§ 98.1.28277 - D.L. 20 maggio 1992, n. 293 .
Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate


Settore:Normativa nazionale
Data:20/05/1992
Numero:293


Sommario
Art. 1.  (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)
Art. 2.  (Fiscalizzazione oneri sociali)
Art. 3.  (Trattamenti pensionistici anticipati)
Art. 4.  (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)
Art. 5.  (Regime impositivo delle abitazioni)
Art. 6.  (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno)
Art. 7.  (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM)
Art. 8.  (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato)
Art. 9.  (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale e norme per i piani di recupero delle zone artistiche)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di cassa integrazione e di mobilità)
Art. 11.  (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
Art. 12.  (Finanziamento del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo)
Art. 13.  (Disposizioni in materia di competenze previdenziali)
Art. 14.  (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28277 - D.L. 20 maggio 1992, n. 293 [1].

Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate

(G.U. 21 maggio 1992, n. 117)

 

     Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi 1° e 2° del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma 1°, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

     4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

     a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

     b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

     6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

 

          Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali)

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01, e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

     5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

          Art. 3. (Trattamenti pensionistici anticipati)

     1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

     2. Il CIPE, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione in data 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 1992, determina, entro il limite massimo complessivo di venticinquemila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati per ciascuna impresa.

     3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di gestione delle crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedendone tramite il Ministero stesso l'accertamento da parte del CIPE.

     4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

     5. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

     6. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

     7. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito con il termine 29 febbraio 1992.

     8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

 

          Art. 4. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)

     1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

     2. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'ENPALS delibera i criteri e modalità per l'applicazione delle richiamate disposizioni.

     3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facoltà di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle procedure concorsuali si applicano in questi casi le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare.

     4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente:"3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, punto 4, dell'articolo 14, della legge 17 maggio 1985, n. 210".

     5. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93 presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso gli enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendente da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste, mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

     6. Per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono iscritti nelle liste di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i lavoratori, in possesso dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici, i quali fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi consecutivi, nonché i lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire tra le predette categorie la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

     7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti norme, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

     8. I contratti di lavoro stipulati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, possono essere prorogati di ulteriori sei mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 del predetto articolo 7. Il personale eventualmente cessato dal servizio dal 1° gennaio 1992, per scadenza del termine contrattuale, può essere riammesso in servizio per un periodo di sei mesi.

     9. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7.".

     10. Il termine del 1° giugno 1992 di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° settembre 1992.

 

          Art. 5. (Regime impositivo delle abitazioni)

     1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui allalegge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dalla applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tal caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

     2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal 1° gennaio 1992 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

 

          Art. 6. (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno)

     1. Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 14.000 miliardi, in ragione di lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 8.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

     2. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, a contrarre prestiti esteri per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

 

          Art. 7. (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM)

     1. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 sopprimere le parole: "Nell'anno 1990";

     b) al medesimo comma 1 la lettera b) è così sostituita:"b) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: lire 1.550 miliardi";

     c) al comma 2, le parole: "in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991" sono sostituite da quelle: "in ragione di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1992";

     d) al comma 3 le parole: "dal secondo semestre del 1993" sono sostituite da quelle: "dall'anno 1994";

     e) al comma 5 le parole: "di nuovi investimenti" sono sostituite da quelle: "dei programmi 1991-94";

     f) al comma 6 dopo la parola: "Mezzogiorno" aggiungere le seguenti: "da effettuarsi da parte dell'IRI" e dopo le parole: "al comma 1" aggiungere le seguenti: "lettera a)".

     2. All'articolo 3 della medesima legge n. 42 del 1991 le parole: "da parte degli enti" sono sostituite da quelle: "da parte dell'IRI".

     3. L'articolo 4 della medesima legge n. 42 del 1991 è sostituito dal seguente:"1. I programmi degli enti di gestione, di cui all'articolo 2, comma 5, sono quelli risultanti dai documenti allegati alla relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1992, trasmessa al CIPE e da questi positivamente esaminata nella seduta del 30 settembre 1991.".

     4. L'articolo 7, comma 2, della menzionata legge n. 42 del 1991 è sostituito dal seguente: "2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento. "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali".

 

          Art. 8. (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato)

     1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in società per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazioni degli enti pubblici economici e di dismissione delle Partecipazioni statali è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione delle attività produttive e commerciali, nonché alle operazioni di liquidazione, provvede un comitato di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; il comitato dalla data del suo insediamento esercita tutte le attribuzioni di cui al presente comma, comprese quelle proprie del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Gli atti del comitato sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Ministro delle finanze entro dieci giorni dalla loro adozione. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Il relativo onere farà carico a decorrere dall'anno 1992 e per gli esercizi successivi, al capitolo 127 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo 191 dello stesso stato di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 7, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tal ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso la stessa società per azioni o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     3. Al medesimo personale di cui al comma 2 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facoltà al prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 7.

     4. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     5. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 4, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 2, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato, mediante riassegnazione ad apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme relative al gettito erariale connesse all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

     6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, l'onere per il personale interessato resterà a carico delle disponibilità derivanti dalla gestione o dalla liquidazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al comma 1.

     7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e delle previdenza sociale, saranno emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

     8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede, quanto a lire 30 miliardi e a lire 133 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 101 e 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo le predette somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 9. (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale e norme per i piani di recupero delle zone artistiche)

     1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

     2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

     3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     4. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole "articolo 44" sono sostituite da quelle: "articolo 49, comma 12".

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

 

          Art. 10. (Disposizioni in materia di cassa integrazione e di mobilità)

     1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

     2. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto.

     3. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1° gennaio di ciascun anno dell'indennità di mobilità è effettuato nella misura e con i criteri stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

 

          Art. 11. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)

     1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

     a) quanto al 61,80 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

     b) quanto al 27,40 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA) e Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO);

     c) quanto al 10,80 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale di assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e Patronato sozialer beratungsring (SBR).

     2. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

     3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

 

          Art. 12. (Finanziamento del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo)

     1. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo.

     2. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 13. (Disposizioni in materia di competenze previdenziali)

     1. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".".

     2. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92, e non si applica, altresì, per l'inquadramento previdenziale degli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione.

 

          Art. 14. (Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)

     1. E' autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso.

     2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

     3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2 fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 15. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 marzo 1993, n. 75,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 1993, n. 292,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8 del presente decreto.