§ 63.4.8 - Legge 24 giugno 1974, n. 268.
Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:24/06/1974
Numero:268


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalità di cui all'art. 255 del testo unico delle leggi [...]
Art. 2.      All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la regione autonoma della Sardegna.
Art. 3.      Su proposta della regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il C.I.P.E. provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'art. 255 del testo unico 30 giugno [...]
Art. 4.      Il Ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la Regione sarda, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei [...]
Art. 5.      Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al [...]
Art. 6.      Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla [...]
Art. 7.      La regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome, statali e regionali, agli [...]
Art. 8.      Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonchédelle industrie manifatturiere ad alta intensità di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano [...]
Art. 9.      L'autorizzazione alla assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo [...]
Art. 10.      Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere [...]
Art. 11.      Nei confronti delle imprese di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a L. 800.000 annue per i primi cinque anni e L. 400.000 [...]
Art. 12.      Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:
Art. 13.      Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 8, è riservata, con assoluta priorità, la partecipazione al capitale da parte della società [...]
Art. 14.      I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattive e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'E.G.A.M., previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. [...]
Art. 15.      Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai programmi, per l'aumento del capitale sociale della società [...]
Art. 16.      Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio è prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli [...]
Art. 17.      In attuazione dell'art. 13 dello statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, la regione predispone un programma [...]
Art. 18.      Per il conseguimento dei fini indicati nell'art. 17, è costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non [...]
Art. 19.      L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.
Art. 20.      La regione, con propria legge, istituisce una sezione speciale dell'ente di sviluppo, la quale:
Art. 21.      Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della produzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla [...]
Art. 22.      L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, [...]
Art. 23.      La sezione speciale dell'ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia [...]
Art. 24.      La sezione speciale dell'ente di sviluppo è tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto sulla base delle richieste e purchè il cessionario si impegni, qualora non [...]
Art. 25.      Il programma per l'acquisizione dei terreni è predisposto dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge, l'impegno di non meno [...]
Art. 26.      Per l'attuazione delle norme previste dal titolo II della presente legge ed in riferimento all'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna) è [...]
Art. 27.      All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 28.      Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1984, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà [...]


§ 63.4.8 - Legge 24 giugno 1974, n. 268. [1]

Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna.

(G.U. 15 luglio 1974, n. 184).

 

TITOLO I

RIFINANZIAMENTO DEL PIANO DI RINASCITA

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     In attuazione dell'art. 13 dello statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalità di cui all'art. 255 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla stesso testo unico e per l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I della presente legge, la spesa di lire 340 miliardi.

     L'anzidetta somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1974, di lire 28 miliardi nell'anno 1975 e di lire 34 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984. Non meno del 20 per cento di tale spesa è riservata al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a 278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

          Art. 2.

     All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la regione autonoma della Sardegna.

     Le somme stanziate saranno pertanto versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'art. 259, comma secondo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

     Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi, o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

 

          Art. 3.

     Su proposta della regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il C.I.P.E. provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'art. 255 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

     Con le modalità previste dal comma precedente, il C.I.P.E. approva i programmi formulati dalla regione nell'ambito del piano generale. Nei programmi si terrà conto, al fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la regione intende realizzare con la quota di stanziamenti destinata alla Sardegna nel fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Al fine del coordinamento di cui al precedente comma i Ministeri, la Cassa per il Mezzogiorno e le aziende autonome della Stato comunicano al C.I.P.E. e alla regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguire annualmente nel territorio regionale.

     E' prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, adeguata ai programmi medesimi.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la Regione sarda, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche. La conferenza discute una relazione del Ministro sull'attuazione nella regione dei programmi degli enti di gestione e sulle proposte per i programmi successivi.

     Il Ministro comunica al consiglio regionale della Sardegna i documenti e le risultanze della conferenza.

 

          Art. 5.

     Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al successivo art. 6.

 

          Art. 6.

     Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla regione autonoma della Sardegna.

     Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonchéi criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

     Per la predisposizione dei progetti la regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. La stessa regione può avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

     L'approvazione del progetto comporta l'assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al seconda comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'art. 1, la regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

     Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

 

          Art. 7.

     La regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

     Per l'esecuzione dei progetti la regione può avvalersi, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'art. 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

Capo II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

 

          Art. 8.

     Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonchédelle industrie manifatturiere ad alta intensità di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

     Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si tiene conto non soltanto delle dimensioni di ogni singola impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni ed integrazioni, ma della effettiva autonomia della azienda rispetto alle grandi società e gruppi finanziari, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista del controllo finanziario [2].

 

          Art. 9.

     L'autorizzazione alla assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'art. 281 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

 

          Art. 10.

     Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

     Può essere altresì elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a finanziamento dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

     Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

          Art. 11.

     Nei confronti delle imprese di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a L. 800.000 annue per i primi cinque anni e L. 400.000 annue per i cinque anni successivi.

     Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione è estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'art. 283, ultima comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

          Art. 12.

     Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

     alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

     alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a più imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attività aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

     alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonché per la consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico dell'isola.

 

          Art. 13.

     Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 8, è riservata, con assoluta priorità, la partecipazione al capitale da parte della società finanziaria, di cui all'art. 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione.

 

          Art. 14.

     I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattive e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'E.G.A.M., previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, saranno predisposti di intesa con la Regione sarda e coordinati con i programmi dell'Ente minerario sardo.

     Essi saranno finalizzati, oltre che allo sviluppo organico e sistematico della ricerca, dell'estrazione, della trasformazione in prodotti intermedi e finali dei minerali locali, alla creazione e sviluppo, mediante le necessarie verticalizzazioni e unificazioni, nonché mediante l'importazione di materie prime integrative, di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi.

     A tale scopo, e nel quadro degli investimenti congiunti, statali e regionali di cui all'art. 4 della legge 7 marzo 1973, n. 69, la Regione sarda è autorizzata a stanziare, a carico della presente legge le somme occorrenti per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo nonché per finanziare, o per concorrere a finanziare, un programma organico di studi e sperimentazioni sulla utilizzazione del carbone Sulcis e sulla eventuale riorganizzazione e ristrutturazione dell'intero comparto carbonifero sardo.

 

          Art. 15.

     Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai programmi, per l'aumento del capitale sociale della società finanziaria di cui all'art. 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

Capo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO URBANO

 

          Art. 16.

     Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio è prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici.

     Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese - ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree - che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

     Nel quadro dei predetti interventi si provvederà ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'art. 267, commi quinto, sesto e settimo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

     Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

TITOLO II

RIFORMA DELL'ASSETTO AGRO-PASTORALE

 

          Art. 17.

     In attuazione dell'art. 13 dello statuto della Regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, la regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende, singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

 

          Art. 18.

     Per il conseguimento dei fini indicati nell'art. 17, è costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

     Tale norma, che opera in tutta la Sardegna, sarà applicata con priorità nelle zone omogenee a prevalente economia pastorale, definite ai sensi della legge regionale n. 25 del 30 settembre 1971.

 

          Art. 19.

     L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

     La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio.

     La sezione speciale dell'ente di sviluppo stabilisce l'ammontare dell'indennizzo sulla base del parere espresso da una commissione nominata dall'assessore regionale all'agricoltura.

     Per i proprietari il cui reddito - ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, - non superi i duemilionicinquecentomila, l'indennizzo è aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unità terriere hanno, a parità di condizioni, rispetto alle grandi.

     I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sarà stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

     Tale rendita non deve essere inferiore ai parametri determinati dall'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1972, sempre che ricorrano le condizioni dalla stessa legge regionale stabilite.

 

          Art. 20.

     La regione, con propria legge, istituisce una sezione speciale dell'ente di sviluppo, la quale:

     a) provvede agli acquisti e dispone gli espropri;

     b) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa legge regionale;

     c) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

     d) assiste i pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;

     e) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;

     f) realizza opere di interesse generale.

     La regione è altresì autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui all'art. 18 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari insediati condizioni di maggiore redditività.

 

          Art. 21.

     Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della produzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Ad esse la sezione speciale dell'ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza tecnica ed i mezzi finanziari.

     La regione, con propria legge, definirà compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e i loro rapporti con la sezione speciale dell'ente di sviluppo.

 

          Art. 22.

     L'Amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

     a) sul miglioramento dei pascoli;

     b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;

     c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento.

     Il programma è vincolante: le inadempienze comportano le misure di cui all'art. 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

     L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni può essere assunta dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli od associati.

     Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilità foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonché permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.

 

          Art. 23.

     La sezione speciale dell'ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende.

     Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli può essere destinata, dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

 

          Art. 24.

     La sezione speciale dell'ente di sviluppo è tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto sulla base delle richieste e purchè il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda già economicamente valida, alla costituzione di una azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale.

     Nella cessione in proprietà dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori.

     Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprietà agli aventi diritto e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

     La sezione speciale dell'ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni già del monte pascoli concessi in proprietà.

 

          Art. 25.

     Il programma per l'acquisizione dei terreni è predisposto dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge, l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito.

 

          Art. 26.

     Per l'attuazione delle norme previste dal titolo II della presente legge ed in riferimento all'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna) è autorizzata la spesa di 260 miliardi, che saranno così ripartiti:

     1 miliardo per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per gli acquisti e gli espropri

     2 miliardi per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 11 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati;

     1 miliardo per l'anno 1974, 4 miliardi per l'anno 1975 e 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per la forestazione.

     Le somme stanziate saranno versate annualmente alla regione che istituirà per esse una contabilità speciale.

 

Titolo III

COPERTURA

 

          Art. 27.

     All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 28.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1984, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

     Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1979 al 1984, sarà altresì stabilita l'ulteriore somma da attribuire in aggiunta a quella prevista dalla presente legge per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 16 novembre 1974, n. 299.