§ 5.4.204 - Regolamento 5 dicembre 2002, n. 2204 .
Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:05/12/2002
Numero:2204


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Condizioni per l'esenzione.
Art. 4.  Creazione di posti di lavoro.
Art. 5.  Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.
Art. 6.  Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.
Art. 7.  Necessità dell'aiuto.
Art. 8.  Cumulo.
Art. 9.  Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.
Art. 10.  Trasparenza e controllo.
Art. 11.  Entrata in vigore, periodo di validità e disposizioni transitorie.


§ 5.4.204 - Regolamento 5 dicembre 2002, n. 2204 [1].

Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

(G.U.C.E. 13 dicembre 2002, n. L 337).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv) e lettera b),

     previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

     sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che a determinate condizioni gli aiuti a favore dell'occupazione sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     (2) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza altresì la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato, che gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     (3) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti a favore dell'occupazione all'interno e all'esterno delle regioni assistite ed ha inoltre esposto la sua politica negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione, nella comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione delle suddette disposizioni, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferiti dal regolamento (CE) n. 994/98.

     (4) Il presente regolamento deve fare salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti a favore dell'occupazione. Le notificazioni devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento (CE) n. 70/2001 o, se del caso, in altri pertinenti orientamenti o discipline comunitarie. Dette discipline e orientamenti esistono attualmente per il settore dei trasporti marittimi. La comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato all'occupazione, così come la comunicazione relativa al controllo degli aiuti pubblici e alla riduzione del costo del lavoro, cessano di essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento agli aiuti a favore dell'occupazione concessi prima della sua entrata in vigore ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     (5) Promuovere l'occupazione è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. Al fine di realizzare tale obiettivo, la Comunità ha elaborato una «Strategia europea per l'occupazione». La disoccupazione resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora particolarmente difficile. Appare pertanto giustificata l'adozione da parte delle autorità pubbliche di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il loro livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.

     (6) Il presente regolamento si applica solo alle misure a favore dell'occupazione che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e costituiscono pertanto aiuti di Stato. Numerose misure a favore dell'occupazione non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, poiché si tratta di aiuti a persone, che non favoriscono determinate imprese o la produzione di determinati beni, o poiché non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o poiché si tratta di misure di carattere generale, volte a promuovere l'occupazione, che non falsano né minacciano di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni. Il presente regolamento lascia impregiudicate tali misure di carattere generale, che possono comprendere la riduzione generale degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza o che sono finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro. Altrettanto vale per le misure che si ritiene non soddisfino tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono pertanto soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato in virtù del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

     (7) Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo e l'effetto degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di promuovere l'occupazione, in conformità della strategia europea per l'occupazione, in particolare per i lavoratori delle categorie svantaggiate, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Gli aiuti a favore dell'occupazione concessi ad un'impresa su base individuale possono avere notevoli ripercussioni sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante, in quanto favoriscono quell'impresa rispetto alle altre che non hanno beneficiato di tali aiuti. Trattandosi di aiuti concessi ad una sola impresa, è probabile che abbiano solo un effetto limitato sull'occupazione. Per tale ragione, gli aiuti individuali a favore dell'occupazione continuano a dover essere notificati alla Commissione e l'esenzione prevista dal presente regolamento si applica solo agli aiuti accordati sotto forma di regime.

     (8) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti concessi nell'ambito di un regime che soddisfi tutte le condizioni pertinenti in esso stabilite. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuti devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

     (9) Il presente regolamento non esenta dalla notificazione gli aiuti di Stato ai settori della costruzione navale e dell'industria carboniera, ai quali si applicano disposizioni speciali contenute rispettivamente nel regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

     (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi normalmente anche al settore dei trasporti. Tenuto conto, tuttavia, delle particolari caratteristiche della concorrenza in quel settore, non è opportuno esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro.

     (11) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari, compresi, ma non soltanto, i settori sensibili, caratterizzati da eccesso di capacità o in crisi. I regimi di aiuti destinati a settori specifici non devono quindi beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento.

     (12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

     (13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

     (14) Alla luce delle differenze esistenti tra imprese di dimensioni diverse, è opportuno fissare dei massimali d'intensità diversi per gli aiuti alla creazione di posti di lavoro per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese. Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza, per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali e per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione delle piccole e medie imprese (PMI) utilizzata ai fini del presente regolamento deve essere quella di cui alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, definizione che figura anche nel regolamento (CE) n. 70/2001.

     (15) I massimali di intensità di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, ad un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e l'obiettivo di promuovere l'occupazione. Per ragioni di coerenza, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nel regolamento (CE) n. 70/2001, che consentono di calcolare gli aiuti facendo riferimento alla creazione di posti di lavoro connessi alla realizzazione di progetti d'investimento.

     (16) I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere.

     (17) In assenza di controlli rigorosi e di severe limitazioni, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere conseguenze dannose tali da annullarne gli effetti immediati sulla creazione di posti di lavoro. Se utilizzati per proteggere le imprese esposte alla concorrenza intracomunitaria, gli aiuti a favore dell'occupazione possono avere l'effetto di ritardare gli aggiustamenti che sono necessari per la competitività dell'industria comunitaria. In assenza di controlli rigorosi, tali aiuti possono concentrarsi nelle regioni più prospere, il che va contro la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Nel mercato unico, gli aiuti concessi per ridurre i costi salariali possono comportare distorsioni della concorrenza intracomunitaria e contribuire ad indebiti spostamenti nell'allocazione delle risorse e degli investimenti mobili, al trasferimento della disoccupazione da un paese ad un altro e alla delocalizzazione delle attività.

     (18) Gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro dovrebbero essere soggetti alla condizione del mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo determinato. Il periodo fissato nel presente regolamento prevale sulla regola dei cinque anni fissata al punto 4.14 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

     (19) Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i suoi dipendenti, sono simili agli aiuti al funzionamento. Fatte salve pertanto le normative settoriali, come quelle esistenti nel settore dei trasporti marittimi, tali aiuti devono essere autorizzati solo in circostanze particolari e per un periodo limitato. Occorre che gli aiuti in questione continuino ad essere notificati alla Commissione, senza beneficiare dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. Le circostanze limitate nelle quali tali aiuti possono essere autorizzati includono in primo luogo il caso in cui, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, detti aiuti possono essere concessi, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, incluse le regioni ultraperiferiche. In terzo luogo, gli aiuti in questione possono essere concessi nell'ambito del salvataggio e della ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, conformemente alle disposizioni degli orientamenti comunitari definiti in materia.

     (20) Un tipo particolare di aiuti è rappresentato dagli aiuti concessi ai datori di lavoro per la conversione di contratti d'impiego temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali misure non devono rientrare nel campo d'applicazione dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e devono essere notificate affinché la Commissione possa stabilire se hanno effetti positivi sull'occupazione. In particolare, è opportuno assicurare che tali misure non consentano di concedere aiuti all'occupazione in relazione tanto alla creazione del posto, quanto alla conversione del contratto, cosicché il massimale degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro venga superato.

     (21) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di posti di lavoro. Le loro dimensioni possono tuttavia costituire un handicap per la creazione di nuova occupazione a causa dei rischi e degli oneri amministrativi legati all'assunzione di nuovi dipendenti. La creazione di posti di lavoro può inoltre contribuire allo sviluppo economico delle regioni meno favorite della Comunità, accrescendo in tal modo la coesione economica e sociale. Le imprese situate in tali regioni sono penalizzate dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro localizzazione. È di conseguenza opportuno che le piccole e medie imprese e le imprese situate nelle regioni assistite possano beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.

     (22) Le grandi imprese stabilite in regioni non assistite non incontrano particolari difficoltà e i costi salariali fanno parte delle loro normali spese di funzionamento. Per tale ragione, e al fine di massimizzare l'effetto incentivante degli aiuti alla creazione di posti di lavoro nelle PMI e nelle regioni ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, le grandi imprese stabilite in regioni non ammissibili a tali deroghe non devono poter beneficiare di aiuti alla creazione di posti di lavoro.

     (23) Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi, ad esempio perché non possono vantare esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata), o perché soffrono di handicap permanenti. Gli aiuti a favore dell'occupazione destinati ad incoraggiare le imprese ad assumere tali lavoratori sono giustificati sia dall'attenuazione del vantaggio finanziario dell'impresa, stante la minore produttività delle categorie di lavoratori in questione, sia dal fatto che beneficiari della misura sono anche i lavoratori che resterebbero esclusi dal mercato del lavoro in assenza di simili incentivi a favore dei datori di lavoro. È quindi opportuno autorizzare i regimi che prevedono tali aiuti, indipendentemente dalle dimensioni e dalla localizzazione del beneficiario.

     (24) È opportuno definire le categorie di lavoratori considerati svantaggiati, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di notificare aiuti volti a promuovere l'assunzione di altre categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le dovute motivazioni.

     (25) Nel caso dei lavoratori disabili può rendersi necessario un aiuto permanente, che ne consenta non solo l'assunzione, ma anche la permanenza sul mercato del lavoro e, se possibile, la partecipazione al «lavoro protetto». I regimi che prevedono aiuti per simili finalità devono essere esentati dalla notificazione a condizione che si possa dimostrare che l'aiuto non va oltre quanto necessario per compensare la minore produttività dei lavoratori interessati, i costi accessori collegati alla loro assunzione, o i costi legati alla creazione e al mantenimento del «lavoro protetto». Questa condizione è volta ad evitare che le imprese beneficiarie di tali aiuti vendano a prezzi inferiori ai prezzi concorrenziali sui mercati in cui operano anche altre imprese.

     (26) Il presente regolamento non deve impedire il cumulo di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili e di altri aiuti relativi ai costi salariali, poiché in casi di questo tipo è legittimo incentivare le imprese ad assumere di preferenza lavoratori di queste categorie.

     (27) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo all'occupazione, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro o di assunzioni alle quali il beneficiario procederebbe comunque alle normali condizioni di mercato.

     (28) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro che siano cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili o ai costi di investimenti ai quali i posti di lavoro in questione siano connessi, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento o dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato agli investimenti, in particolare gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento (CE) n. 70/2001. Le uniche eccezioni a questo principio sono costituite dagli aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati o per l'assunzione o l'occupazione di lavoratori disabili.

     (29) È opportuno che gli aiuti di importo elevato rimangano soggetti ad una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti a favore di una singola impresa o di un singolo stabilimento che superino un determinato importo su un certo periodo di tempo, sono esclusi dall'esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     (30) Oltre alle misure esentate in virtù del presente regolamento, si possono avere misure di aiuto di natura diversa, anch'esse volte a promuovere l'occupazione o a realizzare obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro. Tali misure devono essere notificate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3.

     (31) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione, né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Tali aiuti sarebbero incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito di detto accordo e non possono pertanto essere esentati dalla notificazione, né essere autorizzati qualora notificati.

     (32) Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.

     (33) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 994/98, occorre prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i regimi di aiuti già esentati in virtù del presente regolamento, dopo la scadenza del suo periodo di validità, continuino ad essere esentati ulteriormente, per un periodo di sei mesi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica ai regimi che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che prevedono aiuti alla creazione di posti di lavoro, aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili o aiuti volti a coprire i costi supplementari legati all'assunzione di lavoratori disabili.

     2. Il presente regolamento si applica agli aiuti in tutti i settori, incluse le attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato.

     Esso non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale, né agli aiuti alla creazione di posti di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, concessi nel settore dei trasporti. Tali aiuti restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     3. Il presente regolamento non si applica:

    a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; oppure

     b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) «aiuto»: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

     b) «piccola o media impresa», un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

     c) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi di cui trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente della sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

     d) «intensità netta dell'aiuto», l'importo attualizzato dell'aiuto dopo deduzione delle imposte, espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;

     e) «numero di dipendenti», il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

     f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

     i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

     ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

     iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

     iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

     v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

     vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

     vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

     viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

     ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

     x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

     xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

     g) «lavoratore disabile»:

     i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o

     ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

     h) «lavoro protetto», un'occupazione in uno stabilimento nel quale almeno il 50 % dei dipendenti siano lavoratori disabili che non siano in grado di esercitare un'occupazione sul mercato del lavoro aperto;

     i) «costi salariali», incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:

     i) la retribuzione lorda, vale a dire prima dell'applicazione dell'imposta, e

     ii) i contributi di sicurezza sociale obbligatori;

     j) un posto di lavoro è «connesso alla realizzazione di un progetto di investimento» se riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e se viene creato entro tre anni dal completamento dell'investimento. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso;

     k) «investimento in immobilizzazioni materiali», un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività connessa ad una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione deve ugualmente essere considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali;

     l) «investimento in immobilizzazioni immateriali», un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

 

          Art. 3. Condizioni per l'esenzione.

     1. Fatto salvo l'articolo 9, i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

     a) qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di un regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

     b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. I singoli aiuti concessi in base ad un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

          Art. 4. Creazione di posti di lavoro.

     1. I regimi di aiuti a favore della creazione di posti di lavoro e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

     2. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori non ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

     a) il 15 % per le piccole imprese;

     b) il 7,5 % per le medie imprese.

     3. Quando i posti di lavoro sono creati in regioni e in settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità netta dell'aiuto non deve superare il massimale corrispondente degli aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa in vigore all'epoca della concessione dell'aiuto, approvata dalla Commissione per ogni Stato membro: a tal fine si tiene conto, fra l'altro, della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento.

     Per le piccole e medie imprese, salvo altrimenti disposto dalla mappa, detto massimale è maggiorato di:

     a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure

     b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

     La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto e se i posti di lavoro sono mantenuti all'interno della regione ammissibile agli aiuti.

     Quando i posti di lavoro sono creati nella produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato in aree considerate come zone svantaggiate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, si applicano i massimali maggiorati o, se del caso, i massimali più elevati previsti da detto regolamento.

     4. I massimali di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 si applicano ad un'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni, alle seguenti condizioni:

     a) i posti di lavoro creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

     b) i posti di lavoro creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni o di due anni nel caso delle PMI; e

     c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.

     5. In caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro concessi nell'ambito di regimi esentati a norma del presente articolo, è consentito un aiuto supplementare per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato o disabile conformemente agli articoli 5 o 6.

 

          Art. 5. Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.

     1. I regimi di aiuti a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili da parte delle imprese e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di tali regimi, devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. L'intensità lorda di tutti gli aiuti relativi all'occupazione dei lavoratori svantaggiati o disabili di cui trattasi, calcolata in percentuale dei costi salariali su un periodo di un anno successivo all'assunzione, non deve superare il 50 % per i lavoratori svantaggiati o il 60 % per i lavoratori disabili.

     3. Si applicano le seguenti condizioni:

     a) quando l'assunzione non rappresenta un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale; e

     b) fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore o ai lavoratori deve essere garantita la continuità dell'impiego per almeno 12 mesi.

 

          Art. 6. Costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.

     1. I regimi di aiuti a favore dell'occupazione di lavoratori disabili e qualsiasi aiuto accordabile nell'ambito di simili regimi devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. L'aiuto, cumulato con qualsiasi aiuto concesso a norma dell'articolo 5, non deve superare il livello necessario a compensare la minore produttività dovuta agli handicap del lavoratore o dei lavoratori e, per ciascuno dei seguenti costi:

     a) i costi per l'adattamento dei locali;

     b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;

     c) i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da questi lavoratori,

     che rappresentino costi aggiuntivi rispetto a quelli che il beneficiario dell'aiuto avrebbe sostenuto se avesse occupato lavoratori non portatori di handicap, per il periodo in cui il lavoratore o i lavoratori disabili sono effettivamente occupati.

     Qualora il beneficiario dell'aiuto sia un datore di «lavoro protetto», l'aiuto può inoltre coprire, ma non superare, i costi relativi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento di cui trattasi e tutti i costi amministrativi e di trasporto derivanti dall'occupazione dei lavoratori disabili.

     3. I regimi esentati in virtù del presente articolo dispongono che gli aiuti siano subordinati alla condizione che il beneficiario conservi la documentazione che consenta di verificare che gli aiuti concessi soddisfano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 8, paragrafo 4.

 

          Art. 7. Necessità dell'aiuto.

     1. L'esenzione degli aiuti di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica solo qualora prima della creazione del posto di lavoro:

     a) il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto allo Stato membro, oppure

     b) lo Stato membro abbia adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro.

     2. Gli aiuti beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 4 nei casi in cui:

     a) i posti di lavoro creati sono connessi alla realizzazione di un progetto d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali, e

     b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento,

     soltanto se la domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'adozione di cui al paragrafo 1, lettera b), sono intervenute prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto.

 

          Art. 8. Cumulo.

     1. I massimali di aiuto di cui agli articoli 4, 5 e 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno all'occupazione o all'assunzione sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

     2. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

     3. Gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati in virtù dell'articolo 4 del presente regolamento non possono essere cumulati:

     a) con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione ai costi di un investimento al quale siano connessi i posti di lavoro creati e che non sia stato ancora completato all'epoca della creazione di tali posti di lavoro o che sia stato completato nei tre anni precedenti la loro creazione, né

     b) con aiuti o misure di sostegno del tipo citato in relazione agli stessi costi salariali o ad altri posti di lavoro connessi allo stesso investimento,

     quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al massimale fissato negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e nella mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro o al massimale fissato nel regolamento (CE) n. 70/2001. Qualora il massimale applicabile sia stato adeguato in un caso specifico, in particolare sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili ad un determinato settore o di uno strumento applicabile ai grandi progetti d'investimento, quali la disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento, ai fini del presente paragrafo si applica il massimale adeguato.

     4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi esentati in virtù degli articoli 5 e 6 del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato o con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi, compresi gli aiuti nell'ambito di regimi esentati dall'articolo 4 del presente regolamento che rispettino i paragrafi 2 e 3 a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100 % dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati.

     Il primo comma lascia impregiudicati eventuali massimali d'intensità d'aiuto più bassi, fissati conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

 

          Art. 9. Aiuti soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.

     1. I regimi di aiuti riguardanti settori particolari non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento e restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     2. L'esenzione dalla notificazione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione, ad una singola impresa o ad un singolo stabilimento, di aiuti che superino un importo lordo di 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni. La Commissione esamina tali aiuti, qualora siano concessi nell'ambito di un regime altrimenti esentato dal presente regolamento, esclusivamente sulla base dei criteri del presente regolamento.

     3. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti relativi agli aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, a norma della disciplina multisettoriale applicabile.

     4. I regimi di aiuti finalizzati a promuovere l'assunzione di categorie di lavoratori che non sono svantaggiati ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera f), restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a meno che non siano esentati in virtù dell'articolo 4. All'atto della notificazione, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, affinché possa valutarle, le ragioni per le quali i lavoratori interessati sono considerati svantaggiati. A tal fine si applica l'articolo 5.

     5. Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, vale a dire il sostegno finanziario fornito ad un'impresa affinché vengano mantenuti in servizio lavoratori che sarebbero altrimenti stati licenziati, rimangono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Fatte salve le normative settoriali applicabili, tali aiuti possono essere autorizzati solo quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sono destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ovvero, alle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento fissate dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), riguardante lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

     6. Gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

     7. I regimi di aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito (job sharing), a fornire sostegno ai genitori che lavorano ed altre misure analoghe che promuovono l'occupazione senza tuttavia condurre ad un incremento netto dei posti di lavoro, all'assunzione di lavoratori svantaggiati o all'assunzione o occupazione di lavoratori disabili restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutati dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

     8. Le altre misure di aiuto che perseguono obiettivi collegati all'occupazione e ai mercati del lavoro, come le misure volte ad incentivare il pensionamento anticipato, rimangono anch'esse soggette all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e sono valutate dalla Commissione alla luce dell'articolo 87.

     9. Gli aiuti individuali a favore dell'occupazione accordati al di fuori da un regime restano soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tali aiuti sono valutati alla luce del presente regolamento e possono essere autorizzati dalla Commissione solo se compatibili con le norme specifiche applicabili al settore in cui opera il beneficiario e solo se si può dimostrare che gli effetti positivi dell'aiuto sull'occupazione superano le ripercussioni negative sulla concorrenza nel mercato rilevante.

 

          Art. 10. Trasparenza e controllo.

     1. Quando applicano un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti, secondo il modello di cui all'allegato I. Tale sintesi deve essere inviata in formato elettronico.

     2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e dei singoli aiuti concessi in applicazione di tali regimi. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI attribuita a qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

     3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.

 

          Art. 11. Entrata in vigore, periodo di validità e disposizioni transitorie.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

     2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso.

     I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 3, paragrafo 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

     3. Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal regolamento stesso continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

 

 

ALLEGATO I

 

     Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

      (da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

 

     Numero dell'aiuto:

     (Da inserire a cura della DG COMP)

 

     Stato membro:

 

     Regione:

     Specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale

 

     Titolo del regime di aiuti:

     Specificare la denominazione del regime di aiuti

 

     Base giuridica:

     Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fonda l'aiuto ed un riferimento alla pubblicazione

 

     Spesa annua prevista per il regime:

     Gli importi vanno indicati in euro o, se del caso, in moneta nazionale. Indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

     Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito.

 

     Intensità massima dell'aiuto ai sensi dei seguenti articoli:

     - Articolo 4: creazione di posti di lavoro

     - Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

     - Articolo 6: costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

     (Indicare l'intensità massima dell'aiuto, distinguendo tra aiuti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del regolamento).

 

     Data di applicazione:

     (Indicare la data a decorrere dalla quale può essere concesso un aiuto in base al regime).

 

     Durata del regime:

     (Indicare la data (anno e mese) limite per la concessione di un aiuto in base al regime).

 

     Obiettivo dell'aiuto:

     - Articolo 4: creazione di posti di lavoro

     - Articolo 5: assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili

     - Articolo 6: occupazione di lavoratori disabili

[Indicare l'obiettivo/gli obiettivi principale/i della misura tra i tre casi indicati. Questo campo permette inoltre di indicare gli altri obiettivi (secondari) eventualmente perseguiti].

 

     Settore/i economico/i interessato/i:

     - Tutti i settori CE (1)

     - Industria manifatturiera (tutta) (1)

     - Servizi (tutti) (1)

     - Altro (da precisare)

     (Indicare lo specifico settore tra quelli indicati. I regimi di aiuti riguardanti settori specifici non beneficiano dell'esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento)

 

     Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

     (Indicare il numero di telefono e, se possibile, l'indirizzo di posta elettronica)

 

     Altre informazioni:

     (Se il regime è cofinanziato da fondi comunitari, aggiungere la frase seguente:

     «Il regime di aiuti è cofinanziato ai sensi di [riferimento]»

     (Se la durata del regime va oltre la data in cui il presente regolamento giunge a scadenza, aggiungere la frase seguente:

     «Il regolamento di esenzione giunge a scadenza il 31 dicembre 2006 e sarà prorogato per un periodo transitorio di sei

mesi)»

 

(1) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

 

 

ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

 

     Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

     Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

     Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico all'indirizzo:

     stateaidgreffe@cec.eu.int

 

     Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98

     1. Titolo e numero del regime di aiuti

     2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

     3. Spesa

     Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente stimate se non si dispone dei dati precisi.

     I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti.

     Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.).

     3.1. Gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per le nuove decisioni di concedere aiuti. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate.

     3.2. I pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi aiuti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto.

     3.3. Il numero delle nuove decisioni di concedere aiuti.

     3.4. Il numero totale stimato dei posti di lavoro creati o (se del caso) dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti o occupati a seguito delle nuove decisioni di concedere aiuti. Gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati dovrebbero essere ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 2, lettera f).

     3.5.

     3.6. La ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS (1) o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e regioni non assistite.

     3.7. La ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare gli importi rispettivi), distinguendo:

     - Miniere di carbone

     - Industria manifatturiera di cui:

     - Siderurgia

     - Cantieri navali

     - Fibre sintetiche

     - Industria automobilistica

     - Altre industrie manifatturiere

     - Servizi di cui:

     - Trasporti

     - Servizi finanziari

     - Altri servizi

     - Altri settori (da precisare).

     4. Altre informazioni ed osservazioni.

 

(1) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

 


[1] Data così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. L 349.