§ 56.6.2 - D.L. 31 agosto 1987, n. 361.
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:31/08/1987
Numero:361


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater. 
Art. 1 quinquies. 
Art. 14.     


§ 56.6.2 - D.L. 31 agosto 1987, n. 361. [1]

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

(G.U. 1 settembre 1987, n. 203).

 

Art. 1. [2]

     1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

     2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.

 

     Art. 1 bis. [3]

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

     2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

     3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

     4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

 

     Art. 1 ter. [4]

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

     2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

     3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3 bis.

     4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

 

     Art. 1 quater. [5]

     1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

 

     Art. 1 quinquies. [6]

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987- 1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Giacimenti ambientali» e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

 

     Artt. 2. - 13. (Omissis)

 

     Art. 14.

     [1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.] [7]

     2. - 8. (Omissis)

 

     Artt. 15 - 19. (Omissis)

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 441. Abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ad eccezione degli artt. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14, comma 1, e abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

[6] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 441.

[7] Comma abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.