§ 5.5.1 - L.R. 14 giugno 1977, n. 20.
Costruzione e ampliamento di impianti destinati alle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:14/06/1977
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Al fine di attuare un programma di interventi intesi a costruire, ampliare, attrezzate e migliorare impianti sportivi nei Comuni, la Regione finanzia il totale ammortamento dei mutui decennali, [...]
Art. 2.      Entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni o i loro Consorzi, che non abbiano già provveduto, devono presentare alla Presidenza della Giunta [...]
Art. 3.      Sulla base delle proposte di cui al precedente articolo, nonché di un approfondito esame delle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio regionale e della situazione di fatto [...]
Art. 4.      La Giunta stabilisce il termine per la presentazione delle singole domande d'intervento.
Art. 5.      I Comuni o loro Consorzi per procurarsi i mezzi necessari alla esecuzione delle opere, contraggono mutui con l'Istituto di Credito Sportivo o altro Istituto di credito, con il quale la Regione [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.


§ 5.5.1 - L.R. 14 giugno 1977, n. 20. [1]

Costruzione e ampliamento di impianti destinati alle attività sportive.

 

Art. 1.

     Al fine di attuare un programma di interventi intesi a costruire, ampliare, attrezzate e migliorare impianti sportivi nei Comuni, la Regione finanzia il totale ammortamento dei mutui decennali, compresi gli oneri per spese ed interessi, contratti dai Comuni o da loro Consorzi nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

     La regione finanzia altresì, nei limiti di 1/3 della disponibilità finanziaria di cui alla presente legge, il completamento e la revisione dei prezzi relativi agli impianti costruiti o in corso di costruzione, già finanziati dallo Stato o da altri Enti.

 

     Art. 2.

     Entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni o i loro Consorzi, che non abbiano già provveduto, devono presentare alla Presidenza della Giunta regionale proposte intese ad ottenere il finanziamento per gli interventi di cui al precedente articolo.

 

     Art. 3.

     Sulla base delle proposte di cui al precedente articolo, nonché di un approfondito esame delle caratteristiche socio-economiche ed ambientali del territorio regionale e della situazione di fatto degli impianti già esistenti, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro i successivi tre mesi, il programma triennale di intervento.

 

     Art. 4.

     La Giunta stabilisce il termine per la presentazione delle singole domande d'intervento.

     Tali domande devono essere corredate da:

     - copia della deliberazione del Comune o dell'Assemblea consortile che attesti la volontà dell'Ente di usufruire del finanziamento regionale a norma della presente legge, e che indichi l'area in conformità degli strumenti urbanistici vigenti e adottati;

     - progetto esecutivo.

 

     Art. 5.

     I Comuni o loro Consorzi per procurarsi i mezzi necessari alla esecuzione delle opere, contraggono mutui con l'Istituto di Credito Sportivo o altro Istituto di credito, con il quale la Regione stipulerà apposita convenzione, nei limiti di spesa risultanti dai progetti esecutivi debitamente approvati.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     L'approvazione dei progetti delle opere da eseguire ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     Agli oneri finanziari occorrenti per l'espropriazione, da effettuarsi ai sensi della legge 865/71 e successive modifiche, provvedono i Comuni e i loro Consorzi con fondi propri.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 24 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 26.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 18 agosto 1978, n. 37.