§ 98.1.27791 - Legge 26 febbraio 1982, n. 54.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1982
Numero:54


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.27791 - Legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale.

(G.U. 27 febbraio 1982, n. 58)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 2 è sostituito dal seguente:

     "I contributi base e di adeguamento dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l'anno 1982 sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

     In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, anche ai fini del calcolo della pensione sulla base della contribuzione differenziata, per l'anno 1982 è altresì dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle gestioni speciali dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari, rispettivamente, al 4 e 4,20 per cento del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a lire 2 milioni, con il limite minimo di L. 50.000, nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell'IRPEF risulti inferiore a L. 1.250.000.

     Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al comma precedente è versato con le modalità e nei termini stabiliti per il contributo di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

     Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:

     "Art. 2-bis. - L'importo del contributo volontario dovuto per l'anno 1982 dagli assicurati autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari a quello previsto per i lavoratori dipendenti comuni assegnati alla quindicesima classe di contribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 26 settembre 1981, n. 537, rapportato a mese".

     All'art. 3:

     al secondo comma, dopo le parole: "aziende diretto-coltivatrici", sono aggiunte le seguenti: ", coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti,";

     dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà";

     al terzo comma, le parole: "di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma";

     al quarto comma, le parole: "di cui al secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo ed al terzo comma".

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

     L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

     Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

     Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge stessa.

     Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

     Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".

     Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente:

     "Art. 10-bis. - A decorrere dal 1° aprile 1982, la somme dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilità speciali aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello Stato.

     I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilità speciali entro tre giorni dalla data di esazione".

     All'art. 14:

     al primo comma, le parole: "è riconosciuto dal 1° gennaio 1982" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto, dal 1° gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982," e sono soppresse le parole: "e, comunque, non superiore a 101 giornate,";

     il quarto comma è soppresso;

     al quinto comma, le parole: "Nei primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Nel periodo" e le parole: ", 101 giornate nell'anno 1983" sono soppresse;

     il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1° gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere più il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui allalegge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni";

     al settimo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole: "periodo di paga in corso al" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalità previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se più favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo";

     all'ottavo comma, le parole: "dal periodo di paga di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 1982".