§ 98.1.26934 - Legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/10/1994
Numero:584


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente [...]


§ 98.1.26934 - Legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

(G.U. 21 ottobre 1994, n. 247)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: "della pubblica incolumità" sono inserite le seguenti: "in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse"; dopo la parola: "adibiti" è inserita la seguente: "esclusivamente"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9";

     al comma 2, al capoverso, dopo le parole: "Il Servizio nazionale dighe provvede" sono inserite le seguenti: "in via esclusiva"; le parole: "delle dighe di ritenuta e delle traverse" sono sostituite dalle seguenti: "dighe di ritenuta o traverse"; e dopo le parole: "invasi adibiti" è inserita la seguente: "esclusivamente";

     dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

     "m-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori.";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento".

     All'articolo 3:

     al comma 3, dopo le parole: "a firma" sono inserite le seguenti: ", per quanto di competenza,"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "; una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere.";

     al comma 4, lettera b), dopo la parola: "sponde" sono inserite le parole: "e delle spalle"; alla medesima lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza";

     al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     "c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonchè i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

     c-bis) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonchè a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;";

     al comma 5, le parole: "un termine da essi prefissato" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi";

     al comma 9, dopo le parole: "pubblici e privati" sono inserite le seguenti: "di provata esperienza nel settore".

     All'articolo 6, al comma 1, le parole: "nella medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima legge".

     All'articolo 7:

     al comma 2, le parole: "appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti alle";

     al comma 3, le parole: "31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996"; le parole: "di durata non superiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a due anni"; e le parole: "che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali, o che siano" sono soppresse.

     All'articolo 8, al comma 1, le parole: "e da enti e società a partecipazione statale" sono soppresse.

     All'articolo 10, al comma 1, secondo periodo, le parole da: ", come definita nel decreto" fino alla fine del periodo sono soppresse.