§ 46.5.19 - Legge 16 giugno 1977, n. 372.
Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:16/06/1977
Numero:372


Sommario
Art. 1.      Per assicurare l'efficienza operativa dell'Esercito, il Ministro per la difesa è autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma
Art. 2.      Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente, è autorizzato
Art. 3.      Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 marzo [...]
Art. 4.      E' in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente [...]


§ 46.5.19 - Legge 16 giugno 1977, n. 372. [1]

Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

(G.U. 9 luglio 1977, n. 186)

 

 

     Art. 1.

     Per assicurare l'efficienza operativa dell'Esercito, il Ministro per la difesa è autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma:

     approvvigionamento di artiglierie, relativo munizionamento e supporto, apparati per l'acquisizione obiettivi e l'automazione del tiro;

     approvvigionamento di sistemi missilistici contraerei e relativo supporto e ammodernamento di taluni mezzi convenzionali già in servizio, per la difesa aerea a bassa e bassissima quota;

     approvvigionamento di lanciarazzi, sistemi missilistici ed elicotteri armati e relativo supporto per la difesa controcarri a corta, media e lunga distanza;

     approvvigionamento di mezzi ruotati, cingolati e corazzati da trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi apparati per la visione e puntamento notturno; sviluppo di un veicolo da trasporto e da combattimento di nuova formula, destinato a sostituire analoghi mezzi corazzati da trasporto della "vecchia generazione";

     approvvigionamento di stazioni radio e di apparecchiature TLC per l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali;

     approvvigionamento di apparati per l'automazione delle operazioni di gestione del materiale.

     Il programma dovrà comprendere contratti di ricerca avanzata e innovativa relativa ai detti mezzi e sistemi.

     Il programma stesso verrà comunicato ad entrambe le Camere dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

     Il Ministro per la difesa trasmette ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento degli armamenti, dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature, nonchè l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo art. 3.

     La relazione dovrà anche dare conto dell'attività svolta dal comitato di cui al successivo art. 3, con particolare riferimento ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti autorizzati.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente, è autorizzato:

     nell'esercizio finanziario 1977, uno stanziamento di lire 35 miliardi;

     in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1986, uno stanziamento di lire 120 miliardi, che potrà essere aumentato, con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi o ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

     Nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al secondo alinea del precedente comma, il Ministro per la difesa è autorizzato ad assumere impegni a carico degli esercizi 1978 e successivi, ai sensi dell'art. 49 delle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, reso il parere del comitato previsto dal predetto terzo comma obbligatorio ma non vincolante e restando il comitato stesso costituito dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate sezione Esercito, dai direttori generali della motorizzazione e dei combustibili, delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, dal direttore dell'Ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale generale designato dal capo di stato maggiore dell'Esercito, da un funzionario del Ministero del tesoro con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

     I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

     Per la produzione, fornitura o montaggio di apparecchiature di particolare natura, specificata nel contratto, la ditta aggiudicatrice può avvalersi di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministro per la difesa.

     Copia del verbale di ogni seduta del comitato è trasmessa per conoscenza dal Ministro per la difesa alle commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.

 

          Art. 4.

     E' in facoltà dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente art. 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo.

     Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

     con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'art. 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

     con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

     Gli eventuali oneri finanziari derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Le disposizioni della presente legge incompatibili con quanto previsto dai regolamenti di cui allo stesso art. 7 sono abrogate o cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi regolamenti per effetto dell’art. 7 della L.14 novembre 2000, n. 331.