§ 17.2.100 – L. 23 gennaio 1992, n. 32.
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:23/01/1992
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Disposizioni finanziarie.
Art. 2.  Riparto dei fondi.
Art. 3.  Esigenze abitative.
Art. 4.  Piani di recupero.
Art. 5.  Incompatibilità.


§ 17.2.100 – L. 23 gennaio 1992, n. 32.

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

(G.U. 29 gennaio 1992, n. 23).

 

     Art. 1. Disposizioni finanziarie.

     1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed integrate dalla presente legge.

     2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilità complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del riparto di cui all'art. 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

     4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.

     5. L'agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui, secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla loro approvazione.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento:"Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Riparto dei fondi.

     1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua una verifica amministrativa a mezzo di un comitato formato da esperti particolarmente qualificati, costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale è affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.

     2. Sulla base degli accertamenti effettuati dal comitato di cui al comma 1, il Governo propone al Parlamento una ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento e delle categorie degli aventi diritto in modo correlato all'evento sismico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto, formulano al CIPE la proposta di riparto per gli anni 1992, 1993 e 1994.

     3. I Ministri di cui al comma 2 formulano proposte di riparto distinte per ogni singola regione.

     4. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili, il CIPE riserva:

     a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui all'art. 3;

     b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Campania e Basilicata strettamente connesse con gli eventi sismici;

     c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, da attivare con nuove norme.

     5. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato regionale alle opere pubbliche, già prorogata al 31 dicembre 1991 dall'art. 2 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 3. Esigenze abitative.

     1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subìto danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.

     2. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

     a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di un' unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, semprechè abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative [1];

     b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di un'unica abitazione, che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative [2];

     c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.

     2 bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1° aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nelll'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio [3].

     3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere a) e b), sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti.

     4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 4, lettera a):

     a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;

     b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'art. 15 ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

     c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedure di gara.

     5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

     6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorchè si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione.

 

          Art. 4. Piani di recupero.

     1. Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.

     2. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'art. 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.

 

          Art. 5. Incompatibilità.

     1. La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere.

     2. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     3. Non sono ammesse convenzioni nè con singoli, nè con studi professionali, associati e non; quelle già stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge. E' ammessa deroga solo se la convenzione si renda necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale.

     4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione dei lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici, per le opere della corrispondente categoria.

     5. I collaudi delle opere finanziarie ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali.

     6. La carica di membro delle commissioni, di cui all'art. 19 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione di incarichi in regime di convenzioni sono incompatibili con lo svolgimento dell'attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 ,e successive modificazioni. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni.


[1] Lettera così modificata dall'art. 11 ter del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[2] Lettera così modificata dall'art. 11 ter del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.

[3] Comma inserito dall'art. 11 ter del D.L. 12 novembre 1996, n. 576.