§ 3.1.33 - L.R. 7 settembre 1981, n. 37.
Provvedimenti regionali per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi nel novembre 1980 e per lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:07/09/1981
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      In favore di proprietari di aziende agricole i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane conseguenti al terremoto che li hanno completamente dissestati può essere corrisposta [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse a causa degli eventi tellurici, le Comunità Montane o il Consorzio dei Comuni del materano possono concedere un prestito [...]
Art. 6.      Dall'importo della spesa relativa alla ricostruzione delle strutture o delle scorte verrà detratta la somma già corrisposta ai sensi del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con [...]
Art. 7.      Le spese relative al ripristino delle strade interpoderali, delle reti idriche, degli impianti irrigui a servizio di più fondi e degli elettrodotti, sono assunte a totale carico della Regione.
Art. 8.      La Regione, in applicazione dell'art. 31 della legge 14-5-198 1, n. 219, predispone un programma di interventi per la costruzione dei laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso [...]
Art. 9.      Le domande di concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge dovranno essere indirizzate agli Enti delegati ed inoltrate per il tramite dei Comuni in cui ricade il centro aziendale.
Art. 10. 
Art. 11.      Tutte le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge, effettuate a favore di associazioni e cooperative agricole e loro consorzi sono assistite dalla garanzia sussidiaria del [...]
Art. 12.  (Compiti dell'Ente di Sviluppo e dei Consorzi di Bonifica).
Art. 13.  (Norme finali - Pubblicità contributi).
Art. 14.  [11]
Art. 15.      Sono consentiti nelle zone rurali interventi di ricostruzione anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto comunque dei volumi e delle altezze [...]
Art. 16.      I giovani imprenditori agricoli, di età inferiore ai 35 anni residenti nei Comuni terremotati, hanno la priorità nell'utilizzazione dei provvedimenti previsti dai successivi articoli.
Art. 17.      Per favorire lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e delle aree definite svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975, la Regione adotta provvedimenti straordinari [...]
Art. 18.  (Zootecnia).
Art. 19.      Per favorire ulteriormente l'espansione e la utilizzazione delle colture foraggere, sono concessi agli imprenditori agricoli e ai comuni che vogliono migliorare le proprietà comunali contributi, [...]
Art. 20.      Allo scopo di favorire la bonifica sanitaria degli allevamenti possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile ad enti ed associazioni che effettuino [...]
Art. 21.      Per favorire l'ulteriore diffusione delle leguminose da granella sia per uso alimentare che zootecnico nonché dei cereali foraggeri, sono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati [...]
Art. 22.      Allo scopo di favorire il «recupero agrario» dei terreni demaniali e la produzione di giovane bestiame di buona genealogia, possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa [...]
Art. 23.      Alle centrali del latte e alle Cooperative lattiero-casearie possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura dell'80% per l'acquisto di refrigeratori alla stalla da collocare [...]
Art. 24.  (Viticultura).
Art. 25.      In favore delle cooperative e di consorzi cooperativi, costituiti tra cantine sociali operanti nelle zone a denominazione d'origine controllata, che provvedono alla valorizzazione delle [...]
Art. 26.  (Coltura mediterranea).
Art. 27.  (Cooperazione e associazionismo).
Art. 28.      Per favorire la ripresa economica-produttiva delle cooperative zootecniche, vitivinicole, olivicole è concessa alle stesse la facoltà di trasformare le passività onerose, contratte ed in essere [...]
Art. 29.  (Attrezzatura del territorio rurale).
Art. 30.      Per i titolari di aziende agricole, ubicate nei comuni terremotati, che hanno subito danni alle strutture fondiarie, è prorogata al 31-12-1983, la sospensione per il pagamento delle rate di [...]
Art. 31.      Nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici con particolare propensione al dissesto, la Regione Basilicata può concordare con il conduttore dell'azienda agricola la sostituzione [...]
Art. 32.      La Regione Basilicata realizza, con delega alle Comunità Montane, progetti organici di forestazione produttiva nei terreni di proprietà comunale, di ricostruzione di castagneti da frutto e da [...]
Art. 33.      Ai finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge si provvederà con fondi di cui all'art. 18 della legge 14-5-1981, n. 219, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti [...]


§ 3.1.33 - L.R. 7 settembre 1981, n. 37.

Provvedimenti regionali per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi nel novembre 1980 e per lo sviluppo dell'agricoltura delle zone di montagna e di collina definite svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975.

(B.U. 8 settembre 1981, n. 29)

 

Art. 1. [1]

     Le funzioni amministrative relative alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni in favore degli imprenditori agricoli danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, nonché quelle relative allo sviluppo del settore, previste dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono delegate alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni del materano.

     Le comunità Montane e il Consorzio dei Comuni del materano, entro il 30 giugno [2] di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i piani di intervento.

     In caso di inosservanza del termine stabilito al comma precedente la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

     Entro 40 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di assegnazione dei fondi del Ministero del Bilancio, gli enti delegati, sentiti i Comuni interessati, elaborano un programma di interventi nell'ambito del quale privilegiano l'opera di ricostruzione e sviluppo delle strutture aziendali, nonché l'ampliamento e l'adeguamento tecnico-funzionale delle stesse secondo le previsioni della presente legge.

     Tale programma, relativamente agli interventi di cui al comma precedente e in base al danno effettivamente subito, deve prevedere la ripartizione dei fondi tra i Comuni ricadenti nei territori degli enti delegati.

     La Giunta regionale adotta le direttive per assicurare l'uniformità dei comportamenti degli enti delegati e il rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.

     Le direttive sono approvate dal Consiglio regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'osservanza delle direttive costituisce parametro di legittimità degli atti emanati dagli enti delegati.

     Nel caso di ritardo od omissione nel compimento di atti da porre in essere entro termini prestabiliti, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previa diffida.

 

TITOLO I

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE

 

     Art. 2. [3]

     Le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni non montani del Materano sono autorizzati a concedere contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta per la ricostruzione e la riparazione delle strutture aziendali, degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     I contributi di cui al comma precedente sono concessi nei limiti del costo di intervento fissato annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20-2-1984, n. 18, convertito, con modificazioni nella legge 18-4-1984, n. 80 e successive.

     Il Consiglio regionale, nell'ambito di cui al comma precedente d in relazione al tipo di costruzione rurale e d'intervento proposto, fisserà annualmente limiti differenziati di spesa ammissibile contributo [4].

     Per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o da demolire l'adeguamento dell'alloggio è concesso sulla base delle esigenze abitative del nucleo familiare che risultava residente ell'azienda agricola alla data del sisma.

     Per i ricoveri degli animali, nel caso di disponibilità foraggere adeguate possono essere ammessi ampliamenti fino al 50% della superficie coperta preesistente l'evento tellurico.

     I contributi per la ricostruzione e riparazione delle strutture aziendali danneggiate dal sisma, previste a favore dell'imprenditore agricolo non proprietario, qualora questi, con espressa dichiarazione, vi rinunci, ovvero non dia inizio ai lavori entro 90 giorni dalla concessione del contributo, sono assegnati al proprietario che li richieda, previa eventuale rideterminazione dell'ammontare. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     Art. 3.

     In favore di proprietari di aziende agricole i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane conseguenti al terremoto che li hanno completamente dissestati può essere corrisposta con le modalità dell'art. 1

- ultimo comma - della legge 21-7-1960, n. 739, una somma pari all'80% del

valore che gli stessi terreni avevano anteriormente all'evento tellurico.

     I coltivatori diretti le cui aziende siano state distrutte dalle frane, conseguenti al terremoto, potranno beneficiare, in via prioritaria, dei mutui ventennali a tasso agevolato previsti dalla legge 26-5-1965, n. 590 per l'ampliamento della propria azienda.

 

     Art. 4. [5]

     Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole mediante la ricostruzione, la sostituzione e il miglioramento del patrimonio bovino, equino, suino, caprino, ovino ed avicunicolo, che sia andato perduto, distrutto a causa degli eventi tellurici, può essere concesso, dagli Enti delegati, un contributo pari all'80% della spesa ammissibile per l'acquisto dei soggetti delle razze più adatte all'ambiente.

     Lo stesso beneficio può essere concesso per la ricostruzione e la riparazione degli attrezzi e delle macchine agricole.

 

     Art. 5.

     Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse a causa degli eventi tellurici, le Comunità Montane o il Consorzio dei Comuni del materano possono concedere un prestito quinquennale a tasso agevolato ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - della legge 25-5-1970, n. 364 o un contributo in conto capitale ai sensi del 2° comma del predetto art. 5.

     Gli interessi bancari e il compenso spettanti agli Istituti di credito per l'erogazione dei mutui agevolati sono quelli fissati con decreto del Ministro del Tesoro ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. del 9 novembre 1976, n. 902 [6].

 

     Art. 6.

     Dall'importo della spesa relativa alla ricostruzione delle strutture o delle scorte verrà detratta la somma già corrisposta ai sensi del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22-12- 1980, n. 874.

 

     Art. 7.

     Le spese relative al ripristino delle strade interpoderali, delle reti idriche, degli impianti irrigui a servizio di più fondi e degli elettrodotti, sono assunte a totale carico della Regione.

     A tale scopo i Comuni disastrati ed i Comuni che hanno subito danni alle opere civili nelle campagne a causa di frane provocate da eventi sismici, presenteranno alla Giunta regionale, tramite le Comunità Montane o il Consorzio dei Comuni del materano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di ripristino delle opere di cui al comma precedente.

     Il Consiglio regionale provvederà a ripartire fra le Comunità Montane e il Consorzio dei Comuni del materano, per il territorio di rispettiva competenza, le relative somme con le procedure previste dalla legge regionale 12-5-1978, n. 19.

     Per il ripristino delle opere di bonifica si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 21-7-1960, n. 739 e della vigente normativa regionale.

 

     Art. 8.

     La Regione, in applicazione dell'art. 31 della legge 14-5-198 1, n. 219, predispone un programma di interventi per la costruzione dei laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione, sentite le Comunità Montane.

     I programmi, finanziati con le somme assegnate dal CIPE, saranno realizzati dalle Comunità Montane, con le modalità di cui alla legge regionale n. 19 del 1979.

 

TITOLO II

PROCEDURE

 

     Art. 9.

     Le domande di concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge dovranno essere indirizzate agli Enti delegati ed inoltrate per il tramite dei Comuni in cui ricade il centro aziendale.

     Il Sindaco, sentito il parere di apposita Commissione consiliare, eletta con voto limitato, deve trasmettere agli Enti delegati le domande entro sette giorni dalla ricezione del parere. La Commissione consiliare comunica al Sindaco il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione delle domande [7].

 

     Art. 10. [8]

     Le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni del materano provvedono all'istruttoria delle domande seguendo l'ordine cronologico stabilito in base alla data di presentazione delle richieste di finanziamento al Comune in cui ricade il centro aziendale ed erogheranno i contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari con le seguenti modalità:

     a) il 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori accertato da un tecnico dell'ente delegato e certificato dal Presidente della Comunità Montana o del Consorzio dei Comuni del materano;

     b) l'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal titolare del contributo, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'ente delegato;

     c) residuo 15% dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

     Restano validi i rapporti con gli Istituti di credito costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi Istituti di credito erogano i contributi fino al totale esaurimento delle somme accreditate.

 

     Art. 11.

     Tutte le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge, effettuate a favore di associazioni e cooperative agricole e loro consorzi sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2-6-1961, n. 454 e successive modificazioni.

     Anche le operazioni di credito agrario effettuate a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti sono garantite dal fondo interbancario di cui al comma precedente.

 

     Art. 12. (Compiti dell'Ente di Sviluppo e dei Consorzi di Bonifica).

     L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) assiste gratuitamente gli imprenditori agricoli, singoli o associati che ne facciano richiesta, nella predisposizione dei progetti, ripristino, riattamento e ricostituzione delle strutture produttive.

     Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, l'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata è abilitato alla costruzione di stalle e relativi annessi compresa l'installazione di attrezzature fisse e mobili per la sistemazione del bestiame delle aziende agricole e singole associate su richiesta degli interessati.

     In particolare l'E.S.A.B., attivando la funzione di organismo fondiario per quanto attiene i compiti indicati all'art. 3 lettera i) punto 3 della L.R. 25-7-1977, n. 26, deve privilegiare, nella destinazione dei terreni acquisiti, previo censimento degli stessi e con particolare riguardo alle aziende agricole rimaste senza alcun titolare a seguito degli eventi tellurici, i giovani imprenditori agricoli di età inferiore agli anni 35, o i confinanti coltivatori diretti.

     E' assegnato all'E.S.A.B. un contributo di L. 300 milioni per l'integrazione dell'apposito fondo per la concessione di garanzie fidejussorie previste dalla lettera d) dell'art. 3 della L.R. 25-7-1977, n. 26.

 

     Art. 13. (Norme finali - Pubblicità contributi).

     Tutti i contributi concessi ai sensi della presente legge sono resi pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e l'affissione negli albi delle Comunità Montane, del Consorzio dei Comuni del materano e dei Comuni di residenza dei beneficiari [9].

     Detti contributi non sono cumulabili, fino al limite dell'importo massimo eventualmente erogato, con le provvidenze previste allo stesso titolo da altre leggi, ivi comprese le statali.

     Il Responsabile dell'Ufficio amministrativo e dell'Ufficio tecnico della Struttura Speciale per la Ricostruzione di cui alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 25, fanno parte quali membri effettivi del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale istituito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

     I benefici di cui all'art. 5 della presente legge si applicano una sola volta.

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alla legge 14 maggio 1981, n. 219 [10].

 

     Art. 14. [11]

     [I beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte del Dipartimento Agricoltura e Foreste, le macchine, le attrezzature o il bestiame da riproduzione per un periodo di 5 anni dalla data di concessione del contributo; tale periodo viene elevato a 10 anni per le strutture.

     Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'Amministrazione regionale procederà al recupero dei contributi erogati.]

 

     Art. 15.

     Sono consentiti nelle zone rurali interventi di ricostruzione anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto comunque dei volumi e delle altezze preesistenti al sisma.

 

TITOLO III

SVILUPPO AREE INTERNE

 

     Art. 16.

     I giovani imprenditori agricoli, di età inferiore ai 35 anni residenti nei Comuni terremotati, hanno la priorità nell'utilizzazione dei provvedimenti previsti dai successivi articoli.

     In ogni caso ai giovani ed alle cooperative di giovani (con almeno il 50% di giovani coltivatori) si applica il tetto massimo degli incentivi previsti per lo sviluppo dell'agricoltura delle aree interessate dal sisma del novembre 1980 e delle aree di montagna, di collina e svantaggiate delimitate a norma della direttiva CEE 268/1975.

 

     Art. 17.

     Per favorire lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del novembre 1980 e delle aree definite svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/1975, la Regione adotta provvedimenti straordinari nei settori della zootecnia, viticoltura, olivicoltura, colture mediterranee e cooperazione.

 

     Art. 18. (Zootecnia). [12]

     Per incentivare la ripresa della zootecnia e migliorare la produttività del settore nelle aree interne, ivi comprese quelle colpite dal sisma, sono concessi agli imprenditori agricoli contributi del 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame appartenente alla specie bovina, caprina, ovina, equina, suina ed avicunicola.

     Nel caso di cooperative e di stalle sociali tale contributo è elevato al 70%.

 

     Art. 19.

     Per favorire ulteriormente l'espansione e la utilizzazione delle colture foraggere, sono concessi agli imprenditori agricoli e ai comuni che vogliono migliorare le proprietà comunali contributi, rispettivamente del 50% e del 70%, sulle spese riconosciute ammissibili per le concimazioni e le recinzioni dei pascoli e dei prati-pascoli, nonché per

l'approvvigionamento idrico e la costruzione di tettoie ricovero per il bestiame all'alpeggio.

     Qualora gruppi di imprenditori agricoli organizzati che conducono aziende nelle zone di montagna e di alta collina presentino un piano interaziendale di trasformazione delle colture cerealicole da granella in colture foraggere stabili, il contributo di cui al 1° comma viene elevato al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 20.

     Allo scopo di favorire la bonifica sanitaria degli allevamenti possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile ad enti ed associazioni che effettuino interventi nel settore della sanità degli allevamenti sulla base di programmi concordati con Comunità Montane, Consorzio dei Comuni del materano e Unità sanitarie locali di intesa con i Dipartimenti dell'Agricoltura e delle Foreste e della Sicurezza Sociale ed approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 21.

     Per favorire l'ulteriore diffusione delle leguminose da granella sia per uso alimentare che zootecnico nonché dei cereali foraggeri, sono concessi agli imprenditori agricoli singoli o associati e ai Comuni contributi nella misura rispettivamente del 50% e del 70% sulle spese occorrenti per l'acquisto di sementi elette.

 

     Art. 22.

     Allo scopo di favorire il «recupero agrario» dei terreni demaniali e la produzione di giovane bestiame di buona genealogia, possono essere erogati contributi in ragione del 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore dei Comuni che presentano un piano di sviluppo aziendale, la cui attuazione è affidata a cooperative agricole regolarmente costituite [13].

     Agli allevatori che si associano con la finalità di produrre giovane bestiame di buona genealogia da destinare al ripopolamento delle zone interessate dal sisma ed a quelle di collina, di montagna svantaggiate e che, con la stessa finalità, provvedono al «recupero agrario» di terreni demaniali mediante il miglioramento di pascoli, dei prati-pascoli, dell'impianto e riattamento di ricoveri, miglioramento della viabilità e che presentino un piano di sviluppo aziendale sono concessi i seguenti incentivi:

     a) premi di buon allevamento per le giovenche che saranno effettivamente destinate al ripopolamento, nella misura di Lire 200.000 a capo;

     b) incentivi di mantenimento per le coltivazioni foraggere stabili di cui al precedente art. 19;

     c) contributi in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile e mutuo integrativo a tasso agevolato per la parte non coperta da contributo per tutte le opere di miglioramento agrario e fondiario sopracitato, da ammortizzare in anni 15 oltre al periodo di preammortamento il cui concorso regionale non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinato per l'ammortamento del mutuo assentito.

     Gli incentivi potranno altresì riguardare:

     - le azioni per l'incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;

     - l'esecuzione di opere per la costruzione ed il miglioramento delle strutture necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;

     - l'acquisto di impianti per l'essicazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;

     - la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;

     - la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale a servizio delle aziende con indirizzo foraggero zootecnico.

 

     Art. 23.

     Alle centrali del latte e alle Cooperative lattiero-casearie possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura dell'80% per l'acquisto di refrigeratori alla stalla da collocare presso gli imprenditori agricoli che ne fanno richiesta.

 

     Art. 24. (Viticultura).

     Nelle zone a vocazione viticola a denominazione d'origine controllata, per favorire il rinnovamento, l'ammodernamento e la specializzazione degli impianti promiscui esistenti, possono essere concessi agli imprenditori agricoli singoli e associati contributi in ragione rispettivamente del 50% e del 70% della spesa occorrente per l'estirpazione ed il reimpianto del vigneto; la parte non coperta da contributo può essere ammessa a mutuo integrativo con riferimento alla legislazione speciale nel Mezzogiorno, da ammortizzare in anni dieci oltre il periodo di preammortamento il cui concorso regionale non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinati per l'ammortamento del mutuo suddetto.

 

     Art. 25.

     In favore delle cooperative e di consorzi cooperativi, costituiti tra cantine sociali operanti nelle zone a denominazione d'origine controllata, che provvedono alla valorizzazione delle produzioni vinicole attraverso l'affinamento e/o l'imbottigliamento dei vini da tavola e/o a denominazione di origine, alla costituzione di depositi e centri di stoccaggio e vendita di vini imbottigliati o, comunque, confezionati per mercati di maggior consumo nazionale ed esteri, alla distillazione di vini e materie vinose, nonché alla lavorazione dei sottoprodotti relativi, sono concessi prestiti a tasso agevolato la cui durata è commisurata a quella dello stoccaggio o dell'invecchiamento dei prodotti conferiti.

 

     Art. 26. (Coltura mediterranea).

     Per favorire lo sviluppo della frutticoltura, della olivicoltura, del castagno, del nocciolo e del noce nei territori colpiti dagli eventi tellurici e nelle zone svantaggiate, possono essere concessi alle imprese agricole, singole o associate, per la realizzazione di nuovi impianti e delle attrezzature connesse, contributi in conto capitale nella misura rispettivamente del 50% e del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 27. (Cooperazione e associazionismo).

     Alle cooperative agricole e loro consorzi costituiti dopo il 23 novembre 1980 o che si andranno a costituire entro il 31-12-1983, nei territori colpiti dal sisma, e che presentino un programma di attività, sarà concesso un contributo «una tantum» fino a L. 1.000.000 per le spese di costituzione e di primo impianto che gli stessi andranno a sostenere ed a documentare.

     Alle cooperative agricole e loro consorzi ed alle associazioni dei produttori agricoli di cui al comma precedente saranno concessi contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% delle spese ammissibili per gli emolumenti comprensivi degli oneri sociali e fiscali di una unità per gli organismi di 1° grado e di due unità per quelli di secondo grado che assisteranno gli organismi di cui sopra nei primi 5 anni di attività.

     Agli organismi regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, previsto dalla legge regionale 23-11-1978, n. 50 che presentino un programma di promozione e cooperazione agricole nelle zone colpite dal sisma è concesso un contributo straordinario per un importo complessivo di L. 100 milioni. Tali programmi dovranno essere concordati con il Dipartimento Agricoltura e Foreste, sentita la Consulta sulla cooperazione, ed approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 28.

     Per favorire la ripresa economica-produttiva delle cooperative zootecniche, vitivinicole, olivicole è concessa alle stesse la facoltà di trasformare le passività onerose, contratte ed in essere alla data del 31- 12-1981, in mutuo quindicennale a tasso agevolato a condizione che l'onere a carico dei soci non sia inferiore al 15% delle passività medesime [14].

     Il concorso regionale negli interessi per il preammortamento dei predetti mutui non può superare l'importo corrispondente a n. 4 semestralità di concorso regionale negli interessi determinato per l'ammortamento del mutuo asservito.

     Per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti la Giunta regionale predispone apposito programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 29. (Attrezzatura del territorio rurale).

     Per i comuni disastrati, le Comunità Montane, d'intesa con i Comuni interessati, presentano, entro il 31 ottobre 1981, proposte per il finanziamento di un piano straordinario di nuove infrastrutture civili: di viabilità rurale, vicinale ed interpoderale, elettrificazione rurale, acquedotti rurali, allacciamenti idrici ed elettrici, nonché di un piano di diffusione telefonica nelle campagne in modo da fornire a piccoli gruppi, stabilmente insediati, i collegamenti necessari.

     I comuni realizzeranno le opere di cui al presente articolo a norma della legge regionale 12-5-1978, n. 19.

     Per l'attuazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti la Giunta regionale predispone apposito programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

 

TITOLO IV

SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE

 

     Art. 30.

     Per i titolari di aziende agricole, ubicate nei comuni terremotati, che hanno subito danni alle strutture fondiarie, è prorogata al 31-12-1983, la sospensione per il pagamento delle rate di mutuo erogato, ai sensi delle leggi regionali 12-8-1978, n. 34 e 22-12-1980, n. 57, per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice con il concorso negli interessi.

     Per gli stessi è prorogata altresì fino al 31-12-1981 la sospensione per il pagamento delle rate di mutuo erogato per miglioramenti fondiari della Regione con onere finanziario che farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.

     Le relative scadenze sono differite, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dall'ultima rata prevista per ciascun mutuo senza maggiorazione di interessi.

     La Regione corrisponderà agli Istituti di credito, durante il periodo di sospensione, oltre alla quota di interessi già a proprio carico, anche la quota di interessi dovuta ai mutuatari.

 

TITOLO V

SETTORE FORESTALE

 

     Art. 31.

     Nei territori sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici con particolare propensione al dissesto, la Regione Basilicata può concordare con il conduttore dell'azienda agricola la sostituzione della qualità di coltura in atto con altra più rispondente alle esigenze della conservazione del suolo. La sostituzione della qualità di coltura può essere prevista nei progetti di sistemazione idraulico-forestale di cui al punto 1 dell'art. 39 del R.D. 30-12-1923, n. 3267 e secondo le procedure di cui agli artt. 45 e segg. dello stesso decreto.

     Ai proprietari privati è riconosciuta, per non più di un decennio, una indennità annua proporzionata alla riduzione di reddito.

     Tale indennità e quella prevista dall'art. 50 del R.D. 30-12-1923, n. 3267 saranno rivalutate annualmente in base all'apposito coefficiente di svalutazione.

     All'onere globale di L. 200 milioni da iscrivere in apposito titolo di bilancio regionale nel 1982 per L. 80 milioni e nel 1983 per L. 120 milioni, si farà fronte con gli stanziamenti del piano agricolo alimentare

- settore forestale.

 

     Art. 32.

     La Regione Basilicata realizza, con delega alle Comunità Montane, progetti organici di forestazione produttiva nei terreni di proprietà comunale, di ricostruzione di castagneti da frutto e da legno in terreni di proprietà pubblica e privata e di miglioramento di pascoli montani in terreni di proprietà comunali, assumendo a proprio carico l'intero costo dell'intervento.

     Tali interventi saranno inquadrati in un programma annuale approvato dal Consiglio regionale d'intesa con le Comunità Montane e nei limiti delle disponibilità finanziarie e con vincolo di destinazione non inferiore a 10 anni.

     I Comuni beneficiari del contributo previsto dal PS 24 della Cassa per il Mezzogiorno, possono ottenere dalla Regione Basilicata la differenza fra la spesa approvata ed il contributo concesso purché non siano già collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Agli oneri relativi si farà fronte con rotazione dei capitoli di spesa già previsti per l'attività ordinaria nel campo della forestazione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 33.

     Ai finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge si provvederà con fondi di cui all'art. 18 della legge 14-5-1981, n. 219, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

     La Regione provvederà a ripartire i fondi in relazione ai titoli della presente legge dando priorità assoluta agli interventi, comunque finalizzati alla ricostruzione, interessanti i territori dei Comuni disastrati.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[2] Termine prorogato al 30 novembre 1983 dall'art. 12 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1984, n. 31.

[5] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[9] Comma aggiunto dalla L.R. 1 settembre 1984, n. 31.

[10] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[11] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18.

[12] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[13] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.

[14] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 luglio 1983, n. 18.