§ 1.5.6 - L.R. 18 agosto 1978, n. 37.
Integrazione e modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10recante norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:18/08/1978
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad accelerare l'attuazione dei programmi di intervento nel settore delle opere pubbliche di competenza regionale mediante l'ulteriore [...]
Art. 2.      La legge regionale 8 febbraio 1978 n. 10 con le modifiche introdotte dalla presente legge, si applica alle opere pubbliche di competenza della Regione ai sensi dei decreti delegati emanati in [...]
Art. 3.      Gli Enti attuatori devono curare che i progetti esecutivi vengano redatti da tecnici nell'ambito delle competenze professionali secondo la normativa vigente.
Art. 4.      Gli uffici regionali possono essere incaricati della progettazione, dell'appalto, direzione e contabilità delle opere su richiesta di Comunità Montane e Comuni previe le necessarie intese senza [...]
Art. 5. 
Art. 6.      All'appalto delle opere di importo superiore a L. 100.000.000. si provvede di norma a mezzo di licitazione privata. Nel caso di scelta del contraente mediante licitazione privata si applicano le [...]
Art. 7.      Qualora il primo esperimento di licitazione privata sia andato deserto l'Ente potrà affidare i lavori mediante trattativa privata ovvero rinnovare, senza alcuna autorizzazione, l'esperimento [...]
Art. 8.      Fermo restando il ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'articolo precedente, i lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi [...]
Art. 9.      Nel caso in cui gli Enti interessati, nell'ambito della vigente normativa, intendano provvedere all'esecuzione di lavori mediante il sistema dell'appalto concorso, l'aggiudicazione deve essere [...]
Art. 10. 
Art. 11.      I contributi in capitale a favore degli Enti attuatori, qualora non sia possibile avvalersi della disposizione di cui all'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 1977 n. 10, sono erogati sulla [...]
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      I seguenti membri del Comitato amministrativo di cui all'art. 32 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10 possono essere sostituiti da loro delegati:
Art. 15.      Per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Istituti Autonomi delle Case Popolari e gli [...]
Art. 23.      Per le occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia, e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64, 65, 66, [...]
Art. 24.      Sono abrogati gli artt. 11, 13 e 21 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, l'art. 18 della legge regionale 30 agosto 1976 n. 2, nonché l'art. 6, 1° comma della legge regionale 14 giugno [...]
Art. 25.      Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali 12 maggio 1978, n. 19 e 30 agosto 1976, n. 26, restando fermo che per le espropriazioni si applica quanto disposto dalla presente legge.
Art. 26.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, o in quanto applicabili, si osservano le vigenti disposizioni statali, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Art. 27.      Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso.


§ 1.5.6 - L.R. 18 agosto 1978, n. 37.

Integrazione e modifiche alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10recante norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure - Delega di funzioni.

 

Art. 1.

     Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad accelerare l'attuazione dei programmi di intervento nel settore delle opere pubbliche di competenza regionale mediante l'ulteriore snellimento delle procedure ivi comprese quelle relative alle espropriazioni.

     Tale finalità è perseguita attraverso modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10 in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 2.

     La legge regionale 8 febbraio 1978 n. 10 con le modifiche introdotte dalla presente legge, si applica alle opere pubbliche di competenza della Regione ai sensi dei decreti delegati emanati in virtù dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, da eseguire direttamente o in concessione; di interesse delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni e loro consorzi la cui spesa sia a totale carico o per le quali vi sia un intervento finanziario della Regione o di cui la Regione stessa ha la gestione anche quando i relativi lavori vengono eseguiti, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, da Enti interregionali, regionali o sub-regionali.

 

     Art. 3.

     Gli Enti attuatori devono curare che i progetti esecutivi vengano redatti da tecnici nell'ambito delle competenze professionali secondo la normativa vigente.

     I progetti devono inoltre essere redatti osservando le norme di cui al D.M. 29 maggio 1895 modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 763.

     Nella redazione dei progetti devono inoltre essere osservate tutte le norme tecniche prescritte in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale 21 gennaio 1981 e successive integrazioni e modifiche [1].

 

     Art. 4.

     Gli uffici regionali possono essere incaricati della progettazione, dell'appalto, direzione e contabilità delle opere su richiesta di Comunità Montane e Comuni previe le necessarie intese senza alcun compenso.

     In tal caso rimane ferma la competenza degli Enti di cui al primo comma ad approvare il progetto, senza che sia necessario acquisire alcun parere, purché si tratti di progetti di importo non superiore a L. 500.000.000.

     E' accordata la priorità alle richieste degli Enti privi di Ufficio tecnico e di adeguate attrezzature tecnico-amministrative.

     Qualora la sostituzione di cui al primo comma si riferisca anche alla fase dell'esecuzione, l'opera è consegnata all'Ente interessato in via provvisoria con il verbale di ultimazione e in via definitiva con l'atto di collaudo.

 

     Art. 5. [1]a

     Agli appalti dei lavori inferiori a cento milioni di lire possono partecipare anche imprese che, pur non avendo la iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, risultano iscritti all'Albo professionale artigiano.

     Nel caso in cui al precedente comma si può provvedere anche a mezzo di cottimo previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate almeno dieci imprese.

 

     Art. 6.

     All'appalto delle opere di importo superiore a L. 100.000.000. si provvede di norma a mezzo di licitazione privata. Nel caso di scelta del contraente mediante licitazione privata si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 con la modifica apportata dall'art. 36 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 7.

     Qualora il primo esperimento di licitazione privata sia andato deserto l'Ente potrà affidare i lavori mediante trattativa privata ovvero rinnovare, senza alcuna autorizzazione, l'esperimento della licitazione privata con ammissione di offerte anche in aumento.

Il risultato della gara deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre il termine di 10 giorni, alla Giunta regionale.

     Per le opere incluse nei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, agli oneri derivanti dall'esperimento di gare in aumento si fa fronte mediante la utilizzazione di economie di bilancio, sull'apposito capitolo di spesa, verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario.

     Qualora le disponibilità di bilancio non lo consentano i provvedimenti di integrazione della spesa saranno assunti a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo.

     Per le opere aggiudicate in aumento, l'esecuzione può essere autorizzata dagli organi competenti degli Enti attuatori entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

     A partire dall'entrata in vigore della presente legge in ciascun programma di opere pubbliche dovrà essere accantonata una quota di finanziamento per far fronte ad oneri imprevisti e suppletivi ivi compresi quelli conseguenti ad aggiudicazioni di lavori con offerte in aumento.

 

     Art. 8.

     Fermo restando il ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata nell'ipotesi prevista dal 1° comma dell'articolo precedente, i lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati possono essere affidati, a trattativa privata, alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente secondo i principi, le modalità e la procedura previsti dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978 n. 1.

     Quando si tratti di progetti di opere di importo non superiore a L. 500.000.000 e all'affidamento si proceda mediante appalto concorso non è necessario acquisire alcun ulteriore parere.

     Resta ferma la competenza del Comitato tecnico amministrativo regionale per i progetti prescelti di importo superiore a L. 500.000.000.

 

     Art. 9.

     Nel caso in cui gli Enti interessati, nell'ambito della vigente normativa, intendano provvedere all'esecuzione di lavori mediante il sistema dell'appalto concorso, l'aggiudicazione deve essere preceduta dal parere di una apposita commissione così composta:

     - legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato che la presiede;

     - l'ingegnere dirigente l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, o un suo delegato;

     - un dipendente regionale amministrativo con qualifica non inferiore a quella di funzionario designato dall'Assessore al Dipartimento Assetto del Territorio;

     - due tecnici laureati esperti nella materia oggetto dell'appalto, di cui uno designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario o da un dipendente dell'Ente interessato.

     Nel caso in cui si tratti di opere igienico-sanitarie l'Ente deve chiamare a far parte della commissione l'Ufficiale Sanitario.

 

     Art. 10. [2]

 

     Art. 11.

     I contributi in capitale a favore degli Enti attuatori, qualora non sia possibile avvalersi della disposizione di cui all'art. 24 della legge regionale 8 febbraio 1977 n. 10, sono erogati sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

 

     Art. 12. [3]

 

     Art. 13. [4]

 

     Art. 14.

     I seguenti membri del Comitato amministrativo di cui all'art. 32 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10 possono essere sostituiti da loro delegati:

     - responsabile dell'Ufficio Urbanistica, ingegneri capi degli Uffici del Genio Civile, Medici Provinciali, responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, dell'Ufficio legislativo e legale, dell'Ufficio Economia Montana e strutture ed infrastrutture.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 15.

     Per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli Istituti Autonomi delle Case Popolari e gli Enti ospedalieri sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti da disposizioni di leggi statali e regionali per gli adempimenti di loro competenza concernenti i procedimenti amministrativi.

     Nel caso in cui gli adempimenti di cui al primo comma non vengano adottati nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza, la Giunta regionale, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio, sentito l'Assessore competente, diffida l'Ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della diffida stessa.

     Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale indica con proprio provvedimento l'ufficio regionale che dovrà sostituirsi all'Ente obbligato nella gestione dell'intero procedimento tecnico-amministrativo ovvero nel compimento di attività o nell'adozione di singoli atti.

     Qualora si tratti di procedimenti complessi restano validi gli atti adottati prima che si sia verificata la necessità della sostituzione.

     Eventuali oneri conseguenti al provvedimento di cui sopra, se riconducibili a responsabilità dell'Ente obbligato, rimarranno a carico dell'Ente stesso.

 

     Artt. 16. - 22. [6]

 

     Art. 23.

     Per le occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia, e per altri usi necessari all'esecuzione di opere pubbliche si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge 25 giugno 1865. n. 2359 intendendosi sostituito il Prefetto con l'organo competente della Regione, Province, Comunità Montane, Comuni e loro consorzi nell'ambito delle rispettive competenze proprie o delegate.

 

     Art. 24.

     Sono abrogati gli artt. 11, 13 e 21 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, l'art. 18 della legge regionale 30 agosto 1976 n. 2, nonché l'art. 6, 1° comma della legge regionale 14 giugno 1977, n. 20 ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 526 per quanto riguarda i pareri di competenza degli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

 

     Art. 25.

     Sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali 12 maggio 1978, n. 19 e 30 agosto 1976, n. 26, restando fermo che per le espropriazioni si applica quanto disposto dalla presente legge.

 

     Art. 26.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, o in quanto applicabili, si osservano le vigenti disposizioni statali, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 27.

     Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 24 aprile 1990, n. 23.

[1]1a Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1980, n. 32.

[2] Sostituisce l'art. 14, 1° comma, della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10.

[3] Integra l'art. 17 della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10.

[4] Modifica l'art. 23 della L.R. 8 febbraio 1977, 10.

[5] Modifica l'art. 33, commi settimo e ottavo, della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10.

[6] Articoli abrogati dall'art. 13 della L.R. 31 agosto 1995, n. 60.