§ 93.12.3 - D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008.
Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.12 trasporto di merci pericolose
Data:09/05/1968
Numero:1008


Sommario
Art. 2.  Merci pericolose
Art. 3.  Classi di merci pericolose
Art. 4.  Elenchi delle merci pericolose e norme particolari di classe
Art. 5.  Provvedimento di urgenza
Art. 6.  Vigilanza dell'autorità marittima
Art. 7.  Ente tecnico
Art. 8.  Navi già in esercizio
Art. 9.  Viaggio occasionale
Art. 10.  Navi addette ai servizi locali
Art. 11.  Trasporto marittimo di colli caricati su veicoli, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori)
Art. 12.  Istruzioni all'equipaggio
Art. 13.  Attestazione di idoneità della nave
Art. 14.  Locali della nave
Art. 15.  Tubi di vapore
Art. 16.  Navi in legno
Art. 17.  Impianti elettrici
Art. 18.  Ventilazione
Art. 19.  Ventilazione meccanica
Art. 20.  Parafulmini, reti parascintille e reti tagliafiamma
Art. 21.  Mezzi di estinzione d'incendio
Art. 22.  Mezzi di protezione individuale
Art. 23.  Requisiti dell'imballaggio
Art. 24.  Prove sugl'imballaggi
Art. 25.  Materiale di protezione
Art. 26.  Grado di riempimento e pressione massima di carica
Art. 27.  Recipienti vuoti
Art. 28.  Contrassegni ed etichette
Art. 29.  Imballaggio in comune
Art. 30.  Autorizzazione all'imbarco
Art. 31.  Nulla osta allo sbarco
Art. 32.  Manifesto speciale
Art. 33.  Operazioni di imbarco e sbarco
Art. 34.  Colli avariati
Art. 35.  Trasbordo
Art. 36.  Spazi e locali della nave
Art. 37.  Precauzioni da osservare per lo stivaggio
Art. 38.  Precauzioni da osservare a bordo
Art. 39.  Stivaggio sul ponte
Art. 40.  Navi da passeggeri assimilate alle navi da carico


§ 93.12.3 - D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008. [1]

Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli.

(G.U. 3 ottobre 1968, n. 252, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, allegato al presente decreto.

 

     Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore nel novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Regolamenti

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     art. 1. Applicazione

     Le navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima e le navi mercantili straniere che toccano i porti italiani sono sottoposte alle norme del presente regolamento quando effettuano l'imbarco, il trasporto, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose in colli.

     Il presente regolamento non si applica:

     a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo;

     alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave.

     Il comandante della nave ha l'obbligo di predisporre tutte le misure perché le operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e maneggio delle merci e dei materiali di provvista siano effettuate in condizioni di sicurezza;

     ai piccoli quantitativi di merci pericolose nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai decreti ministeriali di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 2. Merci pericolose

     Ai fini del presente regolamento sono considerate pericolose le merci che possono esporre ad un rischio specifico le persone incaricate delle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e trasbordo, oppure la nave che le trasporta o le persone imbarcate.

 

          Art. 3. Classi di merci pericolose

     Le merci pericolose si dividono nelle seguenti classi:

     1. - esplosivi;

     2. - gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione;

     3. - liquidi infiammabili;

     4. 1 - solidi infiammabili;

     4. 2 - materie suscettibili di combustione spontanea;

     4. 3 - materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;

     5. 1 - materie comburenti;

     5. 2 - perossidi organici;

     6. 1 - materie tossiche;

     6. 2 - materie infettanti;

     7. - materie radioattive;

     8. - corrosivi;

     9. - materie pericolose diverse.

     La classe 9 comprende le merci che per la loro natura non possono essere incluse in nessuna delle altre classi e che per esperienza risultino presentare un carattere di pericolosità tale da rendere necessaria l'osservanza delle norme del presente regolamento.

     Le merci suscettibili di essere incluse in più classi sono inserite nella classe cui corrisponde il rischio più grande, ma sono soggette, per quanto riguarda l'idoneità della nave, alle norme relative a tutte le loro caratteristiche di pericolosità.

 

          Art. 4. Elenchi delle merci pericolose e norme particolari di classe

     Il Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione, approva con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per ciascuna classe, l'elenco delle merci pericolose in colli ammesse al trasporto marittimo e le particolari norme tecniche per l'imballaggio, lo stivaggio, il trasporto, lo sbarco ed il trasbordo.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni ed integrazioni.

     E' vietato il trasporto marittimo di colli contenenti merci pericolose ai sensi del precedente art. 2 e non incluse negli elenchi previsti dal primo comma.

 

          Art. 5. Provvedimento di urgenza

     In caso di urgenza le capitanerie di porto possono autorizzare il trasporto marittimo di una merce pericolosa non menzionata negli elenchi previsti dall'art. 4, dopo averla assimilata, previo parere del laboratorio di una pubblica amministrazione o di un chimico iscritto all'albo professionale, alla merce indicata negli elenchi predetti che abbia maggiore analogia con essa. La merce che presenta caratteristiche analoghe a merci appartenenti a classi diverse deve essere assimilata alla merce cui corrisponde il rischio più grande, ai sensi del terzo comma del precedente art. 3.

     I provvedimenti previsti dal comma precedente debbono essere immediatamente comunicati al Ministero della marina mercantile, il quale provvede a norma del primo comma dell'art. 4.

 

          Art. 6. Vigilanza dell'autorità marittima

     L'autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, stabilendo le relative modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.

 

          Art. 7. Ente tecnico

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo per ente tecnico si intende quello previsto dall'art. 3, lettera f) della legge 5 giugno 1962, n. 616.

 

          Art. 8. Navi già in esercizio

     Per le navi già in esercizio e abilitate secondo le norme vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero della marina mercantile, sentito l'ente tecnico, può consentire esenzioni per l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento e dei decreti ministeriali di cui all'art. 4 che implichino alterazioni strutturali e sostanziali della nave e dei suoi impianti fissi, ferma restando l'integrale osservanza delle norme relative all'imballaggio ed all'etichettaggio.

 

          Art. 9. Viaggio occasionale

     In caso di urgente necessità, il Ministero della marina mercantile, sentito l'ente tecnico, può autorizzare una nave parzialmente non dotata dei requisiti richiesti dal presente regolamento o dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, ad effettuare un viaggio occasionale per il trasporto di una o più merci pericolose in colli, semprechè le attrezzature della nave garantiscano un adeguato grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del presente regolamento e dei decreti ministeriali previsti dall'art. 4.

 

          Art. 10. Navi addette ai servizi locali

     Alle navi addette ai servizi locali il Ministero della marina mercantile, sentito l'ente tecnico e tenendo presente la specie dei viaggi cui la nave è adibita, nonché la natura e la quantità delle merci che si intendono trasportare, può concedere esenzioni alle prescrizioni del presente regolamento e dei decreti ministeriali previsti dall'art. 4, purché le attrezzature della nave garantiscano un adeguato grado di sicurezza e le merci siano imballate ed etichettate conformemente alle norme del presente regolamento e dei decreti ministeriali previsti dall'art. 4.

 

          Art. 11. Trasporto marittimo di colli caricati su veicoli, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori)

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione, sono determinate le prescrizioni di sicurezza per il trasporto di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria oppure rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori), applicando le norme del presente regolamento e dei decreti ministeriali previsti dall'art. 4, con le integrazioni, varianti e limitazioni ritenute necessarie per la sicurezza, in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci che si vogliono trasportare ed ai requisiti dei veicoli, dei rotabili ferroviari e delle casse mobili impiegate.

 

          Art. 12. Istruzioni all'equipaggio

     L'equipaggio delle navi che trasportano merci pericolose deve essere opportunamente istruito, a cura del comando di bordo, in ordine ai rischi derivanti dal genere di carico volta per volta trasportato ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza.

     Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che, secondo le indicazioni contenute nei decreti ministeriali di cui all'art. 4, possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso e all'uso dei mezzi di protezione individuale di cui all'art. 22.

     Le istruzioni impartite all'equipaggio in esecuzione del disposto dei precedenti commi debbono essere affisse all'albo della nave.

 

Capo II

REQUISITI DELLE NAVI

 

          Art. 13. Attestazione di idoneità della nave

     L'idoneità della nave al trasporto di merci pericolose in colli deve risultare da un'attestazione rilasciata dall'ente tecnico.

     Nella predetta attestazione debbono essere indicate le classi o i gruppi di una classe di merci pericolose che la nave è abilitata a trasportare, i locali e gli spazi in cui possono essere sistemate, nonché il periodo di validità dell'attestazione.

     La validità dell'attestazione non deve essere superiore a due anni e cessa quando vengano comunque modificate le condizioni esistenti a bordo all'atto del rilascio.

     L'idoneità delle navi mercantili straniere può essere comprovata con i documenti rilasciati dal governo di uno Stato con il quale esistano particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.

     Qualora una nave mercantile straniera risultasse sprovvista dei documenti di cui al comma precedente o presentasse documenti rilasciati da un governo con il quale non esistano particolari accordi, l'autorità marittima ne fa accertare l'idoneità dall'ente tecnico.

 

          Art. 14. Locali della nave

     I locali in cui vengono stivati i colli contenenti merci pericolose debbono essere in perfetto stato di conservazione, di manutenzione e di pulizia, convenientemente ventilati, tenuti sempre asciutti e facilmente ispezionabili.

     La temperatura ambiente dei predetti locali deve essere mantenuta entro i limiti prescritti, per ciascuna classe, dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4. Le misure da adottare per evitare che tali limiti siano superati sono stabilite dall'ente tecnico.

     Salvo quanto diversamente stabilito dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, i locali indicati nel primo comma debbono essere divisi da qualsiasi locale ad uso dei passeggeri o dell'equipaggio mediante paratia divisoria metallica atta ad impedire il passaggio dei gas o vapori.

 

          Art. 15. Tubi di vapore

     I locali e gli spazi indicati nella lettera a) dell'art. 36 non debbono essere attraversati da tubi di vapore, salvo diversa prescrizione stabilita dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4 in relazione alle caratteristiche delle merci pericolose.

 

          Art. 16. Navi in legno

     Sulle navi in legno i locali adibiti al trasporto di colli contenenti merci pericolose che presentano un rischio di incendio debbono essere rivestiti internamente con materiale coibente ed incombustibile, adeguatamente protetto contro i danneggiamenti meccanici o contro gli spandimenti di liquidi.

 

          Art. 17. Impianti elettrici

     Nei locali o spazi adibiti al trasporto di colli, contenenti merci pericolose ed in tutti i locali chiusi o parzialmente chiusi nei quali possano formarsi od accumularsi, in relazione all'esistenza a bordo di dette merci, vapori, gas o polveri infiammabili o miscele comunque esplosive, nonché negli spazi all'aperto entro un raggio di tre metri da eventuali sorgenti di tali vapori, gas o polveri infiammabili o miscele comunque esplosive, non debbono esistere sistemazioni elettriche fisse o mobili, salvo quando, a giudizio dell'ente tecnico, dette sistemazioni, tenuto conto della natura della merce, non aumentino la pericolosità del trasporto e siano tali da garantire un adeguato grado di sicurezza.

     I locali e gli spazi predetti possono essere attraversati da cavi elettrici, a condizione che i cavi stessi rispondano, a giudizio dell'ente tecnico, ai seguenti requisiti:

     a) siano rivestiti con materiale non attaccabile dai vapori, gas o polveri eventualmente emanati dalle merci pericolose;

     b) abbiano le caratteristiche prescritte per i cavi che attraversano i locali pompe delle petroliere;

     c) siano adeguatamente protetti dai danneggiamenti che potrebbero verificarsi durante le operazioni di imbarco, trasporto e sbarco delle merci pericolose.

     Nei locali adibiti al trasporto di merci che, per la loro natura o per l'eventuale contatto con le strutture della nave o con l'acqua, possano emanare vapori o gas infiammabili oppure dar luogo a miscele comunque esplosive è consentito soltanto l'uso di lampade di sicurezza di tipo approvato.

     Il precedente comma si applica anche ai locali non adibiti al trasporto di dette merci, ma in cui possano accumularsi vapori, gas o polveri infiammabili o miscele comunque esplosive.

 

          Art. 18. Ventilazione

     Gli spazi e i locali chiusi adibiti al carico debbono essere muniti, per la loro ventilazione, di condotte di immissione e di estrazione d'aria.

     Per ogni spazio o locale chiuso deve esservi almeno una condotta di immissione ed una di estrazione, sistemate alle estremità opposte degli spazi.

     Le condotte di immissione debbono arrestarsi nella parte alta degli spazi o locali; quelle di estrazione debbono essere prolungate (se necessario anche mediante apposite diramazioni) fino verso il fondo degli spazi o locali.

     Nel caso di merci che emettono vapori o gas più leggeri dell'aria debbono essere apportate opportune modifiche a tale sistemazione, a soddisfazione dell'ente tecnico.

     Le condotte di immissione e quelle di estrazione debbono sboccare all'aperto, oppure in apposite stazioni di condizionamento, in modo tale che:

     a) non possano crearsi zone di ristagno dell'aria estratta;

     b) gli sbocchi siano a distanza non inferiore a tre metri da qualsiasi sorgente di ignizione e da aperture di locali in cui esistano sorgenti di ignizione nel caso di merci che emettono vapori o gas infiammabili, oppure a distanza non inferiore a tre metri dalle prese d'aria degli alloggi e da altre aperture di spazi chiusi nel caso di merci che emettono vapori o gas tossici.

     L'estremità inferiore delle condotte di immissione e di estrazione deve essere protetta contro le ostruzioni mediante rete a maglie larghe.

     La sezione delle condotte deve essere determinata a soddisfazione dell'ente tecnico.

     Le condotte di immissione e di estrazione debbono essere dotate di serrandole di intercettazione metalliche, munite degli indici di "aperto" e "chiuso".

     Le condotte di immissione e di estrazione debbono servire esclusivamente gli spazi o locali del carico e pertanto non sono ammesse in dette condotte derivazioni per il servizio di altri spazi.

 

          Art. 19. Ventilazione meccanica

     Quando nei decreti ministeriali di cui all'art. 4 è prescritta la ventilazione meccanica, l'impianto deve avere i seguenti requisiti, oltre quelli prescritti dal precedente art. 18:

     a) essere arrestabile anche da posizione situata al di sopra del ponte di coperta e prontamente accessibile;

     b) avere la capacità di assicurare il numero minimo di ricambio d'aria all'ora riferito al volume lordo del locale servito o stabilito dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4;

     c) funzionare con la ventilazione in estrazione e non in mandata, salvo casi particolari riconosciuti di volta in volta dall'ente tecnico.

     Per le merci che emettono vapori o gas infiammabili o che possono dar luogo a miscele comunque esplosive l'impianto deve essere realizzato in modo che:

     d) i motori elettrici, i motori a combustione interna o le motrici a vapore azionanti le macchine di ventilazione siano esterni ai locali serviti, alle condotte di ventilazione e alle stazioni di condizionamento;

     e) il passaggio dell'albero di trasmissione dai motori indicati nella precedente lettera d) e alle ventole attraverso le paratie o i ponti del locale servito o della stazione di condizionamento o attraverso le condotte, sia munito di dispositivo di tenuta stagna ai gas;

     f) le ventole siano di materiale antiscintilla e che non accumuli cariche elettrostatiche.

     In ogni caso i dettagli costruttivi e di sistemazione dell'impianto debbono essere approvati dall'ente tecnico.

 

          Art. 20. Parafulmini, reti parascintille e reti tagliafiamma

     Le navi che trasportano colli di merci che presentino rischio di esplosione, incendio oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili ed esplosivi debbono essere dotate dei seguenti dispositivi approvati dall'ente tecnico:

     a) una rete parascintilla ai fumaioli dell'apparato motore e delle cucine e ad altri tubi di scarico;

     b) due reti tagliafiamma ed una di protezione alle trombe di ventilazione dei locali adibiti allo stivaggio delle merci pericolose;

     c) parafulmini, salvo il caso in cui la nave sia dotata di alberatura interamente metallica.

 

          Art. 21. Mezzi di estinzione d'incendio

     Le navi adibite al trasporto di merci pericolose debbono essere dotate, oltre agl'impianti e mezzi antincendio previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, anche degl'impianti e dei mezzi antincendi prescritti dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4.

 

          Art. 22. Mezzi di protezione individuale

     Le navi adibite al trasporto di colli contenenti merci che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano debbono essere dotate di mezzi per la protezione individuale.

     Il tipo e il numero dei mezzi di protezione individuale è stabilito dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4.

 

Capo III

IMBALLAGGIO ED ETICHETTAGGIO

 

          Art. 23. Requisiti dell'imballaggio

     L'imballaggio delle merci pericolose deve essere:

     a) accuratamente eseguito ed in buono stato;

     b) di natura tale che le superfici interne, con le quali la merce può venire in contatto, non siano pericolosamente attaccabili dalla merce stessa o formare con essa combinazioni pericolose o nocive;

     c) atto ad affrontare gli ordinari rischi del maneggio e del trasporto marittimo.

 

          Art. 24. Prove sugl'imballaggi

     Gli imballaggi da adibire al trasporto delle merci pericolose debbono essere idonei per concezione e costruzione a subire con esito positivo le prove previste dai decreti ministeriali di cui all'art. 4.

 

          Art. 25. Materiale di protezione

     Il materiale assorbente e di protezione impiegato nell'imballaggio di recipienti contenenti liquidi deve essere:

     a) disposto in modo da evitare ogni movimento e da assicurare che il recipiente rimanga sempre protetto;

     b) in quantità sufficiente ad assorbire il liquido, per quanto ragionevolmente possibile, in caso di rottura del recipiente;

     c) di qualità tale da non reagire pericolosamente con il liquido o formare con esso combinazioni pericolose o nocive.

     In ogni caso il materiale indicato nel primo comma deve essere capace di ridurre al minimo i pericoli che il liquido può far sorgere.

 

          Art. 26. Grado di riempimento e pressione massima di carica

     Il grado di riempimento dei recipienti che contengono liquidi o gas liquefatti e la pressione massima di carica dei recipienti che contengono gas compressi o disciolti sotto pressione debbono essere tali da consentire la dilatazione, senza che abbiano a verificarsi pericolose pressioni, dei liquidi o dei gas alla temperatura raggiungibile nell'ambiente nel corso del normale trasporto. Il grado di riempimento massimo e la pressione massima di carica sono stabiliti dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4.

     Ai fini di stabilire il valore del grado massimo di riempimento o della pressione massima di carica, si ammette che nella zona compresa tra i paralleli 30° Nord e 30° Sud la temperatura ambiente possa raggiungere i 65 gradi centigradi, mentre all'infuori di detta zona la temperatura ambiente possa raggiungere i 50 gradi centigradi.

 

          Art. 27. Recipienti vuoti

     I recipienti vuoti precedentemente usati per il trasporto di merci pericolose debbono essere considerati come contenenti ancora la merce pericolosa, a meno che siano stati lavati, asciugati e, se hanno contenuto liquidi o gas infiammabili o tossici, degassificati, oppure, quando la natura della merce che hanno contenuto lo consenta senza pericolo, chiusi ermeticamente.

 

          Art. 28. Contrassegni ed etichette

     I recipienti o gli imballaggi contenenti merci pericolose debbono essere contrassegnati esclusivamente con l'esatto nome tecnico della merce contenuta e muniti in modo ben visibile di una o più etichette, conformi ai modelli allegati ai decreti ministeriali previsti dall'art. 4, che indichino la natura pericolosa della merce.

     Le etichette non sono necessarie per i recipienti contenenti prodotti chimici in piccola quantità e per i grandi carichi che possono essere stivati, manipolati ed identificati come una sola unità.

 

          Art. 29. Imballaggio in comune

     Ogni merce pericolosa deve essere imballata separatamente da qualsiasi altra merce, salvo che sia diversamente disposto dai decreti ministeriali di cui all'art. 4.

 

Capo IV

IMBARCO, SBARCO E TRASBORDO

 

          Art. 30. Autorizzazione all'imbarco

     Chi intende imbarcare merci pericolose deve presentarne domanda all'autorità marittima del porto di imbarco.

     La domanda deve essere corredata da una dichiarazione, in duplice esemplare, nella quale le merci siano indicate con il preciso nome tecnico e descritte secondo la classificazione di cui all'art. 3.

     Dalla dichiarazione deve risultare che le merci sono imballate, contrassegnate ed etichettate secondo le norme del presente regolamento e si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto.

     L'autorità marittima, espletati gli accertamenti del caso, appone in calce ad un esemplare della dichiarazione l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalità ai sensi dell'art. 6. Il predetto esemplare deve essere consegnato al comandante della nave.

 

          Art. 31. Nulla osta allo sbarco

     Il comandante di una nave in arrivo, sulla quale siano imbarcate merci pericolose, deve indicare, nella nota di informazioni prescritta dall'art. 180 del codice della navigazione, anche le condizioni della stiva che contiene le merci suddette.

     L'autorità marittima, su domanda degli interessati, concede, dopo effettuati gli accertamenti del caso, il nulla osta allo sbarco, stabilendone le modalità ai sensi dell'art. 6.

 

          Art. 32. Manifesto speciale

     Le navi che trasportano merci pericolose debbono essere munite di un manifesto speciale nel quale sono indicate, specificando la classe di appartenenza, le merci pericolose imbarcate e la loro collocazione a bordo.

     In luogo del predetto documento è ammesso un piano di carico particolareggiato contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

 

          Art. 33. Operazioni di imbarco e sbarco

     L'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente fra la banchina e le navi e viceversa; quando l'operazione diretta non è possibile, l'imbarco e lo sbarco sono eseguiti mediante trasbordo su mezzi nautici riconosciuti idonei dall'ente tecnico, con le cautele prescritte dall'autorità marittima;

     Nella zona in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose non è consentito fumare o usare fiamme libere e debbono essere prese misure per evitare che sfuggano scintille o particelle incandescenti dallo scarico di motori o da fumaioli.

     Tutte le operazioni riguardanti le merci pericolose debbono essere effettuate lontano da sorgenti di calore.

     Durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentino pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima predispone, ove lo giudichi necessario, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio è svolto dal comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 1 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

     Le navi che hanno a bordo merci pericolose debbono alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia.

     Le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di colli contenenti merci pericolose debbono essere eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato.

 

          Art. 34. Colli avariati

     I colli avariati non debbono essere imbarcati. Durante l'operazione di imbarco, sbarco e trasbordo non è consentita la riparazione di colli quando possa sorgere pericolo di scoppio, di incendio o comunque di danno alle persone e alle cose.

 

          Art. 35. Trasbordo

     Fermo il disposto dell'art. 33, a bordo dei mezzi nautici che effettuano operazioni di trasbordo di merci pericolose debbono essere adottate le seguenti precauzioni:

     a) assicurare la protezione delle merci con mezzi appropriati e tenendo conto delle loro caratteristiche;

     b) osservare le disposizioni relative alle incompatibilità di stivaggi indicate nei decreti ministeriali di cui all'art. 4;

     c) disporre in un solo strato i colli contenenti recipienti fragili;

     d) rizzare i colli in modo da evitare urti, cadute o sfregamenti;

     e) limitare il carico ai due terzi della portata effettiva del mezzo nautico nelle rade o spiagge aperte o ai tre quarti nei golfi o porti chiusi;

     f) vietare la presenza di persone estranee all'equipaggio, a meno che ne abbiano facoltà in forza di leggi e dei relativi regolamenti;

     g) tenere alzata a prora nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte e ad una distanza di due miglia.

     I mezzi di cui al primo comma devono avere il fondo stiva ricoperto da adeguato pagliolo.

 

Capo V

STIVAGGIO

 

          Art. 36. Spazi e locali della nave

     I colli di merci pericolose possono essere stivati:

     sotto il ponte;

     sopra il ponte allo scoperto;

     sopra il ponte al riparo;

     sopra il ponte al coperto;

     sopra il ponte.

     I decreti ministeriali di cui all'art. 4 stabiliscono, per le singole merci e classi di merci, i luoghi in cui le medesime possono essere stivate e l'eventuale lontananza dagli alloggi.

     Agli effetti del presente regolamento:

     a) con l'espressione "sotto il ponte" s'intendono i locali chiusi destinati al carico, delimitati da ponti, murate e paratie (stive, interponti, casseri, tughe e casette).

     Qualora la chiusura delle boccaporte di stiva o di interponte o delle porte nelle paratie di interponte non venga effettuata con mezzi di chiusura a tenuta stagna riconosciuti idonei dall'ente tecnico, i locali comunicanti tra loro attraverso tali boccaporte o porte sono considerati locale unico. Tale chiusura deve essere stagna ai gas nel caso di merci che per la loro natura o per l'eventuale contatto con le strutture della nave o con l'acqua possano emanare vapori o gas infiammabili o tossici o dar luogo a miscele comunque esplosive;

     b) con l'espressione "sopra il ponte allo scoperto" s'intende uno spazio non completamente delimitato da murate e paratie, senza ponte sovrastante e con non più di due delle quattro pareti verticali (murate o paratie);

     c) con l'espressione "sopra il ponte al riparo" s'intende uno spazio sopra il ponte, come definito alla precedente lettera b), riparato dalla pioggia e dagli spruzzi del mare mediante l'impiego di idonei copertoni impermeabili;

     d) con l'espressione "sopra il ponte al coperto" s'intende uno spazio sopra il ponte, come definito alla precedente lettera b), avente un ponte sovrastante o una struttura equivalente che consente la copertura delle merci;

     e) con l'espressione "sopra il ponte" s'intende uno dei luoghi definiti nelle precedenti lettere b), c), d);

     f) con l'espressione "alloggi" s'intendono gli spazi adibiti a locali pubblici, corridoi, locali d'igiene, cabine, uffici, locali equipaggio, sale barbieri, riposterie isolate, ripostigli e locali consimili.

 

          Art. 37. Precauzioni da osservare per lo stivaggio

     Salvo le prescrizioni stabilite per ogni classe dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, nello stivaggio delle merci pericolose in colli debbono osservarsi le precauzioni che seguono:

     a) le merci debbono essere stivate convenientemente e con ogni cautela, tenendo conto della loro natura;

     b) i colli debbono essere possibilmente separati per classe, in modo da facilitare l'osservanza delle norme relative al maneggio e allo sbarco;

     c) le merci incompatibili tra loro debbono essere separate le une dalle altre mediante la collocazione in gruppi distanti tra loro oppure in locali diversi, come stabilito dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4);

     d) i colli debbono essere sistemati soltanto negli spazi e nei locali definiti dalle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 36;

     e) nei casi in cui è consentito il trasporto di merci pericolose su navi da passeggeri le merci stesse non debbono essere stivate nelle zone accessibili ai passeggeri o adiacenti ai locali da essi frequentati.

 

          Art. 38. Precauzioni da osservare a bordo

     L'accesso nei locali in cui sono stivate le merci pericolose deve essere consentito soltanto agli addetti alla sorveglianza e al maneggio delle merci stesse ed alle persone che ne abbiano facoltà in forza di leggi e dei relativi regolamenti, con l'osservanza delle cautele prescritte.

     Nei locali in cui sono stivate merci che presentino rischio di esplosione, incendio, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili ed esplosivi non è consentito fumare o usare fiamme libere.

     Dopo lo sbarco delle merci pericolose si debbono, appena possibile e, comunque, prima di imbarcare altre merci, asportare accuratamente i residui esistenti, pulendo completamente i locali e bonificandoli se necessario. Prima di accedere nei locali che abbiano contenuto merci suscettibili di emanare gas pericolosi deve essere accertata l'assenza dei gas stessi a mezzo di idoneo apparecchio.

 

          Art. 39. Stivaggio sul ponte

     I colli di merci pericolose sistemati sul ponte debbono essere solidamente rizzati e opportunamente separati, tenendo conto della loro natura e della specie della navigazione.

     I colli debbono essere sistemati in zone nelle quali sia assicurato il facile smaltimento delle merci eventualmente disperse.

     Lo stivaggio delle merci sul ponte non deve impedire l'accesso ai locali abitati, ai posti di manovra o di servizio della nave e ai posti ove siano ubicate sistemazioni riguardanti la sicurezza, come ad esempio le imbarcazioni di salvataggio, le stazioni antincendio, gli idranti ed altri simili mezzi o dispositivi di sicurezza.

     Lo spazio occupato dalle merci pericolose caricate sul ponte non deve superare il 50 per cento dell'area totale aperta del ponte.

     La protezione dai raggi del sole, quando prescritta, deve essere ottenuta a mezzo di tende disposte in modo che l'aria possa circolare e che la temperatura al di sotto di esse non superi in alcun caso i 65 gradi centigradi, salvo che sia diversamente disposto dai decreti ministeriali di cui all'art. 4.

 

          Art. 40. Navi da passeggeri assimilate alle navi da carico

     Ai fini dell'applicazione delle norme sullo stivaggio stabilite dai decreti ministeriali di cui all'art. 4, sono assimilate alle navi da carico le navi da passeggeri che trasportano un numero di passeggeri non superiore a venticinque, oppure un numero di passeggeri commisurato alla lunghezza fuori tutto della nave, nella proporzione di un passeggero ogni tre metri di lunghezza, adottando il numero maggiore.


[1] Abrogato dall'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134.