§ 46.7.10 - Legge 22 marzo 1975, n. 57.
Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.7 marina militare
Data:22/03/1975
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire mille miliardi per la predisposizione e la realizzazione di un [...]
Art. 2.      Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Ministro per la difesa è autorizzato ad avvalersi, mediante atti di concessione ovvero mediante [...]
Art. 3.      E' in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai [...]
Art. 4.      L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sarà inscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di


§ 46.7.10 - Legge 22 marzo 1975, n. 57. [1]

Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.

(G.U. 28 marzo 1975, n. 84)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo di lire mille miliardi per la predisposizione e la realizzazione di un programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare.

     Tale programma verrà comunicato al Parlamento dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il Ministro per la difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di costruzione e di ammodernamento di mezzi navali della Marina militare nonchè l'elenco degli enti, delle società od imprese con le quali sono stati stipulati i contratti o gli atti di concessione di cui al successivo articolo.

 

          Art. 2.

     Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il Ministro per la difesa è autorizzato ad avvalersi, mediante atti di concessione ovvero mediante contratti stipulati anche direttamente a trattativa privata, di enti, società od imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici e siano di assoluta fiducia.

     L'ente, società od impresa cui è stata conferita la concessione o l'appalto ha facoltà di avvalersi - per la produzione, fornitura o montaggio, da indicarsi nell'atto di concessione o nel contratto di cui al precedente comma, di apparecchiature di particolare natura - di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministero della difesa.

     Per i progetti e i contratti nonchè per gli atti di concessione necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, restando costituito il comitato di cui al secondo comma dello stesso articolo dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina, dal presidente del comitato per i progetti delle navi e degli armamenti navali, dal direttore generale delle costruzioni, armi ed armamenti navali, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale ammiraglio designato dal capo di stato maggiore della Marina militare, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

     I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 3.

     E' in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione dei lavori e delle forniture, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche e ai tempi di esecuzione, indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

     Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

     con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

     con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

     Gli eventuali oneri finanziari derivanti all'ente, società od impresa di cui al primo comma del precedente articolo 2 dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

 

          Art. 4.

     L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sarà inscritto su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di:

     esercizio 1975 lire milioni 30.000

     esercizio 1976 lire milioni 50.000

     esercizio 1977 lire milioni 80.000

     esercizio 1978 lire milioni 135.000

     esercizio 1979 lire milioni 155.000

     esercizio 1980 lire milioni 145.000

     esercizio 1981 lire milioni 135.000

     esercizio 1982 lire milioni 110.000

     esercizio 1983 lire milioni 95.000

     esercizio 1984 lire milioni 65.000

     Alla copertura dell'onere di lire 30 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.