§ 3.6.20 - L.R. 11 dicembre 2003, n. 33.
Riordino del sistema formativo integrato.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 formazione professionale
Data:11/12/2003
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Il sistema formativo integrato.
Art. 3.  Destinatari degli interventi.
Art. 4.  Obbligo formativo.
Art. 5.  Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni.
Art. 6.  Formazione superiore.
Art. 7.  Formazione continua.
Art. 8.  Formazione permanente.
Art. 9.  Formazione rivolta a soggetti in condizione di svantaggio.
Art. 10.  Sistema di orientamento.
Art. 11.  Organizzazione del sistema integrato per l’impiego.
Art. 12.  Funzioni amministrative della Regione.
Art. 13.  Conferimento di funzioni.
Art. 14.  Funzioni amministrative delle Province.
Art. 15.  Modalità per l’attuazione del processo di conferimento delle funzioni - Poteri sostitutivi.
Art. 16.  Agenzie provinciali per la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego.
Art. 17.  Compiti delle agenzie provinciali.
Art. 18.  Disciplina del personale.
Art. 19.  Programmazione e valutazione.
Art. 20.  Formazione nella pubblica amministrazione.
Art. 21.  Modalità di attuazione.
Art. 22.  Requisiti dei soggetti attuatori.
Art. 23.  Selezione e sviluppo dei progetti.
Art. 24.  Iscrizione e selezione per l’ammissione ai corsi.
Art. 25.  Qualificazione della domanda formativa – Accreditamento.
Art. 26.  Rafforzamento della qualità dell’offerta formativa integrata.
Art. 27.  Standard dei servizi delle attività di orientamento, istruzione, formazione professionale e dell’impiego.
Art. 28.  Accertamento delle competenze.
Art. 29.  Libretto formativo personale.
Art. 30.  Certificazione delle competenze.
Art. 31.  Crediti formativi.
Art. 32.  Autorizzazione e riconoscimento di altre attività.
Art. 33.  Istituzione della Carta dei Diritti degli utenti e del contratto individuale di partecipazione formativa.
Art. 34.  Diritti essenziali dei partecipanti.
Art. 35.  Azioni di sostegno.
Art. 36.  Regime transitorio.
Art. 37.  POR Basilicata 2000 – 2006.
Art. 38.  Coordinamento con le Province.
Art. 39.  Norma finanziaria.
Art. 40.  Abrogazioni.
Art. 41.  Dichiarazione d’urgenza – Pubblicazione.


§ 3.6.20 - L.R. 11 dicembre 2003, n. 33.

Riordino del sistema formativo integrato.

(B.U. 16 dicembre 2003, n. 87).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione. [1]

     1. La presente legge disciplina le azioni per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Esso è finalizzato a realizzare lo sviluppo della professionalità quale risorsa umana, la promozione dell’occupabilità e dell’integrazione sociale e lavorativa.

     2. Il complesso delle azioni del sistema formativo integrato concorre a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro assicurando lo sviluppo dell’identità personale e sociale.

     3. Nel quadro degli orientamenti programmatici, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità.

     4. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale costituiscono servizio di interesse pubblico. Esse si pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono l’orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo dell’occupazione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dal Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione.

 

     Art. 2. Il sistema formativo integrato. [2]

     1. La Regione Basilicata promuove lo sviluppo del sistema formativo integrato mediante:

     a) azioni rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese con interventi, disciplinati al Titolo II della presente legge:

     – sui processi educativi e culturali;

     – di orientamento;

     – di istruzione e formazione iniziale;

     – di formazione superiore, compresa l’alta formazione;

     – di formazione continua e permanente;

     – di formazione rivolta a gruppi svantaggiati;

     – di esperienze di tirocinio e di alternanza,

     – di tipo finanziario per la promozione dell’occupazione e la creazione d’impresa;

     b) azioni per lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi pubblici e privati di orientamento, istruzione, formazione e dei servizi per l’impiego nonché per la promozione delle reti collaborative e per il rafforzamento dell’integrazione funzionale dei sistemi al fine di realizzare una offerta policentrica di servizi, disciplinate al Titolo IV della presente legge;

     c) azioni volte a rendere effettivo il diritto alla formazione ed al lavoro attraverso l’informazione e la comunicazione sociale, la rimozione di ostacoli all’accesso ed alla fruizione delle attività, l’adattamento dell’organizzazione e delle modalità formative e la modulazione dei tempi di formazione, disciplinate al Titolo V della presente legge.

     2. La Regione sostiene inoltre anche finanziariamente modalità formative individualizzate, anche se non legate ad una struttura corsuale.

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi. [3]

     1. Le azioni del sistema formativo integrato sono rivolte ai cittadini europei che abbiano assolto l’obbligo scolastico.

     2. La Regione stabilisce l’età di accesso, anche differenziata, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi e alle corrispondenti figure professionali.

     Per l’assolvimento dell’obbligo formativo, al fine di consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra istruzione e formazione professionale, la Regione definisce, con successivi atti normativi, percorsi almeno triennali integrati fra l’istruzione e la formazione professionale.

     3. Nell’accesso alle diverse azioni del sistema formativo integrato, la Regione garantisce l’uguaglianza di opportunità fra cittadini e le parità di trattamento, senza discriminazioni di sesso, di condizioni sociali, economiche e di ogni altro tipo.

     4. Le azioni del sistema formativo integrato sono garantite anche nei confronti degli stranieri e degli apolidi che dimorino in Italia e siano muniti di regolare permesso di soggiorno, ottenuto anche per ragioni di lavoro o di formazione. Essi godono degli stessi diritti dei cittadini, in materia di istruzione e di formazione professionale. A tal fine la Regione promuove l’adeguamento dell’offerta formativa alle loro specifiche esigenze anche attraverso attività di mediazione culturale.

     5. L’iscrizione e la frequenza ai diversi tipi di azioni del sistema formativo integrato finanziate dalla Regione sono di norma gratuite.

     6. L’accesso individuale alle attività di formazione superiore, continua e permanente è favorito mediante assegni formativi in favore delle persone che abbiano adempiuto all’obbligo formativo.

 

Titolo II

POLITICHE DI INTERVENTO

 

     Art. 4. Obbligo formativo. [4]

     1. La Regione, al fine di dare attuazione all’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 68 della Legge 17 maggio 1999 n. 144, come ridefinito dall’art. 2 comma 1 lett. C) della Legge 28 marzo 2003 n. 53, promuove il sistema unificato di istruzione e formazione regionale finalizzato alla educazione e preparazione professionale dei giovani fino al 18° anno di età per il conseguimento di qualifiche e specializzazioni professionali che assicurino l’ingresso nel mercato del lavoro.

     2. Il conseguimento delle qualifiche e delle specializzazioni può essere realizzato anche attraverso percorsi di apprendistato integrati da attività formative.

     3. I percorsi di istruzione e formazione hanno una durata triennale e sono articolati in un primo anno di formazione orientativa nell’area professionale di riferimento ed in due successivi anni di qualificazione professionale specifica.

     4. A seguito del conseguimento della qualifica professionale è possibile l’accesso ai percorsi di specializzazione di durata annuale per il conseguimento del diploma tecnico-professionale.

     Il diploma tecnico professionale costituisce il requisito d’ingresso alla formazione superiore.

     5. Il sistema unificato di istruzione e formazione è organizzato in modo da assicurare standard di qualità formativa elevata, una diffusa presenza territoriale, la varietà degli indirizzi formativi e professionali.

     6. La Regione emana gli indirizzi pedagogici, gli ordinamenti didattici e gli standard minimi per la certificazione delle qualifiche e delle specializzazioni tenuto conto degli standard definiti a livello nazionale.

     7. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e dell’istruzione e formazione professionale con il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l’amministrazione scolastica, promuove e sostiene l’offerta di percorsi formativi integrati, gli studi, la ricerca e la sperimentazione di modelli d’intervento, la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori, la produzione e l’acquisizione di supporti tecnici e didattici, lo sviluppo dei sistemi informativi, il trasferimento di buone pratiche, la rimozione degli ostacoli alla partecipazione, il supporto alle persone deboli, il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

     8. La Regione promuove e sostiene altresì prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell’istruzione scolastica regionale attraverso interventi per la qualificazione dell’esperienza didattica, l’ampliamento delle opportunità formative, compresi gli stages, la formazione del personale, lo sviluppo della programmazione e della valutazione, la sperimentazione, il rafforzamento degli strumenti dell’autonomia scolastica, lo sviluppo delle reti partenariali e l’integrazione con il sistema formativo.

 

     Art. 5. Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni. [5]

     1. La Regione promuove interventi che concorrono alla formazione integrale della persona umana attraverso il rafforzamento delle competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei diversi ambiti di esperienza, l’acquisizione dei saperi e dei linguaggi della modernità.

     2. Gli interventi sono rivolti a persone in età adolescenziale ed a giovani e si sviluppano anche nel quadro dell’offerta formativa integrata, attraverso il progressivo raccordo tra organismi di orientamento e formazione, istituti scolastici, università, organizzazioni educative culturali, sociali e professionali, imprese, centri di ricerca.

     3. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite dalla programmazione regionale.

 

     Art. 6. Formazione superiore. [6]

     1. La Regione promuove una offerta articolata di opportunità formative, rivolte a persone in cerca di occupazione, mediante interventi finalizzati all’acquisizione di competenze professionali, di qualifiche e specializzazioni e allo sviluppo dell’occupabilità. L’offerta formativa superiore è diretta:

     a) allo sviluppo di capacità professionali di persone che abbiano assolto all’obbligo formativo e che non proseguono negli studi universitari o che li hanno abbandonati;

     b) all’alta formazione post-universitaria per il conseguimento di specializzazioni professionali connessa all’esercizio di ruoli tecnico-specialistici e manageriali, alla ricerca scientifica e al trasferimento tecnologico.

     2. L’offerta formativa si realizza mediante:

     a) interventi di formazione integrata superiore da realizzarsi con il concorso di organismi di F.P., di scuole e imprese sulla base di intese programmatiche con le università per il riconoscimento dei crediti formativi;

     b) percorsi modulari nel quadro dell’offerta formativa policentrica;

     c) interventi di formazione finalizzati ad effettive opportunità di impiego e alla creazione d’impresa;

     d) percorsi o moduli formativi offerti a catalogo da fruire mediante borse di formazione su richiesta individuale degli interessati;

     e) interventi di specializzazione professionale;

     f) interventi di alta formazione o master da fruire mediante borse di formazione su richiesta individuale degli interessati;

     g) interventi di work experience;

     h) interventi formativi per lo sviluppo di competenze tecnico-specialistiche definiti nel quadro di intese programmatiche con l’università, con gli istituti di ricerca scientifica e tecnologica, con imprese, enti ed organizzazioni pubbliche e private in possesso di elevata esperienza specialistica e di contenuti innovativi;

     i) interventi formativi per l’acquisizione di specifiche competenze integrate all’esperienza di studio universitario;

     j) incentivi all’occupazione e alla creazione di impresa in coerenza con le norme comunitarie.

     3. Gli interventi formativi, a richiesta individuale, sono fruibili mediante borse di formazione finanziate dalla Regione, a condizione che:

     a) il richiedente abbia assolto all’obbligo formativo;

     b) le richieste siano corredate da un progetto individuale, che ne fornisca le motivazioni, sottoposto a valutazione. Per l’elaborazione del progetto gli interessati possono avvalersi del supporto per la consulenza orientativa delle Agenzie provinciali di cui al successivo art. 16 e degli organismi di orientamento accreditati [7];

     c) la sede formativa ospitante sia accreditata per la formazione superiore.

     4. Per la partecipazione a master presso organismi di alta formazione, università e consorzi universitari operanti in altre regioni o in altri Paesi dell’Unione Europea, privi di accreditamento, la Regione Basilicata concede le borse di formazione a seguito di accertamento dei requisiti di esperienza, capacità e qualità dei programmi formativi.

     5. La Regione istituisce il catalogo regionale di programmi di offerta formativa superiore, compresi i master, da fruire mediante borse di formazione, curandone periodicamente l’aggiornamento. Il catalogo contiene le informazioni relative all’attività formativa, agli organismi proponenti, alle sedi e ai periodi di svolgimento, ai costi, ai requisiti di accesso e alla certificazione finale. L’inserimento delle proposte nel catalogo, previo esame valutativo, è definito secondo tempi e modalità contenuti dagli avvisi pubblici emanati dalla Regione.

 

     Art. 7. Formazione continua. [8]

     1. La Regione sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale e dei lavoratori autonomi promuovendo interventi volti allo sviluppo delle competenze di base e tecnico-professionali, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione.

     2. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per l’adeguamento della professionalità dei propri dipendenti o a bisogni personali di crescita professionale espressi dai lavoratori, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori.

     3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o interaziendali attraverso percorsi corsuali e/o individuali, nonché attraverso la partecipazione alle attività formative offerte a catalogo su richiesta individuale degli interessati.

     4. Gli interventi formativi a richiesta individuale sono fruibili, da parte di coloro che hanno assolto l’obbligo formativo, mediante borse di formazione presso organismi accreditati per la formazione continua.

     5. Al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi, la Regione sostiene altresì l’azione delle Parti Sociali per l’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l’analisi dei bisogni formativi. La Regione assume inoltre le opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della Legge 388/2000.

     6. La Regione sostiene altresì la promozione, lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti di formazione continua costituite da raggruppamenti di imprese settoriali, aventi caratteristiche economico-produttive affini, e da organismi con sedi formative accreditate per la formazione continua. Alle reti possono altresì essere associati istituti scolastici, istituti di ricerca ed università.

     7. Le reti di formazione continua costituiscono una modalità di organizzazione che risponde a criteri di flessibilità, continuità, rapidità ed adattabilità dell’offerta formativa alle necessità del sistema produttivo regionale. Le reti operano sulla base di una progettazione annuale di massima, i cui singoli interventi possono essere modulati in ragione delle necessità aziendali ed attuati di volta in volta fornendo anticipatamente le specifiche tecniche per l’autorizzazione regionale.

     8. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.

 

     Art. 8. Formazione permanente. [9]

     1. Al fine di assicurare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la Regione promuove l’offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

     2. Gli interventi di formazione permanente si caratterizzano per brevità dei percorsi e sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze e di competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa.

     3. La Regione per rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sviluppa, nel quadro della programmazione formativa integrata, il progressivo raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio.

 

     Art. 9. Formazione rivolta a soggetti in condizione di svantaggio. [10]

     1. La Regione promuove, attraverso le politiche formative integrate, l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti in condizione di svantaggio mediante:

     a) interventi di sostegno all’integrazione nelle attività formative;

     b) interventi di orientamento, formazione e promozione dell’occupazione rivolti a distinti gruppi di destinatari;

     c) interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione.

     2. Gli interventi perseguono obiettivi di inclusione sociale e sono attuati secondo modalità formative rispondenti alla condizione ed ai bisogni dei destinatari.

     3. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, istituzionali e sociali, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l’accesso alle opportunità formative ed occupazionali.

 

     Art. 10. Sistema di orientamento. [11]

     1. La Regione assicura ai cittadini l’orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative attraverso lo sviluppo di attività di informazione orientativa, consulenza orientativa e formazione orientativa.

     2. Le attività sono finalizzate a supportare la definizione dei percorsi personali attraverso l’auto-orientamento e la ricerca attiva delle opportunità.

     3. Gli interventi di orientamento si realizzano con il concorso di soggetti pubblici e privati e più in particolare con:

     a) le Agenzie provinciali di cui al successivo art. 16 [12];

     b) le sedi operative accreditate per l’orientamento.

     4. Gli interventi di orientamento si realizzano altresì attraverso progetti integrati con il concorso delle sedi orientative, delle scuole, dell’università, delle imprese, con le istituzioni locali e le organizzazioni sociali, in raccordo con la rete dei servizi per l’impiego [13].

     5. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di orientamento sostenendo la ricerca, l’innovazione delle pratiche orientative, lo sviluppo del teleorientamento, la sperimentazione e la formazione degli orientatori.

 

     Art. 11. Organizzazione del sistema integrato per l’impiego. [14]

     1. Al fine di rendere incisiva la strategia di prevenzione della disoccupazione, di contrastare la disoccupazione di lunga durata e rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione, in coerenza con gli orientamenti dell’Unione Europea, definisce l’organizzazione del sistema regionale per l’impiego preposto allo sviluppo dei programmi integrati di politica attiva del lavoro.

     2. Il sistema regionale per l’impiego si configura come un insieme articolato di servizi territoriali e di funzioni strategiche per la promozione dell’occupazione e delle politiche sociali del mercato del lavoro.

 

Titolo III [15]

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 12. Funzioni amministrative della Regione. [16]

     1. Sono riservate alla Regione, al fine di assicurarne l’esercizio unitario, le seguenti funzioni:

     a) indirizzo e coordinamento, programmazione, monitoraggio e valutazione, vigilanza e controllo delle politiche dell’orientamento, dell’istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, assicurandone l’integrazione e l’unitarietà su tutto il territorio regionale della Basilicata;

     b) programmazione, su proposta delle Province, delle risorse pubbliche destinate agli interventi del sistema formativo integrato e dell’offerta formativa;

     c) programmazione del sistema scolastico ed universitario e dell’offerta formativa integrata, sentite le Province;

     d) definizione delle modalità e gestione dell’accreditamento delle strutture formative, della certificazione professionale e degli standard formativi;

     e) promozione e sviluppo delle azioni per il rafforzamento dei sistemi e delle azioni per lo sviluppo dei progetti integrati territoriali, degli incentivi alla formazione ed alla occupazione e degli interventi sperimentali per l’innovazione e l’innalzamento della qualità del sistema integrato regionale;

     f) programmazione, controllo e certificazione delle spese, monitoraggio e valutazione nonché funzioni connesse all’attività di sorveglianza nel quadro dell’attuazione dei programmi comunitari;

     g) gestione dei rapporti con l’Unione Europea, con le articolazioni centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università.

 

     Art. 13. Conferimento di funzioni. [17]

     1. La Regione Basilicata, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed al fine di assicurare l’integrazione tra i servizi per l’impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province funzioni amministrative e compiti in materia di formazione ed orientamento professionale, come definite dalla presente legge e con esclusione delle competenze riservate espressamente alla Regione.

     2. Le Province esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione annuale sull’attività compiuta.

 

     Art. 14. Funzioni amministrative delle Province. [18]

     1. Le Province concorrono alla individuazione delle attività formative da realizzare nel territorio regionale e alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali in materia di offerta formativa. Esse sono responsabili della corretta attuazione dei programmi definiti dalla Regione.

     2. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni:

     a) lo sviluppo dei procedimenti tecnici ed amministrativi connessi all’attuazione della programmazione regionale nell’ambito del territorio provinciale, assumendo direttamente la gestione dei finanziamenti con la sola esclusione di quelli di particolare rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, in sede di programmazione, alla diretta responsabilità regionale;

     b) l’emanazione, di concerto con la Regione e nel rispetto delle linee di indirizzo e di programmazione da quest’ultima fissate, degli avvisi pubblici per l’affidamento dei progetti agli organismi con sedi accreditate;

     c) la selezione, il controllo di conformità e regolarità dei progetti;

     d) la stipula e la revoca delle concessioni per l’affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti;

     e) il monitoraggio, le verifiche finanziarie e la rendicontazione delle attività affidate in concessione;

     f) la vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione;

     g) le rilevazioni di placement e la valutazione degli esiti progettuali;

     h) la nomina delle Commissioni esaminatrici per la realizzazione delle prove finali a conclusione delle attività formative;

     i) l’affidamento alle agenzie provinciali di cui all’art. 16 della presente legge degli interventi previsti dalla programmazione regionale e tutti gli adempimenti conseguenti.

     3. Le Province definiscono entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge le piante organiche in relazione all’esercizio delle nuove funzioni conferite con la presente legge. A tal fine, nell’esercizio della propria autonomia gestionale, le Province destinano prioritariamente il personale rientrante nei ruoli sovrannumerari provinciali, già messi a disposizione delle Agenzie di cui all’art. 6 L.R. 12/98, sempre che tale personale, interpellato dalla Amministrazione Provinciale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non eserciti l’opzione per essere inserito nell’organico dell’Agenzia.

     4. La Regione provvederà ad integrare i fabbisogni aggiuntivi, per garantire l’espletamento delle funzioni delegate alle Province e per mantenere costanti i contingenti di personale impiegati a tale scopo, sia mediante trasferimenti alle Province e di personale del ruolo regionale, sia attraverso trasferimento di risorse finanziarie in favore delle stesse.

 

     Art. 15. Modalità per l’attuazione del processo di conferimento delle funzioni - Poteri sostitutivi. [19]

     1. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province, la Regione provvede al trasferimento di beni e di risorse finanziarie, umane e strumentali, mediante atti amministrativi assunti di concerto con le Province.

     2. L’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province è subordinato alla reale consistenza di beni e di risorse finanziarie, umane e strumentali.

     3. Il trasferimento delle funzioni può essere graduale, secondo date certe, in modo da garantire il suo completamento entro il 31 luglio 2004, salvo in ogni caso quanto stabilito nel comma precedente.

     4. Qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti, non rispettando termini o comunque non esercitando con tempestività ed efficienza le funzioni conferite, la Regione esercita i relativi poteri sostitutivi, svolgendo le funzioni in luogo delle Province ovvero mediante la nomina di commissari ad acta.

 

     Art. 16. Agenzie provinciali per la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego. [20]

     1. Le Province di Potenza e di Matera istituiscono rispettivamente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente, una Agenzia provinciale avente le caratteristiche dell’organismo di diritto pubblico, di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata “Agenzia provinciale per l’istruzione e la formazione professionale, l’orientamento e l’impiego” [21].

     2. Le Agenzie provinciali perseguono finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica. Esse costituiscono strumento operativo delle politiche provinciali e regionali in materia di formazione professionale, orientamento e politiche attive del lavoro.

     3. Le agenzie provinciali sono enti strumentali delle Province per l’esercizio dei compiti indicati nel successivo art. 17 e delle funzioni conferite con la presente legge. Di esse le Province si avvalgono per la gestione del relativo servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 113/bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 269/2003. Esse sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai rispettivi consigli provinciali.

     4. Le Agenzie provinciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio [22].

     5. L’ordinamento ed il funzionamento delle Agenzie provinciali sono disciplinati dallo Statuto [23].

     6. Le Province conferiscono e detengono il capitale di dotazione delle Agenzie provinciali e provvedono al loro finanziamento; ne determinano le finalità e gli indirizzi, secondo quanto previsto dalla presente legge; ne approvano gli atti fondamentali, ivi compresa la dotazione organica; ne nominano gli organi; ne esercitano la vigilanza ed il controllo; ne verificano i risultati della gestione; provvedono alla copertura di eventuali costi sociali [24].

     La Regione assicura alle Province, mediante stanziamenti determinati annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio, i trasferimenti delle risorse necessarie per il funzionamento delle Agenzie speciali.

     7. Gli statuti delle Agenzie provinciali prevedono un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione [25].

 

     Art. 17. Compiti delle agenzie provinciali. [26]

     1. Le Agenzie provinciali, costituite con le modalità di cui al precedente articolo 16, realizzano mediante atti dalle stesse programmate, ed assunti secondo gli indirizzi fissati dalle Province in coerenza con la programmazione regionale, azioni nei seguenti settori di orientamento, formazione professionale e politiche attive del lavoro:

     a) la gestione operativa del sistema unificato di istruzione e formazione, con particolare riguardo alla formazione iniziale ed all’obbligo formativo, sulla base di risorse statali, regionali e provinciali loro assegnate, nonché con il ricorso a fondi comunitari;

     b) interventi nel campo dell’offerta formativa rivolta a gruppi svantaggiati e della formazione permanente;

     c) lo sviluppo di attività di orientamento;

     d) la progettazione e la gestione di progetti integrati di politica attiva del lavoro.

     2. Gli interventi previsti nel comma precedente sono realizzati dalle Agenzie provinciali in sedi operative accreditate per la formazione o per l’orientamento [27].

     3. La Regione sostiene nel quadro della propria programmazione e con risorse comunitarie, statali e regionali, le attività delle Agenzie provinciali per l’Impiego, previa valutazione dei risultati, commisurando la quantità di risorse affidate alla efficacia, alla efficienza ed alla qualità delle prestazioni erogate [28].

 

     Art. 18. Disciplina del personale. [29]

     1. Le Agenzie provinciali operano in continuità di gestione con le due Agenzie provinciali per l’orientamento e la formazione di Potenza e di Matera, istituite con l’art. 6 della L.R. 12/98.

     2. Le Agenzie provinciali istituite con la presente legge operano avvalendosi del personale regionale, e del personale rientrante nei ruoli soprannumerari provinciali, già messo a disposizione dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza presso la Agenzie di cui all’art. 6 L.R. 12/98, nonché del personale di cui al comma 3 del presente articolo.

     3. Il personale attualmente in servizio presso le Agenzie di cui all’art. 6 della L.R. 12/1998, assunto con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 luglio 2003, è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento delle Province di Potenza e di Matera, per l’espletamento delle funzioni ad esse conferite dalla presente legge. Tale personale transita alle dipendenze delle Province senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro già esistente con le citate Agenzie, riconoscendosi che il suddetto personale è funzionale alle esigenze delle Amministrazioni Provinciali per il rapporto da tempo con esse stabilito e per l’esperienza acquisita nella materia della formazione professionale.

     Il regime giuridico e contrattuale è completamente equiparato a quello del personale già rientrante nei ruoli soprannumerari provinciali. Ai fini dell’inquadramento e dell’attribuzione dei profili professionali, si fa riferimento ai titoli nonché alla attività effettivamente svolta da ogni singolo lavoratore al momento della entrata in vigore della L.R. 12/98 ovvero, per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato in data posteriore, al momento di instaurazione del rapporto di lavoro, sulla base di tabelle di equiparazione.

     4. Il personale rientrante nel ruolo soprannumerario, di cui al precedente comma 2, e nei ruoli speciali ad esaurimento delle Province, di cui al precedente comma 3, è assegnato funzionalmente ai ruoli delle Agenzie provinciali nei limiti numerici che residuano a seguito del suo impiego per le funzioni conferite alle Province con la presente legge, secondo quanto stabilito al precedente art. 14.

     5. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e sentite le rappresentanze sindacali, apposito regolamento con il quale:

     a) disciplina il trasferimento del personale dipendente della Regione Basilicata, di cui al comma 2, presso le Agenzie costituite con la presente legge, i termini e le modalità entro i quali tali dipendenti possono esercitare l’opzione per il trasferimento nonché la possibilità per tale personale di essere destinato ad operare presso le Agenzie in posizione di comando o di distacco;

     b) determina le modalità di accesso e l’entità degli incentivi concessi in favore del personale già in servizio presso le Agenzie di cui all’art. 6 della L.R. 12/1998 che recedano per dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro ovvero siano autorizzati dall’Ente previdenziale di appartenenza alla prosecuzione volontaria;

     c) disciplina la concessione di incentivi in favore di società, ditte individuali e organismi di formazione che, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto a tempo pieno ed indeterminato i dipendenti già in servizio presso le Agenzie di cui all’art. 6 della L.R. 12/98.

     6. Gli incentivi previsti dal comma 5 sono riconosciuti entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 39 commi 2 e 3.

     7. Gli oneri relativi al personale inserito nei ruoli speciali ad esaurimento sono a carico del bilancio regionale, fatta salva l’assegnazione da parte delle Province a funzioni diverse da quelle delegate dalla presente legge.

 

     Art. 19. Programmazione e valutazione. [30]

     1. Al fine di assicurare l’unitarietà del sistema formativo integrato, ed il suo sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione, delle norme e degli orientamenti comunitari e statali, la Regione definisce triennalmente il Piano di Indirizzo Generale Integrato delle azioni di orientamento, di istruzione e formazione professionale e dell’impiego, assumendo come riferimento le linee di programmazione del PRS, i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali ed il DAPEF di cui alla L.R. 34/01 [31].

     2. Le Province concorrono alla definizione del Piano trasmettendo alla Regione proposte di linee di intervento entro il 30 giugno di ogni anno, relative alla annualità successiva, sulla base di consultazioni con le forze sociali e produttive.

     3. Il Piano di Indirizzo Generale Integrato definisce triennalmente [32]:

     a) le priorità, gli obiettivi specifici, le performance di realizzazione, di risultato e di impatto attesi da ciascuna azione programmatica;

     b) le tipologie di intervento, gli standard ed i destinatari;

     c) le risorse finanziarie destinate a ciascuna azione con l’indicazione di quelle riservate alla Regione;

     d) le norme tecniche ed amministrative di attuazione connesse alle procedure di selezione dei progetti, di gestione, di controllo, di monitoraggio, di informazione e pubblicità e di valutazione finale dei progetti.

     4. il Piano di Indirizzo Generale Integrato è accompagnato dal rapporto di esecuzione e di valutazione ex-post delle azioni programmate nella precedente annualità e dal rapporto di valutazione ex-ante dell’annualità di riferimento. La valutazione è finalizzata a verificare i risultati e gli impatti formativi, professionali, occupazionali e sociali nonché la qualità delle realizzazioni.

     5. Il Piano di Indirizzo Generale Integrato è adottato dalla Giunta Regionale, a seguito di consultazione con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più rappresentative a livello regionale, e viene trasmesso alle commissioni consiliari competenti. Il piano è approvato a seguito del parere delle commissioni consiliari competenti, che lo esprimono entro venti giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine, il parere si intende positivamente espresso [33].

     6. [Entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Regionale definisce la dotazione finanziaria di ciascuna misura di intervento del Piano] [34].

 

     Art. 20. Formazione nella pubblica amministrazione. [35]

     1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale elemento fondamentale per l’adeguamento dell’azione amministrativa alle esigenze economiche e sociali del territorio e per il miglioramento della qualità dei servizi.

     2. La programmazione regionale, d’intesa con gli enti locali e con il coinvolgimento di altri soggetti della pubblica amministrazione, prevede interventi formativi volti a sostenere i processi di adeguamento e riforma in atto, con particolare riguardo al decentramento, alla riorganizzazione delle funzioni, alla semplificazione amministrativa, alla comunicazione e al rapporto con i cittadini, nonché a favorire l’esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali.

 

Titolo IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 21. Modalità di attuazione. [36]

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati:

     a) in forma diretta da parte della Regione;

     b) in forma diretta da parte delle Province, che si avvalgono all’uopo delle Agenzie provinciali di cui al precedente art. 16 [37];

     c) da altri organismi pubblici e privati che dispongono in Basilicata di sedi operative accreditate per l’orientamento e/o la formazione professionale, in regime di concessione amministrativa mediante convenzione, a seguito di procedure di evidenza pubblica.

     2. La Regione e le Province possono inoltre stipulare, a seguito di procedure di evidenza pubblica, convenzioni con organismi pubblici e privati per fornitura di servizi per ricerca, studi, assistenza tecnica, progettazione, valutazione, informazione, comunicazione.

     3. Per le attività gestite in forma diretta la Regione, le Province e le Agenzie Provinciali possono stipulare contratti di collaborazione professionale con esperti e tecnici individuati esclusivamente attraverso procedure aperte di selezione sulla base di avvisi pubblici.

     4. Nei progetti finalizzati all’occupazione le imprese interessate possono essere attivamente coinvolte in tutte le fasi di vita del progetto formativo, anche attraverso la stipula di convenzioni plurilaterali con l’amministrazione concedente e gli organismi di formazione e pertanto essere associate alle responsabilità dei risultati dei progetti, fermo restando che le imprese convenzionate non assumono la qualità di concessionarie.

     5. Le convenzioni plurilaterali possono altresì essere stipulate per progetti di formazione che coinvolgono oltre l’organismo di formazione altri soggetti pubblici e privati associandoli alle responsabilità sui risultati.

 

     Art. 22. Requisiti dei soggetti attuatori. [38]

     1. Tutti gli interventi di orientamento, istruzione e formazione professionale, finanziati con risorse pubbliche comunitarie, statali, regionali e provinciali, sono realizzati attraverso le sedi operative degli organismi pubblici e privati in possesso dei requisiti per l’accreditamento, definiti con apposito regolamento regionale, nel rispetto dei livelli minimi essenziali fissati nazionalmente.

     2. La realizzazione delle attività può essere affidata ai seguenti organismi:

     a) enti pubblici ed enti privati che svolgono per statuto in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale [39];

     b) consorzi o società consortili di formazione con prevalente partecipazione pubblica;

     c) Imprese e loro consorzi;

     d) imprese no profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;

     e) [Agenzie provinciali costituite nei modi previsti dal precedente art. 16] [40].

 

     Art. 23. Selezione e sviluppo dei progetti. [41]

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati sulla base di progetti elaborati in conformità alle disposizioni regionali di natura regolamentare, tecnica e finanziaria ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e settoriale.

     2. Per gli interventi non realizzati in forma diretta dalla Regione o dalle Province, i progetti, presentati sulla base degli avvisi pubblici emanati dalla Regione o dalle Province, sono sottoposti a procedure di valutazione per la loro selezione ai fini dell’ammissibilità a finanziamento.

     3. La valutazione viene effettuata da commissioni di esperti interni e/o esterni alle amministrazioni, anche mediante l’individuazione di una struttura esterna selezionata a seguito di evidenza pubblica, sulla base di criteri di ammissibilità, di rispondenza alla programmazione regionale, di rilevanza formativa e professionale, di impatto e reale prospettiva occupazionale, di coerenza e qualità progettuale, di fattibilità, di congruità e di capacità del soggetto attuatore. Costituiscono elementi di valutazione dei progetti anche gli esiti dell’attività di controllo e valutazione dell’accreditamento.

     4. I progetti finanziati sono sottoposti a controllo di conformità tecnica e regolarità organizzativa ed amministrativa, di monitoraggio e di valutazione finale. Gli esiti della valutazione finale dei progetti realizzati costituiscono elementi di valutazione della efficacia e della efficienza degli organismi ai fini dell’accreditamento.

 

     Art. 24. Iscrizione e selezione per l’ammissione ai corsi. [42]

     1. L’iscrizione e l’ammissione alle azioni previste nella presente legge è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi programmi e dagli appositi bandi o avvisi.

     2. Negli avvisi pubblici devono essere indicati:

     a) la finalità del corso;

     b) la sua durata;

     c) il luogo ove si svolgeranno le attività;

     d) i requisiti necessari per l’accesso;

     e) le provvidenze a favore dei corsisti;

     f) l’oggetto delle prove selettive da effettuare nel caso il numero di domande sia superiore ai posti disponibili.

     3. L’avviso pubblico, emanato a cura del soggetto titolare dell’attività formativa, è pubblicato almeno su un quotidiano a diffusione regionale ed è affisso all’albo pretorio dei Comuni interessati.

     4. [La selezione tende ad accertare, mediante prove di tipologia mista (risposta sintetica e scelta multipla), il possesso delle capacità di base per la proficua frequenza dei corsi ed è demandata ad una commissione composta:

     a) da un funzionario regionale o provinciale, con funzioni di presidente;

     b) da tre rappresentanti del soggetto titolare dell’attività;

     c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale indicati dagli organismi direttivi degli stessi] [43].

     5. [Trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c), si provvede alla loro sostituzione con esperti dei rispettivi settori] [44].

 

Titolo V

QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

 

     Art. 25. Qualificazione della domanda formativa – Accreditamento. [45]

     1. La Regione sviluppa interventi volti a favorire l’emergere della domanda formativa, mediante:

     a) azioni di informazione e sensibilizzazione;

     b) iniziative di consultazione ricorrente con i soggetti coinvolti;

     c) indagini mirate per la conoscenza dei fenomeni di rilevanza formativa ed occupazionale;

     d) azioni per l’osservazione e il monitoraggio della domanda formativa anche attraverso le Agenzie speciali provinciali;

     e) accordi e intese di programma con soggetti pubblici e privati.

     2. Al fine di qualificare l’offerta formativa integrata e di accrescere la ricaduta degli investimenti in termini di professionalità e di occupabilità, la Regione adotta il sistema di accreditamento delle sedi operative per l’orientamento e la formazione, allocate sul territorio regionale, e sviluppa azioni per il rafforzamento della qualità dei servizi e la definizione degli standard formativi.

     3. Il sistema per l’accreditamento è approvato con regolamento della Giunta Regionale.

     4. La Regione, al fine di assicurare una offerta qualificata dei servizi, adotta il sistema di accreditamento delle sedi operative per l’orientamento e la formazione, allocate sul territorio regionale di Basilicata.

     5. L’accreditamento è finalizzato ad assicurare:

     a) la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa ed orientativa volta alla promozione dell’occupazione;

     b) la creazione di un sistema aperto e pluralistico nel rispetto dei principi di libera concorrenza.

     6. L’accreditamento è un processo di graduale incremento degli standard qualitativi e si sviluppa in fasi successive che vanno dal riconoscimento iniziale al riconoscimento definitivo, alla qualificazione continua delle sedi operative.

     7. La Regione aggiorna periodicamente l’elenco degli organismi che dispongono di sedi operative accreditate per l’orientamento e la formazione.

 

     Art. 26. Rafforzamento della qualità dell’offerta formativa integrata. [46]

     1. La Regione sostiene la qualificazione dell’offerta formativa integrata attraverso interventi per l’innalzamento degli standard di prestazione delle Agenzie provinciali di cui all’art. 16 della presente legge e delle sedi operative accreditate per l’orientamento e la formazione professionale degli organismi pubblici e privati [47].

     2. Gli interventi mirano a realizzare una progressiva qualificazione dell’offerta dei servizi informata a criteri di unitarietà e sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale.

     3. A tal fine la Regione attua interventi di sostegno per la formazione delle figure operanti nel sistema, per la ricerca e gli studi, per la diffusione di buone pratiche e la sperimentazione, per l’incremento degli standard qualitativi dei servizi e delle attività connesse al processo di accreditamento.

 

     Art. 27. Standard dei servizi delle attività di orientamento, istruzione, formazione professionale e dell’impiego. [48]

     1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce gli standard di qualità dei servizi, delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e ne effettua il controllo, il monitoraggio e la valutazione.

     2. In particolare la Giunta:

     a) definisce gli standard formativi;

     b) definisce le tipologie di servizio e gli standard di qualità e prestazione delle attività erogate su tutto il territorio regionale dalle Agenzie provinciali, istituite con la presente legge;

     c) definisce i profili formativi e le qualifiche professionali;

     d) definisce i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza;

     e) definisce i criteri e le modalità per l’autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni professionali di : competenze, qualifica e specializzazione [49];

     f) valuta i programmi formativi per il loro inserimento nei cataloghi regionali della formazione superiore e continua, ne valida la loro efficacia e li certifica;

     g) definisce i requisiti essenziali, generali e specifici, delle attività di orientamento e formazione sotto il profilo tecnico, didattico, organizzativo e funzionale;

     h) definisce i requisiti generali e specifici del sistema di controllo, di monitoraggio e valutazione della qualità, dell’efficacia degli interventi.

     3. A seguito di controllo, monitoraggio e valutazione di qualità, la Regione programma ed attiva gli interventi di sostegno alla qualificazione previsti nella presente legge.

 

     Art. 28. Accertamento delle competenze. [50]

     1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto, ovvero un inquadramento professionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione.

     A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l’individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

     2. [Titolari del potere di riconoscimento delle competenze sono i soggetti formativi del sistema] [51].

 

     Art. 29. Libretto formativo personale. [52]

     1. Gli studenti, all’atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all’assolvimento dell’obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.

     2. La Giunta Regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che frequentano percorsi formativi di istruzione e di formazione professionale.

     3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell’educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

 

     Art. 30. Certificazione delle competenze. [53]

     1. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell’accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, rilascia le certificazioni professionali di: competenze, qualifica e specializzazione, secondo i modelli adottati dalla Giunta Regionale [54].

     2. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione, in tutti i casi stabiliti dalla normativa statale vigente, sono valide ai fini del collocamento, dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale. Le certificazioni rilasciate dalla Regione costituiscono titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi.

     3. Le certificazioni sono rilasciate dalla Regione e devono essere debitamente datate e firmate dal Presidente della Commissione Esaminatrice e dall’Assessore Regionale alla Formazione Professionale.

 

     Art. 31. Crediti formativi. [55]

     1. Il credito formativo è costituito dal valore, attribuibile a competenze acquisite, che è riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale.

     2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione di valore provvede l’istituzione educativa e formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con l’istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.

 

     Art. 32. Autorizzazione e riconoscimento di altre attività. [56]

     1. Gli organismi accreditati ai sensi dell’articolo 25 della presente legge che organizzano attività formative non finanziate con risorse pubbliche possono richiedere, alla Provincia competente per territorio ovvero all’Ente subentrante nell’esercizio della funzione, l’autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni [57].

     2. Gli stessi organismi possono richiedere alla Regione di essere inseriti all’interno di elenchi che contengano le offerte formative validate.

 

Titolo VI

DIRITTI DEI PARTECIPANTI

 

     Art. 33. Istituzione della Carta dei Diritti degli utenti e del contratto individuale di partecipazione formativa. [58]

     1. La Carta dei Diritti degli utenti del sistema formativo integrato contiene i principi fondamentali per l’accesso, per la partecipazione formativa e la regolamentazione dei rapporti fra utenti e organismi di formazione.

     2. La Carta dei Diritti degli utenti è adottata dalla Giunta Regionale con apposito regolamento.

     Gli enti, gli altri organismi convenzionati e gli operatori delle azioni previste dai programmi di attività devono conformarsi ai principi contenuti dalla Carta dei Diritti degli utenti a pena di decadenza.

 

     Art. 34. Diritti essenziali dei partecipanti. [59]

     1. I partecipanti alle attività formative hanno diritto, ove consentito dalla normativa statale vigente:

     a) di chiedere il differimento del servizio militare di leva e del servizio civile;

     b) di esercitare i diritti in ordine alla tutela della dignità dei lavoratori e delle libertà sindacali;

     c) di usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole relative ai mezzi di trasporto;

     d) di essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro;

     e) al rilascio del libretto formativo personale;

     f) incentivi all’accesso.

 

     Art. 35. Azioni di sostegno. [60]

     1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini agli interventi previsti dalla presente legge, la Regione, nell’ambito delle norme di attuazione e delle disponibilità previste dalla programmazione regionale, è impegnata ad assicurare misure per:

     a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;

     b) la concessione di borse di formazione;

     c) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali gli stages o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;

     d) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;

     e) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;

     f) la concessione di assegni di partecipazione.

     2. La Regione, inoltre, nel quadro della programmazione regionale, assicura interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne sono oggettivamente impedite. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite, di volta in volta, sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

 

Titolo VII

NORME FINALI

 

     Art. 36. Regime transitorio.

     1. Fino alla completa operatività delle Agenzie Provinciali di cui all’art. 16, la Regione continua ad attuare gli interventi in forma diretta e in regime di concessione amministrativa mediante convenzione con gli organismi pubblici e privati di formazione professionale.

     2. Gli interventi di formazione già affidati alle Province ed in corso di realizzazione sono realizzati e conclusi dalle stesse secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il trasferimento dei fondi per le funzioni conferite alle Province è assicurato in relazione alla idoneità organizzativa ed attuativa delle strutture e delle agenzie provinciali.

 

     Art. 37. POR Basilicata 2000 – 2006.

     1. Per l’attuazione delle iniziative previste nel POR Basilicata 2000 - 2006 e fino al compimento di tutte le attività necessarie al completo esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti conferiti alle Province con la presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla entrata in vigore della presente legge.

     2. Per le attività di cui al comma 1, una volta effettuate dall’Assessorato regionale alla Formazione Professionale le procedure di selezione dei progetti presentati sulla base delle chiamate per avviso pubblico, la fase di gestione delle iniziative viene affidata alle Province, con le modalità e i criteri di cui alla presente legge e nel rispetto della vigente disciplina della U.E. in materia di appalti pubblici di servizi.

     3. In deroga a quanto disposto nel presente articolo, i piani annuali di cui all’art. 19 possono prevedere forme ulteriori di attuazione dell’esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti ad esse attribuite dalla presente legge.

 

     Art. 38. Coordinamento con le Province.

     1. E’ istituita la Conferenza permanente fra Regione e Province per la verifica dell’attuazione della presente legge.

     2. Fanno parte della Conferenza il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, l’Assessore alla Cultura e Formazione o suo delegato, i Presidenti delle Province o loro delegati, gli Assessori alla Formazione delle Province o loro delegati.

     3. La Conferenza valuta e monitora:

     a) lo stato di attuazione della presente legge;

     b) il processo di delega delle funzioni amministrative previsto dalla presente legge.

 

     Art. 39. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri finanziari per il funzionamento delle Agenzie provinciali e quelli relativi alle attività sono a carico dei fondi statali e regionali, anche di provenienza comunitaria.

     2. Agli oneri di cui al comma 5 - lett. b) dell’art. 18 si fa fronte per l’anno 2003 con le risorse rivenienti dal D.M. 173/02 iscritte alla UBP 0951.01 del bilancio regionale 2003 e, per gli anni successivi, con le risorse rese disponibili da eventuali rifinanziamenti.

     3. Agli oneri di cui al comma 5 - lett. c) dell’art. 18 si fa fronte, a decorrere dall’anno 2003 con le risorse all’uopo destinate nei Piani Regionali Annuali di Formazione Integrata.

 

     Art. 40. Abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio all’art. 37 della presente legge, sono abrogate le LL.RR. 2 marzo 1990, n. 7; 13 aprile 1996, n. 22; 11 novembre 1996, n. 55; 25 luglio 1997, n. 36; 27 febbraio 1998, n. 12; 8 settembre 1998, n. 31 e tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 41. Dichiarazione d’urgenza – Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[5] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[7] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[9] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[10] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[11] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[12] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[13] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[14] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[15] Titolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[22] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[23] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[24] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[25] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[26] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[28] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[29] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[32] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[33] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[34] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[35] Il Titolo III è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 maggio 2016, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[37] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[38] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 44 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[40] Lettera modificata dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13 e abrogata dall'art. 44 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[41] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[42] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[43] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[44] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[45] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[46] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[47] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[48] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[49] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

[50] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[51] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[52] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[53] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[54] Comma modificato dall'art. 40 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

[55] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[56] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[57] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[58] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[59] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.

[60] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 30.