§ 80.7.1 - Legge 2 maggio 1974, n. 195.
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.7 partiti politici
Data:02/05/1974
Numero:195


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [4]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 80.7.1 - Legge 2 maggio 1974, n. 195.

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(G.U. 25 maggio 1974, n. 135)

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

 

          Art. 5.

     I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.

     Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

 

          Art. 6. [4]

     I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta.

 

          Art. 7.

     Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonchè delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonchè alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società [5].

     Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

     Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

 

          Art. 8. [6]

 

          Art. 9. [7]

 

          Art. 10.

     All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministro del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

ALLEGATO

BILANCIO DEL PARTITO

ENTRATE

 

1) Quote associative annuali .....................................

L. ...............................….

2) Contributi dello Stato:

 

a) quote rimborso spese elettoriali .........................

L. ...................................

b) contribuzione annuale all'attività del gruppo parlamentare alla Camera dei deputati .................

L. ....................................

c) contribuzione annuale all'attività del gruppo parlamentare al Senato ..

L. ....................................

d) contribuzioni annuali ai gruppi parlamentari alla Camera e al Senato ..

L. ....................................

3) Proventi finanziari diversi:

 

a) fitti, dividendi su partecipazioni e interessi su titoli ......................

L. ....................................

b) interessi su finanziamenti .....................................

L. ....................................

c) altri proventi finanziari .............................................

L. ....................................

4) Entrate diverse:

 

a) da attività editoriali ................................................

L. ....................................

b) da manifestazioni ................................................…

L. ....................................

c) da altre attività statutarie ....................................….

L. ....................................

5) Atti di liberalità:

 

a) contribuzioni straordinarie degli associati .......

L. ....................................

b) contribuzioni di non associati (privati, società private, organismi privati vari, contribuzioni di associazioni sindacali e di categoria) ..........

L. ....................................

Totale entrate ....................................................

L. ....................................

SPESE

1) Personale ...............................................................

L. ......................................

2) Spese generali ......................................................

L. ......................................

3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche (1) ....................

L. ......................................

4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda ......

L. ......................................

5) Spese straordinarie per campagne elettorali ....

L. ......................................

Totale spese ...............................

L. ......................................

Riepilogo

 

Totale entrate ............................................................

L. ......................................

Totale spese .............................................................

L. ......................................

Differenza ...........................................

L. ......................................

 

(1) E' in facoltà dei partiti, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 3 giugno 1999, n. 157.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 3 giugno 1999, n. 157.

[3] Articolo abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173.

[4] Articolo così modificato dall'art. 39 quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[5] Comma già modificato dall'art. 9 della L. 6 luglio 2012, n. 96 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659.

[7] Articolo abrogato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173.