§ 98.1.28213 - D.L. 22 aprile 1991, n. 134 .
Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonchè misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/04/1991
Numero:134


Sommario
Art. 1.      1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, [...]
Art. 2.      1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito
Art. 3.      1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e [...]
Art. 4.      1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonchè di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati [...]
Art. 6.      1. La Regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi [...]
Art. 7.      1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. [...]
Art. 8.      1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico [...]
Art. 9.      1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'83 per cento delle [...]
Art. 10.      1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28213 - D.L. 22 aprile 1991, n. 134 [1].

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonchè misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.

(G.U. 23 aprile 1991, n. 95)

 

     Art. 1.

     1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

     2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991;quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

 

          Art. 2.

     1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito:

     a) lire 36 miliardi per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 7 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'art. 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

     b) lire 16 miliardi per interventi di competenza della Regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonchè di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a);

     c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per inteventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario, da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

     d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'art. 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15% dell'intero importo.

     2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

     3. Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate; l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

     4. Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la Regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 3, terzo comma, della citata legge 29 novembre 1984, n. 798.

 

          Art. 3.

     1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonchè l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonchè nei casi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, per tutti i quali si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

     2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 39 della citata legge n. 392 del 1978.

     3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

     4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

 

          Art. 4.

     1. Per l'accelerazione, l'unitarietà e lo snellimento dei procedimenti inerenti ad interventi edilizi nonchè di trasformazione e modifica del territorio nei comuni di Venezia e di Chioggia, viene di norma convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su iniziativa dell'amministrazione interessata all'esecuzione degli interventi ovvero del sindaco se si tratti di interventi di privati. Qualora nell'ambito della conferenza non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini eventualmente interessate, l'amministrazione che ha indetto la conferenza acquisisce, entro sessanta giorni dalla richiesta, le definitive determinazioni dei rispettivi organi centrali sovraordinati competenti in materia.

     2. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche resa ai sensi del comma 1 ha valore di variante agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, nonchè di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri e alle aziende turistiche ricettive.

     4. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purchè sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

     5. All'art. 6 della legge 26 luglio 1984, n. 413, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     "g) ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato alla motorizzazione civile, qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.".

     6. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a provvedere, entro il termine di sei mesi e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche.

 

          Art. 5.

     1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), i comuni di Venezia e di Chioggia sono autorizzati a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali con le modalità indicate all'art. 4, ottavo e nono comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1981, n. 47; ai predetti comuni è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione, da esercitarsi entro il termine di sessanta giorni dall'offerta, nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato.

     2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266, è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'art. 2, comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

 

          Art. 6.

     1. La Regione Veneto è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 e anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso art. 1 le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1.

     2. All'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 938, le parole: "paritetica e complessivamente maggioritaria della Regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia" sono sostituite dalle seguenti: "maggioritaria di enti pubblici o di società di capitali a maggioranza pubblica".

 

          Art. 7.

     1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     3. E' autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo straordinario di lire 160 miliardi in favore del comune di Roma per sopperire ai maggiori oneri di gestione intervenuti nel corso del medesimo anno in relazione alle impegnative manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale che hanno interessato la città di Roma.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

     5. In corrispondenza alle necessità derivanti dalle gravi carenze di edilizia scolastica della città di Roma, una congrua quota delle somme assegnate per gli interventi per Roma capitale della Repubblica di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è destinata, su indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, a soddisfare i fabbisogni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado funzionanti nella città di Roma, ivi compresi i licei artistici, l'Accademia di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Istituto superiore per le industrie artistiche ed il Conservatorio di musica "S. Cecilia".

     6. Le somme previste dall'art. 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'art. 17, commi 20 e 40, e dall'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991.

     7. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7014 e 8422 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità relative al capitolo 7014 per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolare generale degli acquedotti.

 

          Art. 8.

     1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili ammessi a finaziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

     4. Gli importi relativi ai comma 1 e 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

     5. Per i progetti ambientali FIO, finanziati a norma della legge 29 ottobre 1987, n. 441, può essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto, una diversa utilizzazione dei fondi, resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore.

 

          Art. 9.

     1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'83 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

     2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per l'anno 1989, nell'importo di lire 18 miliardi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

 

          Art. 10.

     1. Sono prorogate per l'anno finanziario 1990 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268; al finanziamento degli interventi ivi previsti è destinata per l'anno 1990 la somma di lire 250 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla medesima legge.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7762 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 8, L. 8 novembre 1991, n. 360, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.