§ 38.4.40 - L. 15 dicembre 1990, n. 396.
Interventi per Roma, capitale della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:15/12/1990
Numero:396


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale.
Art. 3.  Accordi di Programma.
Art. 4.  Conferenza di servizi.
Art. 5.  Ufficio del programma per Roma Capitale.
Art. 6.  Stato di attuazione.
Art. 7.  Indennità di espropriazione.
Art. 8.  Realizzazione del sistema direzionale orientale.
Art. 9.  Disposizioni varie.
Art. 10.  Norme finanziarie.


§ 38.4.40 - L. 15 dicembre 1990, n. 396.

Interventi per Roma, capitale della Repubblica.

(G.U. 27 dicembre 1990, n. 300).

 

     Art. 1. Obiettivi. [1]

     [1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a:

     a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città [2];

     b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada;

     c) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario;

     d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilità del Tevere con la sistemazione della sua portualità, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie;

     e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

     f) costituire un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti;

     g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.]

 

     Art. 2. Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale. [3]

     [1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma.

     2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

     3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il programma degli interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale.

     4. La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal Consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni, trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

     5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

     6. La delibera del Consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.

     7. Il programma adottato all'unanimità dalla Commissione per Roma Capitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.

     8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

     9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.]

 

     Art. 3. Accordi di Programma. [4]

     [1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

     2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

     3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

     4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica.

     5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Sindaco di Roma può richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3.

     6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali ovvero dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente della provincia di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati.

     7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.]

 

     Art. 4. Conferenza di servizi. [5]

     [1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

     2. Il Sindaco di Roma convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonché i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonché delle determinazioni degli accordi di programma e si esprimere su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

     3. L'approvazione del progetto, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.]

 

     Art. 5. Ufficio del programma per Roma Capitale. [6]

     [1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale.

     2. L'ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.

     4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.]

 

     Art. 6. Stato di attuazione. [7]

     [1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli.

     2. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. [8]

 

     Art. 7. Indennità di espropriazione. [9]

     [1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

     2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.

     3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.]

 

     Art. 8. Realizzazione del sistema direzionale orientale. [10]

     [1. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali.

     2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le organizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati.

     3. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali.]

 

     Art. 9. Disposizioni varie. [11]

     [1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorché in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990. Su tali somme gravano altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri.

     2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale.

     3. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme «Cavour» e «Montezemolo», ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

     4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma «Sani», del magazzino vestiario dell'Esercito di via Principe Amedeo e del magazzino viveri dell'Esercito di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991.

     5. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

     6. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, di cui al comma 5, per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

     7. La proprietà dell'immobile denominato «Palazzo Braschi», attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

     8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è differito al 18 aprile 1995.

     9. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo «Chateaubriand», al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. In considerazione delle finalità dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio è affidata, da parte delle competenti autorità del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a società o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo francese apposita convenzione mediante la quale è verificata l'eseguibilità del progetto e sono determinate, in particolare, le modalità e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di Roma nell'area prescelta costituisce variante al piano regolatore.

     10. Gli immobili demaniali denominati «Casali Strozzi» sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.]

 

     Art. 10. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il 1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia»; quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale». Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, lire 700 milioni per l'anno 1991 e lire 800 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico del fondo di cui al comma 1.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990- 1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia».

     4. All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

     5. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 3, si provvede a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990.

     6. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 4, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia».

     7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)».

     8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

     9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)».

     10. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[2] Lettera così modificata dall'art. 27 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[9] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[10] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

[11] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.