§ 46.8.399 - Legge 18 agosto 1978, n. 497 .
Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/08/1978
Numero:497


Sommario
Art. 1.      Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un [...]
Art. 2.      Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente art. 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata [...]
Art. 3.      Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni [...]
Art. 6.      In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati
Art. 7.      L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente art. 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia [...]
Art. 8.      Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la [...]
Art. 9.      Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali [...]
Art. 10.      Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente art. 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e [...]
Art. 11.      Gli alloggi di servizio di cui al punto 4) del precedente art. 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio
Art. 12.      Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad [...]
Art. 13.  [6]
Art. 14.      Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato
Art. 15.      Oltre al canone mensile di cui al precedente art. 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 6 le piccole [...]
Art. 16.      I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di [...]
Art. 17.      Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative
Art. 18.      Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri alloggi [...]
Art. 19.      Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione [...]
Art. 20.      Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la [...]
Art. 21.      In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) [...]
Art. 22.      Gli assegnatari utenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, [...]
Art. 23.      Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma della legge [...]
Art. 24.      Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è [...]
Art. 25.      Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra [...]
Art. 26.      Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 [...]
Art. 27.      Con l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 20 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in [...]


§ 46.8.399 - Legge 18 agosto 1978, n. 497 [1].

Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni.

(G.U. 18 agosto 1978, n. 245)

 

 

     Art. 1.

     Per garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate, il Ministro della difesa è autorizzato a predisporre ed attuare nel decennio 1978-87, un programma di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, avvalendosi direttamente degli organi tecnici propri o di altri enti pubblici.

 

          Art. 2.

     Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente art. 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, è predisposto dalla Direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Tale programma è comunicato alle Camere entro trenta giorni dalla sua approvazione.

 

          Art. 3.

     Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al precedente art. 2, nonchè sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

     La relazione comprende indicazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa degli alloggi e sulle rispettive classificazioni.

 

          Art. 4. [2]

     Il programma di cui al precedente art. 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo art. 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree o dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40% di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Il comune cedente ha facoltà di rideterminare, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle alienate al Ministero della difesa.

     All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

     Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

     a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente art. 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per la finalità di cui al precedente art. 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la commissione di cui all'art. 4 con il comitato di cui all'art. 23 della presente legge;

     a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente art. 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

     ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e a stipulare, sentiti i comuni che esprimono parere non vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla presente legge, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

     Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti inscritti nel capitolo 2802 del proprio stato di previsione relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

     Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza.

     Il valore di tutte le aree e di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuati a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro novanta giorni con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei comuni di immobili e di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree e agli immobili ceduti.

     Le permute di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i comuni e con altri soggetti pubblici - alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata - non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

     Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali [3].

     Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

     Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

          Art. 5.

     Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

     Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

 

          Art. 6.

     In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi di cui ai precedenti articoli 1 e 5 sono così classificati:

     1) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);

     2) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

     3) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);

     4) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;

     5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottoufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC) [4].

 

          Art. 7.

     L'alloggio gratuito di cui al punto 1 del precedente art. 6 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonchè al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.

     La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali della Difesa.

     Della concessione è data notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.

     La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

     Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.

 

          Art. 8.

     Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.

     Con il regolamento di cui al successivo art. 20 l'Amministrazione della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative e con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.

     La concessione decade con la cessazione dall'incarico dal quale l'utente trae titolo.

 

          Art. 9.

     Gli alloggi di cui al punto 2) del precedente art. 6, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.

     Tali locali rimangono nella disponibilità dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

     Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:

     a) capo di stato maggiore della Difesa; capi e sottocapi di stato maggiore di Forza armata; segretario generale della Difesa;

     b) comandanti militari territoriali, di dipartimento militare marittimo, militari marittimi autonomi, di regione aerea;

     c) eventuali altri incarichi indicati dal regolamento di cui all'art. 20.

 

          Art. 10.

     Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al punto 3) del precedente art. 6, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 20, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.

 

          Art. 11.

     Gli alloggi di servizio di cui al punto 4) del precedente art. 6 sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.

 

          Art. 12.

     Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio [5].

     Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.

 

          Art. 13. [6]

     Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone.

 

          Art. 14.

     Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

     Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

     L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi.

 

          Art. 15.

     Oltre al canone mensile di cui al precedente art. 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente art. 6 le piccole riparazioni previste dall'art. 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.

     Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

 

          Art. 16.

     I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai punti 4) e 5) del precedente art. 6 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento di cui al successivo art. 20.

 

          Art. 17.

     Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni degli articoli da 5 a 17 si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, ed a tutti gli altri alloggi di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 19.

     Le disposizioni emanate dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le concessioni di alloggi, ivi compresa la determinazione dei canoni, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 20.

 

          Art. 20.

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa emana con proprio decreto il regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione - d'intesa con gli organi della rappresentanza militare - di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.

     L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

 

          Art. 21.

     In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo ad occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione (AST) permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito nel regolamento.

 

          Art. 22.

     Gli assegnatari utenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di alloggi ex INCIS/militari, ora IACP, conservano il diritto di permanere nell'alloggio, quando il loro reddito familiare complessivo non sia superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia sovvenzionata e non siano proprietari di altro alloggio idoneo nel comune o in comuni limitrofi.

     In caso di reddito superiore a quanto previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Il beneficio di cui sopra spetta in ogni momento anche alla vedova non legalmente separata nonchè ai parenti di 1° grado in linea retta conviventi con l'assegnatario all'atto del decesso.

     Il diritto al beneficio deve essere comprovato mediante la presentazione dello stato di famiglia e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

 

          Art. 23.

     Per la costruzione degli alloggi di servizio e per l'acquisto o la permuta di fabbricati già costruiti, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma della legge 22 marzo 1975, n. 57, previo parere di un comitato composto:

     dal Ministro della difesa, o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede;

     da un magistrato del Consiglio di Stato e da uno della Corte dei conti;

     dal presidente del Consiglio superiore delle forze armate, o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

     da un rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

     da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle finanze e del tesoro;

     dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;

     dal segretario generale della Difesa o da un suo ufficiale generale o ammiraglio delegato;

     dal direttore generale del genio militare.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale superiore della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio, designato dal Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti dello stesso Ministero.

     I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza.

     I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalità di attuazione del piano [7] .

 

          Art. 24.

     Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

     I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.

 

          Art. 25.

     Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

     Ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.

 

          Art. 26.

     Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 20 miliardi nell'anno 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987.

     All'onere di lire 15 miliardi per l'anno 1978 si provvede con riduzione dei capitoli 1831, 4011 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo rispettivamente nei limiti di lire due miliardi, lire cinque miliardi e lire otto miliardi.

     All'onere per l'anno 1979 si provvede con riduzione dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nel precedente comma nei limiti rispettivamente di lire 5.000 milioni, di lire 8.500 milioni e di lire 6.500 milioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 27.

     Con l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 20 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la concessione ed i canoni degli alloggi in immobili demaniali in uso al Ministero della difesa.

     E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il comitato di cui alla presente legge è soppresso, restando salvi i pareri resi prima della data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. per effetto dell’art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 28 febbraio 1981, n. 47.

[3] Comma inserito dall'art. 44 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[4] Numero così sostituito dall'art. 16 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[5] Comma così sostituito dall'art. 16 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[6] Articolo così modificato dall'art. 43 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 28 febbraio 1981, n. 47.