§ 98.1.26537 - Legge 21 febbraio 1989, n. 61.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/02/1989
Numero:61


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.26537 - Legge 21 febbraio 1989, n. 61.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

(G.U. 27 febbraio 1989, n. 48)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551

     All'articolo 1:

     al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;

     b) negli altri comuni capoluogo di provincia;

     c) nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143, del 19 giugno 1985, non compresi nelle lettere precedenti;

     d) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93, del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a), b) e c)";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989";

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al secondo comma dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti, entro trenta giorni dalla stipula del contratto con lo sfrattato, devono darne comunicazione al di lui locatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio eletto risultante dalla copia del provvedimento di rilascio allegato alla richiesta di locazione.

     2-ter. Nell'ambito della quota di cui al comma 2-bis gli stessi enti dovranno dare la precedenza agli eventuali sfrattati da propri immobili venduti frazionatamente".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis. - 1. Durante il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. Durante il periodo predetto sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della citata legge n. 392 del 1978".

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: "la decadenza dalla" sono sostituite dalle seguenti: "che non si applica la";

     al comma 3, le parole: "di cui al comma 1 dell'art. 1" sono soppresse.

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: "dal 1° maggio 1989" sono soppresse;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle esecuzioni dei titoli per i quali non è disposta la sospensione";

     al comma 4, sono premesse le parole: "Nei casi di cui al comma 3"; le parole: "nella misura delle spese effettivamente sostenute" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura come sopra determinata";

     al comma 5, la parola: "residui" è soppressa; le parole: "nei commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 2 e 3".

     All'articolo 4:

     al comma 1, lettera a), dopo la parola: "che" sono inserite le seguenti: "la nomina e";

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) dal sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonché, per le deliberazioni attinenti al comune che rappresenta, dal sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato";

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle dei proprietari nominati, di comune accordo, dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale";

     alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da un suo delegato";

     le lettere e), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

     "e) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     f) da un rappresentante nominato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     g) da un rappresentante nominato di comune accordo dagli enti assicurativi e previdenziali presenti nella provincia";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. I rappresentanti di cui alle lettere c), e), f), g) ed h) dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la commissione funzionerà con le residue componenti".

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. In caso di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'art. 1591 del codice civile, si applica il comma 2 dell'art. 2".

     All'articolo 9, comma al 1, nel capoverso, dopo le parole: "dal conduttore" sono inserite le seguenti: "o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado".