§ 98.1.26520 - Legge 9 novembre 1988, n. 475.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/11/1988
Numero:475


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le seguenti [...]


§ 98.1.26520 - Legge 9 novembre 1988, n. 475.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali

(G.U. 10 novembre 1988, n. 264)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. (Misure per la minore produzione di rifiuti, per il recupero di materiali e per le tecnologie innovative). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'ambiente, viene adottato un programma triennale che ha valore di atto d'indirizzo e coordinamento, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti; favorire il recupero di materiali o di energia; limitare progressivamente l'uso di materiali non biodegradabili ovvero non agevolmente recuperabili o riciclabili, utilizzati, in particolare, nel settore dell'imballaggio, dei contenitori e delle confezioni.

     2. La proposta di programma è trasmessa per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

     3. A valere sui fondi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa per il 1989 una riserva del 10 per cento a favore di domande presentate dalle imprese che attuino innovazioni tecnologiche coerenti con le indicazioni del programma. Sulla base delle domande presentate il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, propone al CIPI la variazione annuale di detta riserva.

     4. Il programma, di cui al comma 1, prevede altresì i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi in conto capitale nel limite massimo di 20 miliardi finalizzati alla promozione, da parte delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, di società di servizi ambientali connessi all'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

     5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con l'utilizzazione per pari importo dello stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 1989 di cui all'art. 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     6. Nel caso in cui, ai sensi delle leggi vigenti, vengano autorizzati dalla competente autorità la costruzione e l'esercizio di impianti consortili, a servizio di poli o aree industriali, per la produzione di energia elettrica e calore per le necessità dirette delle aziende, dovranno essere utilizzati anche combustibili non convenzionali derivanti da rifiuti industriali o dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati purchè tale utilizzo rappresenti almeno il trenta per cento del combustibile impiegato.

     7. Nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure previste dall'art. 14, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sono estese alla realizzazione di impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, nonchè dei relativi stoccaggi. In attesa dell'entrata in esercizio di detti impianti, le medesime agevolazioni possono essere concesse per la realizzazione, l'adeguamento e la locazione di serbatoi per lo stoccaggio temporaneo.

     8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.

     9. L'art. 6-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è abrogato. In relazione al programma di cui al presente articolo e agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 9-quater, è istituita presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del comitato tecnico-scientifico previsto dall'art. 15 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, una speciale sezione per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste nonchè imballaggi, contenitori o confezioni di qualsiasi tipo per l'asporto di merci. La sezione, i cui membri sono nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due anni dalla costituzione trasmette ai predetti Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sui risultati dei propri lavori. Sulla base della medesima, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta disposizioni e prescrizioni relative all'impiego di materie nella predetta produzione".

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. (Materie prime secondarie). 1. Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.

     2. Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.

     3. Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. L'esercizio delle funzioni statali di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività connesse all'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè allo stoccaggio, trasporto e al trattamento delle stesse e ai controlli relativi, avviene ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     5. Spetta al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.

     6. La legge regionale, in conformità agli indirizzi e alle norme tecniche di cui ai commi precedenti, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonchè per il trasporto, stoccaggio, e trattamento delle stesse, determinando altresì le condizioni e le modalità per la esclusione delle materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti.

     7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può promuovere l'istituzione e il funzionamento della borsa delle materie prime secondarie e sottoprodotti presso le camere di commercio. Alla copertura dei relativi costi, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, da approvarsi con delibere camerali".

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. (Catasto e osservatorio dei rifiuti). 1. E' istituito il catasto dei rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi, per la raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

     2. Il catasto è realizzato dalle regioni che possono delegare la gestione alle province. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente dei presidenti delle regioni, definisce con proprio decreto le modalità di rilevazione per l'organizzazione del catasto, il sistema di codifica, le elaborazioni minime obbligatorie, le modalità di interconnessione del sistema e i destinatari dell'informazione. Il sistema deve consentire di disporre con continuità delle informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti.

     3. Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti sopraindicati è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, a partire dal 1989, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente. La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda. Le regioni, ovvero le province qualora delegate, inseriscono nel catasto le informazioni relative a soggetti produttori e smaltitori.

     4. A partire dal 1989, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente elabora i dati del catasto, pubblica la stima dei rifiuti prodotti, divisi per tipologie, delle quantità smaltite negli impianti autorizzati ed individua il fabbisogno residuo di nuovi impianti di smaltimento.

     5. L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     6. Le regioni istituiscono osservatori sulla produzione e smaltimento dei rifiuti di origine industriale nonchè di quelli soggetti a obbligo di comunicazione al catasto e sul recupero delle materie seconde. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dalla gestione dei registri di carico e scarico. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero e impiego delle materie seconde con sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi, relazioni.

     7. I progetti relativi alla realizzazione del catasto possono essere ammessi alle procedure che si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     8. E' abrogato il quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ".

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Modalità di smaltimento dei rifiuti di origine industriale). 1. Per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le imprese possono, con priorità:

     a) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali, nel rispetto della normativa vigente;

     b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi.

     2. Le imprese possono inoltre:

     a) conferire i rifiuti di cui al presente articolo ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

     b) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti di cui al presente articolo agli impianti previsti dall'art. 7;

     c) esportare i rifiuti di cui al presente articolo, con le modalità previste dall'art. 9-bis, ai fini del loro smaltimento all'estero".

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. (Programma d'emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento). 1. Ai fini della predisposizione del primo censimento sulla produzione e smaltimento dei rifiuti, funzionale alla predisposizione del programma di cui al comma 4, le imprese con più di 100 addetti in attività di esercizio anteriormente al 1° novembre 1987, provvedono a comunicare entro il 30 novembre 1988, al Ministero dell'ambiente e alla regione in cui ha sede l'insediamento produttivo, le informazioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1988. Entro il 30 novembre 1988, le imprese realizzatrici di impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali notificano al Ministero dell'ambiente i propri programmi di investimento per i successivi tre anni.

     2. Il Ministro dell'ambiente provvede, con il concorso delle regioni, alla verifica della potenzialità di smaltimento di ciascun impianto al quale le imprese abbiano dichiarato di aver conferito i rifiuti.

     3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sulla base dei piani regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ove esistenti, forniscono al Ministro dell'ambiente indicazioni sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, distinti per tipologia, sulla capacità di smaltimento o di recupero degli impianti autorizzati o di cui è in corso l'istruttoria, sulla stima del fabbisogno residuo, nonchè le proposte di intervento necessarie per assicurare la integrale copertura del fabbisogno.

     4. Nei successivi trenta giorni, sulla base delle indicazioni di cui al comma 3 e delle informazioni di cui dispone direttamente, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, presenta al Consiglio dei Ministri un programma volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento, di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento in particolare di rifiuti tossici e nocivi. Il programma è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, ciascuna regione adotta gli atti necessari per la localizzazione del programma d'emergenza e individua, sentiti gli enti locali interessati e tenendo conto dei piani di smaltimento di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le aree del proprio territorio da destinare alla realizzazione del sistema integrato di cui al comma 4.

     6. Qualora la regione non provveda nei termini agli obblighi di cui al comma 5, si provvede in via sostitutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il predetto decreto è notificato alla regione e agli enti locali interessati.

     7. Le opere individuate ai sensi dei commi 5 e 6 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti".

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. (Accelerazione delle procedure). 1. Fino al 31 dicembre 1989 l'approvazione regionale dei progetti relativi ad impianti di smaltimento interni agli insediamenti produttivi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in loco, dei progetti di ampliamento di impianti di smaltimento già autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni nonchè il rinnovo delle autorizzazioni scadute, sono disposti o denegati dalla regione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda agli uffici regionali competenti. In caso di mancata decisione, decorso tale termine, è ammesso il ricorso al Ministro dell'ambiente che si pronuncia nei successivi sessanta giorni, acquisendo, ove occorra, le risultanze dell'istruttoria regionale. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441".

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. (Impianti di iniziativa pubblica). 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonchè l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

     2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

     3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonchè di quelli previsti dall'art. 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonchè ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990''. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonchè la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.

     4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonchè delle autorizzazioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni".

     L'art. 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. (Valutazione di compatibilità ambientale). 1. La valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è effettuata dal Ministro dell'ambiente in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, nell'ambito del procedimento e dei termini temporali di cui al predetto art. 3-bis. Fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'art. 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988".

     All'art. 9:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "amministrazione dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "o di enti pubblici, anche economici";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".

     Dopo l'art. 9, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 9-bis. (Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia). 1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti in Italia sono consentite verso i paesi della Comunità economica europea o verso quelli appartenenti all'OCSE. Spedizioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'ambiente che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

     2. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente quando risulti idoneamente comprovato l'avvenuto corretto smaltimento.

     3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, da emanare entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I rifiuti speciali, nonchè quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorità marittima. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

     5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonchè dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui è previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione.

     6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008. La predetta autorizzazione non può essere rilasciata se non è esibita dal richiedente l'autorizzazione di cui al comma 1.

     7. L'autorizzazione all'imbarco di cui al comma 5 sostituisce l'autorizzazione al trasporto di rifiuti prevista fra le autorizzazioni allo smaltimento dall'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora il trasporto avvenga via nave.

     8. Chiunque effettui una spedizione dei rifiuti e delle merci di cui al comma 4 senza l'autorizzazione di cui ai commi 1 o 5 è punito con le sanzioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dal codice della navigazione qualora la spedizione avvenga via nave. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

     9. Le disposizioni dei commi precedenti sostituiscono integralmente la disciplina già prevista dall'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, relativa alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall'Italia. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3, restano valide le disposizioni del predetto art. 12 relative alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'Italia.

     10. In attesa dell'emanazione della normativa d'attuazione di cui ai commi 3 e 6, ogni spedizione transfrontaliera di rifiuti industriali dall'Italia deve avvenire con autorizzazione espressa del Ministro dell'ambiente rilasciata nel rispetto della normativa comunitaria e delle modalità stabilite nel presente articolo. Qualora il trasporto venga effettuato tramite nave, la predetta autorizzazione deve essere rilasciata di concerto con il Ministro della marina mercantile. In tali casi, qualora la spedizione venga effettuata senza l'autorizzazione predetta, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     11. Gli oneri comunque sostenuti dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi esportati all'estero, sono addebitati solidalmente al produttore ed al vettore dei rifiuti stessi ed esatti, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, unitamente ai costi sostenuti per accertamenti, analisi, rimozione, condizionamento, trasporti, bonifica e qualsiasi altro onere comunque occasionato dall'intervento.

     Art. 9-ter. (Bonifiche delle aree inquinate da rifiuti). 1. Le disponibilità di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di impianti di stoccaggio temporaneo da destinare a depositi di rifiuti provenienti dalle bonifiche e di rifiuti urbani pericolosi. Una quota non superiore al 15 per cento di dette disponibilità può essere destinata al finanziamento della progettazione dei piani di bonifica delle aree inquinate, da realizzarsi d'intesa fra regione interessata e Ministero dell'ambiente.

     2. Per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, possono essere utilizzate le risorse del fondo investimenti e occupazione (FIO) riservate agli interventi di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     Art. 9-quater. (Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio). 1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

     2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

     3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

     a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

     b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

     c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

     4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di depositi cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

     5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonchè da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato di contributi dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici o importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

     7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

     8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonchè, di concerto con il Ministro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

     9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

     11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

     12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     13. E' consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

     14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.

     15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali.

     Art. 9-quinquies. (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

     2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

     a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzarne lo stoccaggio;

     b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

     c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

     d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.

     3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.

     4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

     5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

     6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio.

     7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie spesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.

     8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo; le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

     9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

     10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti.

     Art. 9-sexies. (Materiali e requisiti dei sacchetti commercializzati sul territorio nazionale). 1. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti commercializzati sul territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90 per cento accertata mediante un saggio di biodegradabilità, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Al fine di consentirne un uso ripetuto, dapprima come contenitori di merci e quindi come contenitori di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, a decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti in plastica utilizzati sul territorio nazionale non possono avere dimensioni inferiori a ventisette centimetri per cinquanta centimetri. Tali dimensioni possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. A decorrere dal 1° luglio 1989 i sacchetti di plastica utilizzati su tutto il territorio nazionale devono riservare un'intera facciata per:

     a) un'indicazione che inviti i consumatori ad utilizzarli come contenitori di merci e quindi di rifiuti domestici da conferire per lo smaltimento, e che inviti a non abbandonarli nell'ambiente;

     b) l'indicazione del materiale utilizzato.

     4. Si applicano le disposizioni dei commi 13 e 14 dell'art. 9-quater.

     Art. 9-septies. (Adempimenti comunitari). 1. Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonchè la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonchè i consorzi di cui all'art. 9-quater e le imprese che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente.

     Art. 9-octies. (Sanzioni). 1. I soggetti di cui all'art. 9-quater, comma 3, lettere a) e b) che non provvedono a denunciare, entro il 31 luglio 1989, al Ministero dell'ambiente le attività di produzione e di importazione ivi previste, sono puniti con la pena dell'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

     2. Chiunque immette nel mercato interno contenitori o imballaggi privi dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 12 dell'art. 9-quater, è punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.

     3. I legali rappresentanti delle imprese o enti che omettano nei termini prescritti o facciano infedele comunicazione dei dati richiesti dall'art. 3, comma 3, e dell'art. 5 comma 1 ovvero non ottemperino agli obblighi relativi ai registri di carico e scarico di cui al precedente art. 3, comma 5, e all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

     Art. 9-novies. (Definizioni). 1. In attuazione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

     a) per rifiuti industriali si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonchè i rifiuti speciali tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali;

     b) per sacchetti o buste si intendono gli involucri preconfezionati di qualsiasi materiale che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

     c) per contenitori, o imballaggi, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili;

     d) per liquidi alimentari si intendono quelli indicati nell'allegato 2 al presente decreto;

     e) per riciclaggio dei contenitori, o imballaggi, per liquidi si intende la fabbricazione di nuovi contenitori, o imballaggi, o di altri prodotti mediante contenitori usati nonchè l'utilizzazione di questi ultimi come combustibile in impianti destinati al recupero di energia e calore conformi alle disposizioni vigenti.

     Art. 9-decies. (Rifiuti ospedalieri). 1. Tutti i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della medesima legge, non sono assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che per l'incenerimento, fatta eccezione per i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi e gli imballaggi e contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari.

     2. Devono intendersi rifiuti speciali anche quelli provenienti dalle attività di ristorazione esercitate all'interno della struttura sanitaria.

     3. La durata dello stoccaggio temporaneo di detti rifiuti presso le strutture sanitarie di cui al comma 1 non deve superare le quarantotto ore. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti speciali all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di trattamento.

     4. I rifiuti speciali di cui al comma 1 debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

     Art. 9-undecies. (Agevolazioni fiscali). 1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

     “27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi''.

     2. L'art. 17-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è sostituito dal seguente:

     “Art. 17-bis. 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'art. 5''.

     3. A copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 8.

     Art. 9-duodecies. (Oli esausti). 1. Si applicano al conferimento, al trasporto e allo stoccaggio degli oli esausti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, fino al momento della loro cessione a soggetti che provvedono alla rigenerazione, le norme in vigore concernenti i rifiuti.

     2. Le imprese che provvedono per conto del consorzio obbligatorio degli oli usati alla raccolta, trasporto e stoccaggio degli oli medesimi, devono essere munite di autorizzazioni delle regioni competenti, ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     3. Il registro di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, sostituisce per i soggetti indicati il registro di carico e scarico di rifiuti previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e normativa regionale corrispondente.

     Art. 9-terdecies. (Mantenimento di somme in bilancio). 1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non impegnate in ciascun anno finanziario possono essere impegnate nell'anno successivo".

     Sono aggiunti i seguenti allegati:

     “Allegato 1

     (Articolo 9-quater)

     OBIETTIVI MINIMI DI RICICLAGGIO * PER CONTENITORI ED IMBALLAGGI PER LIQUIDI PRODOTTI CON MATERIALI DIVERSI

Gruppo N.

Materiale

Obiettivo minimo di riciclaggio per il triennio 1990-1992 (%)

1

Vetro

50

2

Metalli

50

3

Plastiche

40**

4

Poliaccoppiati e poliestrusi

40***

* L'obiettivo di riciclaggio rappresenta la quota percentuale da conseguire nell'ultimo anno del triennio in questione, dopo raccolta differenziata e/o selezione dai rifiuti.

** La quota destinata alla termocombustione con il recupero di energia e calore non puo superare il 50 per cento dell'obiettivo indicato, secondo le prescrizioni emanate dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1987.

*** Solo se biodegradabili in misura inferiore al 65 per cento.

     Allegato 2

     (Articolo 9-novies)

     LIQUIDI ALIMENTARI

     1. Latte e liquidi derivanti dal latte, anche aromatizzati, ad esclusione dello yogurt e del kephir.

     2. Oli commestibili.

     3. Succhi di frutta e di ortaggi nonchè nettari di frutta.

     4. Acque minerali naturali, di fonte, gassate e acque da tavola.

     5. Bevande rinfrescanti senza alcole.

     6. Birra, comprese le birre senza alcole.

     7. Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con alcole.

     8. Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche.

     9. Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

     10. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione delle bevande.

     11. Aceti fermentati e acidi acetici sintetici diluiti”.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.