§ 1.5.15 - L.R. 8 marzo 1999, n. 7.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:08/03/1999
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni riservate alla Regione.
Art. 3.  Funzioni conferite agli enti locali.
Art. 4.  Livelli ottimali di esercizio delle funzioni.
Art. 5.  Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.
Art. 6.  Poteri sostitutivi della Regione.
Art. 7.  Conferimento di attività e servizi a soggetti esterni.
Art. 8.  Mobilità del personale.
Art. 9.  Ristrutturazione della organizzazione amministrativa.
Art. 10.  Piano pluriennale per la formazione del personale.
Art. 11.  Programmazione negoziata.
Art. 12.  Sistema informativo integrato.
Art. 13.  Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 14.  Organizzazione delle funzioni e dei compiti della Regione.
Art. 15.  Riordino delle normative di settore.
Art. 16.  Sportello regionale per le attività produttive.
Art. 17.  Promozione allo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Art. 18.  Conferimento di funzioni agli enti locali.
Art. 19.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 20.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 21.  Fondo unico regionale.
Art. 22.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 23.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 24.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 25.  Funzioni di competenza dei Comuni.
Art. 26.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 27.  Funzioni di competenza regionale.
Art. 28.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 29.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 30.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 31.  Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 32.  Criteri per il conferimento di compiti e funzioni.
Art. 33.  Norme procedurali.
Art. 34.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 35.  Funzioni di competenza delle Comunità Locali e dei Comuni
Art. 36.  Riordino normativo della materia.
Art. 37.  Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali.
Art. 38.  Modifiche alla L.R. 2 settembre 1993, n. 50.
Art. 39.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 40.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 41.  Funzioni di competenza delle Province e dei Comuni.
Art. 42.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 43.  Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 44.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 45.  Funzioni conferite agli enti locali.
Art. 46.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 47.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 48.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 49.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 50.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 51.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 52.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 53.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 54.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 55.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 56.  Funzioni di competenza dei Comuni.
Art. 57.  Funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.).
Art. 58.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 59.  Gestione dei beni del demanio idrico.
Art. 60.  Dighe.
Art. 61.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 62.  Funzioni conferite agli Enti Locali.
Art. 63.  Misure urbanistiche.
Art. 64.  Collaborazione tecnica agli enti locali.
Art. 65.  Vigilanza.
Art. 66.  Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.
Art. 67.  Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.
Art. 68.  Funzioni consultive.
Art. 69.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 70.  Accordi di programma.
Art. 71.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 72.  Funzioni di competenza dei Comuni.
Art. 73.  Funzioni amministrative in materia di trasporti.
Art. 74.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 75.  Funzioni di competenza dei Comuni.
Art. 76.  Funzioni delegate alle Province.
Art. 77.  Funzioni amministrative in materia di Protezione Civile.
Art. 78.  Riordino normativo.
Art. 79.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 80.  Funzioni di competenza degli Enti Locali.
Art. 81.  Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
Art. 82.  Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali.
Art. 83.  Riordino normativo.
Art. 84.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 85.  Riordino della normativa e funzioni di competenza delle Province.
Art. 86.  Oggetto ed ambito di applicazione.
Art. 87.  Funzioni di competenza della Regione.
Art. 88.  Funzioni di competenza delle Province.
Art. 89.  Funzioni di competenza dei Comuni.
Art. 90.  Gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti.
Art. 91.  Strumenti di programmazione e di raccordo.
Art. 92.  Commissione per i beni e le attività culturali.
Art. 93.  Funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale.
Art. 94.  Abrogazione di norme.
Art. 95.  Pubblicazione della legge.


§ 1.5.15 - L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. 18 marzo 1999, n. 17).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Basilicata, nell'osservanza del dettato costituzionale ed in attuazione dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con la presente legge sostiene lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie e disciplina l'assetto delle funzioni e dei compiti amministrativi ai diversi livelli di governo previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai seguenti settori:

     a) sviluppo economico e attività produttive;

     b) territorio, ambiente e infrastrutture;

     c) servizi alla persona e alla comunità, polizia amministrativa.

     Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono concreta attuazione dei principi stabiliti dalla L.R. n. 17/96 in ordine alle funzioni della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni ed al loro coordinamento.

     2. A tale scopo la presente legge, anche attraverso l'ulteriore normativa collegata che sarà successivamente emanata:

     a) individua tra le funzioni ed i compiti conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, quelli che richiedono l'unitario esercizio al livello regionale, conferendo agli enti locali tutti gli altri;

     b) razionalizza e snellisce la legislazione regionale, sia in materia di organizzazione degli uffici regionali che nelle materie conferite agli enti locali, al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire la partecipazione sociale, procedurale ed amministrativa, in forma singola od associata;

     c) individua i criteri e le regole per la definizione delle attività che possono essere più efficacemente svolte dai privati;

     d) individua strumenti e forme di collaborazione e di integrazione tra enti locali per ottimizzare la gestione dei servizi, prevedendo, ove necessario, misure di incentivazione e sostegno che favoriscano tali processi;

     e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici e degli utenti di servizi, in forma singola o associata.

     3. Per la compiuta realizzazione degli obiettivi della presente legge, la Regione definisce e sviluppa le più opportune forme di consultazione, collaborazione e coordinamento con le autonomie funzionali, perseguendo, in particolare, efficaci raccordi tra i rispettivi servizi e sistemi informativi.

 

     Art. 2. Funzioni riservate alla Regione.

     1. Nelle materie di cui alla presente legge sono riservate alla Regione, oltre alle funzioni generali di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo:

     a) le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio al livello regionale;

     b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;

     c) le funzioni di coordinamento orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali previste dalla presente legge;

     d) il coordinamento dei sistemi informativi;

     e) l'adozione di misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite e l'adozione in via sostitutiva degli atti omessi nell'esercizio delle funzioni conferite;

     f) le funzioni di polizia amministrativa ove non diversamente specificate.

     2. Con il documento annuale di programmazione economica e finanziaria di cui all'art. 5 della L.R. n. 30/97, la Regione individua le priorità delle politiche di intervento per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi riguardanti anche le materie oggetto di conferimento. Per l'attuazione degli interventi concernenti le politiche di rilevanza strategica che richiedono la partecipazione dello Stato, degli enti locali territoriali, delle autonomie funzionali e dei soggetti privati, la Regione si avvale degli strumenti di programmazione, di cui al successivo articolo 11.

     3. Un rapporto annuale sullo stato delle autonomie viene predisposto dalla Giunta regionale, in collaborazione con le associazioni autonomistiche, presenti nella Conferenza Permanente delle Autonomie, di cui all'art. 2 L.R. n. 17/96 e presentato al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

 

     Art. 3. Funzioni conferite agli enti locali.

     1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 sono conferite al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, omogeneità ed autonomia organizzativa previsti dall'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in coerenza con i principi stabiliti dalla L.R. n. 17/1996.

     2. Sulle fasi e sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni di cui al precedente comma, esprime parere obbligatorio la Conferenza Permanente delle Autonomie, ai cui lavori sono invitati, per le materie di loro competenza, anche i rappresentanti delle autonomie funzionali.

 

     Art. 4. Livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

     1. Ai sensi dell'art. 3 secondo comma, del Decreto Legislativo n. 112/98 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i livelli ottimali di esercizio delle funzioni ed emana i connessi indirizzi operativi, conformandosi a criteri di adeguatezza, di economicità e di efficienza. La proposta della Giunta, definita d'intesa con la Conferenza Permanente delle Autonomie, contiene i parametri di riferimento per l'individuazione delle migliori soluzioni organizzative, tenendo conto della dimensione degli Enti locali, delle delimitazioni territoriali sub regionali esistenti, della distribuzione demografica e socioeconomica del territorio.

     2. L'esercizio associato delle funzioni è promosso, di norma, per i territori montani dalla Comunità Montana, per i territori non montani dalla Provincia, rispettivamente competenti, che ne stabiliscono d'intesa con i Comuni interessati il soggetto, le forme e le procedure, nel quadro degli indirizzi operativi stabiliti dal Consiglio regionale.

     3. Gli enti interessati provvedono all'attivazione dell'esercizio associato delle funzioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il predetto termine e previa diffida da parte della Giunta regionale a provvedere entro gli ulteriori 60 giorni, le funzioni relative sono conferite alla provincia competente per territorio, che le esercita sino alla concreta attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2.

     4. La Regione assicura i necessari supporti di consulenza e di assistenza per la definizione degli assetti organizzativi collegati all'esercizio associato delle funzioni e promuove programmi mirati di riqualificazione del personale nell'ambito del piano di cui al successivo articolo 10.

     5. La Giunta regionale, in conformità ai principi di cui alla presente legge, è autorizzata a definire d'intesa con la Conferenza permanente delle autonomie programmi di sperimentazione monitorata, per un tempo determinato, per specifiche materie e ambiti territoriali, di forme di collaborazione istituzionale e di modelli gestionali ed organizzativi di carattere innovativo, anche in deroga ai procedimenti amministrativi vigenti, utilizzando a tale scopo risorse e opportunità disponibili nell'ambito di programmi comunitari, nazionali e regionali.

 

     Art. 5. Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali.

     1. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Permanente delle Autonomie, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

     2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

     3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasfe-

 

 

visione del bilancio annuale.

     4. Sono, altresì, previste e stanziate su capitoli appositamente istituiti nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

     5. I beni immobili ed i diritti reali parziali, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli enti destinatari del conferimento delle funzioni. Sino alla adozione degli atti di cessione, gli enti destinatari detengono gli immobili a titolo di comodato, con assunzione espressa a loro carico degli oneri relativi alle spese straordinarie. All'atto della consegna saranno redatti appositi verbali anche a fini inventariali.

 

     Art. 6. Poteri sostitutivi della Regione.

     1. L'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione costituisce strumento eccezionale di garanzia dei principi della presente legge.

     2. Qualora gli enti locali ritardino od omettano atti obbligatori per legge nelle materie oggetto di conferimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, non inferiore a 30 e comunque non superiore a 45 giorni. Trascorso inutilmente il suddetto termine, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, attiva gli interventi sostitutivi mediante la nomina di uno o più commissari ad acta, previo parere della competente Commissione. I criteri e le modalità di nomina e di esercizio dei poteri sostitutivi sono definiti con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Conferimento di attività e servizi a soggetti esterni.

     1. La Regione, in ottemperanza ai principi di efficacia ed efficienza, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie, può conferire, mediante convenzioni, a soggetti esterni al sistema delle autonomie funzioni ed attività che possano più utilmente essere svolte da soggetti privati o del privato sociale, assicurando il rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza ed imparzialità.

     2. Allo scopo di garantire tali funzioni le convenzioni debbono contenere:

     a) la descrizione dell'attività e le modalità di esercizio;

     b) i requisiti, gli obblighi e le responsabilità del soggetto a cui vengono conferite le attività;

     c) le modalità di controllo della Regione;

     d) la durata della convenzione e le eventuali clausole di rescissione della stessa;

     e) la determinazione dei costi, la valutazione di economicità ed efficienza dei servizi;

     f) la congruità del costo rispetto all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e la qualità dei servizi.

     3. Nell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 4, gli enti locali possono avvalersi dei medesimi soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi eventuali specifici vincoli di legge.

 

     Art. 8. Mobilità del personale.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, sentiti i soggetti sindacali individuati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e la Conferenza Permanente delle Autonomie, la Regione predispone un piano per la gestione del personale da trasferire, prevedendo, tra l'altro, le modalità di trasferimento e di utilizzo, i criteri ed i percorsi per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale coinvolto, eventuali modalità incentivanti.

     2. Al personale del ruolo organico della Giunta regionale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998, svolge le funzioni e i compiti conferiti alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle autonomie funzionali, si applicano, in caso di trasferimento a detti enti locali, le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 80/1998 e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998.

     3. Il trasferimento del personale nel ruolo organico degli enti destinatari ha luogo con decreti del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.

     4. A seguito dei trasferimenti di cui al secondo comma, la Regione e gli enti locali interessati dal trasferimento del personale adeguano corrispondentemente la propria dotazione organica e i relativi tetti massimi di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio.

 

     Art. 9. Ristrutturazione della organizzazione amministrativa.

     1. La Regione, in coerenza con le procedure disciplinate al 3 comma dell'art. 7 della L.R. n. 12/1996, riorganizza la propria struttura secondo i principi fissati dalla legge n. 241/1990, dal decreto legislativo n. 29/1993 e dalla legge n. 59/1997 perseguendo obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riordino normativo. Gli uffici regionali competenti per le singole materie disciplinate dalla presente legge assicureranno opportune attività di informazione, assistenza, consulenza e supporto al sistema delle autonomie, in raccordo funzionale con l'Ufficio Autonomie Locali del Dipartimento Presidenza della Giunta.

     2. Gli enti destinatari delle nuove attribuzioni provvedono al conseguente adeguamento delle proprie strutture e dotazioni organiche.

 

     Art. 10. Piano pluriennale per la formazione del personale.

     1. Il personale statale trasferito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112/1998 e il personale regionale e delle autonomie locali interessato dal processo di attuazione della presente legge, è coinvolto in programmi di formazione e di riqualificazione professionale, secondo modalità da individuarsi nel Piano pluriennale di formazione curato dall'Istituto F.S. Nitti, istituito con L.R. n. 6/1998.

     2. La copertura finanziaria del predetto piano è assicurata dalle risorse finanziarie di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. n. 6/1998.

 

     Art. 11. Programmazione negoziata. [1]

 

     Art. 12. Sistema informativo integrato.

     1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi in rete della Pubblica Amministrazione regionale basati sugli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine, la Regione promuove la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR), in armonia con lo sviluppo a livello nazionale della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) per le esigenze di trasporto dell'informazione fra le pubbliche amministrazioni e fra queste e gli utenti finali. Per le stesse finalità la Regione promuove lo sviluppo dei servizi di base unitariamente richiesti per la interoperabilità e la integrazione dei servizi informatici nazionali e transnazionali di carattere applicativo delle pubbliche amministrazioni, realizzabili attraverso la RUPAR, nonché per la polifunzionalità degli accessi a tali servizi. Lo sviluppo unitario di tali infrastrutture e servizi di base dovrà consentire l'efficace realizzazione, distinta o congiunta, dei servizi applicativi delle pubbliche amministrazioni sul territorio  regionale, nell'ambito del Sistema Informatico Regionale Integrato.

     2. La Regione promuove, altresì, gli interventi necessari affinché la Regione e gli enti locali possano svolgere le azioni concertate e unitarie per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1. A tale scopo la Regione individua appositi strumenti istituzionali atti a garantire la cooperazione ed il coordinamento delle pubbliche amministrazioni e consentire la condivisione degli indirizzi a livello politico istituzionale, nonché l'attivazione della struttura necessaria per compiti di supervisione e coordinamento tecnico. Tali strumenti istituzionali, inoltre, debbono assicurare il necessario collegamento, per quanto di competenza, con l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e con altri organismi pubblici nazionali competenti o di rilievo per le finalità di cui al precedente comma.

     3. La Regione, infine, mediante i servizi del Sistema Informatico Regionale Integrato e le attività dell'Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione locale, di cui all'art. 5 della L.R. n. 6/1998, assicura la diffusione delle informazioni e delle conoscenze connesse all'attuazione della presente legge ed alla piena realizzazione dei sistemi di autogoverno del territorio.

 

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE,

SPORT E DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

 

     Art. 13. Oggetto ed ambito di applicazione.

     1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale tra quelle conferite dallo Stato alla Regione e quelle che la Regione conferisce agli enti locali e alle autonomie funzionali in relazione al settore dello sviluppo economico e delle attività produttive, nonché alle materie dello sport e del demanio marittimo ad uso turistico e produttivo, di cui rispettivamente al titolo II, al capo VII del titolo IV e all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Ai fini della presente legge, il settore dello sviluppo economico e delle attività produttive comprende tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di «artigianato», «industria», «turismo e industria alberghiera», «energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura», «fiere e mercati e commercio».

     3. Le disposizioni di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante norme per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sono adottate con apposita legge regionale entro un anno dall'entrata in vigore del suddetto decreto; ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in mancanza di legge regionale, decorso detto termine, si applicano direttamente le disposizioni del decreto stesso.

 

     Art. 14. Organizzazione delle funzioni e dei compiti della Regione.

     1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti individuati nel presente titolo, che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale sono disciplinati con apposito regolamento del Consiglio regionale, che riconosce e valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, delle formazioni sociali e dei privati.

     2. Il regolamento, di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in conformità e nel rispetto della vigente normativa di legge.

     3. Il regolamento è improntato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, di flessibilità organizzativa e garantisce la speditezza dell'azione amministrativa anche attraverso il riordino ed il potenziamento delle strutture e la semplificazione delle procedure.

 

     Art. 15. Riordino delle normative di settore.

     1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, la Regione provvede, per quanto di propria competenza, alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti il settore e le materie disciplinate nel presente titolo.

     2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi, con l'indicazione dei criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, al fine della semplificazione, dello snellimento e dell'accelerazione dell'attività amministrativa, con l'osservanza dei principi desumibili dall'articolo 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     3. Con il testo unico di riordino si provvede anche alla razionalizzazione del sistema delle deleghe agli enti locali ed alle autonomie funzionali, in modo che ad essi siano attribuiti la generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di natura gestionale, sia nelle materie rientranti nell'articolo 117 della Costituzione, sia in quelle oggetto di conferimento alla Regione disciplinate nel presente titolo; fino al riordino continuano ad essere vigenti le deleghe già previste nella normativa regionale di settore ed i conferimenti disposti dalle norme del presente titolo.

 

     Art. 16. Sportello regionale per le attività produttive.

     1. Nell'ambito delle attività di coordinamento della Regione ed al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, presso il Dipartimento Attività Produttive, lo «sportello regionale per le attività produttive», allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra imprese, pubblica amministrazione e territorio.

     2. Lo sportello di cui al comma precedente assicura ai Comuni e loro associazioni, in modo continuativo e coordinato, l'assistenza per l'accesso a tutte le informazioni necessarie per il funzionamento degli sportelli unici per le attività produttive, anche attraverso l'apporto delle Camere di Commercio, ed in particolare favorisce la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi, nonché le informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti o del lavoro autonomo.

     3. Lo sportello regionale fornisce, anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive ed in collaborazione con enti, istituti e soggetti pubblici e privati altamente specializzati nel settore, agli enti locali della Regione, agli imprenditori e loro associazioni, a liberi professionisti ed ai cittadini interessati dati ed informazioni, raccolti in apposite banche dati con accesso regolamentato, riguardanti agevolazioni finanziarie e fiscali nazionali, comunitarie ed internazionali inerenti il territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive e delle opportunità di investimento, anche all'estero; inoltre, lo sportello regionale promuove e stimola in ambito nazionale, comunitario ed internazionale le opportunità di investimento nel territorio della Regione, diffondendo la conoscenza del sistema produttivo regionale e delle agevolazioni finanziarie e fiscali inerenti.

 

     Art. 17. Promozione allo sviluppo delle piccole e medie imprese.

     Al fine di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, singole e associate, la Regione, oltre a quelle indicate negli articoli precedenti, esercita le funzioni inerenti:

     a) la raccolta dati e monitoraggio tramite un apposito osservatorio sull'utilizzo del sistema creditizio da parte delle piccole e medie imprese;

     b) gli interventi per agevolare l'accesso al credito attivando tutti gli strumenti finanziari idonei, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

     c) la promozione ed il coordinamento di una rete di servizi reali alle piccole e medie imprese per favorirne l'innovazione e

l'internazionalizzazione.

 

     Art. 18. Conferimento di funzioni agli enti locali.

     1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con particolare riferimento al principio di sussidiarietà ed a quello di efficienza, adeguatezza ed economicità, ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni amministrative ed i compiti conferiti dalle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione ed agli enti locali, nel settore e nelle materie disciplinate dal presente titolo sono attribuiti agli enti locali, secondo i livelli ottimali di esercizio di cui al precedente art. 4, salvo le funzioni che necessitano dell'unitario esercizio a livello regionale individuate nel presente titolo.

     2. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi del comma precedente sono disciplinati dall'ente locale o dall'autonomia funzionale competente nell'esercizio e nell'ambito della propria potestà normativa.

 

CAPO II

ARTIGIANATO

 

     Art. 19. Funzioni di competenza della Regione.

     1. In materia di artigianato, come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

     a) l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati;

     b) l'erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi;

     c) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese artigiane;

     d) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;

     e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale lucano;

     f) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;

     g) la programmazione di attività di formazione per gli imprenditori artigiani;

     h) l'attuazione dei programmi di interventi dell'Unione Europea;

     i) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari;

     j) l'istruttoria degli interventi di cofinanziamento con l'Unione Europea;

     k) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata;

     l) la promozione, incentivazione e programmazione delle iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, al di fuori dei confini regionali e nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;

     m) il monitoraggio degli interventi agevolativi, la raccolta e la diffusione di informazioni attraverso l'osservatorio regionale dell'artigianato;

     n) la disciplina degli organi regionali di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato.

     2. La Regione subentra, dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite fissata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo, n. 112, provvedendo alla eventuale stipula di atti integrativi delle stesse entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data.

 

CAPO III

INDUSTRIA

 

     Art. 20. Funzioni di competenza della Regione.

     1. La Regione, in materia di industria come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 19 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

     a) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico del territorio;

     b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, compresi quelli per le piccole e medie imprese; nonché, l'erogazione di contributi a consorzi e ai consorzi fidi;

     c) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;

     d) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;

     e) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

     f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;

     g) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento occupazionale;

     h) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;

     i) l'istituzione e il coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali;

     j) l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla lett. b.;

     k) l'attuazione degli interventi dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     l) la proposta di adozione, nell'ambito del territorio regionale, e a norma del quarto comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112/98, di eventuali criteri differenziati per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

     m) le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili;

     n) la promozione ed il sostegno alla cooperazione nel settore industriale;

     o) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali;

     p) il coordinamento e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'articolo 16 della presente legge.

     2. La Regione subentra, dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite fissata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste all'articolo 19, comma 12, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedendo alla eventuale stipula di atti integrativi delle stesse entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data.

     3. La Regione disciplina con apposita legge, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, con relative forme di gestione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in modo da garantire l'operatività della gestione delle infrastrutture e dei servizi entro e non oltre il 30 giugno del 2000.

 

     Art. 21. Fondo unico regionale.

     1. È istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo unico regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione.

     2. I criteri per l’amministrazione delle risorse finanziarie di cui al comma precedente e il riparto delle stesse tra le diverse tipologie di intervento sono disciplinati dal “Programma di incentivazione alle attività produttive” di cui all’art. 3 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 4, annualmente allegato al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria [2].

     3. Qualora le risorse di cui al primo comma siano destinate dalle leggi statali indistintamente al sostegno delle imprese industriali e di quelle di altri comparti produttivi, il regolamento di cui al comma precedente può disporre la costituzione di riserve di fondi da destinare ai singoli comparti.

 

CAPO IV

TURISMO

 

     Art. 22. Funzioni di competenza della Regione.

     1. In materia di turismo come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

     a) la programmazione, valorizzazione, indirizzo e coordinamento del sistema turistico;

     b) la programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche per la promozione e la commercializzazione turistica;

     c) la promozione e sostegno alla costituzione di consorzi turistico - alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

     d) la tenuta di albi, elenchi e registri regionali di enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

     e) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno alla realizzazione di strutture ed infrastrutture per lo sviluppo del sistema turistico regionale;

     f) la vigilanza sulle attività di propria competenza;

     g) la determinazione delle linee di indirizzo politico in materia relativamente ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre regioni;

     h) la raccolta dati ed il monitoraggio del sistema turistico regionale tramite l'Osservatorio turistico regionale.

     2. La Regione, anche indipendentemente dal riordino delle normative di settore previsto dall'articolo 15 della presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, modifica la Legge regionale 30 luglio 1996, n. 34, recante la disciplina sul "Nuovo ordinamento turistico regionale", adeguandola al conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, mutando, in senso privatistico, la natura e l'ordinamento dell'Azienda di Promozione Turistica.

 

CAPO V

ENERGIA

 

     Art. 23. Funzioni di competenza della Regione.

     1. La Regione, in materia di energia come definita dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 30 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

     a) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore o pari a 300 MW termici, salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     b) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     c) la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione inferiore o pari a 150 KV;

     d) la costruzione e l'esercizio delle reti di oleodotti e gasdotti di interesse regionale;

     e) il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale;

     f) la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

     g) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

     h) l'assistenza agli enti locali per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

     i) la promozione della diffusione e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle assimilate nei settori produttivi, nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo ed a livello internazionale, sostenendo, a tal fine, la qualificazione e la riconversione di operatori pubblici e privati, attivando appositi corsi di formazione professionale, anche in collaborazione con enti e soggetti altamente specializzati, pubblici e privati;

     j) l'elaborazione del Piano Energetico Regionale (P.E.R.) e la predisposizione, d'intesa con le Province e con gli enti locali interessati, dei relativi programmi attuativi, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento e delle linee della politica energetica nazionale, di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. La Regione disciplina con regolamento attuativo le modalità di accesso ai contributi di cui al comma precedente, nonché l'utilizzo della quota dell'1% delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     [3. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni a capitale misto, prevalentemente pubblico locale, denominata «Società Energetica Lucana - S.E.L.», con finalità di costruzione, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia e di attuazione di compiti tecnici strumentali o connessi con le funzioni in materia della Regione e degli enti locali partecipanti.] [3]

 

     Art. 24. Funzioni di competenza delle Province.

     1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, osservano le indicazioni di indirizzo e coordinamento previste dal Piano Energetico Regionale e da specifiche disposizioni regionali in materia, coinvolgendo i Comuni interessati nelle procedure dirette alla redazione ed alla adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

     2. Le Province provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 112/1998.

 

     Art. 25. Funzioni di competenza dei Comuni.

     1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni relative al rilascio della certificazione energetica degli edifici, prevista dall'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cui linee guida sono stabilite dalla Regione.

     2. I Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti adottano obbligatoriamente, in conformità alla strumentazione urbanistica vigente, il piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia, di cui all'art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 

CAPO VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

 

     Art. 26. Funzioni di competenza della Regione.

     La Regione, in materia di miniere e risorse geotermiche come definita dall'articolo 32 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 34 dello stesso decreto n. 112/1998, concernenti:

     a) i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

     b) la polizia mineraria su terraferma, anche relativamente alle risorse geotermiche;

     c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore di titolari di permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche;

     d) la concessione ed erogazione di ausili previsti da leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

     e) la determinazione delle tariffe e dei canoni di concessione entro i limiti stabiliti dallo Stato;

     f) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla precedente lettera a) e degli idrocarburi, con esclusione di quelli relativi agli idrocarburi in mare.

 

CAPO VII

ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

     Art. 27. Funzioni di competenza regionale.

     1. La Regione, in materia di ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancata costituzione o funzionamento degli stessi.

     2. I consigli camerali sono sciolti, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare per gravi e persistenti violazioni di legge, quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo, nel caso di mancata elezione del presidente.

     3. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori delle camere di commercio è designato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 580/93.

     4. Ai fini del corretto esercizio della funzione di controllo di cui ai commi precedenti, l'Unione regionale delle camere di commercio fornisce alla Giunta regionale tutte le informazioni utili riguardanti il funzionamento degli organi camerali, compresi i bilanci preventivi e consuntivi e presenta ogni anno una relazione sull'attività delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.

 

CAPO VIII

FIERE, MERCATI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

 

     Art. 28. Funzioni di competenza della Regione.

     1. La Regione, in materia di fiere e mercati ed in materia di commercio, come definite dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative, nell'ambito di quelle conferite ai sensi dell'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, concernenti:

     a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

     b) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati;

     c) la redazione e la pubblicazione del calendario fieristico annuale regionale;

     d) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, ai sensi e nei limiti della previsione di cui al quarto comma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112/98;

     e) l'attività di vigilanza relativa agli atti di propria competenza;

     f) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;

     g) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;

     h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici ed ausili finanziari di qualsiasi genere;

     i) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali;

     j) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;

     k) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese lucane;

     l) le competenze già delegate ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     m) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;

     n) l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali;

     o) l'organizzazione, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero.

     2. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni a capitale misto, anche con partecipazione pubblica minoritaria, con finalità di promozione di fiere campionarie di livello nazionale ed internazionale e di supporto, attraverso idonee infrastrutture e servizi, della realizzazione di altre manifestazioni.

 

CAPO IX

SPORT

 

     Art. 29. Funzioni di competenza della Regione.

     1. La Regione, in materia di sport, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti:

     a) la promozione e diffusione dell'attività sportiva e ricreativa;

     b) la programmazione degli interventi di realizzazione dell'impiantistica sportiva, compresa l'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987 n. 65 e successive modificazioni;

     c) la concessione di contributi per la promozione ed il sostegno delle attività sportive e per la realizzazione di impianti sportivi.

     2. I programmi di cui al comma precedente sono formulati sulla base di criteri e parametri definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del C.O.N.I. e della Conferenza unificata.

 

CAPO X

DEMANIO AD USO TURISTICO E PRODUTTIVO

 

     Art. 30. Funzioni di competenza della Regione.

     La Regione, in materia di demanio ad uso turistico e produttivo, esercita le funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti:

     a) la programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;

     b) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

 

TITOLO III

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

     Art. 31. Oggetto ed ambito di applicazione.

     1. Nel presente titolo sono determinate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e quelle che la Regione conferisce agli enti locali ed alle autonomie funzionali in relazione al settore "Territorio, Ambiente e Infrastrutture", di cui al titolo III del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     2. Ai fini della presente legge, il settore "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" comprende tutte le funzioni amministrative e i compiti in materia di "Territorio e Urbanistica", "Protezione della Natura e dell'Ambiente", "Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "Risorse idriche e difesa del suolo", "Opere Pubbliche", "Viabilità", "Trasporti" e "Protezione Civile".

 

CAPO II

TERRITORIO E URBANISTICA

 

     Art. 32. Criteri per il conferimento di compiti e funzioni.

     1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, definisce, con propria legge, il riordino normativo ed il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali ed agli altri soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica in materia di uso, tutela e governo del territorio, conformandosi ai principi stabiliti al titolo I della presente legge ed alle seguenti disposizioni concernenti la determinazione dei livelli, degli ambiti e dei soggetti della programmazione e pianificazione del territorio.

     2. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

     a) il territorio regionale;

     b) il territorio delle provincie di Matera e Potenza;

     c) i territori dei comuni ricadenti nel territorio regionale;

     d) il territorio dei parchi naturali - nazionali e regionali;

     e) il territorio dei bacini regionali ed interregionali.

     3. Sono ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui al precedente comma 2 individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale.

     4. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica:

     a) la Regione, con compiti di indirizzo generale;

     b) le province, con compiti di coordinamento territoriale sovracomunale e di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata;

     c) i comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovraordinata, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei regimi urbanistici.

     5. Sono, inoltre, soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica gli altri enti territoriali che, in virtù di specifiche previsioni di leggi nazionali e regionali, sono autorizzati a formare piani per gli oggetti di propria competenza: bacini, parchi nazionali e regionali, comunità montane e consorzi di comuni.

     6. Sono, altresì, soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica gli enti pubblici funzionali e i privati, che possono concorrere alla formazione o specificazione settoriale della pianificazione territoriale ed urbanistica.

     7. La legge urbanistica regionale disciplina e definisce gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica ai vari livelli, conformandosi ai principi di sussidiarietà, cooperazione, perequazione ed efficacia.

     8. Sino all'approvazione della legge regionale di cui al precedente comma 1, le funzioni in materia urbanistica continuano ad essere esercitate in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali n. 28/78, n. 23/79, n. 12/83, n. 3/90, n. 13/92 e n. 37/96.

 

     Art. 33. Norme procedurali.

     1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 32 il Comitato di cui al successivo art. 68 esprime parere anche sui seguenti strumenti urbanistici:

     a) Piani territoriali di coordinamento;

     b) Piani regolatori generali riguardanti i comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

     2. Su tutti gli altri strumenti urbanistici il parere è espresso dal dirigente dell'Ufficio competente per territorio, su proposta del dirigente di servizio.

 

CAPO III

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 34. Funzioni di competenza della Regione.

     La Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, esercita le seguenti funzioni amministrative:

     a) determina le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;

     b) determina gli obiettivi di settore e le tipologie di intervento anche attraverso i programmi complessi quali i programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione;

     c) definisce le modalità di incentivazione anche finanziaria;

     d) definisce i piani e i programmi di intervento;

     e) individua le categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento;

     f) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti fra le diverse categorie di operatori e per le scelte dei medesimi;

     g) adotta le determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;

     h) determina i limiti di costo e stabilisce i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;

     i) determina i limiti di reddito ed i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

     j) verifica l'efficacia dei programmi attuati e l'utilizzazione delle risorse finanziarie;

     k) promuove e coordina la formazione e la gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

     l) promuove iniziative di ricerca e sperimentazione;

     m) definisce le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli alloggi;

     n) determina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e stabilisce i relativi canoni;

     o) individua le modalità di gestione del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

     p) determina i criteri per la vigilanza amministrativa finanziaria sulle cooperative edilizie comunque fruenti di contributo pubblico;

     q) concorre con le competenti Amministrazioni dello Stato, sentiti gli Enti Locali, nell'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse nazionale;

     r) definisce l'assetto istituzionale delle Aziende Regionali per l'Edilizia Residenziale (ATER);

     s) esercita l'attività di vigilanza e controllo sulle Aziende Regionali per l'Edilizia Residenziale (ATER).

 

     Art. 35. Funzioni di competenza delle Comunità Locali e dei Comuni [4]

     1. Sono conferite alle Comunità Locali, sentiti i Comuni del territorio, le funzioni e i compiti concernenti:

     a) il rilevamento del fabbisogno abitativo;

     b) l’indicazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati.

     2. Sono conferite ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:

     a) l’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata;

     b) l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata;

     c) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;

     d) l’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 179/1992;

     e) l’autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell’art. 20 della l. n. 179/1972.

     3. Le Comunità Locali e i Comuni esercitano le competenze di cui al presente articolo nel rispetto della normativa regionale.

 

     Art. 36. Riordino normativo della materia.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con propria legge, provvede alla riforma organica della materia dell'edilizia residenziale pubblica. Sino a tale data:

     a) le Aziende Regionali per l'Edilizia Residenziale (ATER), istituite con L.R. 24/6/1996, n. 29, provvedono all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di recupero;

     b) le funzioni concernenti l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica continuano ad essere disciplinate dalla L.R. 22/4/97, n. 20.

 

CAPO IV

TUTELA DEL PAESAGGIO

 

     Art. 37. Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali.

     Le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali secondo quanto stabilito dalle LL.RR. 4/8/1987, n. 20; 12/2/1990, n. 3; 21/5/1992, n. 13; 2/9/1993, n. 50.

 

     Art. 38. Modifiche alla L.R. 2 settembre 1993, n. 50. [5]

 

CAPO V

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,

TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

 

SEZIONE I

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Art. 39. Funzioni di competenza della Regione.

     1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate allo Stato dall'art. 69 del decreto legislativo n. 112/1998, e in particolare:

     a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

     b) le competenze attualmente esercitate dal Corpo Forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

     2. Sono, altresì, di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'adozione del programma triennale per la tutela dell'ambiente finalizzato alla tutela ed al risanamento ambientale. Il programma, adottato in conformità alle disposizioni della L.R. n. 30 del 24.6.1997 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina la priorità degli interventi da realizzare, il coordinamento degli stessi ed individua le risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali;

     b) la redazione annuale di una relazione sullo stato dell'ambiente: tale relazione contiene l'analisi dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e l'eventuale proposta di aggiornamento del programma per la tutela dell'ambiente, qualora si verifichino situazioni che alterino il quadro delle priorità stabilite;

     c) la determinazione degli indirizzi per l'informazione in campo ambientale e per l'esercizio delle funzioni di educazione ambientale nonché per la realizzazione e l'evoluzione del sistema informativo ambientale, in coerenza con gli standards nazionali ed europei;

     d) la individuazione delle aree soggette a degrado e la determinazione degli indirizzi operativi per il loro recupero, privilegiando tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica;

     e) la individuazione, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e la dichiarazione delle stesse ad elevato rischio di crisi ambientale. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua gli interventi, le misure urgenti per eliminare le situazioni di rischio e le misure atte a ridurre o eliminare i fenomeni di inquinamento e a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. Ai sensi dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 112/1998, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

     3. La Regione esercita, altresì, in concorso con lo Stato e gli enti locali, le seguenti funzioni:

     a) formazione ed educazione ambientale;

     b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

     c) decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

     d) protezione dell'ambiente costiero.

 

SEZIONE II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

     Art. 40. Funzioni di competenza della Regione.

     1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la valutazione di impatto ambientale relativa alle specifiche categorie di opere, interventi ed attività, che, a norma dell'art. 71, 2° comma, del decreto legislativo n. 112/1998, saranno trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento;

     b) il parere per le residue categorie di opere che rimangono di competenza dello stato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

     2. Per le modalità di esercizio delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale, si applicano, sino alla data di adozione da parte della Regione del provvedimento di recepimento degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 71, 2° comma del decreto legislativo n. 112/1998, le disposizioni previste dalle leggi regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

 

     Art. 41. Funzioni di competenza delle Province e dei Comuni.

     Il parere previsto dall'art. 13 della L.R. n. 47/94 e successive modifiche ed integrazioni rimane di competenza delle Province e dei Comuni territorialmente interessati alla realizzazione delle opere soggette a valutazione di impatto ambientale.

 

SEZIONE III

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

 

     Art. 42. Funzioni di competenza della Regione.

     1. Ferme restanti le funzioni attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175.

     2. Competono altresì alla Regione l'adozione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica nonché l'adozione dei provvedimenti relativi a quelle aree che, per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante, comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998.

     3. La Regione, con propria legge da emanarsi entro sei mesi dall'accordo di programma di cui all'art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998, provvederà a disciplinare la materia di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l'attività istruttoria da effettuarsi dall'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (ARPAB) e dagli organismi dei Vigili del Fuoco in raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL.

 

SEZIONE IV

PARCHI E RISERVE NATURALI

 

     Art. 43. Oggetto ed ambito di applicazione.

     Nella presente sezione sono disciplinate le funzioni amministrative concernenti le aree naturali protette, conferite alla Regione e agli enti locali dall'art. 78 del decreto legislativo n. 112/1998 di competenza della Regione e di quelle che la Regione conferisce agli enti locali.

 

     Art. 44. Funzioni di competenza della Regione.

     La Regione, in materia di parchi e riserve naturali, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 78, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998, esercita le funzioni amministrative concernenti la programmazione, il coordinamento ed il controllo degli interventi, con le modalità e le procedure previste dalla L.R. 28 gennaio 1994, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 45. Funzioni conferite agli enti locali.

     1. Sono conferite agli enti locali le funzioni amministrative concernenti la gestione delle riserve naturali a carattere regionale.

     Con propria legge, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, sono determinate ed attribuite le funzioni di competenza degli enti locali.

     Con il medesimo provvedimento la Regione individua altresì le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali, le associazioni ambientaliste e gli altri soggetti del privato sociale in ordine alla gestione dei servizi e all'attività di vigilanza.

     2. Le Province, fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1, continuano ad esercitare le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28 gennaio 1994, n. 28.

 

SEZIONE V

FLORA E FAUNA

 

     Art. 46. Funzioni di competenza della Regione.

     Le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora indicate all'art. 70, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla Regione.

     Con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. n. 18/98, le medesime funzioni sono ripartite fra la Regione e gli enti locali.

 

     Art. 47. Funzioni di competenza delle Province.

     Le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative in materia di fauna e flora previste dalle LL.RR. n. 2/1995; n. 14/1997; n. 47/1997; n. 18/1998, art. 2 lettere a), h), m), n).

 

SEZIONE VI

INQUINAMENTO DELLE ACQUE

 

     Art. 48. Funzioni di competenza della Regione.

     1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità, nel rispetto di quelli statali;

     b) l'organizzazione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzata al coordinamento delle attività ed alla definizione dello Stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

     c) l'organizzazione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dal sistema delle reti di monitoraggio ambientale e di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

     d) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;

     e) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e di tutela delle acque;

     f) la fissazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;

     g) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico;

     h) la tenuta e l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura, designate a norma del decreto legislativo n. 131/1992;

     i) le funzioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

     j) controllo sul corretto e razionale uso delle acque;

     k) il monitoraggio sulla produzione, l'impiego, la diffusione e la persistenza nell'ambiente e l'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.

     2. La Regione si dota di un piano di tutela e risanamento delle acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico.

     Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. n. 183/1989, ove adottato.

 

     Art. 49. Funzioni di competenza delle Province.

     Sono di competenza delle Province, oltre alle funzioni amministrative esercitate ai sensi della legislazione regionale vigente, le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'organizzazione e la gestione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;

     b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in rete fognarie;

     c) la formazione e l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche;

     d) il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi, anche in unità geologiche profonde, e delle operazioni disciplinate dagli articoli 8 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132;

     e) i provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi delle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque;

     f) la determinazione e la prescrizione delle opere di riparazione del danno ambientale conseguente alla violazione delle norme di tutela delle acque e la eventuale esecuzione d'ufficio delle medesime;

     g) la tutela delle acque destinate al consumo umano, ivi comprese l'individuazione, su proposta dell'autorità d'ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile e delle aree di protezione delle risorse destinabili al medesimo uso;

     h) le autorizzazioni allo spandimento dei fanghi in agricoltura di cui alla L.R. n. 12 del 2 marzo 1994;

     i) le autorizzazioni allo scarico già affidate ai Comuni a norma del terzo comma dell'art. 9 della L.R. 3/94 e fatti salvi gli scarichi recapitanti nelle pubbliche fognature;

     j) il parere già di competenza dell'Ufficio regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 55/93, concernente "Norme per la protezione del bacino idrominerario della Calda in Agro di Latronico";

     k) il parere già di competenza dell'Ufficio regionale Prevenzione e Sicurezza Ambientale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 9/1984, concernente "Norme per la protezione del Bacino idrominerario del Vulture".

 

SEZIONE VII

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

 

     Art. 50. Funzioni di competenza della Regione.

     Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) l'elaborazione e l'adozione del piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria in raccordo al piano regionale per la tutela dell'ambiente;

     b) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa tra le Regioni interessate, interregionali di cui alla lett. a) dell'art. 84 comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998;

     c) la elaborazione di norme tecniche e direttive per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

     d) l'individuazione di aree che possano risultare particolarmente interessate a fenomeni di inquinamento atmosferico prevedendo per esse l'elaborazione di criteri per contenere e limitare detti episodi;

     e) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici, l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni nonché le indicazioni organizzative per la redazione e la tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni, entrambi integrati nel sistema informativo ambientale regionale;

     f) la formulazione di un rapporto, elaborato di concerto con i dipartimenti regionali interessati, per l'espressione del parere di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 sugli impianti che lo Stato autorizza ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998;

     g) l'esame e l'approvazione dei progetti volti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

     h) l'elaborazione di piani di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento.

 

     Art. 51. Funzioni di competenza delle Province.

     Sono di competenza delle Province:

     a) le funzioni amministrative disciplinate dalla L.R. n. 25/1992, concernenti "Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico";

     b) il rilevamento e il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni;

     c) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle fonti di emissione;

     d) il rilascio delle autorizzazioni alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998.

 

SEZIONE VIII

INQUINAMENTO ACUSTICO

 

     Art. 52. Funzioni di competenza della Regione.

     Oltre alle competenze previste dall'art. 4 della legge n. 447/1995, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) i criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché le procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale annuale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

     b) l'emanazione di direttive per le attività di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;

     c) la predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

 

     Art. 53. Funzioni di competenza delle Province.

     Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti:

     a) il controllo e la vigilanza delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni;

     b) l'azione di composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio.

 

SEZIONE IX

RIFIUTI

 

     Art. 54. Funzioni di competenza della Regione. [6]

     Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997.

     Il Piano disciplina, in particolare la raccolta differenziata, l'aggiornamento dell'elenco delle aree da sottoporre a bonifica, gli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, le linee guida per l'intervento della messa in sicurezza e bonifica dei siti, le norme tecniche per l'attuazione degli artt. 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

     b) l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione delle varianti che comportino modifiche degli impianti in esercizio, di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997;

     c) l'approvazione dei progetti degli impianti sperimentali di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 22/1997 e di quelli mobili di cui all'art. 28, comma 7 del medesimo decreto;

     d) le attività in materia di spedizione transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento CEE n. 259/1993;

     e) la verifica di conformità di piani e programmi predisposti dalle province e dai comuni, in attuazione dei piani regionali.

 

     Art. 55. Funzioni di competenza delle Province. [7]

     1. Sono di competenza delle Province le funzioni definite dall'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997. Le province, in particolare, individuano, sentiti i comuni interessati, le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi.

     Sono, inoltre, di competenza delle Province:

     a) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

     b) l'approvazione dei progetti di bonifica redatti dai comuni ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelli il cui sito interessa entrambe le province, di competenza della Regione;

     c) le ordinanze contingibili ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti del proprio territorio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione di quelle che interessano il territorio di entrambe le Province, di competenza della Regione;

     d) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e la organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

     e) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguente;

     f) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997;

     g) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.

     2. Con la legge di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti si provvederà alla individuazione di ulteriori funzioni da attribuire alla competenza delle Province.

 

     Art. 56. Funzioni di competenza dei Comuni. [8]

     Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'art. 21 del Decreto Legislativo 22/1997, le quali saranno svolte in attuazione dei piani regionali e provinciali relativi alla gestione dei rifiuti.

 

SEZIONE X

ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA IN MATERIA DI AMBIENTE

 

     Art. 57. Funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.). [9]

     L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, istituita con L.R. n. 27/97, in collegamento con i compiti e le funzioni già definite dalla suddetta legge, assicura funzioni di assistenza tecnica e di consulenza alla Regione, agli enti locali, e agli enti strumentali regionali in tutte le materie disciplinate nel presente Capo, anche, ove necessario con appositi accordi ed intese.

 

CAPO VI

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

 

     Art. 58. Funzioni di competenza della Regione.

     1. La Regione, in concorso con gli enti locali esercita le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dall'art. 88 del D.Lgs. n. 112/98.

     2. Per l'esercizio delle funzioni che necessitano di una gestione interregionale, la Regione ai sensi dell'art. 89 - 5° comma del D.Lgs. 112/1998 promuove con lo Stato e le altre regioni interessate accordi di programma con i quali sono definite le opportune modalità, anche organizzative e di gestione.

     3. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, conferite dagli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98 nonché quelle concernenti il consolidamento ed il trasferimento degli abitati.

     4. A seguito dell'approvazione dei Piani di bacino, di cui all'art. 17 della L. n. 183/1989, si provvederà al riordino delle funzioni nella materia disciplinata al presente capo, in coerenza con i principi stabiliti nella presente legge.

 

     Art. 59. Gestione dei beni del demanio idrico.

     1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico, determina e introita i canoni inerenti alle relative concessioni.

     2. La Regione può concedere gratuitamente agli enti di gestione dei parchi regionali aree del demanio idrico ricomprese nel perimetro del loro territorio, per il perseguimento delle loro finalità.

     3. La Regione può altresì concedere aree del demanio idrico a enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica.

     3 bis. Per le finalità di cui al precedente comma 1 la Regione sottopone l’utilizzazione delle acque pubbliche, ad eccezione degli usi consentiti liberamente, al pagamento di un canone annuo che decorre dalla data dell’atto di concessione e di licenza di attingimento [10].

     3 ter. Con atto della Giunta Regionale sono determinate le misure dei canoni di concessione o di attingimento, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni degli stessi e le modalità di riscossione dei suddetti canoni [11].

     3 quater. Con il medesimo atto la Giunta Regionale definisce le modalità per l’aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato [12].

     3 quinquies. La Giunta Regionale è delegata a disciplinare con proprio regolamento le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica [13].

     4. I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso di acqua nonché gli eventuali obblighi specifici del concessionario.

     5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione con apposita legge provvede a disciplinare la gestione dei beni del demanio idrico.

 

     Art. 60. Dighe.

     In attesa del funzionamento del Registro Italiano Dighe (R.I.D.), fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 112/98, le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della legge 21.10.1994 n. 584, continuano ad essere disciplinate dalle leggi regionali 24.4.1990 n. 25 e 6.4.1995 n. 42.

 

CAPO VII

OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 61. Funzioni di competenza della Regione.

     1. La Regione oltre i generali poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo nonché di vigilanza ai sensi del successivo art. 65 e fatte salve le allocazioni di funzioni disciplinate dal precedente art. 58, comma 3, della presente legge, esercita in materia di Opere Pubbliche le funzioni amministrative concernenti:

     a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;

     b) gli interventi di cui al D.L. 1010/1948;

     c) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale fino a 150 KV;

     d) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

     2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera direttamente ovvero avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

     3. Le funzioni concernenti l'edilizia di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 30.12.1995, n. 69.

 

     Art. 62. Funzioni conferite agli Enti Locali.

     1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998 sono subdelegate ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.

     2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali.

     3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti di importo complessivo fino a 7,5 milioni di euro [14].

 

     Art. 63. Misure urbanistiche.

     1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali, che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l’amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull’opera ne promuove la conclusione mediante l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del T.U. n. 267/2000, purché sia intervenuta positivamente la valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente. L’adesione dei Sindaci all’eventuale Accordo di Programma deve essere ratificata dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. La conclusione dell’Accordo di Programma comporta variazioni agli strumenti urbanistici, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza delle amministrazioni interessate, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza [15].

     2. [L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici] [16].

     3. Qualora non si addiviene all’Accordo di Programma ovvero l’Accordo non sia stato ratificato dai rispettivi Consigli Comunali interessati, l’amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente può richiedere la conclusione del procedimento al Consiglio Regionale, che vi provvede entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. L’approvazione comporta variazioni agli strumenti urbanistici, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza delle amministrazioni interessate, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza [17].

 

     Art. 64. Collaborazione tecnica agli enti locali.

     1. Gli Enti Locali e gli Enti delegati, ai fini della redazione di atti di pianificazione, della progettazione, dell’appalto, della direzione e contabilità delle opere pubbliche, possono avvalersi degli uffici regionali, previa intese [18].

     Resta ferma la competenza dei suddetti Enti ad approvare il progetto. È accordata la priorità alle richieste degli Enti privi di uffici tecnici adeguati.

     2. L'opera è consegnata all'ente interessato in via provvisoria con il verbale di ultimazione e in via definitiva con l'atto di collaudo.

 

     Art. 65. Vigilanza.

     1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali, loro consorzi ed enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

     2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

     3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

     4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

 

     Art. 66. Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza. [19]

     1. Le Amministrazioni interessate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni amministrative relative ai provvedimenti di esproprio e di occupazione temporanea, secondo le procedure previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

     2. La conclusione della Conferenza di Servizi o dell’Accordo di Programma, così come previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 327/2001, costituisce apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e comporta l’avvio delle procedure di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

 

     Art. 67. Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

     1. Presso il dipartimento Assetto del Territorio, Protezione Civile e Trasporti è istituito l'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

     All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) raccolta ed elaborazione, anche in apposita banca dati informatica, dei dati relativi a concessioni e appalti di lavori pubblici, programmati, progettati, in corso di esecuzione o eseguiti nel territorio regionale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, alle categorie dei lavori previste dall'Albo Nazionale dei Costruttori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

     b) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di lavori.

     2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che siano tenute, a qualunque titolo, a comunicare alla Regione elementi o dati relativi ai lavori di loro competenza, vi provvedono per il tramite dell'Osservatorio.

     Per i fini di cui al precedente comma 1, all'osservatorio è, inoltre, trasmesso ogni altro elemento o dato relativo ai lavori di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, con specifico riferimento a quelli individuati nella lettera a) del precedente comma 1.

     3. Con provvedimento dell'Assessore competente sono specificati i tempi, le modalità ed i contenuti relativi ai dati da inviare, nonché le attività sostitutive da esercitarsi in caso di reiterata ed ingiustificata inerzia nell'invio dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

 

     Art. 68. Funzioni consultive. [20]

     1. È istituito presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità il Comitato Regionale delle Opere Pubbliche di seguito denominato CROP, con funzioni di organo consultivo della Regione.

     2. Il CROP provvede, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a dotarsi di apposito regolamento, che ne disciplina il proprio funzionamento.

     3. Al CROP compete di esprimere pareri obbligatori:

     a) su progetti relativi ad opere pubbliche di importo progettuale complessivo superiore a 7,5 milioni di Euro da eseguirsi a cura di soggetti aggiudicatori;

     b) su progetti di opere pubbliche di qualsiasi importo di interesse sovra regionale o nazionale, ovvero per i quali la Regione svolge le funzioni di stazione appaltante, nonché su progetti di qualsiasi importo cofinanziati dalla U.E. che gli uffici regionali ritengono sottoporre;

     c) sulle varianti relative ai progetti di cui alle lettere a) e b).

     4. Il Comitato esprime inoltre parere su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, che il Presidente della Giunta e la Giunta stessa gli sottoponga.

     5. Il CROP è composto:

     a) dal Dirigente Generale del Dipartimento che ha competenza in materia di Lavori Pubblici, o suo delegato, che lo convoca e lo presiede;

     b) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Difesa del Suolo o suo delegato;

     c) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Infrastrutture o suo delegato;

     d) dal Dirigente dell’Ufficio regionale, con sede a Matera, che ha competenza in materia di Difesa del Suolo ed Infrastrutture o suo delegato;

     e) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Urbanistica e di Tutela del Paesaggio o suo delegato;

     f) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Geologia o suo delegato;

     g) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Protezione Civile e Completamento di Costruzione o suo delegato;

     h) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Compatibilità Ambientale o suo delegato;

     i) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia Forestale e di Tutela del Territorio o suo delegato;

     l) dal Dirigente dell’Ufficio regionale che ha competenza in materia di Edilizia o suo delegato;

     j) dalla Segreteria Generale dell’Autorità di Bacino con sede in Potenza o suo delegato.

     6. Il parere del CROP è reso a maggioranza assoluta dei componenti.

     7. Il Presidente del Comitato può convocare di volta in volta alle adunanze dirigenti o funzionari regionali dei settori interessati e/o rappresentanti di organi e di uffici centrali e periferici dello Stato e/o di altri Enti interessati.

     8. I pareri del CROP sono espressi entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione, per i progetti facenti parte di programmi regionali o delegati dalla Regione ad altre amministrazioni, ed entro 60 giorni in tutti gli altri casi.

     9. I pareri espressi positivamente dal CROP sostituiscono a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o parere di competenza regionale.

 

CAPO VIII

VIABILITÀ

 

     Art. 69. Funzioni di competenza della Regione.

     1. La Regione in materia di viabilità esercita le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle strade non rientranti nella rete stradale ed autostradale nazionale.

     2. La Regione, in particolare, provvede:

     a) alla programmazione degli interventi ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria da realizzarsi nel territorio regionale sulla base delle priorità definite, sentita la Conferenza Permanente delle Autonomie;

     b) alla definizione dei progetti secondo le procedure previste dal precedente art. 68 [21];

     c) alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade di cui al precedente comma 1 del presente articolo [22];

     d) alla definizione dei criteri, direttive e prescrizioni tecniche in materia di progettazione, manutenzione e gestione relativamente alla rete regionale;

     e) alla individuazione degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;

     f) alla concessione di costruzione ed esercizio di autostrade comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi comprese la determinazione delle tariffe e l'approvazione dei piani finanziari della società concessionaria;

     g) alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, sentite le Province;

     h) alla classificazione e declassificazione delle strade e autostrade regionali.

 

     Art. 70. Accordi di programma.

     La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 99, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove accordi di programma con le altre regioni interessate, per il coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.

     Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le Province territorialmente interessate.

 

     Art. 71. Funzioni di competenza delle Province.

     1. Sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 112/1998, le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale, di cui all'art. 822 del codice civile. Entro 120 giorni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, la Giunta regionale attua il trasferimento delle funzioni alle Province, mediante accordo di programma. Le Province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle strade, nonché alla riscossione delle tariffe relative alle licenze, concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade [23].

     2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti la progettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza della rete delle strade regionali. Le funzioni delegate sono svolte dalle Province nel rispetto delle direttive definite dalla Regione. Sono, inoltre, delegate alle Province tutte le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono devoluti alle province che li destinano alle attività di cui al presente comma.

     3. Sono, infine, di competenza delle province le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade provinciali, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1992.

 

     Art. 72. Funzioni di competenza dei Comuni.

     Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e declassificazione delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 285/1992.

 

CAPO IX

TRASPORTI

 

     Art. 73. Funzioni amministrative in materia di trasporti.

     Le funzioni amministrative in materia di trasporti della Regione e degli enti locali sono disciplinate dalla L.R. n. 22/1998 e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 74. Funzioni di competenza della Regione.

     La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112/1998, concernenti:

     a) la programmazione e realizzazione, anche in concessione, degli aeroporti di interesse regionale;

     b) la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;

     c) la intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale ed internazionale.

 

     Art. 75. Funzioni di competenza dei Comuni.

     Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative agli interventi concernenti i porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 84/1994.

 

     Art. 76. Funzioni delegate alle Province.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. n. 22/1998, sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui all'art. 10, comma 6, ed all'art. 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992.

     2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 hanno validità sull'intero territorio regionale per le strade percorribili di cui all'elenco previsto dal D.Lgs. N. 285/1992 ovvero, per le strade non contenute nel predetto elenco, previo nulla-osta dell'ente proprietario.

     3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima provincia attraversata dallo stesso.

     L'autorizzazione è unica, ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

     4. Sono, altresì, delegate alle Province le funzioni relative alla nomina dei componenti della Commissione di disciplina delle aziende del trasporto pubblico locale, con esclusione di quello ferroviario.

 

CAPO X

PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 77. Funzioni amministrative in materia di Protezione Civile.

     Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad adeguare la disciplina delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di cui alla L.R. n. 25/1998 alle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. N. 112/1998, in coerenza con i principi fissati nella presente legge.

 

TITOLO IV

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ

 

CAPO I

TUTELA DELLA SALUTE

 

     Art. 78. Riordino normativo.

     Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, conferisce contestualmente tutte le altre funzioni agli enti locali, disciplinando la materia di cui al presente Capo I in coerenza con i principi fissati nella presente legge.

 

CAPO II

SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 79. Funzioni di competenza della Regione.

     Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

     a) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112/1998;

     b) la determinazione degli eventuali benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998 ed erogabili sulla base degli atti regionali di programmazione, fatta salva la competenza dei comuni;

     c) la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure di rilascio della concessione di cui alla precedente lettera a) e dei raccordi con la fase di accertamento sanitario, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 698;

     d) la definizione dei criteri per la semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili, anche nell'ambito di procedimenti diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a);

     e) gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

     Art. 80. Funzioni di competenza degli Enti Locali.

     Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative conferite dall'art. 131, comma 2 e dall'art. 132, comma 1 del D.Lgs. N. 112/1998.

     Le predette funzioni sono esercitate con le modalità stabilite dalla L.R. n. 25/1997, concernente il "Riordino del sistema socio-assistenziale".

 

     Art. 81. Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

     Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) nel quadro della legislazione nazionale di riordino del sistema socio-assistenziale e nel rispetto del principio della loro autonomia, provvedendo altresì al loro inserimento nella rete di protezione sociale, secondo la programmazione regionale.

 

CAPO III

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

     Art. 82. Funzioni di competenza della Regione e degli Enti Locali.

     1. La Regione, in materia di istruzione scolastica così come definita dagli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercita le funzioni amministrative delegate dall'articolo 138, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo i tempi e le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

     2. Spetta agli enti locali l'esercizio delle funzioni trasferite dall'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo la ripartizione nello stesso articolo effettuata.

 

     Art. 83. Riordino normativo.

     1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, la Regione provvede alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti la materia disciplinata nel presente capo.

     2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi con i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, al fine della semplificazione, dello snellimento e dell'accelerazione dell'attività amministrativa, con l'osservanza dei principi desumibili dall'art. 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

CAPO IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 84. Funzioni di competenza della Regione.

     La Regione, in materia di formazione professionale come definita dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 143, specificate all'art. 144, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 145 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998.

 

     Art. 85. Riordino della normativa e funzioni di competenza delle Province.

     1. Entro un anno dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione fissata ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, la Regione provvede alla approvazione di un testo unico di riordino delle normative regionali inerenti la materia disciplinata nel presente capo.

     2. Il testo unico di riordino prevede la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi con i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, al fine della semplificazione dello snellimento e dell'accelerazione dell'attività amministrativa, con l'osservanza dei principi desumibili dall'art. 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     3. Con il testo unico di riordino si provvede altresì alla razionalizzazione del sistema delle deleghe agli enti locali, in modo che alle Province siano attribuiti la generalità delle funzioni amministrative e dei compiti di natura gestionale, anche al fine di assicurare la integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro.

     Fino al riordino continuano ad essere vigenti le deleghe già previste dalla L.R. 27 febbraio 1998, n. 12.

 

CAPO V

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

 

     Art. 86. Oggetto ed ambito di applicazione.

     Nel presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 59 del 5 marzo 1997 ed al Titolo IV Capo V del decreto legislativo n. 112/1998, sono disciplinate la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali in rapporto ai diversi livelli di governo, ai diversi tipi di intervento dei pubblici poteri nella materia, alla titolarità dei beni, nell'ambito della necessaria collaborazione fra Stato, Regione ed Enti Locali. Per "beni culturali" si intendono quelli previsti dal primo comma, lettera a) dell'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998.

 

     Art. 87. Funzioni di competenza della Regione.

     1. Ferme restando le funzioni ed i compiti attribuiti alla Regione in conformità dei principi dello Statuto e della vigente normativa, la stessa, nell'ambito delle proprie competenze:

     a) esercita le funzioni concernenti la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dall'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 e concorre con lo Stato e gli enti locali alla promozione ed allo sviluppo dei sistemi integrati di beni ed attività culturali;

     b) concorre alle funzioni di conservazione e protezione dei beni culturali.

     2. La Regione, in particolare, esercita le funzioni amministrative concernenti:

     a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni;

     b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie di restauro dei beni culturali e delle connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi;

     c) le attività previste dall'art. 149, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998;

     d) l'approvazione degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali effettuati con risorse regionali, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, nonché l'attuazione di altri interventi d'investimento di rilevanza regionale, inclusa l'acquisizione di beni culturali, anche mediante acquisti a trattativa privata, e la destinazione dei beni stessi al territorio;

     e) le attività di indirizzo, programmazione e coordinamento riguardanti le funzioni in materia di musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale nei limiti previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972, nonché dei musei ed altri beni culturali statali trasferiti secondo le modalità di cui all'art. 150 del decreto legislativo n. 112/1998;

     f) l'istituzione, il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi bibliotecari e museali di enti locali o di interesse locale;

     g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante le opportune forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché con gli altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività previste agli artt. 152, comma 3 e 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998;

     h) l'adozione di iniziative, quali mostre o manifestazioni, organizzate dall'Ufficio Beni Culturali della Regione, volte a favorire la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali mediante l'attività di esposizione, documentazione e divulgazione;

     i) l'agevolazione della fruizione collettiva dei beni culturali mediante piani di intervento annuali formulati ai sensi della presente legge nel rispetto della programmazione regionale e mediante le opportune forme di cooperazione propositiva con le Soprintendenze, gli enti locali nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati ad intervenire nel settore;

     j) l'esercizio, tramite la Soprintendenza ai beni librari, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegato dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

     3. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione promuove il necessario raccordo fra i vari dipartimenti regionali nell'ambito del Comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 12 del 2 marzo 1996.

 

     Art. 88. Funzioni di competenza delle Province.

     Le Province, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale di settore:

     a) esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali;

     b) promuovono ed incentivano forme di coordinamento ed iniziative di cooperazione fra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati ai fini della valorizzazione dei beni culturali;

     c) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con le altre province per attività ed iniziative di comune interesse volte alla promozione dei beni culturali;

     d) concorrono alla promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste aree intercomunali al fine di curare un equilibrato sviluppo fra le diverse aree del territorio provinciale;

     e) predispongono piani annuali di intervento per la salvaguardia, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali;

     f) coadiuvano la Regione nell'espletamento di specifici compiti tecnici;

     g) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;

     h) esercitano funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati e contenuti nei piani annuali di cui alla lettera e);

     i) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali riconosciute dalla Regione, la scuola e l'università;

     j) coadiuvano alla rilevazione dei dati relativi ai beni ed attività culturali ricadenti nell'ambito provinciale;

     k) formulano proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

 

     Art. 89. Funzioni di competenza dei Comuni.

     I Comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

     a) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 87 e 88;

     b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri comuni, nonché con soggetti pubblici e privati per attività ed iniziative di comune interesse;

     c) esercitano tutte le funzioni di promozione riferite al loro territorio ed alle attività culturali, salve le funzioni della Regione e delle Province, di cui ai precedenti articoli 87 e 88;

     d) formulano proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) dello stesso articolo;

     e) promuovono piani di intervento e la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale nel campo dei beni culturali;

     f) favoriscono il collegamento con altre istituzioni culturali pubbliche o private operanti nel proprio territorio;

     g) stimolano l'interesse dei cittadini per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio mediante la realizzazione di organiche iniziative di natura conoscitiva e informativa, di concerto con la Regione e la Provincia.

 

     Art. 90. Gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti.

     La Regione, ai sensi dell'art. 150, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998 con successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione ai sensi del medesimo articolo 150, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione, non appena saranno individuati i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

 

     Art. 91. Strumenti di programmazione e di raccordo.

     1. È istituita la Conferenza permanente per i beni e le attività culturali, organo consultivo della Giunta regionale con i seguenti compiti:

     a) formulare proposte di azione coordinata fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, ai fini della definizione dei piani annuali di intervento della Regione e degli altri enti interessati ed anche in ordine a quanto previsto dall'art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998;

     b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3, lett. a) ed e) del decreto legislativo n. 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

     2. La Conferenza è composta da:

     a) l'assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali, che la presiede;

     b) due assessori provinciali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dalla Delegazione regionale dell'Unione Province Italiane (U.P.I.);

     c) tre assessori comunali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dalla Delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

     d) due assessori di comunità montane competenti in materia di beni culturali, designati dalla Delegazione Regionale dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.);

     e) il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di beni e attività culturali della Giunta regionale, che presiede la conferenza in caso di assenza dell'assessore.

     3. In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare ai lavori della Conferenza i Dirigenti del Dipartimento competente in materia di beni e attività culturali, invitati dal Presidente della Conferenza permanente.

     4. La Conferenza è istituita all'inizio di ogni legislatura regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta regionale. A tal fine, gli enti competenti alla designazione dei componenti di cui al comma 2 del presente articolo, lett. b), c), provvedono a segnalare i nominativi dei rispettivi rappresentanti entro 45 giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. I componenti della Conferenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo, lett. b), c), decadono:

     a) al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione immediata del medesimo;

     b) per dimissioni;

     c) per ognuna delle altre cause previste dalla legge.

     6. Per i componenti della Conferenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo, lett. b), c), gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti decaduti entro 30 giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi 15 giorni, il Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore in materia di beni e attività culturali, se delegato, provvede all'integrazione della Conferenza con proprio decreto.

     7. La Conferenza ha sede presso il competente Dipartimento della Giunta regionale ed è convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la Conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; il Dirigente generale competente in materia di beni e attività culturali assicura alla Conferenza il supporto di segreteria.

 

     Art. 92. Commissione per i beni e le attività culturali.

     1. La Commissione per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 154 del decreto legislativo n. 112/1998 è la sede di concertazione fra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.

     2. La Commissione, nell'esercizio della funzione di cui al comma 1 dell'art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998, formula le proprie proposte in coerenza con i tempi e i percorsi previsti dalla programmazione regionale ai fini dell'elaborazione del piano settoriale regionale e del piano annuale degli interventi.

     3. La Commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.

 

TITOLO V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE

E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

 

     Art. 93. Funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale.

     1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce le modalità e le procedure attuative per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di polizia amministrativa regionale e locale conferiti direttamente alla Regione dall'art. 162 del D.Lgs. 112/98 ed individua strumenti di raccordo delle funzioni e dei compiti conferiti a Comuni e Province a norma dell'art. 163 dello stesso decreto e dalle altre norme contenute nelle leggi di settore.

     2. Entro lo stesso termine la Regione provvede altresì ad adeguare la disciplina delle funzioni specificamente riferite alla polizia municipale di cui alla L.R. 8/88, in coerenza con i principi fissati nella presente legge.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 94. Abrogazione di norme.

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 95. Pubblicazione della legge.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 


[1] Sostituisce il comma 3, art. 8, della L.R. 24 giugno 1997, n. 30.

[2] Comma già sostituito dall'art. 16 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall’art. 26 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 2006, n. 13.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[5] Sostituisce gli artt. 3, 5 e 7 della L.R. 2 settembre 1993, n. 50.

[6] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 65 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

[7] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 65 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

[8] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 65 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

[9] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 65 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

[10] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[11] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[12] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[13] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[14] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[15] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[16] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[17] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[19] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[21] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[22] Lettera così modificata dall’art. 7 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

[23] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.