§ 4.2.34 - L.R. 24 aprile 1990, n. 23.
Norme per l'ulteriore snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:24/04/1990
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Elevazione dei limiti di importo degli organi consultivi regionali).
Art. 4.  (Ingegnere Capo dei Lavori).
Art. 5.  (Redazione dei progetti).
Art. 6.  (Vigilanza).
Art. 7.  (Entrata in vigore della legge).


§ 4.2.34 - L.R. 24 aprile 1990, n. 23.

Norme per l'ulteriore snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di opere pubbliche.

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Ai fini di una sollecita ed efficace definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le autorizzazioni ed i pareri da acquisire a norma delle vigenti disposizioni per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di competenza regionale sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8.2.1977 n. 10, 18.8.1978 n. 37, 7.9.1981 n. 38 e 4.8.1987 n. 20.

 

     Art. 2. (Procedure).

     L'articolo 31 della L.R. 10/77 è soppresso.

     I compiti già svolti dal soppresso C.T.A., dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti, secondo le rispettive competenze, all'Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del suolo e all'Ufficio Urbanistica e ambiente.

     Per i pareri di cui all'articolo 34 della L.R. 10/77 e successive modificazioni e integrazioni si osserverà la seguente procedura:

     - le pratiche dovranno essere inoltrate all'Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo per i pareri di cui ai punti 12-23 dell'articolo 34 della L.R. 10/77 e all'Ufficio Urbanistica e Ambiente per i punti 1-11 del medesimo articolo.

     Tali Uffici richiederanno un parere scritto, in relazione alle specifiche competenze in materia, ad altri Uffici regionali.

     I pareri di cui sopra dovranno essere resi entro 30 giorni dalla richiesta.

     I dirigenti dell'Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo e dell'Ufficio Urbanistica ambiente, nei successivi 30 giorni, completeranno, anche sulla base dei pareri scritti resi dagli altri competenti Uffici, l'istruttoria della pratica ed esprimeranno il proprio formale e motivato parere definitivo.

     Tale parere, controfirmato dal coordinatore del Dipartimento e dall'Assessore competente, sarà trasmesso alla Giunta Regionale che adotterà i provvedimenti prescritti entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 3. (Elevazione dei limiti di importo degli organi consultivi regionali).

     I limiti di importo previsti dagli artt. 10, 34 e 35 della legge regionale 8.2.1977 n. 10, già elevati a L. 1 miliardo dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 7.9.1981 n. 38 e quelli di cui all'art. 2 della predetta legge regionale 7.9.1981 n. 38 sono stabiliti in L. 3 miliardi.

 

     Art. 4. (Ingegnere Capo dei Lavori).

     La nomina dell'ingegnere Capo prevista dal regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895 n. 350 è obbligatoria per le opere di importo superiore a 3 miliardi.

     La funzione di ingegnere Capo è affidata di norma al capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, se ingegnere o architetto; ove l'Ente sia sprovvisto di capo dell'Ufficio Tecnico ingegnere o architetto ovvero in caso di comprovata necessità, la funzione può essere affidata ad un ingegnere o architetto libero professionista con almeno 10 anni di iscrizione all'albo professionale ovvero ad ingegnere o architetto pubblico dipendente con almeno dieci anni di servizio.

 

     Art. 5. (Redazione dei progetti). [1]

 

     Art. 6. (Vigilanza).

     La Regione allo scopo di vigilare sul giusto impiego dei finanziamenti disposti a favore delle Province, Comunità Montane, Comuni e loro Consorzi ed Enti strumentali può disporre a mezzo dei propri Uffici controlli tendenti ad accertare che nell'esecuzione delle opere pubbliche vengano osservate le vigenti disposizioni di legge e regolamenti statali e regionali.

     Qualora siano accertate gravi irregolarità può provvedersi alla revoca del finanziamento con le modalità previste dalle leggi vigenti.

     Con deliberazione della Giunta da adottare sentita la competente Commissione Consiliare saranno definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali è intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ha la gestione.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore della legge).

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Integra l'art. 3 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.