§ 5.7.6 - L. 23 marzo 1981, n. 92.
Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:23/03/1981
Numero:92


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di [...]
Art. 2.      Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal [...]
Art. 3.      Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientati è autorizzato, a norma [...]
Art. 4.      L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.
Art. 5.      Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto [...]
Art. 6.      All'onere, rispettivamente, di 10 e di 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dello [...]


§ 5.7.6 - L. 23 marzo 1981, n. 92.

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

(G.U. 27 marzo 1981, n. 86).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, al fine di realizzare opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, nonché studi, indagini, allestimenti museali, attività didattiche e di promozione culturale, del patrimonio archeologico di Roma, come pure per acquisti ed espropri di beni mobili ed immobili di interesse pubblico e di importanza storico - monumentale - archeologica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

     La somma di lire 180 miliardi di cui al comma precedente va assegnata in ragione di lire 168 miliardi, 2 miliardi e 10 miliardi rispettivamente alla soprintendenza archeologica di Roma, alla soprintendenza archeologica di Ostia e alla soprintendenza archeologica dell'Etruria meridionale.

     Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può con proprio decreto, sentiti i competenti comitati di settore, in rapporto a programmi determinati, variare la ripartizione di cui al comma precedente.

     L'autorizzazione di spesa per gli anni finanziari 1980 e 1981 è determinata rispettivamente in lire 10 miliardi ed in lire 40 miliardi.

     Le quote relative agli anni successivi saranno determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.

 

     Art. 2.

     Per gli interventi di cui all'articolo precedente, le soprintendenze archeologiche competenti provvederanno ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore.

     I programmi di cui al comma precedente potranno comprendere anche iniziative da attuarsi in collaborazione con il comune di Roma.

     Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 3.

     Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientati è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca. Tali convenzioni possono anche essere stipulate su proposta dell'Istituto centrale del restauro, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della L. 6 febbraio 1973, n. 23.

     Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

 

     Art. 4.

     L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

     Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

 

     Art. 5.

     Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6.

     All'onere, rispettivamente, di 10 e di 40 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.