§ 1.5.7 - L.R. 20 giugno 1979, n. 19.
Delega alle Comunità Montane ed al Consorzio di Comuni in materia di miglioramento fondiario, forestazione e assistenza tecnica.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:20/06/1979
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Principi generali).
Art. 3.  (Enti locali destinatari della delega).
Art. 4.      In attuazione del provvedimento di delega di cui all'articolo 1 le Comunità Montane e il Consorzio di Comuni provvedono:
Art. 5.  (Piani di sviluppo aziendale).
Art. 6.  (Modalità di svolgimento delle funzioni delegate).
Art. 7.      E' istituito presso le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni un Comitato consultivo con il compito di esprimere pareri sulla base dei piani di sviluppo agricolo zonali in ordine agli [...]
Art. 8.  (Finanziamento delle funzioni delegate).
Art. 9.  (Attuazione del programma di interventi).
Art. 10.  (Norme sulla contabilità dei fondi assegnati agli Enti locali).
Art. 11.      La Giunta regionale provvederà a riorganizzare il servizio forestale regionale tenendo conto delle funzioni residue e della ristrutturazione del servizio forestale nazionale in corso di [...]
Art. 12.  (Norme sul personale regionale).
Art. 13.  (Vigilanza sulle funzioni delegate).
Art. 14.  (Prima attuazione della presente legge).
Art. 15.  (Affari pendenti).


§ 1.5.7 - L.R. 20 giugno 1979, n. 19.

Delega alle Comunità Montane ed al Consorzio di Comuni in materia di miglioramento fondiario, forestazione e assistenza tecnica.

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     La presente legge disciplina la delega delle funzioni amministrative regionali nei settori dei miglioramenti fondiari, della forestazione e dell'assistenza tecnica.

 

     Art. 2. (Principi generali).

     La delega di funzioni amministrative regionali nei settori di cui all'articolo precedente si ispira ai principi della programmazione degli interventi tesi allo sviluppo economico della Regione, della organicità degli interventi, del decentramento.

 

     Art. 3. (Enti locali destinatari della delega).

     Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Comunità Montane e, per i territori sui quali esse non operano, ai Comuni riuniti in Consorzio, in attesa della costituzione dei comprensori.

     A tal fine il Presidente della Giunta regionale promuove la costituzione del Consorzio, con sede in Matera, dei seguenti Comuni non facenti parte delle Comunità Montane, nella salvaguardia della adesione volontaria dei Comuni al Consorzio di cui al presente articolo: Matera, Irsina, Grassano, Grottole, Miglionico, Ferrandina, Pomarico, Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Ionico, Scanzano, Policoro, Salandra.

     I predetti Comuni deliberano l'eventuale adesione al Consorzio nel termine perentorio di 60 giorni.

     Ai fini della presente legge l'Assemblea della Comunità Montana del Vulture, integrata da tre rappresentanti del Comune di Montemilone e da tre rappresentanti del Comune di Lavello, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19 del 12 maggio 1978, esercita le funzioni attribuite alle Assemblee delle Comunità Montane.

 

     Art. 4.

     In attuazione del provvedimento di delega di cui all'articolo 1 le Comunità Montane e il Consorzio di Comuni provvedono:

     - alla istruttoria, all'approvazione, al collaudo, al finanziamento ed al credito per i progetti di miglioramento fondiario di edilizia rurale, strade, acquedotti, elettrodotti e telefoni, colture arboree ed arbustive, meccanizzazione agricola di cui si determineranno i limiti con apposito provvedimento da presentarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge, e dei piani di sviluppo aziendale di cui alle leggi n. 153 del 9 maggio 1975 e n. 352 del 10 maggio 1976;

     - alla concessione di incentivi per l'incremento e il miglioramento delle produzioni zootecniche, dell'apicoltura e bachicoltura.

     Le Comunità Montane e il Consorzio di Comuni utilizzando l'Ente di Sviluppo agricolo provvedono, altresì, alla concessione di incentivi destinati all'assistenza tecnica alle aziende agricole nonché all'informazione socio-economica di cui alla citata legge 153.

     Inoltre, alle Comunità Montane e al Consorzio di Comuni sono delegati i seguenti interventi in materia di forestazione, difesa idrogeologica dei territori e di miglioramento dell'ambiente;

     - rimboschimento e ricostituzione dei boschi, e creazione di fasce di frangivento;

     - valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti ed in particolare decespugliamento, spietramento, miglioramento del cotico erboso, recinzione e divisione in comparti, approvvigionamento idrico e quanto altro possa concorrere alla migliore utilizzazione del territorio a scopo zootecnico e selvicolturale;

     - regolazione idrica, di difesa e di miglioramento dell'ambiente, creazione di verde pubblico urbano ed extraurbano a scopo ricreativo o di valorizzazione turistica;

     - iniziative per la migliore utilizzazione del bosco e del sottobosco.

     Sono escluse dalla delega le opere interessanti il patrimonio forestale regionale gestito direttamente dalla Regione e quelle specificamente dirette alla difesa del suolo in armonia con il 1° comma dell'art. 16 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

     Per la esecuzione delle opere di forestazione potranno essere utilizzati i Consorzi di Bonifica ed altri Enti operativi mediante apposite convenzioni ed i relativi progetti dovranno essere approvati previo parere dell'organo tecnico del Dipartimento Agricoltura e Foreste qualora trattasi di interventi in boschi esistenti.

 

     Art. 5. (Piani di sviluppo aziendale).

     I piani di sviluppo aziendale tendenti alla utilizzazione di interventi regionali per i miglioramenti fondiari devono essere presentati alla Comunità Montana e al Consorzio di Comuni competente per territorio.

     Qualora i progetti di sviluppo aziendale debbano essere attuati sul territorio di più Enti locali destinatari della delega di funzioni amministrative, il richiedente presenta il proprio progetto a quello degli Enti locali nel cui territorio il progetto prevede l'attuazione della prevalenza degli interventi ed indica l'entità degli interventi destinati ad essere realizzati sul territorio di altri Enti locali.

     L'approvazione del progetto da parte della Comunità Montana del Consorzio viene comunicata agli Enti locali destinatari della delega di funzioni amministrative sul cui territorio gli interventi devono essere realizzati.

 

     Art. 6. (Modalità di svolgimento delle funzioni delegate).

     Le Comunità Montane ed il Consorzio di Comuni svolgono le funzioni delegate sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo adeguandosi agli indirizzi deliberati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     Gli atti amministrativi adottati dagli Enti locali destinatari della delega sono definiti e sono sottoposti soltanto ai controlli regionali di cui all'art. 130 della Costituzione.

     Qualora l'Ente delegato delle funzioni amministrative ometta di compiere un provvedimento o un atto per il quale è stabilito un termine perentorio, la Giunta regionale invita l'Ente a provvedere entro quindici giorni, trascorsi i quali senza che l'Ente abbia provveduto, si sostituisce ad esso nel compimento del singolo provvedimento o del singolo atto.

     In caso di persistente inattività o di inadempienze da parte degli Enti locali destinatari delle delega la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la revoca delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale.

 

     Art. 7.

     E' istituito presso le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni un Comitato consultivo con il compito di esprimere pareri sulla base dei piani di sviluppo agricolo zonali in ordine agli interventi previsti dalla presente legge e composto da:

     a) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali e delle Associazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

     b) un rappresentante del Sindacato unitario CISL - CGIL - UIL;

     e) un veterinario, un dottore agronomo o forestale ed un perito agrario, un geometra designati rispettivamente dagli Ordini e Collegi professionali.

 

     Art. 8. (Finanziamento delle funzioni delegate).

     Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge la Regione provvede nel quadro degli indirizzi generali della programmazione regionale.

     A tal fine la Giunta regionale trasmette alle Comunità Montane ed al Consorzio di Comuni costituito ai sensi della presente legge lo schema di bilancio annuale per la parte concernente gli stanziamenti previsti per le azioni programmatiche in agricoltura la ripartizione territoriale delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni delegate ai sensi delle presente legge e della legge regionale 12 maggio 1978, n. 19.

     Le Comunità Montane ed il Consorzio di Comuni formulano le proprie osservazioni sulla base dei piani zonali agricoli di propria competenza o, in mancanza, sulla base di specifici piani annuali agricoli.

     La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del disegno di legge recante il bilancio di previsione, le osservazioni delle Comunità Montane e del Consorzio dei Comuni e le direttive agli Enti locali destinatari della delega.

     Il Consiglio regionale adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, le direttive agli Enti locali destinatari della delega di funzioni di cui alla presente legge ed alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19.

 

     Art. 9. (Attuazione del programma di interventi).

     Le Comunità Montane ed il Consorzio di Comuni costituito ai sensi della presente legge attuano il programma di interventi per i miglioramenti fondiari e per la forestazione con le risorse finanziarie poste a loro disposizione dalla Regione e con ogni altra risorsa disponibile.

     Qualora, successivamente all'approvazione del bilancio regionale, una o più Comunità Montane od il Consorzio di Comuni prospetti alla Regione l'opportunità di procedere ad ulteriori interventi, la Regione, in sede di assestamento del bilancio, decide se e quali risorse finanziarie aggiuntive porre a disposizione degli Enti delegatari.

 

     Art. 10. (Norme sulla contabilità dei fondi assegnati agli Enti locali). [1]

     I fondi regionali afferenti alle materie delegate impegnati con i formali atti della Giunta regionale, vengono assegnati alle Comunità Montane e al Consorzio dei Comuni non montani del materano mediante accreditamenti disposti dal Dipartimento Finanze della Regione sulla base di fabbisogni di cassa segnalati dai suddetti Enti.

     Gli Enti delegati, nella gestione e rendicontazione della spesa, osservano le disposizioni di cui agli artt. 39 e 85 della legge regionale 11-4-1978, n. 18.

     I conti correnti accesi presso il tesoriere regionale per la gestione delle aperture di credito disposti negli esercizi 1983 e precedenti a favore degli Enti delegati, ai sensi della normativa di cui al citato art. 10 della legge regionale n. 19/1979, sono estinti

     I fondi sussistenti su tali conti vengono incamerati nel bilancio regionale e tenuti a disposizione degli enti stessi per essere erogati, a richiesta dei medesimi, in base a periodiche segnalazioni dei fabbisogni di cassa.

     Per la contabilizzazione di tali movimenti finanziari vengono apportate le seguenti variazioni aumentative al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 in termini di competenza e di cassa:

 

ENTRATA

     Cap. 1175 - Riversamento mandati per aperture di credito agli Enti delegati L. 9.000.000.000

     Cap. 3498 - Disponibilità per riversamento di accreditamento agli Enti delegati effettuati in esercizi precedenti (così modificato) L. 9.000.000.000.

 

     Art. 11.

     La Giunta regionale provvederà a riorganizzare il servizio forestale regionale tenendo conto delle funzioni residue e della ristrutturazione del servizio forestale nazionale in corso di predisposizione da parte dello Stato.

     Le funzioni affidate dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 al Comitato forestale ed attualmente svolte dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, verranno esercitate dalla Giunta regionale dalla data di promulgazione della presente legge.

     Le somme trattenute a norma dell'art. 131 del richiamato R.D.L. n. 3267 vanno versate alla tesoreria regionale in conto entrate del bilancio regionale. Alla stessa tesoreria la Camera di Commercio verserà le somme già introitate allo stesso titolo ma non ancora impegnate.

Nello stato di previsione della spesa della Regione viene istituito apposito Capitolo di entrata di spesa per l'impiego previsto delle suddette somme a norma della legge forestale.

 

     Art. 12. (Norme sul personale regionale).

     Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli Enti locali destinatari provvedono con personale proprio, con personale comandato dalla Regione, con personale dell'Ente regionale di Sviluppo su richiesta degli Enti delegatari e con personale del Corpo Forestale dello Stato appositamente distaccato sulla base di convenzioni stipulate fra la Regione ed il Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

     La Giunta regionale propone al Consiglio, contestualmente alla presentazione del disegno di legge recante il bilancio di previsione, un provvedimento organico relativo alla destinazione del personale regionale conseguente all'attuazione della presente legge, sulla base dei principi seguenti:

     a) il personale regionale in servizio presso uffici decentrati della Regione è comandato presso la Comunità Montana od il Consorzio dei Comuni nel cui territorio sono ubicati i Comuni nei quali il personale è in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

     b) il personale regionale in servizio presso gli uffici agricoli e forestali di Potenza e di Matera è comandato presso le Comunità Montane ed il Consorzio di Comuni ad eccezione del personale necessario allo svolgimento delle funzioni regionali non delegate e, per quanto concerne le funzioni delegate, di quello necessario per la programmazione, la vigilanza, l'indirizzo ed il coordinamento, sulla base delle indicazioni programmatiche adottate dal Consiglio regionale in riferimento alla ripartizione territoriale delle risorse di cui alla presente legge, per consentire la massima aderenza della mobilità del personale al conseguimento dei fini programmatici del settore.

     Il comando di cui alle lettere a) e b) è subordinato all'osservanza del disposto di cui all'art 54 della legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974.

     Per la copertura dei posti di ruolo mediante concorsi regionali, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, con destinazione alla Comunità Montana o ai Consorzi di Comuni, il bando di concorso specificherà la sede di prima assegnazione, presso la quale i vincitori di concorsi devono permanere non meno di cinque anni.

 

     Art. 13. (Vigilanza sulle funzioni delegate).

     La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Comunità Montane ed al Consorzio di Comuni, adeguandosi alle direttive impartite dal Consiglio regionale.

     La Giunta regionale assicura l'assistenza necessaria agli Enti locali destinatari delle funzioni delegate e riferisce annualmente al Consiglio sullo svolgimento delle funzioni stesse.

     A tal fine gli Enti delegatari ogni tre mesi trasmettono alla Giunta regionale un rendiconto sull'andamento dell'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 14. (Prima attuazione della presente legge).

     In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata, a norma dell'art. 46 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, a promuovere corsi di informazione e di formazione per i dipendenti regionali degli Enti delegatari e degli operatori agricoli, tendenti ad assicurare il più efficacie avvio della delega delle funzioni regionali.

 

     Art. 15. (Affari pendenti).

     Resta di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° gennaio 1980.

     Resta del pari di competenza degli Organi regionali con oneri a carico del bilancio regionale la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello dell'inizio dell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto inizio.

     La Giunta regionale provvede a trasmettere alle Comunità Montane ed al Consorzio di Comuni le domande pervenute ad essa qualora gli interventi in esse contemplati siano destinati ad avere inizio non prima del 1° gennaio 1980.

 

 


[1] Articolo così modificato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 5 luglio 1984, n. 20.