§ 41.7.21 - D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507.
Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:12/04/1948
Numero:507


Sommario
Art. 1.      La disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana è regolata dalle norme che seguono.
Art. 2.      La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza.
Art. 3.      Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento [...]
Art. 4.      Il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione verrà effettuato mediante compensazione fra le entrate di spettanza della Regione e le spese per essa sostenute dallo [...]
Art. 5.      Continuano ad essere pagate sul bilancio dello Stato le spese già autorizzate per opere pubbliche e per bonifiche e di miglioramento fondiario in Sicilia, comprese le revisioni dei prezzi [...]
Art. 6.      Le attribuzioni demandate al Presidente regionale in virtù del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567, sono estese alle operazioni di stralcio della contabilità [...]
Art. 7.      Tutte le disposizioni del presente decreto lasciano salvo ed impregiudicato quanto potrà essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.
Art. 8.      Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 10.      Il presente decreto, che ha effetto dal 1° giugno 1947, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


§ 41.7.21 - D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507. [1]

Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana

(G.U. 24 maggio 1948, n. 119)

 

     Art. 1.

     La disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana è regolata dalle norme che seguono.

 

          Art. 2.

     La Regione siciliana riscuote direttamente le entrate di sua spettanza.

     A tale effetto sono considerate di spettanza della Regione le entrate elencate nel bilancio di previsione predisposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al decreto del Presidente regionale 5 luglio 1947, n. 14.

 

          Art. 3.

     Fino a quando non sarà intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative.

     La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale.

     Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 4.

     Il regolamento dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione verrà effettuato mediante compensazione fra le entrate di spettanza della Regione e le spese per essa sostenute dallo Stato, con accreditamento della eventuale differenza alla parte cui spetta, salvo conguaglio finale.

 

          Art. 5.

     Continuano ad essere pagate sul bilancio dello Stato le spese già autorizzate per opere pubbliche e per bonifiche e di miglioramento fondiario in Sicilia, comprese le revisioni dei prezzi previste dalla legge.

 

          Art. 6.

     Le attribuzioni demandate al Presidente regionale in virtù del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 567, sono estese alle operazioni di stralcio della contabilità speciale, già intestata all'Alto Commissariato per la Sicilia.

 

          Art. 7.

     Tutte le disposizioni del presente decreto lasciano salvo ed impregiudicato quanto potrà essere statuito per la disciplina definitiva dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

 

          Art. 8.

     Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale alla Regione stessa.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto, che ha effetto dal 1° giugno 1947, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.