§ 1.5.12 - L.R. 31 agosto 1995, n. 60.
Norme per il riordinamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità. Delega di funzioni agli Enti Locali. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:31/08/1995
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferenza).
Art. 3.  (Competenza Regionale).
Art. 4.  (Delega agli Enti Locali delle competenze in materia d'espropriazione per pubblica utilità).
Art. 5.  (Rinvio a nome statali).
Art. 6.  (Modalità di svolgimento delle funzioni delegate).
Art. 7.  (Norme per la notificazione degli atti).
Art. 8.  (Poteri sostitutivi).
Art. 9.  (Disciplina transitoria della pianificazione delle aree industriali).
Art. 10.  (Dichiarazione di Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità per gli interventi da realizzare nei comprensori di competenza dei Consorzi per le aree di sviluppo Industriale).
Art. 11.  (Ulteriori Funzioni in materia di espropriazioni per la Pubblica Utilità delegate alle Province).
Art. 12.  (Disposizioni Transitorie).
Art. 13.  (Abrogazione di norme).
Art. 14.      L'onere derivante dalla presente legge valutabile, per l'anno 1995, in L. 10.000.000 grava sul Cap. 7121 di nuova istituzione ed è finanziato mediante riduzione di pari importo del Cap. 7411 [...]
Art. 15.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 1.5.12 - L.R. 31 agosto 1995, n. 60. [1]

Norme per il riordinamento delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità. Delega di funzioni agli Enti Locali. Disciplina dei poteri espropriativi relativi alle opere ed interventi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

 

Art. 1. (Finalità).

     L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere e interventi di competenza regionale è disciplinata dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferenza).

     L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e loro Consorzi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nelle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     Rimangono ferme le disposizioni previste da leggi speciali riguardanti la stessa materia.

     Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

 

     Art. 3. (Competenza Regionale).

     Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni relative al procedimento espropriativo, alla occupazione temporanea e d'urgenza, ivi compresa quella di cui all'articolo 64 e seguenti della legge 25.6.1865 n. 2359, alla determinazione delle indennità ed alla retrocessione per tutte le opere ed interventi di competenza regionale non oggetto della delega di cui all'articolo 4 della presente legge.

     Dette funzioni possono essere delegate all'Assessore al Dipartimento Assetto del Territorio.

 

     Art. 4. (Delega agli Enti Locali delle competenze in materia d'espropriazione per pubblica utilità).

     Sono delegate alle Province, alle Comunità Montane, ai Comuni e loro Consorzi le funzioni concernenti il procedimento espropriativo, l'occupazione temporanea e d'urgenza, ivi compresa quella di cui all'articolo 64 e seguenti della legge 25.6.1865 n. 2359, la determinazione delle indennità e al retrocessione per la realizzazione delle opere pubbliche:

     a) di interesse degli Enti stessi la cui spesa sia a totale loro carico o per le quali vi sia un intervento finanziario della Regione o di cui la Regione stessa ha la gestione ovvero ad essi delegata o comunque affidate dalla Regione;

     b) la cui esecuzione è comunque di loro spettanza anche se finanziata totalmente dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

     Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il procedimento espropriativo, l'occupazione temporanea e d'urgenza, ivi compresa quella di cui all'articolo 64 e seguenti della legge 25.6.1865 n. 2359, la determinazione delle indennità e la retrocessione per le opere pubbliche e di pubblico interesse nonché per gli interventi da eseguire a cura di qualunque soggetto nelle aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n. 167, nelle aree individuate e deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 nelle aree incluse nei piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22.10.1971 n. 865 e nelle aree previste dai piani particolareggiati di cui all'articolo 16 della legge 17.8.1942 n. 1150.

     Resta ferma la competenza del Comune ai sensi dell'ultimo com ma dell'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

     Resta ferma la competenza della Regione, che la esercita secondo le norme di cui all'articolo 3 della presente legge per i procedimenti espropriativi preordinati alla realizzazione di opere o di interventi interessanti il territorio di più Comuni o più Province.

 

     Art. 5. (Rinvio a nome statali).

     Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi disciplinati dalla presente legge.

     Per i procedimenti espropriati i di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla legge 22.10.1971 n. 865 le norme di cui alla legge 25.6.1865 n. 2359.

     Per la determinazione delle indennità di espropriazione relative ad aree edificabili si applicano le norme stabilite dall'art. 5 bis della L. 8.8.92 n. 359.

 

          Art. 6. (Modalità di svolgimento delle funzioni delegate).

     Gli Enti svolgono le funzioni delegate adeguandosi alle direttive della Regione.

     In caso di inerzia degli Enti delegati la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Dipartimento Assetto del Territorio adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

 

     Art. 7. (Norme per la notificazione degli atti).

     Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22.10.1971 n. 865 provvede direttamente l'Ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali.

     Nel caso in cui la esecuzione dell'opera o dell'intervento venga affidata ai sensi delle vigenti di posizioni di legge, ad un Ente strumentale all'adempimento di cui ai precedente comma e alle relative spese provvede l'Ente affidatario in nome e per conto dell'Ente espropriante.

 

     Art. 8. (Poteri sostitutivi).

     Per la esecuzione delle opere finanziate dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dal disposizioni di leggi statali e regionali per gli adempimenti di loro competenza concernenti i procedimenti amministrativi.

     Nel caso in cui gli adempimenti di cui al primo comma non vengano adottati nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per i singoli adempimenti, la Giunta Regionale su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio sentito l'Assessore competente diffida l'Ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dalla ricezione della diffida stessa.

     Scaduto inutilmente tale termine la Giunta Regionale nomina entro 30 gg. un Commissario che provveda agli adempimenti necessari individuati dalla Giunta Regionale di volta in volta entro trenta giorni dalla data di nomina.

     Dell'avvenuta nomina del Commissario è data immediata notizia agli interessati.

     Gli enti delegati, dal momento della nomina del Commissario non possono adottare alcun provvedimento relativo alla delega.

     Al Commissario, per l'espletamento delle sue funzioni sono attribuiti tutti i poteri dell'Ente Organo competente inadempimente in materia ivi compresa la possibilità di utilizzare per l'istruttoria della pratica gli Uffici dell'Ente.

     Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gravano sul bilancio dell'Ente obbligato.

 

     Art. 9. (Disciplina transitoria della pianificazione delle aree industriali).

     Ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 616/1977 e della L.R. 29.7.1994 n. 32 nelle more della definizione della disciplina della partecipazione dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale al processo di pianificazione territoriale, che sarà stabilito con la legge regionale sull'uso e la tutela del suolo al piano regolatore generale degli agglomerati industriali nell'ambito del comprensorio di competenza è conferito il valore di proposta di piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della L. 1150/1942.

     Il piano Regolatore predisposto dal Consorzio per le aree di sviluppo industriale è adottato dalla Giunta Regionale e approvato dal Consiglio con le modalità e le procedure previste per i piani territoriali di Coordinamento.

     I Piani approvati alla data di entrata in vigore della presente legge producono gli effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 5 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed hanno efficacia fino all'approvazione della legge regionale sull'uso e tutela del suolo di cui al primo comma, e comunque non oltre i termini previsti per i Piani di Zona di cui alla Legge 18.4.1962, n. 167 [2].

     I piani il cui procedimento risulti iniziato alla data di entrata in vigore della legge regionale 29.7.1994 n. 32 sono approvati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

     Le misure di salvaguardia di cui alla legge 3.11.1952 n. 1902 e succ. integraz. si applicano dalla data di trasmissione della proposta di Piano regolatore alla Regione ed ai Comuni interessati.

 

     Art. 10. (Dichiarazione di Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità per gli interventi da realizzare nei comprensori di competenza dei Consorzi per le aree di sviluppo Industriale).

     Le opere, i servizi e gli insediamenti da realizzare nel comprensorio di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale di cui al la legge 5.10.1991 n. 317 e al la legge regionale 29.7.1994 n. 32 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     Per il procedimento e la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della presente legge.

 

     Art. 11. (Ulteriori Funzioni in materia di espropriazioni per la Pubblica Utilità delegate alle Province).

     Sono delegate alle Province le funzioni concernenti il procedimento espropriativo, l'occupazione temporanea e di urgenza ivi comprese quelle di cui all'art. 64 e seguenti della legge 25.6.1865 n. 2359, la determinazione delle indennità e la retrocessione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.

     Per lo svolgimento delle funzioni delegate e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della regione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8.

 

     Art. 12. (Disposizioni Transitorie).

     La competenza a definire i procedimenti, preordinati alla espropriazione per pubblica utilità delle opere e degli interventi di cui agli art. 4 e 11 in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita agli Enti destinatari della delega ai sensi della presente legge.

     A tal fine la Regione - Dipartimento Assetto del Territorio - trasmette agli enti interessati tutta la documentazione nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 27 - 28 e 29 della Legge regionale 28.10.1977 n. 10 e gli artt. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 e 22 della legge regionale 18.8.1978 n. 37.

 

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 14.

     L'onere derivante dalla presente legge valutabile, per l'anno 1995, in L. 10.000.000 grava sul Cap. 7121 di nuova istituzione ed è finanziato mediante riduzione di pari importo del Cap. 7411 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

     Alla quantificazione degli oneri per gli esercizi successivi al 1995 ed al relativo finanziamento si provvede con le leggi di bilancio.

     La erogazione della spesa a favore degli Enti destinatari della delega è effettuata sulla base di idonea documentazione secondo i criteri e con le modalità stabilite con apposita delibera della Giunta Regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Dichiarazione di urgenza).

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 19.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1996, n. 40.