§ 3.6.15 - L.R. 27 febbraio 1998, n. 12.
Modalità di trasferimento ed esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di formazione professionale ai sensi della L.R. 13.4.1996, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:27/02/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni delle Province.
Art. 3.  Gestione dei Centri di Formazione Professionale.
Art. 4.  Rapporto con enti di formazione convenzionati.
Art. 5.  Programmazione delle attività.
Art. 6.  Agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione professionale.
Art. 7.  Albo provinciale.
Art. 8.  Misure di sostegno al decentramento.
Art. 9.  Poteri di indirizzo e controllo della Regione.
Art. 10.  Coordinamento con le Province.
Art. 11.  Soppressione di strutture regionali e delle Comunità Montane.
Art. 12.  Poteri sostitutivi della Regione.
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Finanziamento delle attività.
Art. 15.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.6.15 - L.R. 27 febbraio 1998, n. 12. [1]

Modalità di trasferimento ed esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di formazione professionale ai sensi della L.R. 13.4.1996, n. 22 ed istituzione delle Agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione professionale.

(B.U. 5 marzo 1998, n. 11).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge attua il disposto degli artt. 8 e 9 della L.R. 13 aprile 1996, n. 22 per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni ad esse delegate in materia di formazione professionale.

 

     Art. 2. Funzioni delle Province.

     1. Le Province assicurano la gestione dei Centri di cui alla L.R. 13 aprile 1996, n. 22 art. 9, comma 1, avvalendosi delle Agenzie di cui al successivo art. 6.

     2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative ai rapporti convenzionali con i soggetti di cui alla L.R. 13 aprile 1996, n. 22, art. 2, lett. a).

     3. Le Province, avvalendosi delle Agenzie di cui al successivo art. 6, nell'ambito degli indirizzi e dei programmi e piani definiti dalla Regione e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, curano:

     a) l'attuazione di azioni formative e di orientamento volte a fronteggiare situazioni di emergenza occupazionale connesse a fenomeni di marginalità produttiva e di disagio sociale;

     b) la realizzazione di azioni di rilevazione della domanda formativa, in raccordo con il programma ed i piani delle strutture regionali del mercato del lavoro, elaborando mappe territoriali di occupabilità e progetti integrati di sviluppo locale anche in collaborazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali;

     c) la collaborazione con i Comuni, le Comunità Montane, il sistema scolastico e l'Università per l'attivazione e il funzionamento dei servizi informativi di orientamento;

     d) lo sviluppo di progetti sperimentali per l'innovazione della formazione professionale;

     e) la realizzazione di un'offerta pianificata di servizi ed attività formative di tipo modulare come previsto dal programma di attuazione della legge 12 novembre 1988, n. 492, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, l'Università, gli Enti di Formazione Professionale del privato sociale, i Centri di ricerca scientifica e tecnologica, le imprese e i loro consorzi;

     f) il collegamento al sistema informativo del mercato del lavoro regionale e della Regione Basilicata.

 

     Art. 3. Gestione dei Centri di Formazione Professionale.

     1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione dei Centri Regionali di Formazione Professionale di Bella, Tricarico e Tursi, attualmente gestiti dalla Regione, nonché dei Centri di Formazione Professionale di Brienza, Lauria, Potenza, Avigliano, Rionero in Vulture, S. Arcangelo e Senise, attualmente delegate alle rispettive Comunità Montane, sono assicurate dalle Province di Potenza e Matera competenti per territorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     2. Il personale a tempo indeterminato inserito nei ruoli speciali ad esaurimento delle Comunità Montane e in servizio presso i Centri di cui al comma 1 è trasferito alle Province entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, in appositi ruoli ad esaurimento delle Amministrazioni Provinciali, e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento.

     3. I beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà della Regione e delle Comunità Montane destinati alle attività dei Centri di cui al comma 1 sono assegnati in comodato alle Province entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diversa destinazione conseguente a cessazione o riorganizzazione delle attività.

     4. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 2 sono a carico del Bilancio regionale, fatta salva l'assegnazione da parte delle Province a funzioni diverse da quelle delegate dalla presente legge.

 

     Art. 4. Rapporto con enti di formazione convenzionati.

     1. Le convenzioni con i soggetti di cui alla L.R. 13 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 1, lettera a) sono stipulate dalle Province per il territorio di rispettiva competenza a decorrere dal Piano Annuale per la formazione professionale successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno protrarsi oltre la scadenza del Piano triennale di F.P. 97/99 e dovranno pertanto cessare al 31.12.1999. Durante tale periodo sarà comunque assicurata la salvaguardia dell'occupazione del personale dipendente dagli Enti di cui al precedente comma 1, con incarico a tempo indeterminato alla data del 31.12.92, che non abbia fatto la richiesta di trasferimento alle Agenzie ex art. 6 comma 4 lett. b).

 

     Art. 5. Programmazione delle attività.

     1. Il Programma pluriennale di cui alla L.R. 2 marzo 1990 n. 7, art. 6 specifica, in relazione alle attività delegate dalla presente legge, i criteri e le modalità per la determinazione dei finanziamenti alle Province.

     2. Il Piano annuale di cui alla L.R. 2 marzo 1990 n. 7, art. 7 determina le attività di formazione ed orientamento professionale da realizzarsi nelle Agenzie a gestione provinciale e nei Centri convenzionati con le Province e i relativi finanziamenti. A tal fine le Province nell'ambito della conferenza di cui all'art. 10 trasmettono alla Regione proposte di piani di attività comprensivi dell'offerta pianificata di servizi ed attività formative di tipo modulare prevista dal programma di attuazione della legge 12.11.1988 n. 492 entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

 

     Art. 6. Agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione professionale.

     1. Le Province di Potenza e Matera costituiscono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Agenzie con personalità giuridica adottando una delle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 22, lettere c), d), e) e garantendo comunque la maggioranza pubblica del capitale sociale, cui affidare la gestione dei Centri di cui al precedente art. 3 e l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 2 comma 3.

     Qualunque sia la forma adottata, le predette Agenzie avranno personalità giuridica di diritto privato ed opereranno in regime privatistico; in particolare il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali agenzie sarà soggetto alla specifica disciplina del rapporto di lavoro di diritto privato e dei contratti collettivi di categoria.

     2. Tali Agenzie sono denominate, rispettivamente, "Agenzia provinciale per l'orientamento e la formazione professionale di Potenza" ed "Agenzia provinciale per l'orientamento e la formazione professionale di Matera".

     3. Al personale trasferito alle Province ai sensi del precedente art. 3, comma 2, è assicurata la facoltà di opzione, da esercitarsi entro 60 giorni dalla costituzione delle agenzie di cui al comma 1, tra la permanenza alle dipendenze delle Province e il trasferimento alle dipendenze delle agenzie citate.

     Il personale che opta per la permanenza alle dipendenze delle Province è assegnato funzionalmente alle agenzie citate, fatta salva la quota di detto personale di cui le Province necessitano per i propri Uffici centrali competenti in materia di orientamento e formazione professionale. Il personale che opta per il trasferimento alle dipendenze delle agenzie continua a rimanere in servizio presso le Province fino alla data di trasferimento conservando fino a tale data lo stato giuridico e il trattamento economico di dipendente provinciale.

     4. L'organico delle Agenzie è costituito:

     a) dal personale di cui al precedente comma 3;

     b) dal personale dipendente dagli Enti di cui alla L.R. 13 aprile 1996 n. 22, art. 2, lettera a); con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rientrante, ai sensi dell'art. 3 lett. a) L.R. 22/96 nella consistenza organica numerica alla data del 31.12.92, che ne faccia richiesta entro 60 giorni dalla data di costituzione delle suddette agenzie.

     Il personale trasferito mantiene la posizione economica e giuridica in atto al momento del trasferimento.

     Le agenzie di cui al precedente comma 1 possono, inoltre, avvalersi:

     a) di personale con contratto a tempo indeterminato posto in mobilità dagli Enti di cui alla L.R. 13 aprile 1996 n. 22, art. 2, lettera a;

     b) di personale proprio e di collaborazioni esterne, nell'ambito dei piani di attività e delle disponibilità di bilancio.

     5. Le Agenzie possono stipulare convenzioni con Istituti di Ricerca, Università, Enti di formazione, Scuole, Enti Pubblici, Imprese e loro Consorzi.

 

     Art. 7. Albo provinciale.

     1. Presso ogni Provincia viene istituito l'Albo Provinciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale, costituito dagli operatori pubblici e dagli operatori provenienti dagli Enti di cui alla L.R. 13 aprile 1996 n. 22, art. 2, lett. a) aventi titolo ai sensi di legge.

 

     Art. 8. Misure di sostegno al decentramento.

     1. La Regione sostiene, in modo pianificato e controllato, con appositi provvedimenti, l'attuazione di specifici progetti di potenziamento, aggiornamento e riqualificazione degli uffici provinciali competenti in materia di formazione professionale e delle Agenzie di cui al precedente art. 6.

     2. La Regione eroga alle Province contributi per la manutenzione straordinaria degli immobili assegnati in comodato in base al precedente art. 3 comma 5 e per l'adeguamento delle attrezzature didattiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e a fronte di specifici progetti di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività.

     3. Il personale del ruolo organico della Regione operante nei Centri di Formazione Professionale permane nel ruolo organico regionale e viene posto dalla Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, alle dipendenze funzionali delle Province di Potenza e Matera in relazione alle strutture territoriali che le Province costituiranno.

     Gli oneri relativi saranno a carico del Bilancio regionale.

 

     Art. 9. Poteri di indirizzo e controllo della Regione.

     1. La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo per la gestione amministrativa sulle attività delegate dalla presente legge, con particolare riguardo agli obiettivi della pianificazione e

dell'innovazione.

 

     Art. 10. Coordinamento con le Province.

     1. E' istituita la Conferenza permanente fra Regione e Province per l'attuazione della presente legge.

     2. Fanno parte della Conferenza il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, l'Assessore alla Cultura e Formazione o suo delegato i Presidenti delle Province o loro delegati, gli Assessori alla Formazione delle Province o loro delegati.

     3. La conferenza valuta:

     a) lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle procedure e consultazioni di cui all'art. 5 c. 1 e 2;

     b) modalità e tempi di attribuzione di ulteriori compiti in base al dettato della L. 142/90 e secondo i criteri dell'art. 4 c. 3 della Legge.

     4. La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

 

     Art. 11. Soppressione di strutture regionali e delle Comunità Montane.

     1. I Centri di Formazione Professionale di cui al precedente art. 2, comma 1 cessano di essere strutture organizzative della Regione e delle Comunità Montane dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Poteri sostitutivi della Regione.

     1. Ove le Province non provvedano agli adempimenti indicati dalla presente legge, la Regione provvede in via sostitutiva, decorsi sessanta giorni dalla notifica agli organi provinciali competenti della diffida ad adempiere.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie.

     1. La Regione esercita le funzioni non attribuite alle Province dal precedente art. 2.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province valuteranno modalità e tempi di attribuzione di ulteriori funzioni, in base al dettato della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

 

     Art. 14. Finanziamento delle attività.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ivi compresi quelli per il personale, trovano copertura finanziaria sui capitoli 2035 e 2060 del bilancio 1998 e sugli analoghi o corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

 

     Art. 15.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33.