§ 5.5.25 - L.R. 1 dicembre 2004, n. 26.
Nuove norme in materia di Sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:01/12/2004
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni delle Province.
Art. 5.  Funzioni dei comuni.
Art. 6.  Composizione.
Art. 7.  Compiti della Commissione.
Art. 8.  Funzionamento della Commissione.
Art. 9.  Programma triennale.
Art. 10.  Piano annuale.
Art. 11.  Impianti sportivi.
Art. 12.  Utilizzazione di impianti sportivi.
Art. 13.  Interventi a favore dell’attività sportiva scolastica.
Art. 14.  Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali.
Art. 15.  Contributi per la partecipazione a campionati nazionali.
Art. 16.  Sponsorizzazione.
Art. 17.  Buoni sport.
Art. 18.  Iniziative per il sostegno al merito sportivo.
Art. 19.  Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità.
Art. 20.  Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport.
Art. 21.  Registro regionale dei sodalizi sportivi.
Art. 22.  Disposizioni transitorie.
Art. 23.  Disposizioni finanziarie.
Art. 24.  Abrogazioni.
Art. 25.  Pubblicazione.


§ 5.5.25 - L.R. 1 dicembre 2004, n. 26. [1]

Nuove norme in materia di Sport.

(B.U. 6 dicembre 2004, n. 87).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1999, n. 7, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attività motorie, e riconoscendo nello sport un importante componente della vita sociale e culturale dei cittadini della Basilicata, concorre alla promozione, al sostegno e alla diffusione della pratica sportiva, anche per favorire il benessere della persona, e alla realizzazione e gestione di un razionale sistema di impianti e di attrezzature sportive indispensabili mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. In coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, la programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

     a) realizzazione di nuovi impianti, ristrutturazione, adeguamento miglioramento e potenziamento delle attrezzature sportive, anche nell’ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali;

     b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento alle norme di sicurezza e quelle sulle barriere architettoniche;

     c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione sociale, di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all’aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell’ambiente naturale;

     d) sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate;

     e) tutela e sostegno del libero associazionismo sportivo finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione comunitaria;

     f) sostiene la pratica sportiva nelle sue diverse articolazioni;

     g) ricerca di forme di collaborazione per promuovere e sostenere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l’interazione tra scuola, enti locali, CONI, CIP, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad essi affiliate;

     h) favorisce, attraverso apposite convenzioni, l’utilizzo degli impianti sportivi esistenti, siano essi scolastici che pubblici o privati, al fine di poter soddisfare correttamente la domanda di pratica sportiva;

     i) favorisce o promuove la formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori in ambito sportivo al fine di accrescerne la professionalità sotto il profilo tecnico, gestionale ed educativo;

     l) provvede alla tutela sanitaria di coloro che praticano attività motoria e sportiva ai sensi della Legge Regionale 2 dicembre 1996, n. 59;

     m) promuove la pratica sportiva tra i minori, gli anziani, le persone con diverse abilità e le famiglie in condizioni di disagio socio-economico, anche attraverso l’erogazione di appositi sussidi;

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport :

     a) adotta il piano regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all’articolo 2, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d’intervento;

     b) adotta il piano annuale;

     c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano triennale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive;

     d) elabora e coordina l’attuazione dei programmi di intervento previsti dall’Unione europea (UE) o da leggi nazionali;

     e) elabora i programmi straordinari d’intervento per l’impiantistica sportiva, di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;

     f) facilita l’accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;

     g) sostiene manifestazioni ed attività sportive, collettive e individuali di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;

     h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;

     i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti lo sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;

     l) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l’immagine della Regione in Italia e nel mondo;

     m) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive;

     n) promuove, programma e determina gli obiettivi ed i criteri dell’attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello sport del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP nonché delle società ed associazioni sportive ad essi affiliate;

     o) sostiene la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l’esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI e del CIP, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nel settore sportivo.

 

     Art. 4. Funzioni delle Province.

     [Abrogato].

 

     Art. 5. Funzioni dei comuni.

     1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale e in quello annuale:

     a) favoriscono l’organizzazione di attività sportive, provvedono alla realizzazione di impianti e di attrezzature d’interesse comunale. Provvedono altresì alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante convenzioni da stipularsi prioritariamente con società e associazioni sportive dotate di personalità giuridica affiliate al CONI o al CIP ed accreditate (o i cui soci siano aggreditati) nella medesima disciplina sportiva, nonché con soggetti privati;

     b) promuovono e attivano forme di collaborazione sovracomunale con altri Enti Locali e soggetti privati per la realizzazione o gestione di impianti di natura comprensoriale e per la promozione dello sport;

     c) forniscono alla Regione i dati sull’impiantistica sportiva e sul loro stato di accessibilità a tutti relativi al proprio territorio e ne curano l’aggiornamento annuale.

 

TITOLO II

COMMISSIONE REGIONALE PER LO SPORT

 

     Art. 6. Composizione.

     1. È costituita con D.P.G. la Commissione regionale per lo sport.

     2. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta:

     a) dall'Assessore regionale delegato allo sport;

     b) da tre amministratori comunali designati dall'A.N. C.I., di cui almeno uno in rappresentanza di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.

     c) dai Presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

     d) [Abrogata];

     e) dal direttore generale o suo delegato del dipartimento sicurezza e solidarietà sociale;

     f) dal presidente regionale C.O.N.I.;

     f-bis) dal presidente regionale C.I.P.;

     g) dai delegati provinciali CONI;

     g-bis) dai delegati provinciali CIP;

     h) da un esperto di medicina sportiva designato dalla Federazione medici sportivi;

     i) dai Presidenti delle Federazioni sportive regionali o loro delegati;

     l) da un rappresentante dell'Istituto di Scienze Motorie operante in Basilicata;

     m) da un rappresentante per ciascuno degli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. che abbiano una presenza diffusa sul territorio regionale e un minimo di 300 iscritti. Tale condizione e’ certificata dal C.O.N.I. regionale;

     n) da un rappresentante regionale della Commissione impianti sportivi del C.O.N.I.;

     o) da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Direzione Generale della Basilicata;

     o bis) un rappresentante di Sport e Salute S.p.A.

     3. La Commissione, dopo l’insediamento, nomina al proprio interno un comitato esecutivo di non più di sette membri, a supporto del proprio lavoro.

     4. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario regionale designato dal Presidente della Giunta Regionale.

     5. I soggetti di cui alle precedenti lettere i) e m) ad ogni rinnovo della commissione devono far pervenire all’assessorato allo sport apposita istanza con l’indicazione del componente da nominare. 

     6. La Commissione dura in carica 5 anni e decade con il rinnovo del Consiglio regionale.

     7. I rappresentanti degli enti ed organismi che compongono la Commissione devono essere designati entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale neo-eletto.

     8. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Commissione regionale per lo sport potrà essere costituita ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

     9. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti di amministrazioni, enti, associazioni ed esperti.

 

     Art. 7. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale o di propria iniziativa, esprime pareri e formula proposte, con particolare riferimento:

     a) ai piani triennali di intervento;

     b) al piano annuale esclusivamente quando questo apporta variazioni al programma triennale;

     c) alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;

     d) alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge;

     2. La Commissione regionale dello sport si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e degli Enti locali.

 

     Art. 8. Funzionamento della Commissione.

     1. La Commissione si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno sette componenti. Essa ha sede in Potenza nei locali messi a disposizione dalla Giunta regionale.

     2. La seduta è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione basta la presenza di sette componenti.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 9. Programma triennale.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento, un programma triennale per l’impiantistica sportiva e un programma triennale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.

     2. Il programma in armonia con le previsioni finanziarie del bilancio pluriennale e sulla base di una verifica sullo stato di fatto degli impianti e delle attrezzature sportive pubbliche e private, e delle attività sportive praticate nel contesto regionale prevede:

     a) l’indicazione dei criteri e delle priorità degli interventi per l'incremento degli impianti e delle attrezzature sportive per migliorarne l' uso;

     b) l’indicazione di criteri che mirino a riequilibrare i diversi settori di attività e le aree del territorio regionale per dotarle di strutture di base e polivalenti;

     c) termini, modalità e contenuti dei finanziamenti in favore dei sodalizi sportivi;

     d) l’analisi conoscitiva dei servizi sportivi pubblici e privati, nonché delle attività sportive praticate nel territorio regionale;

     e) gli indirizzi, i criteri per la concessione dei contributi per la gestione degli impianti;

     f) gli interventi previsti per il sostegno delle attività sportive nelle sue varie articolazioni;

     g) i provvedimenti per favorire la pratica sportiva per i bambini, gli anziani, le donne e le persone con diverse abilità;

     h) i provvedimenti attinenti la medicina dello sport;

     i) termini, modalità e contenuti della richiesta di finanziamento.

     3. Il programma precisa, inoltre, la tipologia delle iniziative da ammettere a contributo, tenendo in conto l'entità dello stanziamento previsto per l'attuazione del programma e degli obiettivi da conseguire.

     4. Il programma definisce per tipologia d’intervento, i soggetti destinatari, i massimali di contributo, le premialità, le modalità di accesso ai benefici e le cause di esclusione, riduzione e revoca dei contributi.

     5. Per le contribuzioni di cui alla presente legge il piano stabilisce la cumulabilità con le provvidenze concesse per le stesse finalità dall’Amministrazione regionale o da altri Enti Locali.

     6. Per quanto attiene alle sponsorizzazioni il piano valuta le necessità pubblicitarie regionali e propone l’intervento pubblicitario nel settore sportivo.

     7. La Regione può avvalersi per la redazione del Piano triennale della consulenza tecnica del CONI.

     8. Il Programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. Piano annuale.

     1. Sulla base di ciascun programma triennale, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, approva entro il 30 giugno di ogni anno un piano annuale per l’impiantistica sportiva e un piano annuale per la promozione, il sostegno e la diffusione della pratica sportiva.

     2. Il Piano annuale definisce, altresì in modo dettagliato:

     a) le tipologie di impianti e le attività ammesse ai benefici;

     b) i tempi entro i quali devono essere presentate le istanze per accedere ai benefici di cui alla presente legge, la documentazione da allegare, le modalità per l’istruttoria e per la liquidazione dei contributi;

     c) il procedimento amministrativo per accedere ai benefici e le modalità di concessione;

     d) gli obblighi sulla destinazione degli impianti finanziati ai sensi della presente legge;

     e) le garanzie da prestare nel caso di erogazione di anticipazioni;

     f) ogni altro adempimento utile a determinare i provvedimenti conseguenti all’attuazione della presente legge.

     3. Il Piano Annuale è pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata.

 

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO

 

     Art. 11. Impianti sportivi.

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, in armonia con gli indirizzi previsti dal Programma triennale, di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi:

     a) in conto interessi per interventi intesi a costruire, ampliare, adeguare ed attrezzare strutture ed impianti sportivi sia pubblici che privati ad uso pubblico;

     b) in conto capitale fino all'80 per cento e per un massimo di 100.000 euro per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche;

     c) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici affidati in gestione a soggetti privati con apposita convenzione non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore all'importo massimo di 20.000 euro;

     d) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici gestiti direttamente dagli Enti Locali. Il contributo sarà pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro. E’ data priorità nella concessione dei contributi ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e, successivamente, agli Enti che gestiscono gli impianti in forma sovracomunale.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla precedente lett. a) la Regione stipulerà apposita convenzione con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione, alle migliori condizioni, di prestiti a tasso agevolato, concorrendo con propri fondi all'abbattimento del tasso d'interesse, nella misura massima del 50 per cento rispetto al tasso convenuto per le operazioni di mutuo.

 

     Art. 12. Utilizzazione di impianti sportivi.

     1. Le province, i comuni e le autorità scolastiche possono stipulare convenzioni per una più efficace utilizzazione degli impianti sportivi presenti sul territorio. Sono prioritariamente agevolate la gestione delle strutture e delle attività sportive effettuate in forma sovracomunale.

     2. Le province ed i comuni possono coadiuvare l’autorità scolastica ed i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell’educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l’utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.

     3. Al fine di favorire l’utilizzazione di impianti sportivi, previa stipula della convenzione di cui al presente articolo, la Regione concede contributi agli enti locali nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

     4. Sono prioritariamente sostenute le forme di gestione degli impianti sportivi che prevedono particolari riduzioni per i minori, gli anziani, le persone diversamente abili.

 

     Art. 13. Interventi a favore dell’attività sportiva scolastica.

     1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell’attività ludico – sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Basilicata di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell’offerta motorio - sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extraregionale.

     2. Dette provvidenze, concesse fino al 50 per cento della spesa ammissibile, hanno carattere forfettario e vengono erogate sulla base di programmi annuali di attività redatte dalle istituzioni scolastiche interessate.

     3. Nel caso in cui siano state stipulate convenzioni ai sensi del precedente articolo 12, le provvidenze possono essere concesse fino alla copertura dell’80 per cento delle spese ammissibili.

 

     Art. 14. Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

     1. La Regione favorisce l’organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino carattere di promozione dei valori dello sport sociale e per tutti un alto indice di promozionalità, localizzate nel territorio regionale.

     2. A tal fine l’Amministrazione regionale concede contributi a favore di enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio lucano, società ed associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva o alle istituzioni scolastiche.

     3. L’entità dei contributi, che non devono superare il 60 per cento della spesa ammissibile, è determinata nel programma annuale di cui all’articolo 10, in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, della loro importanza e dei costi di allestimento e di realizzazione.

     4. La Giunta Regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, a concedere contributi, nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili e senza pregiudizio per l’ordinaria programmazione degli interventi, per l’organizzazione di manifestazioni sportive straordinarie ad alto tasso tecnico e promozionale, che non presentino carattere di ripetitività annuale e che, comunque, non ricadano nella previsione programmatoria del precedente comma 1.

     5. La quota riservata all’intervento di cui al precedente comma 4 non può eccedere il 40 per cento dello stanziamento globale destinato alle iniziative in argomento.

 

     Art. 15. Contributi per la partecipazione a campionati nazionali.

     1. La Regione concorre nell’abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi lucani non iscritti a leghe professionistiche e dalle federazioni e dagli Enti di promozione sportiva regionali del CONI che partecipano ai campionati italiani per rappresentative regionali per la partecipazione a campionati nazionali federali o di Enti di promozione sportiva a squadre che comportino trasferte plurime in territorio extraregionale o singole con gare di andata e ritorno.

     2. L’intervento regionale ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili e specificate nel piano annuale.

     3. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, fino al 50 per cento, a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato.

 

     Art. 16. Sponsorizzazione.

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI regionale, con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva, con le società e le associazioni sportive ad essi affiliate, finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della regione.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma la Regione può stipulare accordi di sponsorizzazione unica o parziale. Con la sponsorizzazione unica il sodalizio beneficiario si obbliga a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumerne degli altri. Con la sponsorizzazione parziale gli impegni contrattuali vengono definiti dalla Giunta regionale con riferimento a parti della stagione sportiva o consentendo ulteriori sostegni da parte di terzi.

     3. E’ condizione essenziale per l’ammissione agli interventi di sostegno regionali che i campionati si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale, e che le manifestazioni organizzate in Basilicata siano di interesse nazionale o internazionale.

 

     Art. 17. Buoni sport.

     1. La Regione concede prioritariamente ai minori, agli anziani, alle persone diversamente abili delle famiglie in condizioni di disagio economico, appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute per praticare l’attività sportiva.

     2. I buoni sport possono essere spesi presso strutture presenti sul territorio regionale gestite da soggetti pubblici e/o privati.

     3. I criteri, l’ammontare e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport sono definiti nell’ambito del piano annuale di cui all’articolo 10.

 

     Art. 18. Iniziative per il sostegno al merito sportivo.

     1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l’immagine della Regione in Italia e nel mondo.

     2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

     a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali o internazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO);

     b) borse al merito sportivo forfettarie per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale od internazionale.

     3. Il piano triennale definisce l’ammontare dei contributi e le modalità di erogazione.

 

     Art. 19. Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità.

     1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone con disabilità, sono concessi contributi:

     a) alle società sportive ed alle associazioni operanti nelle attività sportive per disabili affiliate o riconosciute dal CIP;

     b) al comitato regionale del CIP;

     c) alle società sportive ed alle associazioni che operano con continuità nelle attività sportive per disabili, affiliate e riconosciute dagli enti di promozione sportiva;

     d) alle organizzazioni ed alle associazioni accreditate da organizzazioni internazionali riconosciute dal CIP.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare:

     a) spese di trasporto e di sostegno relative all’attività sportiva di atleti con disabilità;

     b) spese per l’acquisto di speciali attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività sportive;

     c) spese per la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati;

     d) manifestazioni sportive che abbiano per scopo l’abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale;

     e) attività di studio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento all’individuazione di tecnologie avanzate;

     f) altre iniziative, quali mostre, convegni e seminari di particolare rilevanza.

     3. I contributi di cui al comma 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici.

 

     Art. 20. Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport.

     [Abrogato]

 

     Art. 21. Registro regionale dei sodalizi sportivi.

     [Abrogato]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie.

     1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti avviati con le Leggi regionali abrogate. In sede di prima applicazione il nuovo piano triennale è adottato dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e il piano annuale entro due mesi dalla data di pubblicazione del piano triennale.

 

     Art. 23. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse rese annualmente disponibili ed allocate sulla U.P.B. 0860.03, 0860.04 e 0860.06 del Bilancio di Previsione, nonché con quelli rivenienti da finanziamenti dello Stato e della Unione Europea, aventi la medesima finalità.

 

     Art. 24. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

     - la legge regionale 14 giugno 1977, n. 20; la legge regionale 12 aprile 1985, n. 18; la legge regionale 21 marzo 1994, n. 18; l’art.20 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.

 

     Art. 25. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 15 novembre 2023, n. 43.