§ 14.6.A - Legge 6 febbraio 1973, n. 23.
Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:06/02/1973
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Il fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire 25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112, è elevato [...]
Art. 2.      L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Alle spese per l'incremento e per la manutenzione delle attrezzature dei gabinetti indicati dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, quale risulta modificato dall'articolo 2 della [...]
Art. 5.      Su proposta dell'Istituto, il Ministro per la pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.
Art. 6.      Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 190 milioni per gli anni 1972 e 1973 e di lire 95 milioni per gli anni seguenti, si farà fronte, rispettivamente, [...]


§ 14.6.A - Legge 6 febbraio 1973, n. 23.

Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro

(G.U. 14 marzo 1973, n. 68)

 

     Art. 1.

     Il fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire 25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112, è elevato a lire 120.000.000 a partire dall'anno finanziario 1972.

 

          Art. 2.

     L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è sostituito dal seguente:

     «Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto è dotato di:

     1) un gabinetto di chimica;

     2) un gabinetto di fisica;

     3) un gabinetto di microbiologia;

     4) un gabinetto di tecnologia;

     5) un gabinetto fotografico;

     6) un gabinetto radiografico;

     7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;

     8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;

     9) un archivio per la documentazione dei restauri;

     10) un archivio amministrativo;

     11) una segreteria;

     12) un ufficio amministrativo.

     L'istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attività».

 

          Art. 3.

     L'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è sostituito dal seguente:

     «Le spese di restauro dei beni storico-artistici di proprietà dello Stato e di quelli al cui restauro provvede lo Stato, ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei laboratori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

     Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

     I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato sono a totale carico del Proprietario del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta è fatta dal direttore dell'Istituto e approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

     I proventi, detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato».

 

          Art. 4.

     Alle spese per l'incremento e per la manutenzione delle attrezzature dei gabinetti indicati dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, nonché a quelle per l'acquisto dei materiali occorrenti al funzionamento dei suddetti gabinetti ed alla attività didattica si provvede con il fondo annuo di cui all'articolo 1.

     Tutte le altre spese dell'Istituto non contemplate dal presente articolo 7 della citata legge n. 1240 del 1939, quale risulta modificato dall'articolo precedente, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

     L'articolo 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è abrogato.

 

          Art. 5.

     Su proposta dell'Istituto, il Ministro per la pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.

     Le relative spese graveranno sui fondi disponibili nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione e il restauro delle opere di proprietà dello Stato e di quelle alla cui conservazione e al cui restauro provvede lo Stato.

 

          Art. 6.

     Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 190 milioni per gli anni 1972 e 1973 e di lire 95 milioni per gli anni seguenti, si farà fronte, rispettivamente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.