§ 1.5.3 - L.R. 8 febbraio 1977, n. 10.
Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:08/02/1977
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione, con i decreti delegati emanati in virtù dell'art. 71 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e riguardanti le materie oggetto della [...]
Art. 2.      Nella materia di cui al presente titolo al Consiglio regionale compete:
Art. 3.      Alla Giunta regionale, nella materia di cui al presente titolo, compete:
Art. 4.      Le funzioni amministrative di competenza della Giunta di cui al precedente articolo possono essere da quest'ultima delegate al Presidente e all'Assessore competente sulla base delle direttive [...]
Art. 5.      Nella materia di cui al presente titolo al Consiglio regionale compete:
Art. 6.      Alla Giunta regionale, nelle materie di cui al presente titolo compete:
Art. 7.      Per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, le ristrutturazioni, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di interesse dei Comuni, dei loro consorzi, delle Province, delle [...]
Art. 8.      I contributi possono essere concessi per la realizzazione dei lavori attinenti:
Art. 9.      Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno.
Art. 10.      I progetti relativi alle opere pubbliche di importo non superiore a 500 milioni e di competenza degli Enti locali nonché quelli fruenti di contributo o concorso finanziario della Regione sono [...]
Art. 11. 
Art. 12.      L'Ente beneficiario del contributo o concorso regionale può esperire la gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori sulla base del semplice affidamento alla concessione del mutuo.
Art. 13. 
Art. 14.      Gli Enti attuatori provvedono all'approvazione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari alla gestione dei lavori ivi comprese le approvazioni degli stati di avanzamento dei lavori e [...]
Art. 15.      Al fine di agevolare la predisposizione degli atti previsti dal presente capo, a richiesta degli Enti locali interessati, gli uffici regionali dei lavori pubblici sono tenuti a prestare la [...]
Art. 16.      Per la realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione con esclusione di quelle relative al consolidamento e trasferimento degli abitati ed alle sistemazioni idrauliche, la Regione [...]
Art. 17.      I progetti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, per le quali non sia possibile avvalersi delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono approvati dal Presidente della [...]
Art. 18.      Per tutte le opere e gli interventi di cui al precedente art. 16 la Giunta regionale assume l'impegno di spesa ed accredita l'intero ammontare del finanziamento a favore dell'Ente interessato [...]
Art. 19.      In favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche della Regione e degli Enti beneficiari di contributi finanziari regionali, si applicano le particolari agevolazioni in materia di [...]
Art. 20.      All'esecuzione dei lavori relativi alle opere di cui al presente capo la Regione o gli Enti delegati possono provvedere con il sistema dell'economia per cottimo o in amministrazione diretta [...]
Art. 21. 
Art. 22.      I progetti stralcio di un progetto generale già approvato non comportano l'acquisizione di un nuovo parere.
Art. 23. 
Art. 24.      I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
Art. 25.      E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale dei collaudatori, ai quali affidare incarichi per il collaudo di opere pubbliche di competenza della Regione o finanziate dalla Regione.
Art. 26.      Il Dipartimento Assetto del Territorio, ove se ne ravvisi l'opportunità, svolge funzioni di vigilanza dei lavori a mezzo dei propri Uffici tecnici.
Art. 30.      Gli atti decisionali a rilevanza esterna emanati dal Presidente o dagli Assessori in base alle deleghe di cui alla presente legge sono soggetti al visto di esecutività della Commissione di [...]
Art. 31. 
Art. 32.      Il Comitato tecnico-amministrativo regionale è composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
Art. 33.      Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti del Comitato.
Art. 34.      Il Comitato tecnico amministrativo regionale esprime parere sui seguenti argomenti:
Art. 35.      Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente ultimo comma l'ingegnere capo del Genio civile esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti;
Art. 36.      I pareri del Comitato tecnico-amministrativo e dell'ingegnere capo del Genio Civile sostituiscono quelli del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Comitato tecnico-amministrativo, nonché [...]
Art. 37.      Gli strumenti urbanistici, i progetti e gli affari sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano già pronunciati gli organi consultivi competenti a norma della [...]
Art. 38.      Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1974, n. 7.
Art. 39.      Nei progetti relativi alle opere pubbliche a totale carico della Regione, da eseguire in gestione diretta o in concessione potrà essere computata, per spese di progettazione, direzione dei [...]
Art. 40.      Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo regionale che non siano amministratori o dipendenti regionali è corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista per i Presidenti degli [...]


§ 1.5.3 - L.R. 8 febbraio 1977, n. 10.

Norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni.

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione, con i decreti delegati emanati in virtù dell'art. 71 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e riguardanti le materie oggetto della presente legge, sono disciplinate dalla normativa di cui ai successivi articoli.

 

TITOLO I

URBANISTICA

 

CAPO I

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ORGANI DELLA REGIONE

 

     Art. 2.

     Nella materia di cui al presente titolo al Consiglio regionale compete:

     a) autorizzare la formazione dei seguenti piani e definire i criteri ai quali gli stessi debbono conformarsi:

     - piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     - piano paesistico di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     - piano regolatore generale intercomunale di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     - piano urbanistico delle Comunità Montane di cui all'art. 7 delle legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

     - piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     b) approvare l'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del piano regolatore generale di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ed i piani regolatori dei Consorzi per le aree industriali.

 

     Art. 3.

     Alla Giunta regionale, nella materia di cui al presente titolo, compete:

     a) autorizzare:

     - (Omissis) [1]

     - la presentazione di varianti ai piani regolatori comunali generali;

     b) approvare:

     - i piani di cui alla lettera a) del precedente art. 2, previo accertamento di conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio per la loro formazione;

     - i piani regolatori generali di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     - i regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione di cui agli artt. 33 e 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     - i piani particolareggiati aggiunti di esecuzione dei piani regolatori generali, di cui all'art. 13 della citata legge urbanistica;

     - i piani per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

     c) rilasciare:

     - i nulla-osta di autorizzazione comunale dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     d) provvedere in merito a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32 delle legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     e) esercitare i poteri trasferiti alla Regione di cui agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle violazioni ed illegittimità inerenti ai piani urbanistici nonché alle vigenti norme urbanistiche.

 

     Art. 4.

     Le funzioni amministrative di competenza della Giunta di cui al precedente articolo possono essere da quest'ultima delegate al Presidente e all'Assessore competente sulla base delle direttive dalla Giunta stessa deliberate. Il Presidente della Giunta Regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale ai sensi dei precedenti articoli.

 

TITOLO II

VIABILITA', ACQUEDOTTI, LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

 

CAPO I

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA GLI ORGANI DELLA REGIONE

 

     Art. 5.

     Nella materia di cui al presente titolo al Consiglio regionale compete:

     a) approvare regolamenti e disciplinari - tipo;

     b) approvare piani e programmi di investimenti e destinare i finanziamenti necessari alla loro attuazione;

     c) adottare i provvedimenti di riconoscimento degli abitati da consolidare e/o da trasferire;

     d) esprimere pareri su progetti di legge, programmi generali o settoriali di investimenti e di interventi di rilevante interesse regionale di competenza dello Stato.

 

     Art. 6.

     Alla Giunta regionale, nelle materie di cui al presente titolo compete:

     a) formulare le proposte relative ai pareri ed ai programmi di investimenti di competenza del Consiglio nonché le proposte relative alle conseguenti destinazioni dei finanziamenti;

     b) adottare i provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione di strade costituenti la viabilità locale o provinciale, previsti dagli artt. 5,8 terzo comma, 10 secondo comma e 14 - secondo comma, della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

     c) esprimere pareri su singole opere, questioni od affari richiesti dalla Amministrazione dello Stato;

     d) adottare i provvedimenti di classificazione di opere idrauliche;

     e) autorizzare, nei limiti dell'impegno assunto, la devoluzione del contributo a favore di opere pubbliche diverse da quelle finanziate sempre che tale devoluzione non comporti l'imputazione della spesa su altro capitolo del bilancio regionale;

     f) autorizzare lavori di pronto intervento di cui al D.Lgs.., 12 aprile 1948 n. 1010 quando l'esecuzione dei lavori stessi comporti una spesa superiore a L. 20.000.000, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 944.

     La Giunta regionale può delegare il Presidente o l'Assessore competente ad esercitare le funzioni indicate ai punti e) ed f) del precedente comma secondo le direttive deliberate dalla Giunta stessa.

 

TITOLO III

OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE

 

CAPO I

OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI ASSISTITE DAL CONTRIBUTO DELLA REGIONE

 

     Art. 7.

     Per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, le ristrutturazioni, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di interesse dei Comuni, dei loro consorzi, delle Province, delle Comunità Montane, la Regione può intervenire con la concessione dei contributi poliennali costanti, ovvero di contributi in conto capitale variabile fino al 100% sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere medesime.

     Le somme ammesse a contributo comprendono anche le spese per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali a carico dell'Ente per rilievi idrogeologici e geognostici specifici, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle tariffe professionali.

 

     Art. 8.

     I contributi possono essere concessi per la realizzazione dei lavori attinenti:

     1) gli acquedotti, ivi comprese le reti interne;

     2) le fognature, i relativi impianti di depurazione e gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

     3) i cimiteri, i mattatoi, i mercati locali, i bagni pubblici, gli ambulatori e le altre opere igienico-sanitarie minori;

     4) le scuole materne, dell'obbligo;

     5) la viabilità comunale e provinciale;

     6) le strade, le piazze e gli spazi urbani per verde attrezzato;

     7) gli impianti di pubblica illuminazione urbani;

     8) gli approdi di interesse locale e le opere in difesa degli arenili;

     9) le sedi dei Comuni, gli edifici pubblici ivi compresi quelli adibiti a centri civici, di proprietà di tali Enti.

     Il contributo può essere esteso anche al miglioramento e all'acquisto dell'arredamento delle opere, anche non previsti dalla legislazione vigente.

     In relazione al perseguimento di una politica finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente e per la realizzazione delle opere pubbliche previste al punto 4 e al punto 9, le somme ammesse a contributo possono prevedere anche le spese per l'acquisto di edifici, con priorità per quelli che rivestono un carattere storico-artistico e che, attraverso un restauro conservativo, potranno essere destinati ad ospitare servizi urbani e di quartiere.

 

     Art. 9.

     Le domande di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno.

     In merito alle domande che ciascun Ente inoltrerà, quest'ultimo è obbligato a individuare l'ordine di priorità delle opere per le quali venga richiesto il contributo.

     Ogni domanda di contributo deve essere corredata di progetto di massima e di relazione esplicativa.

     Le Comunità Montane per le opere di loro competenza dovranno produrre la documentazione relativa alla compatibilità con i rispettivi piani pluriennali di sviluppo.

     Sulla base delle domande presentate vengono adottati i provvedimenti di promessa di contributi.

 

     Art. 10.

     I progetti relativi alle opere pubbliche di importo non superiore a 500 milioni e di competenza degli Enti locali nonché quelli fruenti di contributo o concorso finanziario della Regione sono approvati dagli organi competenti degli Enti attuatori previo parere del proprio Ufficio tecnico.

     I progetti relativi alle opere di cui al 1° comma di importo superiore ai 500 milioni e quelli carenti del parere dell'Ufficio tecnico dell'Ente, sono approvati dagli organi competenti degli enti attuatori previo parere del Comitato tecnico amministrativo regionale e dell'ingegnere capo del Genio Civile secondo le rispettive attribuzioni.

     Le deliberazioni di approvazione dei progetti di cui ai commi precedenti non sono soggette a richiesta di alcun altro parere da parte dell'Organo di controllo regionale.

     Alla formale concessione del contributo si provvede da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base della deliberazione, divenuta esecutiva, di approvazione del progetto e della relazione tecnica allo stesso, unitamente al parere dell'Organo consultivo competente.

     Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma del presente articolo non si applicano alle opere di edilizia ospedaliera i cui progetti, anche di variante e supplettivi, di qualsiasi importo, sono approvati del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'Organo consultivo competente.

     Con l'approvazione del progetto è altresì disposta la formale concessione del contributo.

 

     Art. 11. [2]

 

     Art. 12.

     L'Ente beneficiario del contributo o concorso regionale può esperire la gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori sulla base del semplice affidamento alla concessione del mutuo.

     Alla stipulazione del contratto ed alla consegna dei lavori si procederà dopo che saranno intervenute la formale concessione del contributo da parte del Presidente della Giunta regionale e l'adesione di massima alla concessione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.

     Per le opere assistite da contributi, in unica soluzione, corrisposti in misura inferiore al 100%, l'Ente beneficiario procederà alla stipulazione del contratto ed alla consegna dei lavori dopo che sarà intervenuta l'adesione di massima da parte dell'Istituto mutuante alla concessione del mutuo occorrente per la copertura della spesa relativa alla quota dei lavori non assistita dal suddetto contributo.

 

     Art. 13. [2]

 

     Art. 14.

     Gli Enti attuatori provvedono all'approvazione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari alla gestione dei lavori ivi comprese le approvazioni degli stati di avanzamento dei lavori e relativi certificati di pagamento all'impresa. Concedono proroghe ai termini di ultimazione dei lavori soltanto nel caso in cui concorrano circostanze eccezionali e imprevedibili, comunque non imputabili all'appaltatore, sulla base di domanda presentata prima della scadenza del termine, corredata da probante documentazione [3].

     Gli Enti attuatori autorizzano la esecuzione dei lavori di variante e suppletivi a progetti approvati nonché le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per la esecuzione dell'opera, con la utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie derivanti da ribassi di asta o realizzate nell'esecuzione dei lavori, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i sei quinti dell'originario ed a condizione che i diversi e maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

     I provvedimenti di approvazione delle perizie di variante suppletive, eccedenti i limiti ed i casi previsti dal precedente comma, nonché quelli concernenti le vertenze sorte con le imprese in corso d'opera, i verbali di nuovi prezzi e le risoluzioni e rescissioni dei contratti vengono adottati dagli organi competenti degli Enti attuatori sentito il parere dell'Organo consultivo competente.

 

     Art. 15.

     Al fine di agevolare la predisposizione degli atti previsti dal presente capo, a richiesta degli Enti locali interessati, gli uffici regionali dei lavori pubblici sono tenuti a prestare la consulenza tecnica necessaria.

 

CAPO II

OPERE PUBBLICHE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE

 

     Art. 16.

     Per la realizzazione di opere pubbliche da parte della Regione con esclusione di quelle relative al consolidamento e trasferimento degli abitati ed alle sistemazioni idrauliche, la Regione stessa, d'intesa con gli Enti interessati, delega la progettazione delle opere stesse, l'approvazione dei relativi progetti esecutivi, l'espletamento delle gare di appalto, la esecuzione dei lavori nonché tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo riguardanti la conduzione delle opere, ai Comuni e loro consorzi, alle Comunità Montane e alle province, fissando tempi e modalità di attuazione delle deleghe.

     Gli Enti destinatari della delega possono avvalersi degli uffici regionali e degli Enti strumentali operanti sul territorio.

     Con la stessa procedura dei due commi precedenti sono altresì delegate le competenze relative alle opere pubbliche attinenti alla bonifica integrale e montana ed alle altre materie indicate all'art. 1, lettera h) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, alle Comunità Montane ed ai Comprensori, i quali si avvalgono degli Enti strumentali operanti sul territorio, in attesa di provvedimento organico che disciplini la materia.

 

     Art. 17.

     I progetti relativi ad opere pubbliche di competenza della Regione, per le quali non sia possibile avvalersi delle disposizioni di cui al precedente articolo, sono approvati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere del Comitato tecnico- amministrativo o dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile secondo le rispettive competenze.

     Per i progetti di importo fino a lire 500.000.000, relativi ai lavori di rimboschimenti, ricostituzioni boschive, cure culturali e relativi interventi manutentori nonché a sistemazioni idraulico-agrarie da eseguire in gestione diretta o con il sistema della concessione non è richiesto alcun parere [4].

     Detti progetti devono comunque essere vistati ai lini della congruità tecnica, finanziaria e funzionale dai responsabili dei competenti uffici regionali, dal Dipartimento Agricoltura e Foreste [4].

     Con il provvedimento di approvazione dei progetti il Presidente della Giunta regionale stabilisce il sistema di appalto e di esecuzione dei lavori nonché le modalità di erogazione della spesa.

 

     Art. 18.

     Per tutte le opere e gli interventi di cui al precedente art. 16 la Giunta regionale assume l'impegno di spesa ed accredita l'intero ammontare del finanziamento a favore dell'Ente interessato sulla base delle deliberazioni del Consiglio regionale relative ai programmi di ripartizione dei fondi.

     I fondi sono depositati su appositi conti correnti intestati agli Enti interessati presso i relativi tesorieri al tasso di interesse previsto dalle singole convenzioni di tesoreria.

     Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi e curano annualmente il deposito degli interessi, maturati sulle giacenze, in conto entrata della Regione.

     E' fatto obbligo agli Enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto finale per ogni singolo lavoro. Tale rendiconto dovrà contenere la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate e dovrà essere corredato dalla relativa documentazione di spesa.

 

     Art. 19.

     In favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche della Regione e degli Enti beneficiari di contributi finanziari regionali, si applicano le particolari agevolazioni in materia di concessione di anticipazioni previste dalle disposizioni statali in materia.

 

     Art. 20.

     All'esecuzione dei lavori relativi alle opere di cui al presente capo la Regione o gli Enti delegati possono provvedere con il sistema dell'economia per cottimo o in amministrazione diretta anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 66 del regolamento 25 maggio 1985 n. 350 e successive modificazioni.

 

     Art. 21. [2]

 

CAPO III

NORME COMUNI ALLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE O DEGLI ENTI

LOCALI

 

     Art. 22.

     I progetti stralcio di un progetto generale già approvato non comportano l'acquisizione di un nuovo parere.

 

     Art. 23. [5]

     Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti locali che dalle risultanze del conto finale presentano una spesa non superiore a lire 150 milioni si può prescindere dall'atto formale di collaudo che viene sostituito dal certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi.

 

     Art. 24.

     I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

     Nel caso che i lavori vengano eseguiti senza far ricorso ad apposito mutuo, il contributo in annualità viene corrisposto direttamente all'Ente beneficiario del contributo stesso dal 1° gennaio successivo a quello della data di inizio dei lavori.

     I contributi in conto capitale sono corrisposti agli Enti beneficiari secondo le seguenti modalità:

     a) 50% previa presentazione da parte dell'Ente beneficiario, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta

     b) 45% su richiesta dell'Ente beneficiario non appena l'importo complessivo dei lavori eseguiti abbia raggiunto la metà dell'ammontare delle voci relative ai lavori ed alle forniture previsti nel progetto;

     c) 5% ad ultimazione dei lavori o ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

     Le modalità di esecuzione della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori, limitatamente alle opere eseguite direttamente dalla Regione, vengono stabilite con il decreto di approvazione del relativo progetto in relazione al sistema di appalto o di esecuzione dei lavori.

     Gli Enti beneficiari assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi.

 

     Art. 25.

     E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale dei collaudatori, ai quali affidare incarichi per il collaudo di opere pubbliche di competenza della Regione o finanziate dalla Regione.

     A tale Albo possono essere iscritti: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti esercitanti la propria attività presso uffici pubblici dello Stato e di Enti territoriali e liberi professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni.

     Non è richiesta l'iscrizione al predetto albo per ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti in attività di servizio presso l'Amministrazione regionale.

     La Giunta regionale, per le opere non delegate, su proposta dell'Assessore competente, provvede all'approvazione degli atti di collaudo ed alla determinazione definitiva del contributo.

 

     Art. 26.

     Il Dipartimento Assetto del Territorio, ove se ne ravvisi l'opportunità, svolge funzioni di vigilanza dei lavori a mezzo dei propri Uffici tecnici.

     Analoga funzione, per i lavori attinenti alle opere pubbliche di bonifica integrale e montana, è svolta dal Dipartimento Agricoltura e Foreste che può avvalersi, ove occorra, degli Uffici tecnici del Dipartimento Assetto del Territorio.

 

CAPO IV

  NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE A TOTALE

CARICO DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONALI

 

TITOLO IV

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

 

     Artt. 27. - 29. [6]

 

     Art. 30.

     Gli atti decisionali a rilevanza esterna emanati dal Presidente o dagli Assessori in base alle deleghe di cui alla presente legge sono soggetti al visto di esecutività della Commissione di Controllo di cui all'art. 41 delle legge 10 febbraio 1953 n. 62.

 

TITOLO V

ORGANI REGIONALI CONSULTIVI

 

     Art. 31. [7]

 

     Art. 32.

     Il Comitato tecnico-amministrativo regionale è composto dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

     - da un componente delle Giunta regionale, dalla stessa designato, con funzioni di Presidente. La Giunta può nominare un altro suo componente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;

     - dal responsabile dell'Ufficio urbanistica, dagli ingegneri capo degli Uffici del Genio Civile, dai medici provinciali, dai responsabili dell'Ufficio Lavori Pubblici, dell'Ufficio legislativo e legale, dell'Ufficio economia montana del Dipartimento Agricoltura e Foreste e dell'Ufficio strutture e infrastrutture dello stesso dipartimento;

     - da quattro dipendenti regionali, designati dalla Giunta sulla base delle esperienze prevalenti nei settori della edilizia sanitaria, idraulica, difesa del suolo e geologia;

     - da sei esperti eletti dal Consiglio regionale per la durata della legislatura, dei quali tre ad alta specializzazione in materia di urbanistica e tre ad alta specializzazione in materia di lavori pubblici, che non siano amministratori o dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi o di altri Enti amministrativi sottoposti al controllo della Regione;

     - dal Soprintendente ai monumenti per la Basilicata o da un suo delegato;

     - dal Soprintendente alle antichità per la Basilicata o da un suo delegato.

 

     Art. 33.

     Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti del Comitato.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta con il decreto di costituzione.

     Il Presidente del Comitato può fare intervenire, di volta in volta, alle adunanze, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, dipendenti regionali dei settori interessati nonché i rappresentanti di organi e uffici centrali e periferici dello Stato.

     Il Presidente può, inoltre, invitare i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazione pubbliche interessati agli affari ed alle questioni posti all'ordine del giorno per la loro illustrazione.

     Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno 5 giorni liberi, salvo casi di urgenza.

     I relatori vengono nominati dal Presidente fra i membri effettivi.

     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri [8].

     I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti [8].

 

     Art. 34.

     Il Comitato tecnico amministrativo regionale esprime parere sui seguenti argomenti:

     1) sui piani territoriali di coordinamento;

     2) sui piani regolatori comunali generali;

     3) sull'estensione dei piani regolatori intercomunali°

     4) sui piani urbanistici delle Comunità Montane;

     5) sull'elenco dei Comuni soggetti all'obbligo del piano regolatore generale;

     6) sui piani regolatori intercomunali;

     7) sui piani territoriali paesistici;

     8) sui piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

     9) sui piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     10) sulle materie di cui agli artt. 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 relativi a violazioni o illegittimità afferenti piani regolatori generali di demolizione, di costruzioni abusive di cui all'art. 32 della legge stessa;

     11) su ogni altra questione in materia di urbanistica che il Presidente della Giunta regionale gli sottoponga anche su richiesta degli Enti pubblici interessati;

     12) sui regolamenti, convenzioni o disciplinari-tipo per la esecuzione di opere pubbliche;

     13) sulla classificazione o declassificazione di strade provinciali;

     14) sulla classificazione o declassificazione delle opere idrauliche;

     15) sui progetti di opere pubbliche interessanti le due Province;

     16) sui progetti relativi ad opere pubbliche di importo superiore a L. 500.000.000 da eseguirsi dalla Regione direttamente o in concessione:

     17) sui progetti relativi a opere pubbliche di importo superiore a L. 500.000.000. da eseguirsi da Enti pubblici per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione di contributi, concorsi o sussidi previsti anche da leggi statali nei casi previsti dalla presente legge;

     18) sulle perizie di variante e suppletive relative a progetti di importo superiore a L. 500 .000.000, nei casi previsti dalla presente legge;

     19) sulla classificazione o declassificazione degli abitati da consolidare o da trasferire;

     20) sulle concessione e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazione di acque pubbliche;

     21) sulle vertenze relative a lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli Enti locali sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

     22) sulle proposte di risoluzioni o rescissioni di contratti;

     23) su ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il Presidente della Giunta regionale gli sottoponga anche su richiesta degli Enti pubblici interessati.

     I pareri del Comitato devono essere forniti entro un tempo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione completa.

 

     Art. 35.

     Entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente ultimo comma l'ingegnere capo del Genio civile esprime parere in materia di opere pubbliche sui seguenti argomenti;

     1) progetti di cui ai nn. 16 e 17 del precedente articolo di importo fino a L. 500.000.000. nei casi previsti dalla presente legge;

     2) sulle perizie di variante e suppletive relative a progetti di importo fino a L. 500.000.000. nei casi previsti dalla presente legge;

     3) revisione dei prezzi contrattuali, relativi alle opere non delegate;

     4) sulle determinazioni di nuovi prezzi relativi a progetti di qualsiasi importo concernenti le opere non delegate;

     5) su altre materie ed affari, non attribuiti alla competenza del Comitato regionale, per i quali sia richiesto dalla vigente legislazione il parere dell'Ufficio del Genio Civile, compatibilmente con le disposizioni della presente legge.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 36.

     I pareri del Comitato tecnico-amministrativo e dell'ingegnere capo del Genio Civile sostituiscono quelli del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Comitato tecnico-amministrativo, nonché quelli di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale funzionante ai sensi delle leggi in vigore.

 

     Art. 37.

     Gli strumenti urbanistici, i progetti e gli affari sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge si siano già pronunciati gli organi consultivi competenti a norma della legislazione vigente, sono approvati dagli organi della Regione secondo le rispettive competenze senza che occorra sottoporli al parere dei nuovi organi consultivi regionali.

     Fino a quando gli organi consultivi regionali, previsti dalla presente legge non saranno stati formalmente costituiti, la Regione si avvarrà degli organi consultivi previsti dalla legislazione statale vigente.

 

     Art. 38.

     Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1974, n. 7.

 

     Art. 39.

     Nei progetti relativi alle opere pubbliche a totale carico della Regione, da eseguire in gestione diretta o in concessione potrà essere computata, per spese di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, una somma da determinarsi dalla Giunta regionale, tenuto conto della natura dei lavori e del costo dell'opera, sulla base dei criteri fissati annualmente dalla Giunto a stessa, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 40.

     Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo regionale che non siano amministratori o dipendenti regionali è corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista per i Presidenti degli Organi regionali di Controllo dall'art. 1 della L.R. 12 giugno 1976, n. 20 e il rimborso, se dovuto, delle spese di viaggio. Alle eventuali spese di soggiorno provvede direttamente la Regione.

 

 


[1] Alinea abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 1979, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 agosto 1978, 37.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 agosto 1978, 37.

[3] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

[4] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 agosto 1978, 37.

[4] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 18 agosto 1978, 37.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 agosto 1978, 37.

[5] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

[6] Articoli abrogati dall'art. 13 della L.R. 31 agosto 1995, n. 60. Gli artt. 28 e 29 erano già stati modificati rispettivamente dagli artt. 18 e 22 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37, ora abrogati dalla stessa L.R. 60/95.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1990, n. 23.

[8] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

[8] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.