§ 3.6.6 - L.R. 2 marzo 1990, n. 7.
Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:02/03/1990
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto della formazione professionale).
Art. 3.  (Destinatari delle attività formative).
Art. 4.  (Attività di supporto).
Art. 5.  (Criteri di programmazione).
Art. 6.  (Programmi pluriennali).
Art. 7.  (Piani annuali).
Art. 8.  (Valutazione delle iniziative).
Art. 9.  (Struttura degli interventi).
Art. 10.  (Programmazione didattica).
Art. 11.  (Raccordi con il sistema scolastico).
Art. 12.  (Raccordi con il sistema produttivo).
Art. 13.  (Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi).
Art. 14.  (Attestati di idoneità e certificati di frequenza).
Art. 15.  (Prove di accertamento).
Art. 16.  (Composizione delle Commissioni esaminatrici).
Art. 17.  (Attuazione degli interventi formativi).
Art. 18.  (Strutture formative e ambiti operativi dei Centri di Formazione Professionale).
Art. 19.  (Delega alle Comunità Montane).
Art. 20.  (Convenzioni con gli enti).
Art. 21.  (Convenzioni con imprese e loro consorzi).
Art. 22.  (Attività formative di alta qualificazione).
Art. 23.  (Revoca delle convenzioni).
Art. 24.  (Finanziamento delle attività convenzionate).
Art. 25.  (Comitati di controllo sociale).
Art. 26.  (Beni prodotti).
Art. 27.  (Assistenza tecnica, vigilanza e controllo).
Art. 28.  (Corsi liberi).
Art. 29.  (Stato giuridico ed economico).
Art. 30.  (Albo regionale degli operatori della F.P.).
Art. 31.  (Vincoli per nuove assunzioni).
Art. 32.  (Servizi e diritti degli allievi).
Art. 33.  (Assicurazioni).
Art. 34.  (Servizi e attività di orientamento).
Art. 35.  (Articolazione organizzativa e territoriale).
Art. 36.  (Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
Art. 37.  (Regolamento di attuazione).
Art. 38.  (Norma finanziaria).
Art. 39.  (Pubblicazione).


§ 3.6.6 - L.R. 2 marzo 1990, n. 7. [1]

Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale. [2]

 

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Basilicata per assicurare ai cittadini uguaglianza di opportunità professionali e culturali e per favorire la loro partecipazione allo sviluppo della realtà regionale, disciplina l'attività di formazione e di orientamento professionale nel rispetto dei principi normativi della legge-quadro nazionale.

     2. La formazione professionale mira a raccordare lo sviluppo delle capacità e delle abilità umane alle esigenze indotte dal progresso tecnico- scientifico e dai mutamenti tecnologici e produttivi, integrando in tal modo le attività educative della scuola e contribuendo alle politiche attive del lavoro.

     3. L'intervento regionale nel campo della formazione professionale si inserisce nel quadro della programmazione socio-economica e tende a favorire un orientamento libero e consapevole alle professioni ed alle attività produttive, lo sviluppo dell'occupazione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minorati e deprivati e delle fasce deboli del mercato del lavoro.

     4. Le norme contenute nella presente legge, in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, garantiscono il libero esercizio delle attività di formazione professionale in riferimento alla loro funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

     5. Restano ferme le riserve di competenza fissate dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, relative al settore sanitario.

 

     Art. 2. (Oggetto della formazione professionale).

     1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione organizza un sistema di formazione professionale capace di promuovere le conoscenze scientifiche e tecnologiche e le abilità tecnico-operative necessarie per esercitare ruoli professionali nei settori produttivi di beni e servizi, pubblici e privati, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di lavoro associato o di attività professionali libere.

     2. A tale scopo la Regione programma, attua, sostiene e favorisce interventi corsuali rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale, in un quadro di formazione permanente e ricorrente.

     3. La Regione, inoltre, consente e sostiene finanziariamente modalità di formazione professionale, anche individualizzate e anche non legate ad una struttura corsuale o connesse ai contratti di formazione, di formazione lavoro, di apprendistato.

     In particolare la Regione:

     - concede borse di formazione per la partecipazione ad attività formative non promosse dai soggetti di cui all'art. 17;

     - contribuisce finanziariamente alla effettuazione di periodi di stages formativi presso unità produttive di beni e servizi, pubbliche e private.

     I destinatari, i criteri, le modalità di realizzazione e gli impegni finanziari relativi a tali attività sono definiti nei programmi triennali e annuali.

 

     Art. 3. (Destinatari delle attività formative).

     1. Gli interventi formativi sono rivolti a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati prosciolti, in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa, e mirano ad offrire opportunità formative ricorrenti lungo l'intero arco della vita di lavoro.

     2. Per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di iniziative formative, la Regione garantisce l'eguaglianza di opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di sesso di condizioni sociali o di ogni altro tipo.

     3. Nelle iniziative formative possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nel quadro degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

     4. L'iscrizione e la frequenza alle iniziative formative finanziarie della Regione sono di norma gratuite.

     5. Per i corsi a regime convittuale o semiconvittuale e per particolari tipi di corso può essere prevista una quota di partecipazione alle spese, la cui entità è fissata in sede di approvazione del Piano annuale delle attività formative.

     6. Allo scopo di realizzare i principi di parità di trattamento nell'accesso al lavoro, possono essere promosse azioni formative dirette a qualificare la condizione femminile e a favorire il superamento di particolari posizioni di difficoltà sul mercato del lavoro con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata ed a quelli che hanno già compiuto il 32° anno di età [3].

     7. Ai corsi F.P. possono essere ammessi, nei limiti e per i casi previsti dal Regolamento di attuazione e senza oneri a carico della Regione, allievi uditori.

 

     Art. 4. (Attività di supporto).

     1. La Regione a sostegno degli interventi di cui al precedente art. 2 promuove, attua e favorisce:

     a) le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione degli operatori della formazione professionale impegnati nelle attività formative finanziate a norma della presente legge;

     b) studi, ricerche, documentazioni, seminari, convegni finalizzati alla conoscenza dei fenomeni relativi all'occupazione, alla produzione, all'evoluzione della organizzazione del lavoro, avvalendosi della collaborazione di enti culturali di ricerca e formazione pubblici e privati e servendosi dell'osservatorio del mercato del lavoro;

     c) la sperimentazione e la produzione di programmi didattici e di sussidi tecnico-didattici, anche attraverso la utilizzazione di tecnologie multimediali.

 

TITOLO SECONDO

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

 

     Art. 5. (Criteri di programmazione).

     1. La Regione adotta per le attività di formazione il metodo della programmazione ed opera attraverso la predisposizione di programmi triennali e piani annuali, volti ad assicurare un coerente collegamento delle attività formative con gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo e con le dinamiche del mondo del lavoro e della produzione.

     2. La programmazione è ispirata alle esigenze di flessibilità delle attività di formazione professionale e si avvale di rilevazioni e di analisi sistematiche di osservazioni sul mercato del lavoro avvalendosi prevalentemente dell'Osservatorio del lavoro istituito con L.R. n. 3 del 24-1-1989.

 

     Art. 6. (Programmi pluriennali).

     1. La Giunta Regionale previa consultazione delle forze sociali e imprenditoriali più rappresentative a livello regionale, ai sensi del precedente art. 5 presenta all'approvazione del Consiglio Regionale il programma triennale della Formazione Professionale avendo acquisito il parere della C.R.I. che lo esprime entro 15 giorni dalla richiesta.

     2. Nel programma sono indicati:

     a) i fabbisogni di professionalità in rapporto alla situazione economico-sociale ed alle prospettive occupazionali, ricavabili da rilevazioni ed analisi sul mercato del lavoro;

     b) le tipologie degli interventi formativi, di cui al precedente art. 2 i criteri e le modalità di attuazione degli stessi indicando: l'utenza ipotizzata, la durata, la dislocazione territoriale e i possibili soggetti attuatori;

     c) le priorità di intervento per settori produttivi e per livelli di professionalità;

     d) i criteri per la dislocazione sul territorio dei Centri di Formazione Professionale e loro sedi staccate, tenuto conto delle strutture di formazione professionale esistenti;

     e) le esigenze di intervento per l'adeguamento o l'acquisizione di strutture, di arredi e di attrezzature;

     f) i criteri e le modalità per la determinazione dei finanziamenti;

     g) gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda le attività di supporto al sistema formativo di cui al precedente art. 4 e i progetti formazione permanente;

     h) gli obiettivi da perseguire attraverso le attività e i servizi di orientamento professionale;

     i) i programmi di aggiornamento tecnico-professionale e di riqualificazione del personale pubblico e privato operante nell'ambito del sistema della formazione professionale;

     l) le previsioni di spesa e le relative fonti di finanziamento dal bilancio regionale, dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge- quadro nazionale, dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo Regionale di Sviluppo (F.E.S.R.) dal Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola (FEOGA) da altri fondi statali.

     3. Gli interventi previsti dal programma sono organizzati possibilmente per progetti organici, in relazione ad obiettivi verificabili.

 

     Art. 7. (Piani annuali).

     1. In attuazione del programma pluriennale di cui al precedente art. 6 e con riferimento a ciascun anno formativo, previo parere della C.R.I. che lo esprime entro 15 giorni dalla data della richiesta, sentita la competente Commissione Consiliare, La Giunta Regionale approva entro il 31 ottobre di ogni anno il piano annuale della Formazione Professionale relativo all'anno successivo [4]:

     a) le tipologie, i settori, i destinatari, la durata e le modalità di attuazione degli interventi formativi [5];

     b) i soggetti gestori, distinti in pubblici e convenzionati, cui le attività sono affidate per ambiti di interventi;

     c) l'organico del personale di ciascun Centro di Formazione Professionale;

     d) i fondi per le attività impreviste, per i servizi e per le provvidenze a favore degli allievi definiti per tipo, entità e modalità di organizzazione ed erogazione per programmi straordinari, nonché per le attività di supporto previste dall'art. 4 e per le iniziative e i progetti di formazione permanente;

     e) il fondo di dotazione per la gestione dei singoli centri o programmi formativi, la spesa per le supplenze, nonché per l'acquisizione dei beni destinati all'adeguamento funzionale e tecnologico dei centri;

     f) la specificazione delle direttive che emanerà la Giunta Regionale per la predisposizione del programma delle attività da realizzare con il contributo del F.S.E., nonché l'indicazione dell'ammontare delle risorse finanziarie per assicurare le quote di finanziamento pubblico per progetti a titolarità regionale ed a titolarità privata di particolare rilevanza occupazionale e sociale;

     g) l'organizzazione degli interventi di orientamento professionale e la loro articolazione territoriale.

     2. Il fondo di dotazione di cui alla precedente lett. e) è riferito al reddito degli allievi, alla preparazione dei corsi, al funzionamento e alla gestione, agli ammortamenti, al vitto ed alloggio e ai viaggi per la formazione e in aggiunta:

     a) agli Enti convenzionati di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge 845/78 vengono inoltre riconosciute spese di funzionamento fino ad un massimo del 2% del fondo di dotazione assegnato, in proporzione al volume di attività dell'Ente da rilevarsi dal bilancio;

     b) agli Enti locali (Comuni, Comunità Montane, Consorzio dei Comuni non Montani del Materano e Province), affidatari di compiti e servizi connessi alla F.P., viene riconosciuta una somma pari al 5% del fondo di dotazione assegnato per le spese di funzionamento.

     3. I programmi operativi delle azioni formative da proporre al finanziamento del Fondo Sociale Europeo sono approvati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 8. (Valutazione delle iniziative).

     1. Al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi programmatici, l'attuazione dei progetti organici di formazione professionale contenuti nei programmi triennali e annuali è sottoposta a valutazione di efficienza e di efficacia.

     2. E' istituita presso l'Ufficio Formazione Professionale una unità operativa per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo e di quelli previsti dai successivi art. 10 punto 3 ed art. 28.

 

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 9. (Struttura degli interventi).

     1. Gli interventi corsuali sono articolati in uno o più cicli, sino ad un massimo di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

     2. Il ciclo è un periodo di formazione, a struttura modulare, rivolto ad un gruppo di utenti, definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche di base e finalizzato al conseguimento di un prefissato obiettivo formativo.

     3. Non è ammessa la percorrenza continua di più di quattro cicli, non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

 

     Art. 10. (Programmazione didattica).

     1. Gli indirizzi della programmazione didattica per gli interventi formativi previsti dalla presente legge, in conformità alla disciplina nazionale delle qualifiche professionali e in rapporto a fasce di mansioni e funzioni professionali omogenee, devono:

     a) conformarsi a criteri di brevità dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e la adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro;

     b) favorire la crescita della personalità degli allievi attraverso l'acquisizione di una cultura professionale non puramente addestrativa e mansionale;

     c) rispettare l'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali;

     d) tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'eventuale esperienza professionale degli allievi;

     e) essere adattati alle esigenze socio-economiche locali;

     f) assicurare il rispetto e l'autonomia delle diverse proposte formative ivi compresa l'integrazione didattica culturale e morale;

     g) promuovere la parità uomo - donna.

     2. I programmi didattici definiscono, per ogni tipo di corso:

     a) gli obiettivi, il grado di preparazione e la capacità professionali da raggiungere ai vari livelli di formazione, le materie di insegnamento, gli eventuali periodi di tirocinio pratico;

     b) i titoli di studio e/o i requisiti professionali necessari per l'insegnamento nelle attività formative, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, I comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla contrattazione collettiva;

     c) i requisiti di ammissione ai vari cicli;

     d) le attrezzature tecnico-didattiche necessarie;

     e) i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove finali di accertamento.

     3. La Regione, mediante l'unità operativa di cui al precedente art. 8:

     a) elabora, in attesa degli ordinamenti di cui alla lett. a) dell'art. 18 della legge n. 845/1978, programmi didattici;

     b) verifica la rispondenza agli indirizzi di cui al presente articolo delle proposte di programmi didattici elaborati dai soggetti di cui al successivo art. 17 e ne dispone le eventuali modifiche e integrazioni;

     c) favorisce attività di assistenza e consulenza nel campo della progettazione formativa.

 

     Art. 11. (Raccordi con il sistema scolastico).

     1. Al fine di instaurare opportune forme di collegamento tra il sistema formativo regionale e le attività educative della scuola, la Giunta regionale:

     a) approva provvedimenti intesi a consentire l'utilizzazione delle sedi e delle attrezzature degli istituti di istruzione secondaria superiore ed a mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

     b) adotta, per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività scolastiche per il conseguimento del titolo medesimo;

     c) promuove iniziative di formazione professionale rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori per consentire una migliore preparazione professionale degli stessi, anche mediante gli stages di cui al precedente art. 2, terzo comma.

     2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attuate mediante apposite convenzioni con le competenti autorità scolastiche.

 

     Art. 12. (Raccordi con il sistema produttivo).

     1. I centri di formazione professionale pubblici e convenzionati possono stipulare convenzioni, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 15, con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi, che frequentano iniziative professionali, di effettuare periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio e lavoro.

     2. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzati per scopi di produzione aziendale.

     3. La Regione provvede a coprire gli allievi e il personale docente contro i rischi di infortunio connessi alla suddetta attività assicura la completa copertura delle imprese e del loro personale dai rischi di responsabilità civile, ed eroga un contributo per le prestazioni di assistenza fornite dalle imprese durante lo svolgimento dei tirocini.

 

     Art. 13. (Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi).

     1. L'iscrizione e l'ammissione ai corsi di f.p. è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi programmi e dagli appositi bandi o avvisi.

     2. Negli avvisi pubblici devono essere indicati:

     a) le finalità del corso;

     b) la sua durata;

     c) il luogo ove si svolgeranno le attività formative;

     d) i requisiti di professionalità di base necessari per accedere al livello di qualificazione o specializzazione da conseguire attraverso la partecipazione al corso;

     e) le provvidenze a favore dei corsisti;

     f) l'oggetto delle prove selettive da effettuare nel caso il numero di domande sia superiore ai posti disponibili e qualora non si ritenga di utilizzare esclusivamente le risultanze degli uffici circoscrizionali di collocamento per la stesura di una graduatoria tra tutti i concorrenti.

     3. L'avviso pubblico emanato a cura del soggetto titolare dell'attività formativa è pubblicato almeno su un quotidiano a diffusione regionale ed è affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati.

     4. La selezione tende ad accertare, mediante prove a risposta sintetica - di norma tests - il possesso delle capacità di base per la proficua frequenza dei corsi ed è demandata ad una commissione, nominata dall'Assessore delegato alla F.P. e composta come segue:

     a) un funzionario regionale, in qualità di Presidente;

     b) tre rappresentanti del soggetto titolare dell'attività;

     c) un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

     5. L'Assessore delegato alla F.P., trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della richiesta dei rappresentanti di cui alle lettere b e c del precedente comma 4°, vi provvede in sostituzione con esperti dei rispettivi settori.

 

     Art. 14. (Attestati di idoneità e certificati di frequenza).

     1. Al termine dei corsi diretti al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei, a seguito di una prova finale di idoneità, viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche o le specializzazioni valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     2. L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi nonché per l'ammissione alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento, ai sensi degli art. 11 e 14 della predetta legge 845.

     3. Al termine dei cicli intermedi o dei corsi per i quali non siano previsti prove finali ed il conseguimento di attestati, il soggetto gestore della attività rilascia certificati di frequenza oppure, ove sia stato accertato il profitto raggiunto, di frequenza-profitto.

     4. L'attestato di qualifica o di specializzazione, di cui al precedente primo comma, viene rilasciato a cura del soggetto gestore dell'attività e deve essere debitamente datato e firmato dal Presidente della Commissione esaminatrice e dall'Assessore regionale delegato alla formazione professionale.

 

     Art. 15. (Prove di accertamento).

     1. I corsi di formazione professionale si concludono con prove finali di accertamento di idoneità alle quali vengono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno i 5/6 delle ore di formazione previste dall'ultimo ciclo.

     2. Il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine di ciascun ciclo, tramite prove intermedie interne, effettuate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dagli ordinamenti didattici del corso.

     A tali prove sono ammessi anche allievi esterni che aspirino a frequentare un ciclo intermedio o quello terminale, purché in possesso dei requisiti di ammissione previsti.

     3. La ripetizione di un ciclo, consentita una sola volta, e l'ammissione al ciclo successivo sono decisi dai docenti del corso in sede di prova intermedia interna.

     4. Le prove intermedie, di cui al precedente 2 comma, vengono comunicate, con un congruo anticipo, al dipartimento regionale competente che può esercitare la propria vigilanza mediante la presenza di propri funzionari.

 

     Art. 16. (Composizione delle Commissioni esaminatrici).

     1. Le prove di cui al precedente art. 14 si svolgono dinanzi Commissioni esaminatrici, nominate dall'Assessore delegato alla formazione professionale e composte da:

     a) un funzionario regionale, con funzioni di Presidente;

     b) il responsabile del Centro di formazione professionale o un rappresentante del soggetto titolare dell'attività formativa;

     c) due esperti designati rispettivamente dal Provveditorato agli Studi e dall'Ufficio Provinciale del lavoro competente per territorio;

     d) due esperti, designati uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno dalle associazioni dei datori di lavoro;

     e) un docente del corso.

     2. Le designazioni, su richiesta della Giunta Regionale, sono trasmesse al Dipartimento regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge e possono essere annualmente aggiornate.

     3. Ai componenti delle Commissioni costituite a norma degli artt. 13 e 16 della L.R. 7/90 è corrisposto un gettone di partecipazione di £. 100.000 per ciascuna giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, e comunque per un massimo di due giornate, nonché ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura previste dall'art. 8 della Legge 26.7.78 n. 417.

     Alla corresponsione dei compensi provvede il soggetto gestore dell'attività formativa nell'ambito dei finanziamenti a ciò disposti.

     L'entità del gettone è aggiornata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ogni cinque anni in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT [6].

 

TITOLO QUARTO

SOGGETTI E STRUTTURE GESTIONALI

 

     Art. 17. (Attuazione degli interventi formativi).

     1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere attuate:

1) in forma diretta dalla Regione;

2) in forma delegata alle province con decorrenza dall'approvazione del Programma Triennale di Formazione Professionale 1997/99 [7]; 3) in forma indiretta:

     a) mediante convenzione con gli enti di cui all'art. 5, lett. b) della legge 21 dicembre 1978 n. 845;

     b) mediante convenzione con imprese e loro consorzi.

 

     Art. 18. (Strutture formative e ambiti operativi dei Centri di Formazione Professionale).

     1. Gli interventi formativi previsti dalla presente legge si attuano presso i Centri di formazione professionale, presso reparti o laboratori aziendali e presso altre strutture idonee allo svolgimento di attività formative.

     2. I Centri di formazione professionale sono strutture organiche polivalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento.

     3. Nell'ambito dei piani annuali la Regione può ad essi assegnare, oltre alla gestione di interventi formativi-corsuali, anche competenze in ordine:

     a) alla realizzazione di sperimentazione didattiche e di attività di formazione a distanza;

     b) all'espletamento di servizi per l'orientamento professionale e per la osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro;

     c) allo svolgimento di attività di progettazione formativa e di informazione, assistenza e consulenza sulle politiche formative e occupazionali anche a favore di terzi.

     In particolare, i Centri di F.P. di Potenza e Matera potranno essere utilizzati quali Centri Pilota per l'Innovazione Formativa o messi a disposizione degli Enti delegati.

     4. L'affidamento ai Centri di formazione professionale delle possibilità operative di cui al precedente comma presuppone un positivo accertamento di idonee condizioni organizzative e la contestuale realizzazione di adeguati processi di riqualificazione e di aggiornamento del personale.

     5. Ai fini dell'attuazione delle predette possibilità di intervento extra-corsuali possono essere stipulate, per periodi delimitati, convenzioni per attività di supporto tecnico e di consulenza con istituti e organismi specializzati.

     6. Le attività formative programmate al di fuori dei Centri di formazione professionale sono realizzate dalla Regione o dai soggetti gestori, di cui al precedente art. 17, presso sedi appositamente attrezzate.

 

     Art. 19. (Delega alle Comunità Montane). [8]

     1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione dei Centri Regionali di Formazione Professionale di Bella, Tricarico e Tursi, attualmente gestite dalla Regione, nonché dei Centri di Formazione Professionale di Brienza, Lauria, Potenza ed Avigliano, Rionero in Vulture, S. Arcangelo e Senise, attualmente delegate alle rispettive Comunità Montane, sono delegate, con decorrenza dalla approvazione del Programma Triennale di Formazione Professionale 1997/99, alle Province di Potenza e Matera competenti per territorio.

     2. I Centri Regionali di Formazione Professionale di Potenza e di Matera sono gestiti dalla Regione per le funzioni di cui al punto 1 del primo comma dell'art. 17 della L.R. 2.3.1990 n. 7.

     3. Con decorrenza dalla approvazione del Programma Triennale di Formazione Professionale 1997/99, le funzioni amministrative relative ai rapporti convenzionali con i soggetti di cui alla lett. a del precedente art. 2, sono delegate alle Province per il territorio di rispettiva competenza.

     4. Le modalità di trasferimento ed esercizio delle funzioni delegate nonché i poteri d'indirizzo, coordinamento e vigilanza riservati al Consiglio ed alla Giunta Regionale ed i relativi limiti saranno fissati con legge regionale successiva.

     Con la medesima legge, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno regolati i rapporti finanziari, conseguenti alla delega, tra la Regione e le Province di Matera e Potenza ed il trasferimento alle stesse del personale di ruolo e di quello a tempo indeterminato in servizio, alla data di approvazione del Programma Triennale di F.P. 1997/99, nei Centri Regionali di F.P. della Regione e nei Centri di Formazione Professionale delle Comunità Montane di cui al precedente punto 1, anche mediante la costituzione di Organismi specifici per la Formazione Professionale partecipati da Enti pubblici e privati.

 

     Art. 20. (Convenzioni con gli enti).

     1. Per l'attuazione degli interventi formativi corsuali e per l'espletamento delle attività dei Centri di formazione professionale, previsti nell'art. 18, la Giunta Regionale approva le convenzioni con i soggetti di cui all'art. 5 lettera b) della legge 21 dicembre 1978 n. 845, in conformità con quanto stabilito nel comma seguente.

     2. Nelle predette convenzioni vengono stabiliti:

     a) i corsi, la sede di svolgimento, la durata ed il numero degli allievi previsti;

     b) l'eventuale attività dei C.F.P. relative all'orientamento professionale, alla osservazione del mercato del lavoro e alle politiche formativo-occupazionali;

     c) l'organico del personale direttivo, docente, amministrativo, ausiliario per il quale è previsto il finanziamento regionale;

     d) l'obbligo di applicare i contratti nazionali di lavoro di categoria al personale dipendente;

     e) l'entità del finanziamento regionale e le modalità di erogazione, di utilizzazione, di rendicontazione e di restituzione delle somme non utilizzate;

     f) l'obbligo, per gli enti gestori dei Centri di formazione professionale, di rendere pubblico il bilancio annuale delle attività formative e di istituire il Comitato di controllo sociale (di cui al successivo art. 25);

     g) l'obbligo di accettare la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante ispezioni e controlli.

     3. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare direttive ed istruzioni circa le modalità, i requisiti ed i criteri di presentazione delle proposte di convenzione, della gestione didattica e della rendicontazione, nonché della idoneità delle strutture e delle attrezzature tecnico-didattiche, conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, lettera L) della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono avere una durata pluriennale ma comunque non eccedente quella del programma triennale, con impegni di spesa da assumere annualmente.

 

     Art. 21. (Convenzioni con imprese e loro consorzi).

     1. La Regione attua interventi formativi in collaborazione con le imprese, o loro consorzi, mediante apposite convenzioni.

     2. Detti interventi formativi si realizzano mediante l'effettuazione di:

     a) tirocini da parte di utenti dei centri di formazione professionale o periodi formativi sul posto di lavoro previsti dalla legge n. 56/87, art. 17;

     b) iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del F.S.E.;

     c) iniziative formative per la riqualificazione e l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti che, se destinate a lavoratori autonomi, potranno essere oggetto di convenzione con le associazioni di categoria e con gli ordini professionali;

     d) azioni formative rivolte a titolari di contratto di formazione e lavoro o agli apprendisti, anche mediante gli opportuni accorpamenti di qualifiche tra più aziende interessate o mediante la costituzione di appositi consorzi.

     3. Per lo svolgimento dell'attività formativa l'impresa è tenuta a presentare apposito progetto didattico secondo quanto previsto al primo e secondo comma del precedente art. 10.

     4. La convenzione fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti, assicurando la partecipazione ai costi della impresa interessata.

     Le convenzioni possono prevedere che determinate attività siano svolte anche in collaborazione con Centri di Formazione Professionale a gestione pubblica o convenzionata.

     6. Alle convenzioni può aderire la Commissione regionale per l'impiego, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 56/1987.

 

     Art. 22. (Attività formative di alta qualificazione).

     1. Allo scopo di promuovere interventi formativi diretti a favorire l'acquisizione di capacità imprenditoriali e manageriali, di alte specializzazioni o di ruoli professionali avanzati, la Regione può stipulare convenzioni con imprese o associazioni di imprese, Università, organismi di ricerca e di formazione, e con altri soggetti pubblici e privati o costituire società miste a prevalente capitale pubblico o appositi consorzi o società consortili.

     2. Con le medesime modalità la Regione può inoltre affidare incarichi di progettazione delle suddette iniziative formative, di formazione del personale docente, di esame di efficacia delle iniziative realizzate, di produzione di sussidi e tecnologie educative, ivi compresi i supporti multimediali ed informatici.

 

     Art. 23. (Revoca delle convenzioni).

     1. In caso di inosservanza, da parte dei soggetti convenzionati, degli obblighi e delle disposizioni contenuti nella convenzione, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere entro congruo termine agli adempimenti richiesti, delibera la risoluzione della convenzione ed il recupero della sovvenzione erogata, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

     2. La Giunta Regionale provvede contestualmente affinché le attività formative in atto al momento della risoluzione siano portate a termine nelle forme gestionali previste dall'art. 17.

 

     Art. 24. (Finanziamento delle attività convenzionate).

     1. Il finanziamento delle attività di formazione è pari all'ammontare previsto dalle singole convenzioni e viene erogato con scadenza parallela allo svolgimento delle attività.

     2. L'ammontare del finanziamento è determinato con riferimento a quanto stabilito al precedente art. 7, secondo comma.

     3. Nelle more di approvazione del piano, la Giunta Regionale può procedere, su specifica richiesta dell'ente gestore, con anticipazione al massimo trimestrali, delle somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi.

 

     Art. 25. (Comitati di controllo sociale).

     1. Presso ogni Centro stabile di formazione professionale è costituito il Comitato di controllo sociale.

     2. Il Comitato di controllo sociale:

     a) formula proposte per la migliore organizzazione didattica del Centro, per le iniziative sperimentali ed integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;

     b) esprime parere vincolante nella attuazione dei servizi sociali in favore degli allievi e nell'impiego dei relativi stanziamenti;

     c) predispone e trasmette all'Assessorato regionale competente una relazione sulla situazione del Centro e delle singole iniziative formative.

     3. Il Comitato di controllo sociale è composto:

     a) dal responsabile del Centro;

     b) da un rappresentante del personale eletto in Assemblea con votazione a scrutinio segreto;

     c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e del movimento cooperativo, nei settori produttivi in cui opera il Centro;

     d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     e) da un rappresentante designato dall'ente gestore.

     4. Spetta al responsabile del Centro richiedere, in prima istituzione entro 30 giorni dall'inizio dell'anno formativo e successivamente entro il giorno della scadenza, le designazioni di cui al precedente comma ed indire la elezione dei rappresentanti del personale.

     5. Il Comitato di controllo sociale dura in carica 3 anni.

     6. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui mancano uno o più designazioni, purché si raggiunga almeno la maggioranza dei componenti.

     7. Ai componenti non spetta alcun compenso.

     8. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso, e conforme ad un regolamento-tipo da emanarsi dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     9. L'assessore delegato alla formazione professionale può in caso di persistente grave mancato funzionamento, procedere allo scioglimento del Comitato ed invitare il responsabile del Centro a provvedere, entro 30 giorni, agli adempimenti necessari per la sua ricostituzione.

     10. Il responsabile del Centro provvede alla attuazione dei provvedimenti proposti dal Comitato.

 

     Art. 26. (Beni prodotti).

     1. I beni prodotti dagli allievi durante le attività formative nei Centri di F.P. sono inventariati e, secondo le proposte dei Comitati di Controllo Sociale, devoluti ad enti, istituzioni per mostre-mercato e iniziative similari i cui introiti devono essere investiti per l'acquisto di materiali in dotazione e attrezzature e/o per attività formative o di supporto.

     2. I beni prodotti durante le attività formative realizzate al di fuori dei Centri di formazione professionale sono attribuiti ai soggetti gestori delle attività che ne acquisiscono la piena disponibilità, fermo restando che il corrispondente costo globale calcolato sulla base del costo dei materiali impiegati è detratto dalla quota di finanziamento previsto per la voce consumi in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione del potere pubblico al finanziamento della attività formativa.

 

     Art. 27. (Assistenza tecnica, vigilanza e controllo).

     1. La Giunta Regionale, attraverso il competente ufficio, esercita le funzioni inerenti:

     a) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento dei corsi;

     b) l'assistenza tecnica ai Centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi;

     e) la vigilanza ed il controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali.

     A sostegno dell'attività di vigilanza, la Giunta Regionale, può istituire, per casi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 28. (Corsi liberi).

     La Giunta Regionale autorizza corsi liberi di istruzione professionale, senza oneri per la Regione, purché non siano in contrasto con gli indirizzi del piano annuale o pluriennale di formazione professionale.

     2. La Giunta Regionale esercita le funzioni di vigilanza in ordine all'organizzazione e funzionamento di corsi liberi.

     3. Al termine dei corsi, che per durata, strutturazione e ordinamento sono assimilabili a quelli finanziati dalla Regione, gli allievi su richiesta dell'ente gestore possono conseguire l'attestato di qualifica con le modalità previste dall'art. 14.

     4. Per gli altri corsi potrà essere rilasciato dall'Ente gestore attestato di frequenza.

 

TITOLO QUINTO

OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 29. (Stato giuridico ed economico).

     1. Lo stato giuridico ed economico del personale sono fissati, fino a quando non sarà provveduto a norma dell'art. 9, terzo comma, della legge n. 845/1978:

     a) dal C.C.N.L. dei dipendenti regionali, per gli operatori dei Centri di Formazione Professionale a gestione diretta da parte della Regione;

     b) dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali per gli operatori dei Centri di Formazione Professionale delegati alle Comunità Montane;

     c) dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti convenzionati.

 

     Art. 30. (Albo regionale degli operatori della F.P.).

     1. Presso il Dipartimento Cultura e Formazione è istituito l'Albo regionale degli operatori della F.P., articolato in elenchi distinti:

     a) per il comparto pubblico e per quello convenzionato;

     b) per ambiti disciplinari omogenei, relativamente ai docenti;

     c) per funzioni relative alle competenze di cui al 3 punto del precedente art. 18;

     d) per funzioni relative al personale non docente;

     e) eventualmente per ambiti territoriali.

     2. L'Albo è finalizzato al perseguimento della qualificazione continua degli Operatori del settore e alla disciplina della loro mobilità programmata nonché all'espletamento delle funzioni di cui al 3 punto del precedente art. 18.

     3. Le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, nonché l'utilizzazione del personale in esso compreso saranno stabiliti dal Regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 31. (Vincoli per nuove assunzioni).

     1. Gli Enti delegati alla gestione dei Centri di Formazione Professionale non possono procedere all'assunzione di personale aggiuntivo a quello in servizio di ruolo o a tempo indeterminato, se non nell'ambito delle previsioni del Piano annuale e previa espressa autorizzazione del Dipartimento Cultura e Formazione.

     2. Per attività formative richiedenti particolari livelli di specializzazione, può essere autorizzato il ricorso a rapporti di collaborazione professionale definiti nel tempo e non rinnovabili.

 

TITOLO SESTO

INTERVENTI DI SOSTEGNO

 

     Art. 32. (Servizi e diritti degli allievi).

     1. La Regione promuove le iniziative per rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale predisponendo, in relazione a quanto previsto nei singoli piani annuali e nei limiti degli stanziamenti, gli interventi atti a garantire agli utenti:

     a) la fornitura gratuita di libri di testo, dispense, materiale tecnico-didattico, cancelleria ed ogni altro sussidio didattico di uso collettivo ed in particolare del materiale utile alla sperimentazione didattica;

     b) la fruizione di contributi per le spese di trasporto e di pensionato;

     c) la fruizione della mensa nei casi in cui tale servizio sia ritenuto assolutamente necessario;

     d) la istituzione di corsi a regime convittuale o semiconvittuale;

     e) la concessione di assegni di partecipazione, nella misura da stabilirsi in sede di approvazione del piano annuale, fatti salvi i diritti e le provvidenze stabilite con leggi dello Stato che non sono cumulabili;

     f) gli interventi specifici in favore di minorati, di invalidi civili per causa di lavoro o di servizio, che possono anche tradursi in servizi di accompagnamento e di trasporto, in lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, nell'adattamento del posto di lavoro, nell'abbattimento delle «barriere architettoniche» nella fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, nelle prestazioni di insegnanti di sostegno e di operatori sociali.

     2. Tali interventi debbono essere programmati in sede di approvazione del piano annuale.

     3. La frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge è equiparata a quella dei corsi scolastici per quanto concerne le agevolazioni relative ai mezzi di trasporto.

     4. Gli allievi hanno diritto, secondo la normativa statale, di chiedere il differimento del servizio militare di leva ai sensi dell'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     5. Tutti gli adulti che frequentano corsi di formazione professionale sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ed usufruiscono dei diritti da questa riconosciuti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali.

     6. I frequentanti le attività formative hanno diritto a riunirsi in assemblee, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 33. (Assicurazioni).

     1. Tutti gli allievi dei corsi istituiti, convenzionati, autorizzati, secondo le norme della presente legge, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, dovendosi considerare quali datori di lavoro, ai sensi dell'art. 9 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, tutti i soggetti attuatori dei corsi e delle iniziative formative.

     2. Altra assicurazione può essere stipulata a copertura di ogni infortunio degli allievi che possa verificarsi nel tragitto dal domicilio o dal luogo di tirocinio alla sede del corso e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche, ivi comprese quelle svolte in azienda o in luoghi diversi dalla sede dei corsi, nonché di quelle culturali, ricreative e sportive promosse dai soggetti responsabili dei corsi, anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi per accedere alle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli allievi con qualsiasi mezzo avvenga.

     3. L'assicurazione di cui al precedente punto 1 deve coprire anche i rischi connessi all'espletamento delle prove di cui al precedente art. 15.

     4. Le norme di cui sopra si estendono a tutto il personale che presta servizio presso i corsi finanziati dalla Regione.

     5. La Giunta Regionale stipula con società di assicurazione apposite convenzioni valide per tutte le iniziative formative a gestione diretta. I soggetti titolari dei corsi vi provvedono direttamente.

 

TITOLO SETTIMO

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 34. (Servizi e attività di orientamento).

     1. Allo scopo di favorire scelte formative e professionali autonome e consapevoli, la Regione organizza e promuove servizi e attività di carattere formativo e informativo rivolti alla generalità dei cittadini, con particolare riguardo all'utenza giovanile, e diretti a fornire la migliore conoscenza delle prospettive occupazionali, delle professioni, dei relativi percorsi formativi, delle dinamiche e delle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro.

     2. Detti servizi e attività possono esplicarsi attraverso:

     a) l'organizzazione delle informazioni e l'elaborazione di analisi a livello regionale, relative alle prospettive ed alle opportunità formative finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro;

     b) la produzione e diffusione di materiali specifici di supporto alle iniziative formative e informative per l'orientamento;

     c) l'adozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e diffusione mediante le pubblicazioni periodiche ed i mezzi della comunicazione di massa;

     d) l'organizzazione di centri di documentazione con funzioni di informazione e supporto destinati a soddisfare le richieste dirette dall'utenza;

     e) l'organizzazione o il sostegno di seminari, di convegni e di progetti di studio, ricerca e sperimentazione rivolti al conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma.

     3. Ai fini di cui alla lettera c) del precedente comma, il Dipartimento Cultura e Formazione cura la pubblicazione di un bollettino periodico di informazione, con distribuzione gratuita agli enti di F.P., ai Centri di F.P., agli Enti locali, alle Scuole pubbliche e alle istituzioni scolastiche, nonché alle associazioni ed ai cittadini che ne facciano richiesta.

     4. La Regione promuove opportune forme di integrazione e coordinamento delle attività e dei servizi di orientamento professionale con le analoghe iniziative assunte dai Distretti Scolastici, con riferimento delle competenze ad essi attribuite in materia di orientamento scolastico.

     5. L'accesso alle attività ed ai servizi di orientamento è libero e gratuito.

 

     Art. 35. (Articolazione organizzativa e territoriale).

     1. Nell'ambito delle determinazioni contenute nei piani annuali, presso i Centri di formazione professionale sono attivati servizi di orientamento, dotati degli strumenti e dei supporti necessari e collegati in rete con una struttura centrale di documentazioni allocata presso il Centro regionale di formazione professionale di Potenza.

     2. Al fine di garantire un efficace decentramento ed un idoneo rapporto diretto con l'utenza, i predetti servizi di orientamento possono essere istituiti anche presso strutture culturali pubbliche dislocate sul territorio.

 

TITOLO OTTAVO

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 36. (Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).

     1. Nelle more dell'attivazione di quanto previsto dalla presente legge, è assicurata la continuità dei servizi e delle attività in atto ai sensi della L.R. n. 13/1980, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

     2. Le Comunità Montane del Melandro, Vulture, dell'Alto Basento, del Medio Sinni, del Medio Agri Sauro e Lagonegrese, che di fatto gestiscono i C.F.P., continuano a gestire gli stessi nel regime di delega fissato dall'art. 11 della L.R. n. 13 del 1980.

     3. La L.R. 1 marzo 1980 n. 13 è abrogata.

 

     Art. 37. (Regolamento di attuazione). [9]

 

     Art. 38. (Norma finanziaria).

     Gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi formativi, secondo le procedure previste dalla presente legge, faranno carico ai pertinenti capitoli di bilancio rientranti nella rubrica «Formazione professionale» del Titolo II - Settore I.

 

     Art. 39. (Pubblicazione).

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33.

[2] Vedi l'art. 11 della L.R. 13 aprile 1996, n. 22.

[3] Comma così integrato dall'art. 4 della L.R. 19 dicembre 1994, n. 42.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 1992, n. 17.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1994, n. 42.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1998, n. 31.

[7] Punto già sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 dicembre 1994, n. 42, ora così nuovamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 aprile 1996, n. 22.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 aprile 1996, n. 22. Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 19 dicembre 1994, n. 42, a sua volta abrogata dall'art. 11 della stessa L.R. 22/96.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 13 aprile 1996, n. 22.