§ 98.1.26769 - Legge 26 novembre 1992, n. 460.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/11/1992
Numero:460


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26769 - Legge 26 novembre 1992, n. 460.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione.

(G.U. 28 novembre 1992, n. 281)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1 (Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione). -1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da una o più commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola media superiore. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, in relazione alle carenze di personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni situati nelle regioni del centro-nord. Entro i successivi trenta giorni le amministrazioni interessate provvedono alla nomina e dispongono l'immediata chiamata in servizio. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993".

     Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione). -1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, può essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.

     2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati".

     Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2-bis (Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere). -1. Al comma 6 dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; e le parole: "di cui all'art. 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

     2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.

     Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). -1. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o appaltatrici operanti presso la termocentrale ENEL di Fiumesanto (Sassari) (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) o dalle medesime messi in mobilità.

     2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".