione".

Al paragrafo 1, secondo comma, i termini "i consigli valutano" sono sostituiti dai termini "il consiglio valuta".

Al paragrafo 2, i termini "i consigli decidono, di comune accordo" sono sostituiti dai termini "il consiglio decide".

Al paragrafo 3, i termini "i consigli deliberano su proposta delle commissioni" sono sostituiti dai termini "il consiglio delibera su proposta della commissione".

     10. Articolo 82.

     Al paragrafo 2, i termini "se i consigli, in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, decidono" e "queste stesse autorità, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, prendono contemporaneamente una decisione" sono rispettivamente sostituiti dai termini "se il consiglio, in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, decide" e "questa stessa autorità, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, prende contemporaneamente una decisione".

     11. Articolo 83.

     Al paragrafo 1 viene aggiunto un secondo comma cosi redatto: "l'utilizzazione degli averi del fondo pensioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del vecchio statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio viene decisa dal consiglio che delibera, alla maggioranza qualificata, su proposta della commissione presentata previo parere del comitato dello statuto".

Al paragrafo 4, i termini "su richiesta dei consigli" sono sostituiti dai termini "su richiesta del consiglio".

     12. Articolo 91.

     Al paragrafo 1, i termini "una delle Comunità" sono sostituiti dai termini "le Comunità".

     13. Titolo VIII.

     Nell'intestazione del titolo, i termini "della Comunità europea dell'energia atomica" sono sostituiti dai termini "delle Comunità".

     14. Articolo 92.

     Al primo comma, i termini "funzionari della Comunità europea dell'energia atomica" sono sostituiti dai termini "funzionari delle Comunità".

     15. Articoli 93, 95, 99 e 100.

     In questi articoli, i termini "il consiglio della Comunità europea dell'energia atomica" e "la commissione della Comunità europea dell'energia atomica" sono rispettivamente sostituiti dai termini "il consiglio" e "la commissione".

     16. Articolo 95.

     Al primo comma, i termini "per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto " sono sostituiti dai termini "fino al 31 dicembre 1968".

Al secondo comma, i termini "al termine di questo periodo" sono sostituiti dai termini "per il periodo successivo a questa data".

     17. Articolo 107.

     Al paragrafo 3, i termini "alla Comunità da cui dipende" e "dalla Comunità" sono rispettivamente sostituiti dai termini "alle Comunità" e "dalle Comunità".

     18. Allegato I, b.

     Nel titolo, i termini "della Comunità europea dell'energia atomica" sono sostituiti dai termini "delle Comunità".

     19. Allegato III - articolo 1.

     Al paragrafo 1, lettera a), i termini "concorso interno nell'ambito della Comunità o delle tre Comunità europee" sono sostituiti dai termini "concorso interno nell'ambito delle Comunità".

     20. Allegato VII - articoli 4 bis, 14 bis, 14 ter.

     I termini "dai consigli" sono sostituiti dai termini "dal consiglio".

     21. Allegato VII - articolo 13, ed Allegato VIII - articoli 11, 12 e 13.

     I termini "dalla Comunità da cui dipende", "alla Comunità da cui dipende" e "presso la Comunità da cui dipende" sono rispettivamente sostituiti dai termini "dalle Comunità", "alle Comunità" e "presso le Comunità".

     22. Allegato VIII - articoli 11 e 46.

     I termini "di una delle Comunità" ed "ad una delle Comunità" sono rispettivamente sostituiti dai termini "delle Comunità" e "alle Comunità".

     23. Allegato VIII - articolo 12 bis.

     Dopo l'articolo 12 viene aggiunto un articolo 12 bis così redatto:

     "Articolo 12 bis.

     Il funzionario che cessa definitivamente dal servizio in data anteriore al 1 luglio 1969, senza aver compiuto 11 anni di servizio e che può beneficiare di una pensione di anzianità, ha diritto ad optare fra tale pensione ed un'indennità una tantum calcolata conformemente alle disposizioni delle lettere da a) a d) dell'articolo 12".

     24. Allegato VIII - articolo 45.

     Al secondo comma, i termini "a nome della Comunità da cui il funzionario interessato dipendeva" sono sostituiti dai termini "a nome delle Comunità".

Al quarto comma, i termini "paesi appartenenti alla Comunità "sono sostituiti dai termini "paesi appartenenti alle Comunità".

     25. Allegato VIII - articolo 47.

     Il testo dell'articolo 47 è sostituito dal testo seguente: "qualora la causa dell'invalidità o del decesso di un funzionario sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono surrogate di diritto, nel limite delle obbligazioni che loro incombono ai sensi del presente regime di pensioni, al funzionario o ai suoi aventi diritto nella loro azione contro il terzo responsabile".

     26. Allegato VIII - articolo 51.

     I termini "alla Comunità da cui l'agente dipendeva" e "la Comunità da cui l'agente dipendeva si assume l'onere" sono rispettivamente sostituiti da "alle Comunità" e "le Comunità assumono l'onere".

Lo statuto definito al primo comma, nonché i regolamenti d'applicazione adottati dai consigli della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica o dal consiglio delle Comunità europee, applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano di pieno diritto a tutti i funzionari, ex funzionari e loro aventi diritto sottoposti, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni dello statuto dei funzionari della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica oppure dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Le disposizioni degli articoli da 93 a 105 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio restano applicabili ai funzionari che erano sottoposti alle disposizioni dell'articolo 92 di detto statuto al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è costituito dalle disposizioni del regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, previa introduzione delle modifiche seguenti:

     1. Articolo 1.

     I termini "una delle Comunità" sono sostituiti dai termini "delle Comunità".

     2. Articolo 2.

     Alla lettera c), dopo i termini "dai trattati che istituiscono le Comunità" sono aggiunti i termini "oppure dal trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee".

     3. Articolo 5.

     I termini "una delle Comunità" sono sostituiti dai termini "una delle istituzioni delle Comunità".

     4. Articoli 10, 94 e 95.

     I termini "della commissione della Comunità europea dell'energia atomica" sono sostituiti dai termini "della commissione".

     5. Articoli 33 e 40.

     I termini "una delle tre Comunità europee" sono sostituiti dai termini "le Comunità".

     6. Articolo 42.

     Al secondo comma, i termini "del bilancio della Comunità cui è imputata la retribuzione dell'agente" sono sostituiti dai termini "il bilancio delle Comunità".

     7. Articoli 43, 48 e 75.

     I termini "della Comunità da cui dipendeva l'agente" e "presso la Comunità da cui dipende" sono rispettivamente sostituiti dai termini "delle Comunità" e "presso le Comunità".

     8. Articoli 70 e 98.

     I termini "di una delle tre Comunità europee" sono sostituiti dai termini "delle Comunità".

     9. Articolo 87.

     Al secondo comma, i termini "la Comunità" sono sostituiti dai termini "le Comunità".

     10. Articoli 94 e 95.

     I termini "il consiglio della Comunità europea dell'energia atomica" sono sostituiti dai termini "il consiglio".

Il regime definito al primo comma, nonché i regolamenti di applicazione adottati dai consigli della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica o dal consiglio delle Comunità europee, applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano di pieno diritto a tutti gli altri agenti, ex altri agenti e loro aventi diritto sottoposti, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, alle disposizioni del regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

 

CAPITOLO II

Misure particolari temporaneamente applicabili

ai funzionari della commissione

 

     Art. 4.

     1. Nell'interesse del servizio, ai fini della razionalizzazione dei servizi o per tener conto delle esigenze che possono derivare da una riduzione dell'organico, la commissione è autorizzata, sino al 30 giugno 1968, a porre in atto nei confronti dei suoi funzionari provvedimenti di cessazione definitiva dal servizio, a norma dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite in appresso.

     2. Qualora la commissione intenda porre in atto, nei confronti dei funzionari di grado diverso da a 1 e a 2, i provvedimenti di cui al paragrafo 1, essa compila per grado l'elenco dei funzionari che ne sono oggetto, previo parere della commissione paritetica e prendendo in considerazione la competenza, il rendimento, il comportamento in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari.

Il funzionario iscritto su questo elenco può optare tra la cessazione definitiva dal servizio di cui al paragrafo 1 ed un provvedimento di collocamento in disponibilità. In quest'ultimo caso sono applicabili le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 41 dello statuto. Il funzionario che intenda optare per il provvedimento di collocamento in disponibilità è tenuto, a pena di decadenza, a render nota la sua scelta entro un mese dalla data di notifica della sua iscrizione nell'elenco previsto al primo comma.

     3. Se l'interesse del servizio lo permette, la commissione tiene conto delle domande dei funzionari che sollecitano l'applicazione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio ai sensi del paragrafo 1.

     4. I provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 non rivestono carattere disciplinare.

     5. Sino al 30 giugno 1968 e salvo restando il disposto del paragrafo 2, la commissione non può prendere alcuna decisione di collocamento in disponibilità o di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

 

     Art. 5.

     1. Il funzionario che è stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ha diritto a quanto segue:

     a) per un periodo di sei mesi, ad un'indennità mensile pari alla sua ultima retribuzione, e

     b) per un periodo da determinare in base alla tabella di cui al paragrafo 2, ad un'indennità mensile pari

     - all'85% dello stipendio base, dal 7 al 12 mese,

     - al 70% dello stipendio base, dal 13 al 66 mese,

     - al 60% dello stipendio base, per il periodo successivo. Il beneficio dell'indennità cessa al più tardi il giorno in cui il funzionario compie il 65 anno di età.

     2. Per determinare, in funzione dell'età dell'interessato, il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità di cui al paragrafo 1, lettera b), alla durata del suo servizio si applica il coefficiente di cui alla tabella seguente; tale periodo viene arrotondato, se del caso, al mese inferiore.

 

     (Omissis)

 

     3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto per il paese delle Comunità nel quale il beneficiario prova di avere la propria residenza.

Se il beneficiario dell'indennità stabilisce la sua residenza al di fuori dei paesi delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è quello valido per Bruxelles.

     4. L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale percepita dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

     5. Se il funzionario riscuote l'indennità prevista al paragrafo 1, gli assegni familiari restano integralmente dovuti.

     6. Durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, il funzionario ha diritto, per sé e per le persone assicurate a suo titolo, alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee, purché egli versi il contributo calcolato sullo stipendio base relativo al suo grado e scatto e purché non possa essere coperto contro i rischi di malattia da altro regime.

     7. Durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità, il funzionario, nel limite di cinque anni, continua ad acquisire nuovi diritti alla pensione di anzianità in base alla retribuzione relativa al suo grado ed al suo scatto, purché durante questo periodo vi sia stato versamento dei contributi previsti dallo statuto. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Allegato VIII dello statuto, questo periodo è considerato come periodo di servizio.

Se il funzionario viene riammesso in servizio in una istituzione delle Comunità europee, acquisendo cosi nuovi diritti a pensione, cessa di fruire, durante il nuovo periodo di servizio, delle disposizioni di cui al primo comma. Tuttavia, al momento della sua riammissione in servizio, il funzionario può chiedere, per la parte non consumata del periodo di cui al primo comma, che il suo contributo al regime delle pensioni, nonché i suoi diritti a pensione, siano calcolati sullo stipendio base relativo al grado ed allo scatto che aveva ottenuto nelle sue funzioni antecedenti. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77 dello statuto, il caso del funzionario che benefici dell'indennità di cui al paragrafo 1 è equiparato a quello del funzionario che è stato oggetto di una dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

Al termine di questo periodo, il beneficio del diritto a pensione e acquisito senza che si applichi al funzionario la riduzione prevista all'articolo 9 dell'Allegato VIII dello statuto, purché egli abbia raggiunto l'età di 55 anni.

L'ammontare della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un funzionario deceduto durante questo periodo viene fissato a norma dell'articolo 79, secondo comma, dello statuto.

     8. Qualora, in applicazione delle presenti disposizioni, il diritto a pensione risulti acquisito prima del raggiungimento del 60 anno di età, il funzionario ha diritto, per ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato VII dello statuto, all'assegno per figli a carico.

     9. Ai fini della concessione dell'indennità di nuova sistemazione, il funzionario non è tenuto a soddisfare alla condizione relativa al termine di cui al paragrafo 1, primo comma, dell'articolo 6 dell'Allegato VII dello statuto.

     10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, secondo comma, dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario che sia stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene equiparato a quello del funzionario al quale sia stato applicato il disposto degli articoli 41 e 50 dello statuto.

 

     Art. 6.

     1. Il funzionario che sia stato oggetto del provvedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e che non abbia compiuto 11 anni di servizio, può rinunciare definitivamente a far valere il proprio diritto alla pensione. In tal caso, egli fruisce di un'indennità determinata alle condizioni di cui all'articolo 12 dell'Allegato VIII dello statuto. Le disposizioni previste all'articolo 5, paragrafi 7 e 8, nonché all'articolo 7 del presente regolamento non sono applicabili.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, lettera c), dell'Allegato VIII dello statuto, il tempo di servizio effettivamente prestato s'intende comprensivo del periodo durante il quale il funzionario ha diritto all'indennità di cui all'articolo 5, nonché del periodo bonificato, se del caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 10.

     2. Il funzionario che intenda optare per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 è tenuto, a pena di decadenza, a rendere nota la sua scelta entro i sei mesi successivi alla data della notifica del provvedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Gli importi eventualmente versati a titolo della pensione prima dell'applicazione del presente articolo vanno detratti dall'indennità di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 7.

     1. I funzionari di cui all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 102, paragrafo 5, dello statuto - ad eccezione di quelli che anteriormente al 1 gennaio 1962 erano titolari dei gradi a 1 o a 2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio - ai quali si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono chiedere che i loro diritti in materia pecuniaria siano fissati in base all'articolo 34 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dell'articolo 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

     2. I funzionari che anteriormente al 1 gennaio 1962 erano titolari dei gradi a 1 o a 2 nel quadro dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed ai quali si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono chiedere che i loro diritti in materia pecuniaria siano fissati in base all'articolo 42 dello statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

 

     Art. 8.

     1. Prima di prendere un provvedimento a titolo dell'articolo 4, paragrafo 1, la commissione può, nell'interesse del servizio, invitare il funzionario interessato a comunicarle, nel termine di un mese, se accetta di essere assegnato ad un impiego corrispondente alla carriera immediatamente inferiore a quella a cui appartiene il suo grado. Se il funzionario accetta, può essere assegnato a tale impiego nonostante le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dello statuto.

     2. Il funzionario oggetto di una decisione presa conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, secondo comma, conserva il suo grado, nonché tutti i diritti ad esso connessi. Ha diritto di precedenza per essere assegnato a qualsiasi impiego corrispondente al suo grado che dovesse diventare vacante o che dovesse essere creato, purché egli possegga i requisiti richiesti per l'impiego in parola.

 

CAPITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 9.

     Alle indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e una tantum a cui può avere diritto il funzionario che, durante il 1968, è titolarizzato o è assegnato ad una nuova sede di servizio, ovvero cessa definitivamente dal servizio, è attribuito il coefficiente correttore di 117,5%.

 

     Art. 10.

     Sino all'entrata in funzione del comitato del personale, che dovrà intervenire al più tardi il 31 dicembre 1968, le attribuzioni di detto comitato sono assunte da un comitato composto dai membri del comitato o dei comitati del personale eletti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle Comunità europee.