§ 2.1.53 – L. 5 marzo 1963, n. 322.
Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:05/03/1963
Numero:322


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nelle Provincie in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per [...]
Art. 3.      I contributi agricoli unificati dovuti per i salariati fissi e per i coloni e mezzadri restano determinati in quote capitarie annue ragguagliate a 300 giornate per i [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1963, è abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall'art. 9 del regio decreto 24 settembre [...]


§ 2.1.53 – L. 5 marzo 1963, n. 322. [1]

Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(G.U. 30 marzo 1963, n. 86).

 

     Art. 1. [2]

     Nelle Provincie in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori delle prestazioni.

     Sino alla stessa data rimangono altresì valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore.

     Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

     Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la impugnativa delle loro risultanze.

     Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso e dei mezzadri e coloni parziari.

 

          Art. 2.

     Nelle Provincie in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62, 1962-63 e 1963-64, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo pari all'80 per cento dell'importo dei contributi accertati per gli stessi terreni nell'annata agraria 1960-61, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.

 

          Art. 3.

     I contributi agricoli unificati dovuti per i salariati fissi e per i coloni e mezzadri restano determinati in quote capitarie annue ragguagliate a 300 giornate per i salariati fissi ed a 240 giornate per ogni componente il nucleo mezzadrile e colonico stabilmente addetto alla lavorazione del fondo.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1963, è abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall'art. 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     A decorrere dalla stessa data, alle spese per l'accertamento dei contributi e dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, si fa fronte con un contributo delle gestioni previdenziali interessate, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della L. 12 marzo 1968, n. 334 e l' art. 1 della L. 27 dicembre 1973, n. 852.