§ 98.1.28128 - D.L. 13 luglio 1989, n. 253 .
Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/07/1989
Numero:253


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema [...]
Art. 2.      1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane [...]
Art. 3.      1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, [...]
Art. 4.      1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme "Cavour" e "Montezemolo", ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi [...]
Art. 5.      1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di [...]
Art. 6.      1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della [...]
Art. 7.      1. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, necessaria per la costruzione di un edificio da destinare a [...]
Art. 8.      1. Il sistema aeroportuale della capitale, di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è integrato con l'aeroporto di Roma-Urbe nella parte in uso al [...]
Art. 9.      1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane una [...]
Art. 10.      1. I mutui di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, possono essere concessi anche se non sia stato perfezionato, dagli enti interessati, il [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28128 - D.L. 13 luglio 1989, n. 253 [1].

Ulteriori interventi per Roma, capitale della Repubblica.

(G.U. 15 luglio 1989, n. 164)

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1989 è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, nonchè delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi può essere utilizzata per le attività di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi può essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. L'elenco degli interventi e delle opere, con i relativi importi e tempi di attuazione, viene trasmesso dal sindaco di Roma al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. Ove il sindaco di Roma non provveda a trasmettere l'elenco di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma al fine di definire il programma da realizzare. In caso di mancato accordo e nei casi in cui i singoli adempimenti non vengano attuati dai soggetti competenti nei termini prefissati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, direttamente, ovvero mediante propri delegati, ed a spese del soggetto inadempiente avvalendosi, ove necessario, di organi ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero della struttura del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti predisposti.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di prevenire nella città di Roma gli effetti di situazioni pregiudizievoli per l'ambiente, i Ministri dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane predispongono, d'intesa con la regione Lazio ed i comuni interessati, un piano di interventi adeguato alle necessità dell'area da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Per la elaborazione del piano è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1989.

     2. Il piano di cui al comma 1 dispone misure dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico, nonchè a migliorare le condizioni della circolazione; un intervento speciale finalizzato a dotare il comune di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, nonchè delle necessarie infrastrutture e servizi; la previsione di contributi per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico. Per l'attuazione degli interventi, cui si applicano le norme contenute nell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1989, di lire 9 miliardi per l'anno 1990 e di lire 22 miliardi per l'anno 1991.

     3. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico derivante dal traffico veicolare a motore, è concesso ai comuni di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo un contributo complessivo di lire 50 miliardi per l'anno 1989 per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare i comuni medesimi di veicoli a trazione elettrica, con alimentazione elettrica e/o a batteria, da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio delle amministrazioni comunali e delle aziende dalle stesse dipendenti, nonchè delle necessarie infrastrutture e servizi. Il contributo è determinato nella misura di lire 15 miliardi per il comune di Milano, di lire 11 miliardi per il comune di Napoli, di lire 10 miliardi per il comune di Torino, di lire 8 miliardi per il comune di Genova e di lire 6 miliardi per il comune di Palermo. La concessione dei contributi è subordinata all'adozione dei programmi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è disposta con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

     4. I mezzi di trasporto di cui al presente articolo debbono essere accessibili al piano stradale.

     5. All'onere di lire 38 miliardi derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede:

     a) quanto a lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano di trasporti pubblici urbani nei centri storici";

     b) quanto a lire 30 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1989, lire 7 miliardi per l'anno 1990 e lire 20 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno".

     6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane".

 

          Art. 3.

     1. All'Ente autonomo esposizione universale di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 45 miliardi per l'anno 1989 da destinare al restauro, al recupero, all'adeguamento, alla ristrutturazione e all'ammodernamento, ivi compresi i servizi tecnologici e telematici, di strutture di sua proprietà già utilizzate per finalità congressuali ed espositive.

     2. E' concesso un contributo straordinario di lire 5 miliardi al comune di Roma per l'anno 1989 da destinare al piano di fattibilità del nuovo sistema congressuale ed espositivo della città di Roma e alle progettazioni di massima.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7550 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989.

 

          Art. 4.

     1. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme "Cavour" e "Montezemolo", ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonchè alla eventuale cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, saranno definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze, il sindaco del comune di Roma e i sindaci degli altri comuni interessati.

     2. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al comma 1, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1989.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1989 e si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

 

          Art. 5.

     1. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 160 miliardi, di cui lire 30 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 10 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 24 miliardi per il 1989, lire 24 miliardi per il 1990 e lire 12 miliardi per il 1991, da destinare alla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1989, lire 3 miliardi per il 1990 e lire 4 miliardi per il 1991 alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92. Per lire 6 miliardi per il 1989, lire 6 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 63 miliardi per il 1989, a lire 63 miliardi per il 1990 ed a lire 34 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali".

     3. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita, con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Il numero complessivo delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, ivi comprese le soprintendenze miste, resta determinato in settanta.

     4. La proprietà dell'immobile denominato "Palazzo Braschi", attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

 

          Art. 6.

     1. Per interventi di edilizia universitaria volti alla creazione di un insediamento scientifico-didattico, integrato in connessione alla realizzazione, da parte della regione Lazio, di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio, è concesso all'Università di Roma "La Sapienza" il contributo di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     2. Per le finalità previste dall'art. 2 della legge 25 giugno 1985, n. 331, quale ulteriore contributo per il potenziamento delle strutture edilizie, è assegnata all'Università di Roma "Tor Vergata" la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Il termine previsto nel secondo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è prorogato al 18 aprile 1992.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 8554 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per i medesimi anni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, necessaria per la costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1989.

     2. Per la realizzazione dell'edificio di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le competenti autorità del Governo francese, che assume a proprio carico gli oneri relativi, è autorizzato ad affidare le opere in concessione ad una società a prevalente partecipazione statale, in deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera e), della stessa legge. A tal fine il Ministero degli affari esteri si avvale della collaborazione del Ministero dei lavori pubblici.

     3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

     4. Le modalità e la durata di utilizzazione del complesso immobiliare saranno regolate da apposita convenzione.

     5. Gli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi" sono assegnati, in uso governativo, al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire tre miliardi nell'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali".

 

          Art. 8.

     1. Il sistema aeroportuale della capitale, di cui all'art. 1 della legge 10 novembre 1973, n. 755, è integrato con l'aeroporto di Roma-Urbe nella parte in uso al Ministero dei trasporti.

     2. La gestione totale dell'aeroporto di Roma-Urbe è concessa ad una società con capitale a maggioranza pubblica sottoscritto dalla Società aeroporti di Roma nella misura del trenta per cento, nonchè, per la parte restante, previo assenso del Ministro dei trasporti, da società a partecipazione statale o private, ovvero da istituti o sezioni speciali per il credito alle opere pubbliche.

     3. La società concessionaria provvede alla realizzazione degli interventi necessari per l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dell'aeroporto di Roma-Urbe, sostenendo il relativo onere nella misura del cinquanta per cento del costo complessivo. Per la parte restante si applica l'art. 10, commi 21 e 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     4. La durata della concessione è fissata in trentacinque anni dalla data dell'affidamento e alla sua scadenza tutte le opere, infrastrutture ed impianti, realizzati dalla società concessionaria, diverranno di proprietà dello Stato.

     5. Competono alla società concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione dell'aeroporto di Roma-Urbe.

     6. Le tariffe relative all'uso dei servizi e alle prestazioni rese dalla società concessionaria entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro dei trasporti.

     7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, del tesoro e per i problemi delle aree urbane, provvede, con proprio decreto, all'affidamento della concessione e, previo parere del comitato di cui all'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, approva la relativa convenzione nella quale saranno determinate le opere, le infrastrutture e gli impianti di cui al comma 3, nonchè la misura dell'intervento statale e le relative modalità di erogazione.

 

          Art. 9.

     1. Il sindaco del comune di Roma invia ogni tre mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane una dettagliata relazione in merito allo stato di attuazione delle opere e degli interventi di propria competenza previsti dal presente decreto.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 31 dicembre 1989.

 

          Art. 10.

     1. I mutui di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, possono essere concessi anche se non sia stato perfezionato, dagli enti interessati, il procedimento approvativo del consuntivo per il 1987.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.