§ 2.1.61 – L. 12 marzo 1968, n. 334.
Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:12/03/1968
Numero:334


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 322, continuano ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1969
Art. 2.      Ai fini previsti dal secondo comma del precedente articolo, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in [...]
Art. 3.      I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle commissioni comunali, previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio [...]
Art. 4.      E' istituita in ciascuna provincia una commissione presieduta dal prefetto e composta da
Art. 5.      La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito
Art. 6.      Le emigrazioni temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi; tuttavia, per la durata di detta [...]
Art. 7.      Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412
Art. 8.      I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna
Art. 9. 
Art. 10.      Nelle province non comprese tra quelle di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, [...]
Art. 11.      Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 2.1.61 – L. 12 marzo 1968, n. 334.

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(G.U. 10 aprile 1968, n. 93).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 322, continuano ad avere applicazione sino al 31 dicembre 1969.

     Il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura provvede alla formazione degli elenchi di variazione, concernenti nuove iscrizioni, cancellazioni e nuove classificazioni di lavoratori, previo parere delle commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

     Indipendentemente da tale procedimento, le commissioni comunali predette hanno facoltà di formulare proposte al servizio predetto in ordine alla formazione degli elenchi di variazione di cui al comma precedente.

 

          Art. 2.

     Ai fini previsti dal secondo comma del precedente articolo, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, viste anche le eventuali proposte delle commissioni comunali, compilano ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, gli elenchi di variazione e li trasmettono, quindi, alle commissioni competenti per territorio; queste debbono far pervenire il loro parere nel termine perentorio di trenta giorni; trascorso tale termine, gli uffici provinciali predetti procedono alla pubblicazione degli elenchi stessi.

     I pareri delle commissioni comunali, qualora non coincidano con le determinazioni degli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, debbono essere motivati; in particolare, nel caso di nuove iscrizioni o di diverse classificazioni, deve essere specificato il numero delle giornate di lavoro prestato dai lavoratori interessati, con la indicazione dei periodi di lavoro, nonché dei datori di lavoro o dei concedenti in compartecipazione od a piccola colonia, presso i quali hanno avuto luogo le prestazioni di opera.

     Gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, qualora non possano, a seguito di accertamenti effettuati, adeguarsi, in tutto od in parte, al parere delle commissioni comunali, notificano ai singoli lavoratori interessati e alle commissioni comunali stesse la loro motivata determinazione in ordine alle variazioni apportate negli elenchi riguardo alla loro iscrizione o non iscrizione o all'assegnazione in una od in un'altra categoria. In tali casi, il termine per proporre ricorso ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, avverso l'iscrizione, o la non iscrizione negli elenchi o l'assegnazione in una od in un'altra categoria, decorre dal giorno in cui ha avuto luogo la predetta notifica individuale a mezzo di messo comunale o raccomandata postale. Nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti della decisione retroagiscono dall'inizio del periodo di lavoro per il quale era sorta contestazione nei limiti dell'anno in corso e dei quattro anni precedenti.

     In presenza di ricorso gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura terranno sospesi i provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione o di assegnazione in una o in altra categoria fino alla decisione finale del ricorso stesso, continuando le prestazioni. Queste sono erogate dagli enti competenti per un periodo massimo di cento giorni dalla data di presentazione del ricorso in prima istanza. Entro i suddetti cento giorni il ricorso deve essere deciso dalla commissione provinciale competente.

     Avverso la decisione di primo grado emessa dalla commissione provinciale di cui al primo comma dell'articolo 4 della presente legge è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione stessa, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che decide entro il termine di 180 giorni, sentita la commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

 

          Art. 3.

     I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle commissioni comunali, previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sono nominati dai sindaci entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in numero di due per i datori di lavoro e di due per i lavoratori nei comuni che abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ed in numero di quattro per i datori di lavoro e di quattro per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 50 iscritti negli stessi elenchi, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Uno dei rappresentanti dei datori di lavoro dovrà essere coltivatore diretto.

     La norma di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è abrogata.

 

          Art. 4.

     E' istituita in ciascuna provincia una commissione presieduta dal prefetto e composta da:

     a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con funzioni di vice presidente;

     b) un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     c) tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti;

     d) otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     e) i direttori delle sedi provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, dell'INPS e dell'INAM o delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano.

     La commissione è nominata con decreto del prefetto e dura in carica tre anni.

     Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati appartenente alla carriera direttiva.

     In sede di prima applicazione il prefetto provvede alla istituzione della commissione provinciale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai componenti della commissione di cui al primo comma ed ai componenti della commissione provinciale di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché al segretario di esse è dovuta per ogni seduta una indennità di presenza di lire 2.000 a partire dall'inizio dei lavori della commissione stessa.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, sarà a carico del bilancio del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

 

          Art. 5.

     La commissione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo ha il compito:

     a) di decidere i ricorsi previsti dagli articoli 8 e 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

     b) di svolgere ogni altro compito ad essa attribuito da disposizioni di legge o di regolamento, ivi compresi quelli già affidati alle commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     Le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono soppresse.

 

          Art. 6.

     Le emigrazioni temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi; tuttavia, per la durata di detta emigrazione, è sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione.

     Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono comunicare all'ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori o per i contributi unificati in agricoltura l'inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal precedente primo comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei lavoratori chiamati in servizio militare.

 

          Art. 7.

     Sono prorogate sino al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma e 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

     Nelle dichiarazioni previste dal predetto articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, debbono essere anche indicate dal datore di lavoro o dal concedente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione della azienda, nonché il suo ordinamento colturale, le specie ed il numero dei capi di bestiame allevati e la forma di conduzione praticata.

     Qualora i datori di lavoro o i concedenti omettano di presentare le denuncie di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, o le presentino con dati ed elementi di dichiarazione manifestamente inattendibili, gli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura determinano, ai fini dell'imposizione contributiva, l'impiego di manodopera sulla base dell'ordinamento colturale e dei sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, tenendo presenti le esigenze normali delle diverse lavorazioni, nonché le consuetudini locali. L'accertamento così determinato deve essere motivato e notificato nelle forme legali alle singole aziende interessate entro 60 giorni. Resta salvo il diritto degli interessati di comprovare, in sede di ricorso avverso l'accertamento, un diverso impiego di manodopera.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in caso di conduzione in compartecipazione o di concessione a piccola colonia, anche nelle provincie non comprese tra quelle di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322.

 

          Art. 8.

     I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna [1].

     I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attività di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.

     I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

     Per avvalersi della facoltà di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.

 

          Art. 9. [2]

     In attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non più in atto all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     Nelle province non comprese tra quelle di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, ferma restando la disciplina in vigore sull'effettivo impiego di manodopera, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nella presente legge, fatta eccezione di quanto è stabilito nel primo comma del precedente articolo 1.

 

          Art. 11.

     Su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura ad assumere la riscossione, per conto delle associazioni, dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale e per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale, che siano stabiliti da contratti collettivi di lavoro.

     I rapporti tra il servizio e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che il servizio sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione.

     Nei casi in cui l'esazione dei contributi unificati avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

 

          Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 1976, n. 185 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.