§ 93.4.224 - Legge 7 giugno 1990, n. 141.
Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente "Ferrovie dello Stato".


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:07/06/1990
Numero:141


Sommario
Art. 1.      1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, l'ente "Ferrovie dello Stato" [...]


§ 93.4.224 - Legge 7 giugno 1990, n. 141.

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(G.U. 12 giugno 1990, n. 135)

 

 

     Art. 1.

     1. Nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, anche se provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, l'ente "Ferrovie dello Stato" può disporre l'adozione di un programma quinquennale di pensionamenti anticipati sulla base delle eccedenze all'uopo rilevate. Il programma può essere aggiornato annualmente, tenuto conto dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di personale. Per la realizzazione del programma quinquennale di pensionamenti anticipati non possono essere utilizzati gli stanziamenti del bilancio dell'ente "Ferrovie dello Stato" preordinati al finanziamento di programmi di investimento.

     2. Il personale interessato al beneficio di cui al comma 1, iscritto al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), può essere collocato a riposo a domanda irrevocabile, con diritto al trattamento di pensione normale e all'indennità di buonuscita, purchè alla scadenza del termine di presentazione delle domande si trovi in una delle seguenti situazioni:

     a) risulti dichiarato in via definitiva fisicamente inidoneo o con idoneità fisica limitata a svolgere le mansioni del proprio profilo professionale ed abbia compiuto il quarantesimo anno di età, purchè con l'aggiunta del beneficio di cui al comma 4 raggiunga, alla data di cessazione dal servizio, almeno diciannove anni, sei mesi ed un giorno di servizio effettivo utile a pensione;

     b) abbia maturato diciannove anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo utile a pensione.

     3. Per il computo del servizio effettivo utile a pensione si considerano anche i servizi ed i periodi pregressi computati ed i servizi computabili di ufficio, esclusi gli aumenti di valutazione a qualsiasi titolo spettanti.

     4. Al personale collocato a riposo in base alla presente legge viene attribuito un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, non suscettibile di alcuna maggiorazione e valevole come servizio effettivo utile ai fini della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita e della relativa liquidazione; per il personale riconosciuto fisicamente inidoneo di cui al comma 2, lettera a), l'aumento degli anni di servizio è attribuito anche ai fini dell'acquisizione del diritto. In ogni caso l'aumento degli anni di servizio deve essere attribuito in misura tale da far conseguire una anzianità di servizio non superiore a quella conseguibile alla data del compimento dei limiti di età e di servizio, previsti per la risoluzione del rapporto di lavoro dalle vigenti norme contrattuali.

     5. L'Ente "Ferrovie dello Stato" è tenuto, anche per la quota a carico dei dipendenti, al versamento del contributo mensile all'OPAFS e al Fondo pensioni, limitatamente per quest'ultimo alla parte di aumento sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita, da calcolare, rispettivamente, sulla base dell'ultima retribuzione imponibile e sulla base della pensione e dell'indennità integrativa speciale.

     6. Per l'intera durata di applicazione del programma di cui al comma 1, l'ente "Ferrovie dello Stato" non è tenuto alle assunzioni obbligatorie, limitatamente al personale dei settori dell'esercizio, fatte salve le assunzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, come modificato dall'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 292, e sempre che risultino rispettate, alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

     7. Nei confronti dei dipendenti che vengono collocati a riposo fruendo dei benefici di cui al comma 4 si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. E' esclusa l'applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; è fatto salvo il diritto alla applicazione del citato art. 6 nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino mantenuti in servizio ai sensi dello stesso articolo.

     8. Il personale che presenta domanda ai fini del collocamento a riposo anticipato, è incluso in graduatorie distinte per settori e sedi di appartenenza, compartimentali e centrali, ad eccezione del personale con qualifiche dirigenziali, il quale viene collocato a riposo sulla base di una graduatoria unica nazionale. In ogni settore eccedente è data precedenza ai dipendenti:

     a) dichiarati fisicamente inidonei o con riconosciuta idoneità fisica limitata;

     b) al personale più anziano di età.

     9. L'ente "Ferrovie dello Stato" è tenuto ad accogliere le domande nei limiti delle eccedenze stabilite nel programma di cui al comma 1.

     10. I criteri e le modalità di applicazione della presente legge, anche relativamente alla fissazione dei termini di presentazione delle domande per ciascun anno di attuazione del programma, sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, su proposta dell'ente "Ferrovie dello Stato", da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     11. In relazione a quanto disposto dal comma 1, al relativo onere a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 4651 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno 1990.