§ 6.2.99 - L.R. 6 settembre 2001, n. 34.
Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:06/09/2001
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Cooperazione Stato - Regioni.
Art. 4.  Raccordo con la Programmazione regionale.
Art. 5.  Legge finanziaria.
Art. 6.  Leggi di spesa a carattere continuativo - ricorrente.
Art. 7.  Leggi di spesa a pluriennalità determinata.
Art. 8.  Leggi di spesa in annualità.
Art. 9.  Copertura finanziaria delle leggi e disciplina delle procedure di spesa.
Art. 10.  Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria (C.T.V.F.).
Art. 11.  Adeguamento della legislazione regionale vigente.
Art. 12.  Bilancio Pluriennale.
Art. 13.  Previsioni del bilancio pluriennale.
Art. 14.  Efficacia del Bilancio pluriennale.
Art. 15.  Struttura del bilancio pluriennale.
Art. 16.  Quadro di previsione delle entrate.
Art. 17.  Quadro di previsione delle spese.
Art. 18.  Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
Art. 19.  Annualità del bilancio.
Art. 20.  Universalità ed integrità del bilancio.
Art. 21.  Competenza e cassa di esercizio.
Art. 22.  Contenuto del bilancio annuale.
Art. 23.  Stanziamenti di competenza.
Art. 24.  Stanziamenti di cassa.
Art. 25.  Equilibrio del bilancio.
Art. 26.  Fondi statali assegnati alle Regioni.
Art. 27.  Legge di bilancio.
Art. 28.  Esercizio provvisorio.
Art. 29.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 30.  Struttura del bilancio annuale.
Art. 31.  Classificazione delle entrate.
Art. 32.  Classificazione delle spese.
Art. 33.  Quadro Generale Riassuntivo e prospetti allegati.
Art. 34.  Fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.
Art. 35.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 36.  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Art. 37.  Fondi speciali.
Art. 38.  Utilizzo dei fondi speciali dell'esercizio precedente.
Art. 39.  Assestamento del bilancio.
Art. 40.  Variazioni di bilancio.
Art. 41.  Storno di fondi.
Art. 42.  Acquisizione delle entrate.
Art. 43.  Accertamento delle entrate.
Art. 44.  Riscossione, versamento e scritture delle entrate.
Art. 45.  Rinuncia alle entrate di modesta entità.
Art. 46.  Stadi della spesa.
Art. 47.  Impegni di spesa.
Art. 48.  Atto di impegno.
Art. 49.  Assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni sugli esercizi futuri.
Art. 50.  Cancellazione di impegni.
Art. 51.  Procedimento per l'assunzione degli impegni.
Art. 52.  Liquidazione della spesa.
Art. 53.  Procedimento per la liquidazione della spesa.
Art. 54.  Ordinazione delle spese.
Art. 55.  Estinzione dei titoli di spesa.
Art. 56.  Priorità di pagamento in carenza dei fondi.
Art. 57.  Aperture di credito.
Art. 58.  Responsabilità e rendiconti dei funzionari delegati.
Art. 59.  Servizio di Economato.
Art. 60.  Autonomia contabile del Consiglio Regionale.
Art. 61.  Disciplina.
Art. 62.  Residui attivi.
Art. 63.  Determinazione dei residui attivi.
Art. 64.  Residui Passivi.
Art. 65.  Residui passivi perenti.
Art. 66.  Determinazione dei residui passivi.
Art. 67.  Revisione dei residui.
Art. 68.  Rendiconto generale della Regione.
Art. 69.  Conto del bilancio.
Art. 70.  Conto economico.
Art. 71.  Conto del patrimonio.
Art. 72.  Allegati al rendiconto generale della Regione.
Art. 73.  Piano della Perfomance
Art. 74.  Controllo di gestione.
Art. 75.  Relazione sulla Performance
Art. 76.  Contabilità finanziaria.
Art. 77.  Contabilità economico-analitica.
Art. 78.  Raccordo tra contabilità economico-analitica e contabilità finanziaria.
Art. 79.  Contabilità patrimoniale.
Art. 80.  Mutui e altre forme di indebitamento.
Art. 81.  Emissione di prestiti obbligazionari.
Art. 82.  Anticipazione di cassa.
Art. 83.  Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 84.  Introduzione all'euro.
Art. 85.  Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti.
Art. 86.  Abrogazione di norme.
Art. 87.  Norme transitorie.
Art. 88.  Norma finale.
Art. 89.  Entrata in vigore.


§ 6.2.99 - L.R. 6 settembre 2001, n. 34.

Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata.

(B.U. 8 settembre 2001, n. 62).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La Regione Basilicata, nell'intento di dare attuazione alle nuove norme introdotte con la riforma sulle pubbliche amministrazioni e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di efficienza, di efficacia dell'azione amministrativa e della verifica dei risultati ottenuti, assume il metodo della programmazione finanziaria alla base dei processi di decisione e gestione delle entrate e delle spese.

     2. La Regione Basilicata concorre inoltre, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Basilicata in attuazione delle disposizioni contenute nello Statuto regionale e nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento recate dal decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 "Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208".

     2. La presente legge assicura altresì il coordinamento tra il bilancio e la sua gestione con la programmazione.

 

     Art. 3. Cooperazione Stato - Regioni.

     1. In armonia al disposto dell'art. 32 del decreto legislativo n. 76/2000, la Regione Basilicata promuove ogni possibile intesa con gli organi dello Stato e delle altre regioni allo scopo di fornirsi reciprocamente, e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e di concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

 

     Art. 4. Raccordo con la Programmazione regionale. [1]

     1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale, in aggiunta ai documenti di programmazione di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 giugno 1997 n. 30:

     a) la legge finanziaria;

     b) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;

     c) il rendiconto;

     d) il bilancio di direzione;

     e) il rapporto di gestione.

     2. [2]

     3. I documenti di programmazione richiamati nel presente articolo che comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale sono sottoposti al parere preventivo del Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria (C.T.V.F.) di cui al successivo articolo 10 della presente legge.

     4. I piani e programmi settoriali ed i progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1997 n. 30, a cadenza annuale e pluriennale, sono presentati al Consiglio Regionale successivamente all'approvazione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario cui si riferiscono.

     5. Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione dei piani e dei progetti di cui al precedente comma, verifica la conformità degli stessi al Programma Regionale di Sviluppo e la rispondenza delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione con le previsioni dei bilanci annuale e pluriennale.

     6. Gli oneri finanziari riferiti all'anno in cui sono approvati i piani, programmi e progetti di cui ai precedenti commi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti iscritti nel corrispondente bilancio annuale di previsione.

 

Titolo II

DISCIPLINA DELLA SPESA E GESTIONE DEL BILANCIO

 

Capo I

LEGGE FINANZIARIA E LEGGI DI SPESA

 

     Art. 5. Legge finanziaria.

     1. Entro il 31 ottobre la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale il disegno di legge finanziaria per l'esercizio successivo.

     2. Con la legge finanziaria regionale la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi espressi nel Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.) così come integrato e modificato dall'articolo 4 della presente legge.

     3. Con la legge finanziaria regionale la Regione non può introdurre nuove imposte tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese oltre a quanto previsto dal presente articolo.

     4. La legge finanziaria regionale stabilisce:

     a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

     b) gli importi dei fondi speciali previsti all'articolo 37 della presente legge;

     c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali di spesa permanente, delle spese la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

     d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

     5. La legge finanziaria, inoltre, può disporre:

     a) variazioni delle misure delle aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali ad imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce,

     b) l'importo complessivo massimo destinato in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente della Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;

     c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;

     d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

     6. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale della Regione, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

     7. La legge finanziaria può disporre modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali per attuare il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria, aventi riflessi sul bilancio.

 

     Art. 6. Leggi di spesa a carattere continuativo - ricorrente.

     1. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma soltanto gli interventi da effettuare, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

     2. Nel caso di cui al precedente comma la Regione può dare corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalla legge, anche prima che siano determinati gli stanziamenti di bilancio, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo articolo 47;

     3. Le leggi regionali di cui al presente articolo mantengono la funzione autorizzativa per la iscrizione delle relative somme nei bilanci regionali fino alla loro modificazione.

 

     Art. 7. Leggi di spesa a pluriennalità determinata.

     1. Le leggi regionali di spesa a pluriennalità determinata devono indicare l'ammontare complessivo della spesa, la copertura riferita al bilancio pluriennale, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi in armonia alla disciplina dell'articolo 9 della presente legge.

     2. Le leggi che disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità della erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente possono recare la quantificazione della spesa da prevedere nei successivi bilanci annuali.

     3. L'indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello già presentato in Consiglio costituisce elemento sufficiente per la variazione al bilancio in corso o per la integrazione del bilancio presentato in Consiglio per gli effetti di cui al successivo articolo 40.

     4. Le leggi di spesa di cui al presente articolo mantengono la funzione autorizzativa per la iscrizione delle relative somme nei bilanci regionali fino all'esaurimento del periodo complessivo considerato.

     5. Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi consentono, salvo espressi divieti, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in essa indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 47, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

 

     Art. 8. Leggi di spesa in annualità.

     1. Le leggi regionali di spesa possono autorizzare l'erogazione di contributi nell'ammortamento di mutui o altre forme di prestito indicando il numero delle relative annualità. In tal caso le leggi fissano il limite massimo degli impegni che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità delle leggi.

     2. Fermo restando la durata delle annualità, le leggi regionali possono disporre lo slittamento della relativa decorrenza all'esercizio immediatamente successivo a quello di iscrizione dello stanziamento, per tutto o quota parte del limite di impegno autorizzato non impegnato a norma del successivo articolo 47.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria delle leggi e disciplina delle procedure di spesa. [3]

     1. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente:

     a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 37, fermo restando il divieto di utilizzare i fondi speciali destinati al finanziamento di spese in conto capitale per iniziative di parte corrente;

     b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;

     c) mediante riduzione o a carico di disponibilità riguardanti spese di natura non obbligatoria formatesi nel corso dell'esercizio, con conseguente divieto di variazioni in aumento degli stanziamenti per spese della stessa natura nel corso dello stesso esercizio;

     d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando esclusa la possibilità che eventuali entrate destinate a spese di investimento siano utilizzate per la copertura di spese correnti.

     2. I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, sono corredati da una relazione tecnica contenente la quantificazione degli oneri recati per l'esercizio di riferimento e la relativa copertura finanziaria, la metodologia ed i dati utilizzati per la determinazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge da parte del Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria di cui al successivo articolo 10, della Giunta e del Consiglio Regionale. Nella relazione sono, altresì, specificati, per la spesa corrente e per le minori entrate, gli oneri complessivi fino alla completa attuazione delle norme indicate, per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire con il provvedimento di legge proposto.

     3. Le leggi regionali che comportano oneri a carico del bilancio della Regione determinano gli adempimenti necessari per la erogazione delle spese e fissano i termini entro i quali tali adempimenti devono essere posti in essere, in modo tale che sia sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e, in particolare, risulti facilitata la determinazione delle quote di obbligazioni che vengono a scadenza nel corso di ciascun esercizio finanziario.

     4. E' consentito il reimpiego delle somme non impegnate nei termini fissati dalle leggi regionali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

 

     Art. 10. Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria (C.T.V.F.). [4]

     1. E’istituito presso la Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale il Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria (C.T.V.F.) presieduto dal Dirigente Generale della Presidenza e composto dal Segretario Generale della Giunta e dai dirigenti degli uffici competenti in materia di bilancio, entrate e ragioneria, nonché da un funzionario dell’Ufficio Segreteria della Giunta con funzioni di segretario [5].

     2. Il C.T.V.F. ha il compito di esprimere parere preventivo di compatibilità finanziaria su tutti i piani, programmi, progetti e disegni di legge che comportano oneri a carico del bilancio regionale.

     3. Il C.T.V.F. può essere integrato dai dirigenti degli uffici di volta in volta interessati ai piani, programmi, progetti e disegni di legge soggetti al parere preventivo, di cui al precedente comma.

     4. Le proposte degli atti di programmazione e dei disegni di legge di cui al precedente comma 2 sono inoltrate al Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria preventivamente alla presentazione degli stessi alla Giunta Regionale per l'approvazione.

     5. La Commissione Bilancio e Programmazione richiede al C.T.V.F. il parere di cui al comma 2 dell'art. 9 per i progetti di legge non corredati dello stesso. Il predetto parere deve pervenire alla Commissione entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il C.T.V.F. ha ricevuto la richiesta. In mancanza, ove nel progetto di legge siano quantificati gli oneri per gli esercizi di riferimento ed indicata la relativa copertura finanziaria, il parere si intende espresso favorevolmente [6].

     6. Tale termine può essere interrotto per una sola volta ove, prima della scadenza, il comitato richieda formalmente, ai soggetti proponenti, elementi integrativi di giudizio e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione necessaria per ulteriori quindici giorni [7].

 

     Art. 11. Adeguamento della legislazione regionale vigente.

     1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge la Regione adegua le previgenti leggi regionali di spesa ai principi del presente capo.

 

Capo II

BILANCIO PLURIENNALE

 

          Art. 12. Bilancio Pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e dei suoi aggiornamenti disposti con il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria regionale.

     2. A tal fine il bilancio pluriennale determina il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

     3. Il bilancio pluriennale assume come termine di riferimento quello del Programma Regionale di Sviluppo e comunque un termine non superiore ad un quinquennio e non inferiore ad un triennio.

 

     Art. 13. Previsioni del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale è elaborato in termini di competenza ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi previsti in sede di programmazione nazionale e regionale nonché dei nuovi provvedimenti legislativi statali e regionali (bilancio pluriennale programmatico).

     2. Le previsioni sono annualmente aggiornate in relazione al modificarsi degli obiettivi e delle scelte contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo e nei suoi aggiornamenti, nonché degli elementi di valutazione, anche in termini economici, delle risorse disponibili e delle spese previste.

     3. Il totale delle spese che si prevede di eseguire nel periodo considerato non può superare il totale delle entrate che si prevede di acquisire nello stesso periodo.

 

     Art. 14. Efficacia del Bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

     2. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge di approvazione del bilancio annuale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

 

     Art. 15. Struttura del bilancio pluriennale.

     1. Il bilancio pluriennale indica per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, la quota relativa all'esercizio iniziale, nonché le quote presunte o relative, rispettivamente all'esercizio successivo e, globalmente, al periodo residuo.

     2. Il bilancio pluriennale si compone:

     a) di un quadro di previsione delle entrate;

     b) di un quadro di previsione delle spese;

     c) di un quadro generale riassuntivo e dei prospetti allegati.

 

     Art. 16. Quadro di previsione delle entrate.

     1. Nel quadro di previsione delle entrate le stesse sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     Titolo III - Entrate extratributarie;

     Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     Titolo VI - Entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

     Art. 17. Quadro di previsione delle spese.

     1. Nel quadro di previsione delle spese le stesse, con riferimento alle previsioni della programmazione regionale, sono così classificate:

     a) per funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti della Pubblica Amministrazione;

     b) per unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale. A loro volta, le unità previsionali di base, sempre ai fini dell'approvazione dell'organo consiliare, sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso dei prestiti;

     c) per capitolo, secondo l'oggetto e contenuti nell'apposito allegato al bilancio annuale. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

     Art. 18. Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

     1. Il Quadro Generale Riassuntivo del bilancio pluriennale riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

     2. Il Quadro generale Riassuntivo contiene in particolare:

     a) un riepilogo delle entrate per titoli;

     b) un riepilogo delle spese per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base;

     3. Il Quadro Generale Riassuntivo riporta inoltre i totali delle spese correnti, delle spese di investimento e delle spese in annualità;

     4. Il Quadro Generale Riassuntivo mette altresì in evidenza il rapporto tra entrate correnti e spese correnti.

     5. Eventuali ulteriori quadri riepilogativi e prospetti allegati sono disciplinati con appositi atti emanati dalla Giunta Regionale.

 

Capo III

BILANCIO ANNUALE

 

     Art. 19. Annualità del bilancio.

     1. Il periodo amministrativo di riferimento degli atti e fatti attinenti alla gestione del bilancio e del patrimonio regionale costituisce l'anno finanziario.

     2. Gli atti di gestione delle entrate e delle spese regionali costituiscono l'esercizio finanziario.

     3. L'anno finanziario e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

 

     Art. 20. Universalità ed integrità del bilancio.

     1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

     2. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

     3. Sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 21. Competenza e cassa di esercizio.

     1. Il complesso degli atti di accertamento delle entrate e degli atti di impegno delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa competenza di esercizio.

     2. Il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e degli atti di pagamento delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa cassa di esercizio.

 

     Art. 22. Contenuto del bilancio annuale.

     1. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

     2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa sono articolate per capitoli.

     3. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

     4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

     5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     6. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione. Nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative.

     7. I capitoli sono inoltre determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

     8. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio Regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

     9. Le contabilità speciali vengono approvate nel loro complesso.

 

     Art. 23. Stanziamenti di competenza.

     1. Le entrate di competenza sono iscritte al bilancio nella misura in cui se ne prevede l'accertamento nel corso dell'esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a norma del successivo art 43.

     2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi e ai progetti della Regione, si prevede daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma del successivo articolo 47.

     3. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

     4. In ogni caso devono essere assicurati gli stanziamenti di spesa per far fronte alle obbligazioni già assunte e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     5. Gli stanziamenti discendenti dalle leggi regionali di spesa di cui al precedente articolo 6 sono determinati, con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo, entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalle leggi pluriennali, tenendo conto delle quote già stanziate nei precedenti bilanci.

     6. Gli stanziamenti discendenti dalle leggi regionali di spesa di cui al precedente articolo 8 sono iscritti nell'ammontare dei limiti di impegno autorizzati dalle leggi stesse.

 

     Art. 24. Stanziamenti di cassa.

     1. Le entrate di cassa sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede la riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, nel corso dell'esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a seguito degli accertamenti già effettuati e di quelli da effettuare per l'esercizio medesimo.

     2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevedono di dover effettuare nell'esercizio sia per impegni già assunti e sia per nuovi impegni che saranno autorizzati nell'esercizio stesso, tenendo conto della complessiva disponibilità di cassa della Regione.

 

     Art. 25. Equilibrio del bilancio.

     1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

     2. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui o altre forme di prestiti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti e nei termini di cui al capo XII della presente legge.

     3. L'autorizzazione alla stipulazione di prestiti può essere disposta anche in sede di legge di variazione del bilancio, nel caso che tale legge non preveda la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese con maggiori entrate e/o con minori spese.

     4. Il disavanzo di cui al comma 2 non può, in ogni caso, essere superiore al totale delle spese di investimento, nonché di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281, aumentato della quota dell'eventuale saldo finanziario passivo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui ed altre forme di indebitamento già autorizzati.

 

     Art. 26. Fondi statali assegnati alle Regioni.

     1. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, nonché di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.

     2. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 47, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo l'assegnazione.

     3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 2 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al precedente articolo 25.

     4. Nel caso di assegnazioni dello Stato connesse a deleghe di funzioni amministrative e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la Regione ha facoltà di stanziare ed erogare somme eccedenti le assegnazioni statali disposte in base a leggi di contenuto particolare o per lo svolgimento di funzioni delegate, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative materie.

     5. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

 

     Art. 27. Legge di bilancio.

     1. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione programmatica, è presentato entro il 31 ottobre ed è approvato dal Consiglio regionale con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento del bilancio stesso, in armonia al disposto del 3º comma dell'articolo 51 dello Statuto regionale.

 

     Art. 28. Esercizio provvisorio.

     1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, sulla base del progetto di bilancio presentato dalla Giunta.

     2. Con l'entrata in vigore della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio le competenti strutture regionali sono autorizzate a gestire gli stanziamenti di spesa relativi a ciascuna unità previsionale di base del bilancio, secondo la disciplina del successivo capo V, senza limiti di somma.

     3. La legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio può, peraltro, stabilire limitazioni alla gestione delle spese, sia in ordine alla entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio, purché non si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

     4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

     5. Nel caso di cui al comma precedente l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base della spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

 

     Art. 29. Gestione provvisoria del bilancio.

     1. Qualora la legge di approvazione del bilancio e la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, le competenti strutture regionali sono autorizzate a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 28.

     2. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio Regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, le competenti strutture regionali sono autorizzate a gestire in via provvisoria il bilancio stesso, per le parti o le unità previsionali non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa, senza limiti di somma.

     3. Nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, le strutture regionali competenti sono autorizzate a gestire in via provvisoria il bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 28.

 

     Art. 30. Struttura del bilancio annuale.

     1. Il bilancio annuale si compone:

     a) di un quadro di previsione delle entrate;

     b) di un quadro di previsione delle spese;

     c) di un quadro generale riassuntivo;

     d) di prospetti allegati.

 

     Art. 31. Classificazione delle entrate.

     1. Nel bilancio annuale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     - Titolo I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     - Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;

     - Titolo III - entrate extratributarie;

     - Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     - Titolo V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     - Titolo VI - Entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1, con esclusione delle entrate per contabilità speciali, sono ordinate:

     a) in categorie, secondo la natura dei cespiti;

     b) in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del Consiglio regionale;

     c) in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso, deve essere fatta menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione;

     3. Per ciascun capitolo dell'entrata devono essere indicati i seguenti elementi:

     a) numerazione progressiva, ma discontinua;

     b) denominazione analitica;

     c) ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello di riferimento;

     d) ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio di riferimento del bilancio;

     e) ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere nello stesso esercizio, senza distinzione tra riscossioni in conto competenza e in conto residui.

 

     Art. 32. Classificazione delle spese.

     1. Nel Bilancio annuale le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

     - Titolo I - Spese per gli organi istituzionali e oneri generali;

     - Titolo II - Spese per interventi socioeconomici;

     - Titolo III - Spese per contabilità speciali.

     2. Le spese di cui al comma precedente, con esclusione delle spese per le contabilità speciali sono classificate in:

     a) funzioni-obiettivo a cui corrispondono le politiche regionali;

     b) unità previsionali di base corrispondenti alle singole finalità di spesa:

     3. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale, le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità relative al rimborso di prestiti. Le unità previsionali di base relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento ed unità relative alle spese operative. Le unità previsionali di base per le spese correnti e in conto capitale, riferite agli interventi socioeconomici di cui al comma 1 del presente articolo, sono determinate in relazione alle aree omogenee di responsabilità in cui si articolano le competenze di ciascun centro di responsabilità.

     4. Le unità previsionali di base sono articolate in uno o più capitoli individuati secondo l'oggetto, il contenuto economico-funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio, riportati nell'apposito allegato di bilancio di cui all'articolo 33 della presente legge. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e non sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Regionale.

 

     Art. 33. Quadro Generale Riassuntivo e prospetti allegati.

     1. Il Quadro Generale Riassuntivo del bilancio annuale riporta i totali delle entrate per titoli e categorie e delle spese per titoli e funzioni obiettivo;.

     2. Al Quadro Generale Riassuntivo è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; In ogni caso, il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 26.

     3. Al bilancio annuale sono inoltre allegati:

     a) l'elenco dei capitoli in cui si articolano le unità previsionali di base;

     b) l'elenco dei capitoli di spesa obbligatoria ai sensi del successivo articolo 34;

     c) l'elenco delle unità previsionali di base fra le quali si può procedere a variazioni compensative;

     d) gli elenchi delle spese da finanziare con ciascuno dei fondi speciali secondo le previsioni del bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 37;

     e) l'elenco dei mutui e altre forme di indebitamento contratti e da contrarre, ai sensi del successivo capo XII;

     f) l'elenco dei capitoli finanziati con avanzo vincolato;

     g) l'elenco dei capitoli aventi carattere di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento;

     h) il preventivo economico;

     i) la riclassificazione del bilancio per conseguire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato;

     j) eventuali ulteriori allegati.

 

Capo IV

FONDI AFFERENTI AL BILANCIO

 

     Art. 34. Fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, in termini di competenza e di cassa, un fondo di riserva per spese obbligatorie.

     2. La legge di bilancio determina le spese da considerarsi obbligatorie contenute nell'elenco allegato al bilancio ai sensi del comma 4 del precedente articolo 32.

     3. Sono considerate comunque obbligatorie le spese relative agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e prestiti, ai residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi, a norma del successivo articolo 65 e reclamati dai creditori;

     4. La Giunta regionale provvede a prelevare dal fondo di riserva per spese obbligatorie le somme necessarie per integrare gli stanziamenti dei capitoli, risultanti dall'elenco di cui al precedente comma 2, rivelatisi insufficienti nel corso dell'esercizio.

     5. Delle deliberazioni di cui al comma precedente è data comunicazione al Consiglio Regionale.

     6. L'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinato in misura non superiore allo 0,3 % dello stanziamento delle spese per organi istituzionali e oneri generali di cui al comma 1 dell'articolo 32 della presente legge previsto nel bilancio al quale detto fondo si riferisce.

 

     Art. 35. Fondo di riserva per spese impreviste.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, in termini di competenza e di cassa, un fondo di riserva per spese impreviste.

     2. La Giunta Regionale provvede a prelevare dal fondo di riserva per spese impreviste le somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa delle unità previsionali di base per far fronte:

     a) ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, che non riguardino capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie;

     b) a nuove spese, imprescindibili e improrogabili, non prevedibili al momento della adozione della legge di bilancio;

     c) a spese afferenti gli esercizi precedenti, relative al normale funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, per le quali non sono previsti in bilancio gli stanziamenti in conto residui o questi ultimi sono insufficienti.

     3. Delle deliberazioni di cui al comma precedente è data comunicazione al Consiglio Regionale.

     4. L'ammontare del fondo di riserva per spese impreviste è determinato in misura non superiore al 0,1 % dello stanziamento delle spese per organi istituzionali e oneri generali di cui al comma 1 dell'articolo 32 della presente legge previsto nel bilancio al quale detto fondo si riferisce.

 

     Art. 36. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

     1. Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sulle diverse unità previsionali di base, e sui relativi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione iniziale o di successive variazioni del bilancio.

     2. I prelievi dal fondo di riserva di cui al comma precedente e le relative destinazioni ed integrazioni delle unità previsionali di base, nonché dei relativi capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposte con delibere della Giunta Regionale, di cui è data comunicazione al Consiglio Regionale.

     3. Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in misura inferiore nell'apposita colonna del bilancio di previsione e, pertanto, privi in tutto o in parte del corrispondente stanziamento di cassa, è autorizzata l'istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa, nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo l'aggiornamento, in sede di assestamento del bilancio di cui al successivo articolo 39, dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi.

     4. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare.

 

     Art. 37. Fondi speciali.

     1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. I fondi speciali non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spese, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     3. Possono essere previsti più fondi speciali da tenere distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

     4. I provvedimenti legislativi, da finanziare con i fondi speciali di cui al comma precedente, sono elencati in allegato al bilancio a cui tali fondi si riferiscono, ai sensi del comma 4 del precedente articolo 33.

     5. Gli stessi provvedimenti legislativi autorizzano la Giunta ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti medesimi.

 

     Art. 38. Utilizzo dei fondi speciali dell'esercizio precedente.

     1. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale essi sono iscritti costituiscono economie di spesa.

     2. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma la assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

     3. Nei casi di cui al comma precedente, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente.

     4. Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio precedente, delle spese di cui al comma 3 del presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui al 2° comma del precedente articolo 25, né le economie di spesa di cui al 1° comma del presente articolo concorrono a determinare il presunto saldo finanziario di cui al 4º comma del precedente articolo 22.

     5. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei fondi speciali dell'esercizio precedente, autorizzano la Giunta ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 37, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo.

 

Capo V

GESTIONE DEL BILANCIO ANNUALE

 

     Art. 39. Assestamento del bilancio.

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede allo aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo e della giacenza di cassa di cui al precedente articolo 22.

     2. Con la stessa legge di assestamento si provvede alle variazioni di bilancio, conseguenti agli aggiornamenti di cui al comma precedente, e ad ogni altra variazione di bilancio che si ritiene opportuno, fatti salvi i vincoli relativi all'equilibrio del bilancio di cui al precedente articolo 25.

 

     Art. 40. Variazioni di bilancio.

     1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

     2. La Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

     3. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dal capo IV della presente legge.

     4. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta Regionale ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.

     5. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta Regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

     6. La Giunta Regionale può disporre variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi del precedente articolo 32.

     7. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle di cui al 2º comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 41. Storno di fondi.

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 40 è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

 

Capo VI

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

 

     Art. 42. Acquisizione delle entrate.

     1. Le entrate della Regione sono costituite dalle imposte, tasse, proventi, assegnazioni, contributi, corrispettivi e da ogni altra somma che la Regione ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e regionali, per contratto ed a qualsiasi altro titolo.

     2. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

     3. L'accertamento, la riscossione e il versamento di somme, comunque dovute legittimamente alla Regione, non previste in bilancio, comportano la tempestiva variazione dello stesso. Rimane comunque impregiudicato il diritto e l'obbligo di riscuotere le entrate non previste nel bilancio ovvero previste in misura inferiore a quelle accertate.

 

     Art. 43. Accertamento delle entrate.

     1. Le entrate sono accertate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

     2. Per le entrate concernenti tributi propri, non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

     3. Per le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti, comunicati alla Regione. In mancanza di tali comunicazioni le stesse entrate sono accertate al momento della comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle relative somme, da parte dell'organo statale o del Tesoriere regionale.

     4. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto sulla base delle relative deliberazioni, contratti o altri titoli che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.

     5. Le entrate costituenti partite di giro o poste compensative della spesa si accertano sulla base degli impegni o dei pagamenti delle corrispondenti spese.

 

     Art. 44. Riscossione, versamento e scritture delle entrate.

     1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.

     2. La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d'incasso in armonia alle disposizioni contenute nel capitolato speciale per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria.

     3. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa presso il Tesoriere regionale.

     4. Per gli accreditamenti effettuati sui conti correnti intestati alla Regione Basilicata presso la Tesoreria Centrale dello Stato, in attesa che le relative somme siano versate presso il Tesoriere regionale, le imputazioni a favore degli specifici capitoli di entrata, corrispondenti all'oggetto del credito, si effettuano mediante sistemazione contabile con apposito capitolo di spesa iscritto fra le partite di giro.

     5. Il tesoriere regionale provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta di incasso, secondo le disposizioni contenute nella convenzione relativa all'affidamento e gestione del servizio di tesoreria.

     6. L'incasso è effettuato anche quando le somme non siano previste in bilancio, salvo l'obbligo di apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

     7. Il tesoriere regionale è tenuto all'incasso, anche in pendenza del relativo ordinativo.

     8. E' tenuta separata registrazione, per ogni capitolo di bilancio, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per questi ultimi, di quelli emessi in conto competenza e di quelli emessi in conto residui

 

     Art. 45. Rinuncia alle entrate di modesta entità.

     1. La legge di bilancio può autorizzare la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate, quando il costo delle operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento delle entrate medesime risulti superiore rispetto all'ammontare delle stesse, entro il limite massimo fissato dalla legge medesima.

 

     Art. 46. Stadi della spesa.

     1. Le spese iscritte nel bilancio regionale passano attraverso i seguenti stadi, che possono anche essere simultanei:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione e pagamento.

 

     Art. 47. Impegni di spesa.

     1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati, sempreché la relativa obbligazione sia giuridicamente perfezionata e venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     2. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione ai sensi del precedente articolo 7 ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengano a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     3. Nel caso di obbligazioni relative a spese a pluriennalità determinata, per le quali la Regione si sia avvalsa della facoltà di cui all'art 7 della presente legge, le relative deliberazioni devono indicare, tra l'altro, l'ammontare globale della spesa, per la quale la Regione si è impegnata giuridicamente, e la quota della spesa medesima che viene a scadenza entro il termine dell'esercizio nel quale è assunto l'impegno contabile.

     4. Al fine di consentire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta Regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari sia di programmazione, sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.

     5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4 lettere a) e b). I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     6. Per le spese da erogarsi in annualità ai sensi del precedente articolo 8, gli impegni sono assunti, secondo la disciplina del presente articolo, sulla base della effettiva decorrenza del relativo ammortamento dallo stesso esercizio nel quale vengono assunti gli impegni medesimi o sulla base dei pagamenti che, comunque, devono effettuarsi entro lo stesso esercizio.

     7. Gli atti amministrativi che dispongono il pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, devono autorizzare l'Ufficio Ragioneria Generale ad effettuare il disimpegno per l'eventuale differenza residuale fra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale del pagamento effettuato sul medesimo.

     8. Salvo i casi sanciti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, non è consentito adottare atti con i quali sono assunte obbligazioni per importi eccedenti il limite degli stanziamenti iscritti nel bilancio relativo all'esercizio finanziario cui si riferiscono.

 

     Art. 48. Atto di impegno.

     1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto amministrativo del dirigente competente per materia. Eccezionalmente l'impegno di spesa può essere contenuto negli atti di competenza della Giunta Regionale.

     2. L'atto di impegno deve, in ogni caso contenere:

     a) la fonte dell'obbligazione;

     b) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identificarli.

     c) l'ammontare della somma dovuta.

     d) la scadenza dell'obbligazione.

     e) l'unità previsionale di base alla quale la spesa è da imputare ;

     f) il capitolo di spesa, collegato all'unità previsionale di base alla quale la spesa è stata imputata.

 

     Art. 49. Assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni sugli esercizi futuri.

     1. Gli atti di assunzione di impegni in relazione ad obbligazioni scadenti sugli esercizi futuri devono indicare:

     a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identificarli,

     b) l'ammontare complessivo della somma dovuta;

     c) le quote che vengono a scadenza nell'esercizio in corso, nonché nei singoli esercizi successivi, e le relative scadenze, qualora si preveda che il pagamento sia frazionato;

     d) l'unità previsionale di base alla quale è da imputare l'eventuale quota che viene a scadenza nell'esercizio in cui si adotta il provvedimento;

     e) il capitolo di spesa, collegato all'unità previsionale di base alla quale la spesa è stata imputata.

 

     Art. 50. Cancellazione di impegni.

     1. Ogni qualvolta l'obbligazione in base alla quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, la Giunta Regionale o il dirigente competente per materia emanano l'atto amministrativo di cancellazione o riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso all'Ufficio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

 

     Art. 51. Procedimento per l'assunzione degli impegni.

     1. I dirigenti che adottano atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:

     a) alla legalità della spesa;

     b) alla coerenza con gli obiettivi dei programmi regionali;

     c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;

     d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;

     e) alle procedure contabili disposte;

     f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;

     g) al contestuale accertamento della sufficienza di disponibilità sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso essi abbiano destinazione vincolata.

     2. Tutti gli atti amministrativi dai quali possono derivare o derivano impegni di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, all'Ufficio Ragioneria Generale per l'acquisizione del visto di regolarità amministrativa e contabile, ai fini della loro esecutività.

     3. L'Ufficio Ragioneria Generale è tenuto alla restituzione dell'atto senza la registrazione dell'impegno, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione nei seguenti casi:

     a) quando si rileva l'insufficienza della disponibilità finanziaria a copertura della spesa;

     b) quando si rileva l'erronea imputazione della spesa;

     c) quando si rileva l'assenza dei requisiti di cui al precedente articolo 47;

     d) quando l'atto non è conforme ai principi della presente legge.

     4. L'Ufficio Ragioneria Generale provvede alle relative registrazioni nel sistema di contabilità finanziaria di cui al successivo articolo 76.

 

     Art. 52. Liquidazione della spesa.

     1. La liquidazione consiste nell'individuazione dell'identità del creditore e nella determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

     2. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio in corso e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

     3. Qualora, in sede di liquidazione della spesa, risulti l'insufficienza dello stanziamento di cassa della relativa unita previsionale di base, la liquidazione medesima è disposta con riserva di impinguare tale stanziamento secondo la disciplina di cui al precedente articolo 36.

 

     Art. 53. Procedimento per la liquidazione della spesa.

     1. L'atto di liquidazione della spesa già impegnata è predisposto e adottato dal dirigente competente per materia o da un suo delegato.

     2. Il dirigente che effettua la liquidazione è responsabile in ordine:

     a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alle leggi e ai programmi vigenti, all'atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;

     b) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;

     c) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata;

     d) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi del successivo articolo 54.

     3. L'atto di liquidazione viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria Generale per il controllo formale dell'atto di liquidazione e la verifica circa:

     a) la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare dell'impegno stesso;

     b) la disponibilità dello stanziamento di cassa;

     c) l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;

     d) la conformità rispetto all'impegno di spesa;

     e) la regolarità dell'atto rispetto alle disposizioni contenute nella presente legge.

     4. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformità dell'atto rispetto a quanto indicato nel precedente comma 3 lo stesso viene restituito con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione alla direzione generale che lo ha emesso.

     5. Non può farsi luogo alla liquidazione delle spese conseguenti agli atti amministrativi degli organi e delle strutture regionali con i quali sono assunti i relativi impegni se tali atti non siano divenuti esecutivi.

 

     Art. 54. Ordinazione delle spese.

     1. L'ordinazione delle spese consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa ed avviene con emissione del mandato di pagamento.

     2. Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei riscontri di cui al precedente articolo 53 nei modi e nelle forme previste dalla convenzione relativa all'affidamento e gestione del servizio di Tesoreria della Regione Basilicata.

     3. I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale o da un suo delegato.

     4. E' consentito l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.

 

     Art. 55. Estinzione dei titoli di spesa.

     1. Il pagamento di qualsiasi spesa, salvo quelli da effettuarsi tramite il servizio di Economato, deve essere fatto esclusivamente dal Tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente articolo 54.

     2. Lo stesso Tesoriere provvede alla restituzione dei titoli di spesa estinti in conformità alle disposizioni contenute nella convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria.

     3. Anche nel caso di servizi gestiti in economia, salvo il caso di aperture di credito in favore di funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.

     4. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, con le modalità contenute nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria.

     5. Nel caso di restituzione alla Regione di somme pagate a beneficiari sconosciuti, deceduti o irreperibili, in attesa di conoscere i dati e le modalità esatte per effettuare il pagamento o in attesa che gli eredi producano i documenti richiesti dalla legge per acquisire il diritto alla riscossione, tali somme sono incassate a favore della Regione su apposito capitolo delle partite di giro e i fondi sono tenuti a disposizione del creditore o dei creditori che saranno successivamente accertati. La relativa reversale di incasso non è soggetta al limite temporale di cui al successivo comma.

     6. I mandati inestinti, in tutto o in parte, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento sono annullati e riemessi, in conto residui, nell'esercizio successivo, sugli stessi o corrispondenti capitoli sui quali furono emessi originariamente.

 

     Art. 56. Priorità di pagamento in carenza dei fondi.

     1. Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, la priorità nell'emissione di mandati e nel pagamento di quelli già consegnati al tesoriere è la seguente:

     a) stipendi del personale ed oneri accessori;

     b) imposte e tasse;

     c) rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed altre forme di indebitamento;

     d) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità;

     e) altre spese secondo l'intensità dell'interesse pubblico.

 

     Art. 57. Aperture di credito.

     1. Nei casi previsti dal presente articolo, l'effettuazione delle spese può avvenire con aperture di credito a favore di funzionari delegati, autorizzate con atto amministrativo della Giunta Regionale.

     2. Le aperture di credito sono rese disponibili, presso il Tesoriere regionale, per il pagamento delle spese di seguito indicate:

     a) spese fisse ed indennità non prestabilite in somma certa;

     b) spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali il pagamento debba essere immediato;

     c) tutte le altre spese per le quali il pagamento, tramite i funzionari delegati, è previsto da leggi o regolamenti.

     3. Il limite di ogni singola apertura di credito, salvo i casi in cui esso sia previsto da leggi statali o regionali, è fissato con l'atto di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.

     4. Alle aperture di credito si provvede con l'emissione, da parte dell'Ufficio Ragioneria Generale, di ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato sul conto intestato alla Regione Basilicata presso l'Istituto Tesoriere.

     5. Tali ordini di accreditamento devono contenere i seguenti dati:

     a) estremi della delibera autorizzativa della Giunta Regionale e oggetto dell'intervento;

     b) ammontare della somma messa a disposizione, esercizio finanziario, unità previsionale di base e relativo capitolo di imputazione con riferimento alla competenza o ai residui. Gli ordini di accreditamento sono inviati al funzionario delegato interessato ed in copia alla Tesoreria regionale e costituiscono impegno contabile da regolarizzare con successiva emissione di mandato di pagamento.

     6. Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi mediante buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori. Il prelievo è effettuato, per ciascuna unità previsionale di spesa e per ciascun capitolo, nei limiti della somma autorizzata a favore del funzionario delegato.

 

     Art. 58. Responsabilità e rendiconti dei funzionari delegati.

     1. I funzionari delegati sono personalmente responsabili della gestione delle somme ad essi messe a disposizione con le aperture di credito di cui al precedente articolo.

     2. Il funzionario delegato dà giustificazione dei pagamenti effettuati, distintamente per la competenza e per i residui, con un rendiconto finale, da presentare alla Giunta regionale che lo approva con atto amministrativo. Al rendiconto devono essere allegati tutti i documenti giustificativi delle spese.

     3. Le somme prelevate, non utilizzate sono versate alla Tesoreria regionale ed imputate al bilancio su apposito capitolo delle entrate.

     4. L'Ufficio Ragioneria Generale può effettuare visite ispettive, in qualsiasi momento, per riscontrare la regolarità amministrativa e contabile delle operazioni effettuate dai funzionari delegati.

 

     Art. 59. Servizio di Economato.

     1. Il Servizio di economato della Regione è svolto dall'economo generale e dagli economi cassieri dislocati presso gli uffici decentrati della Regione.

     2. L'economo generale e gli economi cassieri provvedono all'ordinazione, alla liquidazione e al pagamento delle minute spese di ufficio e delle altre spese che hanno carattere di urgenza od obbligatorietà nei limiti degli accreditamenti ricevuti.

     3. L'economo generale e gli economi cassieri redigono apposito rendiconto delle spese effettuate da presentare all'Ufficio Ragioneria Generale per l'approvazione. Tali rendiconti sono corredati di tutti i documenti giustificativi delle spese.

     4. La disciplina contabile concernente il funzionamento del Servizio di Economato è contenuta nell'apposito regolamento.

 

     Art. 60. Autonomia contabile del Consiglio Regionale.

     1. Il Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Regionale, ha autonomia contabile nell'ambito degli stanziamenti assegnati con legge di bilancio.

     2. Il Consiglio Regionale dispone di un bilancio autonomo che viene redatto in osservanza della presente legge, in quanto applicabile ed è gestito secondo i principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973 n. 853 e sulla base del proprio regolamento.

     3. L'eventuale saldo finanziario del bilancio interno del Consiglio risultante in chiusura di esercizio, concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale ed è applicato al bilancio consiliare per l'esercizio immediatamente successivo e trasferito sul bilancio della Regione in occasione dell'approvazione dell'assestamento di cui al precedente articolo 39. A tal fine al rendiconto generale di cui al successivo articolo 68 sono allegate le risultanze finali del rendiconto del Consiglio.

 

Capo VII

SERVIZIO DI TESORERIA

 

     Art. 61. Disciplina.

     1. Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

     2. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione. La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire l'accertamento dello stato dei pagamenti e a stimolare la collaborazione tra gli Uffici e il Tesoriere regionale al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti medesimi, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

     3. Il Servizio di Tesoreria è affidato, con procedura ad evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione.

     4. L'Ufficio di Ragioneria Generale, provvede alla vigilanza sulla regolare gestione del Servizio di Tesoreria.

     5. Il Tesoriere regionale rende il proprio conto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento nel quale sono riportati i seguenti dati:

     a) la giacenza di cassa o l'eventuale credito per deficit di cassa all'inizio dell'esercizio;

     b) le riscossioni effettuate nell'esercizio in conto competenza e in conto residui;

     c) i pagamenti effettuati nell'esercizio in conto competenza e in conto residui;

     d) la giacenza di cassa o l'eventuale credito per deficit di cassa alla fine dell'esercizio.

     6. Il conto del Tesoriere è sottoposto al visto di parificazione da parte dell’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio e all'approvazione della Giunta Regionale [8].

 

Capo VIII

GESTIONE DEI RESIDUI

 

     Art. 62. Residui attivi.

     1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

     2. Le somme iscritte fra le entrate di competenza del bilancio e non accertate, ai sensi del precedente articolo 43, entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

 

     Art. 63. Determinazione dei residui attivi.

     1. L'accertamento definitivo delle somme da iscrivere nel conto dei residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

     2. I residui attivi vengono così ripartiti:

     a) Crediti la cui riscossione può essere considerata certa.

     b) Crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione.

     c) Crediti riconosciuti inesigibili.

     3. I crediti di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2 sono riportati nel conto dei residui attivi e sono affidati per la riscossione alle strutture regionali competenti.

     4. I crediti di cui alla lettera c) del precedente comma 2 sono eliminati dalle scritture.

 

     Art. 64. Residui Passivi.

     1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate a norma del precedente articolo 47, entro il termine dell'esercizio.

     2. Tali somme possono essere conservate nel conto residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

     3. Le somme iscritte fra le spese di competenza del bilancio e non impegnate, ai sensi del precedente articolo 47, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     4. Non è ammessa la conservazione di somme stanziate e non impegnate, a norma del precedente articolo 47, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto nel successivo comma.

     5. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento, non impegnate entro la fine dell'esercizio di competenza, possono essere mantenute in bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

     Art. 65. Residui passivi perenti.

     1. I residui passivi, relativi a spese correnti e in conto capitale, non pagati rispettivamente entro il secondo e settimo esercizio successivo a quello in cui l'impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.

     2. Nel bilancio annuale sono iscritti tra le spese obbligatorie, per il finanziamento dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, appositi fondi distinti in parte corrente e conto capitale a seconda che si tratti di spese correnti o in conto capitale, e di spese finanziate con risorse proprie o con assegnazioni statali o comunitarie con vincolo di specifica destinazione.

 

     Art. 66. Determinazione dei residui passivi.

     1. L'accertamento definitivo delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi per la parte relativa alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme conservate tra i residui degli esercizi precedenti, è disposto con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

 

     Art. 67. Revisione dei residui.

     1. Entro il 28 febbraio di ogni anno i dirigenti, ciascuno per la propria competenza, effettuano la revisione delle somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio precedente [9].

     2. Entro il termine di cui al comma precedente i dirigenti, ciascuno per la propria competenza, provvedono alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti rispettivamente per le spese correnti e per le spese di investimento.

     3. La revisione dei residui di cui ai precedenti commi consiste nell'accertare le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei relativi crediti o debiti.

     4. Le risultanze delle revisioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere trasmesse comunque entro il 28 febbraio all’Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, ai fini della predisposizione del rendiconto generale [10].

 

Capo IX

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

 

     Art. 68. Rendiconto generale della Regione.

     1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

     2. Il rendiconto generale della Regione è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è approvato dal Consiglio, con legge regionale, entro il 30 giugno dello stesso anno, in armonia al disposto dell'articolo 52 - 1º comma dello Statuto.

     3. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto generale del patrimonio.

     4. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al Consiglio una relazione nella quale vengono illustrati i dati consuntivi in modo da evidenziare il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate.

     5. Tale relazione illustra, altresì , lo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Regionale, dei relativi piani e progetti di intervento, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi raggiunti.

 

     Art. 69. Conto del bilancio.

     1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

     2. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 32, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

     3. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata il conto del bilancio espone e dimostra:

     a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     h) le eccedenze di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     i) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

     j) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     k) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle riscossioni, alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

     l) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     m) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     4. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

     a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     h) le economie di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

     i) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

     j) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo per disimpegni o perenzioni, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     k) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base ai pagamenti, alle cancellazioni o alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

     l) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     m) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

 

     Art. 70. Conto economico.

     1. Il conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile per quanto applicabili, evidenzia le componenti positive e negative della gestione secondo criteri di competenza economica.

     2. Costituiscono componenti positive del conto economico i trasferimenti correnti, i contributi ed i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; i proventi finanziari; le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazione.

     3. Costituiscono componenti negative: i costi per acquisto di beni di consumo; i costi per l'acquisizione di servizi; il valore del godimento dei beni di terzi; le spese per il personale; i trasferimenti a terzi; gli interessi passivi ed oneri finanziari; le imposte e le tasse; la svalutazione dei crediti ed altri fondi; gli ammortamenti; le sopravvenienze del passivo; le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.

     4. Il conto economico comprende gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio economicamente competenti all'esercizio.

 

     Art. 71. Conto del patrimonio.

     1. Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili e immobili;

     c) ogni altra attività e passività , nonché le poste rettificative.

     2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     3. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, la Giunta Regionale procederà con successivo atto amministrativo alla riclassificazione del conto del patrimonio secondo i criteri che saranno stabiliti con apposito atto di indirizzo e coordinamento

dell'Amministrazione centrale, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 D.Lgs. 76/2000.

     4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

     5. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

 

     Art. 72. Allegati al rendiconto generale della Regione.

     1. Al rendiconto generale sono allegati:

     a) la relazione della Giunta Regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione;

     b) il quadro dimostrativo del risultato di cassa e del risultato di amministrazione;

     c) il riepilogo generale delle spese correnti e in conto capitale secondo la classificazione economica e funzionale;

     d) l'elenco delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa disposte con atto amministrativo;

     e) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto del patrimonio al fine di consentire l'armonizzazione dei conti con il rendiconto statale;

     f) il conto economico di cui al precedete articolo 70;

     g) il consuntivo per ciascun centro di costo, elaborato in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

     h) il rendiconto del Consiglio Regionale;

     i) l'elenco dei residui passivi eliminati di cui all'articolo 65;

     j) l'elenco e l'ammontare dei titoli azionari detenuti dalla Regione;

     k) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;

     l) eventuali ulteriori allegati.

 

Capo X

CONTROLLO DI GESTIONE

 

     Art. 73. Piano della Perfomance [11]

     1. Il Piano della Perfomance, previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, costituisce il documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; è lo strumento di raccordo tra le funzioni di governo degli organismi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

     2. Il Piano della Performance costituisce, altresì, atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità ed è integrato strettamente con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e con il Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità.

     3. Il Piano della Performance determina gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, gli obiettivi di gestione, le priorità e i programmi ed affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie, nel rispetto delle direttive generali impartite per l’attività amministrativa e per la gestione.

     4. Il Piano della Performance garantisce i collegamenti:

a) con il bilancio annuale e pluriennale di previsione secondo il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese;

b) con le strutture organizzative della Regione attraverso l’assegnazione delle entrate e delle risorse per centri di responsabilità amministrativa;

c) con gli strumenti della programmazione nazionale e regionale.

     5. Il Piano della Performance è predisposto, in parallelo al bilancio di previsione, dalle singole direzioni generali, salva la competenza dell’organo di indirizzo politico-amministrativo ad emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, consultati i dirigenti e/o i responsabili delle singole unità organizzative sulla base delle norme tecniche emanate dalla Giunta regionale con il supporto della struttura di controllo di gestione.

     6. La mancata adozione del Piano della Performance impedisce l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione od inerzia nell’adempimento dei propri compiti, come disposto dall’art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2009.

     7. Il Piano della Performance è adottato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio o, comunque, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

     8. Al Piano della Performance sono allegati:

a) il piano dei conti;

b) l’elenco dei centri di costo;

c) il piano dei servizi erogati.

     9. Sono possibili variazioni per gli obiettivi e gli indicatori della performance durante l’esercizio che devono essere tempestivamente inserite all’interno del Piano della Performance ai sensi dell’art. 10, comma 3, D. Lgs. n. 150/2009.

     10. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono chiamati a svolgere il monitoraggio della performance verificando l’andamento delle performances rispetto agli obiettivi e proponendo, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009.

 

     Art. 74. Controllo di gestione.

     1. Il controllo di gestione è un sistema di analisi e monitoraggio teso alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati.

     2. Il sistema del controllo di gestione assume come riferimento il Piano della Performance di cui al precedente articolo 73 e provvede all'elaborazione di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa [12].

     3. Il modello del controllo di gestione è disciplinato in apposita direttiva della Giunta Regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

 

     Art. 75. Relazione sulla Performance [13]

     1. Al fine di disporre degli elementi conoscitivi indispensabili per l’aggiornamento degli strumenti della programmazione e per la redazione del bilancio pluriennale ed annuale, la Giunta regionale approva entro il 30 giugno di ciascun esercizio una relazione sulla Performance.

     2. La relazione sulla Performance, come disposto dall’art. 14, comma 4 lett. c) e comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009 deve essere validata dall’organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del Decreto.

     3. La relazione sulla Performance evidenzia i risultati dell’attività di gestione in termini fisici e finanziari e i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, analizzando i fattori che ne hanno determinato l’efficacia e l’efficienza, e il bilancio di genere realizzato.

     4. La relazione sulla Performance espone, altresì, il consuntivo di ciascun centro di costo, confrontando i costi previsti con quelli sostenuti ed analizzandone lo scostamento.

 

Capo XI

CONTABILITA' ECONOMICO-ANALITICA E PATRIMONIALE

 

     Art. 76. Contabilità finanziaria.

     1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione.

 

     Art. 77. Contabilità economico-analitica.

     1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.

     2. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, rilevandone i risultati economici e seguendone l'evoluzione sulla base del piano dei conti.

     3. Il piano dei conti costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

     4. Il sistema di contabilità economico-analitica collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dall'Amministrazione regionale.

     5. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse e del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio.

     6. Al fine di effettuare la contabilità economico-analitica, gli atti di impegno di cui all'articolo 48 della presente legge, relativi all'acquisizione di beni e servizi utilizzati direttamente dalla Regione, devono indicare il centro di costo a cui sono imputati e il periodo al quale il costo è riferito.

 

     Art. 78. Raccordo tra contabilità economico-analitica e contabilità finanziaria.

     1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale della Regione, devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

 

     Art. 79. Contabilità patrimoniale.

     1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio che per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.

     2. Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, dei registri di consistenza dei beni, dei partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

 

Capo XII

OPERAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE

 

     Art. 80. Mutui e altre forme di indebitamento.

     1. La Regione può contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di indebitamento per coprire l'eventuale disavanzo di cui al precedente articolo 25 della presente legge.

     2. I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici in armonia del disposto del 1° comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

     3. La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, con riferimento alle previsioni.

     4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa.

     5. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio Regionale il rendiconto dell'esercizio dei due anni precedenti a quello a cui il bilancio si riferisce.

     6. Alla stipulazione dei mutui e di altre forme di indebitamento autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

     7. L'autorizzazione a effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio nel quale essa è stata prevista.

     8. Le entrate derivanti da operazioni di indebitamento stipulate e non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi; le entrate derivanti da operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali della gestione.

     9. La Regione può ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, ai fini del ripiano di eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalla legge regionale di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con la legge 19 marzo 1993 n. 68.

 

     Art. 81. Emissione di prestiti obbligazionari.

     1. La Regione può fare ricorso alla emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti.

     2. La legge regionale che autorizza l'emissione dei prestiti obbligazionari deve disporre che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità, previo conforme parere del Comitato Interministeriale per il Credito e per il Risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.

     3. La legge regionale che prevede l'emissione di obbligazioni stabilisce l'incidenza dell'operazione sugli esercizi futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri relativi.

     4. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alla condizione che la Regione non abbia proceduto al ripiano dei disavanzi di amministrazione risultanti dalla legge regionale di approvazione del conto consuntivo di cui al comma 9 del precedente articolo 80.

     5. L'importo complessivo degli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dalla Regione concorre alla determinazione del limite di indebitamento di cui al precedente articolo 80 della presente legge.

     6. Nessun prestito obbligazionario può essere comunque emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito.

 

     Art. 82. Anticipazione di cassa.

     1. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote delle entrate iscritte in bilancio al titolo I del precedente articolo 31. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte [14].

     2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta Regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

     3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

 

Capo XIII

BILANCI DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

 

     Art. 83. Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.

     1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati unitamente al bilancio regionale nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; i relativi assestamenti e variazioni sono approvati con provvedimenti amministrativi secondo le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia di controllo [15].

     2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le entrate e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 31 e 32.

     3. Le spese degli enti e degli organismi di cui al comma 1 sono indicate nel bilancio della Regione in nota a margine delle corrispondenti unità previsionali di base.

     4. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati, unitamente al rendiconto generale della Regione, nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. I rendiconti di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 31 e 32 della presente legge.

     6. Le leggi regionali relative agli enti, aziende ed organismi dipendenti dalla Regione completano o modificano l'ordinamento contabile degli stessi in aderenza ai principi della presente legge.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 84. Introduzione all'euro.

     1. La Regione si attiene, per quanto concerne l'introduzione dell'EURO nei documenti contabili, alle disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 "disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997 n. 433".

 

     Art. 85. Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti.

     1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e alla legge 20 dicembre 1995, n. 639.

     2. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle Amministrazioni Statali.

 

     Art. 86. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 11 aprile 1978 n. 18 recante: "Contabilità regionale".

     2. E' abrogato il regolamento per la gestione della spesa regionale a mezzo dei funzionari delegati approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 14/12/1979 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 16 gennaio 1980.

     3. Le norme in contrasto con il disposto della presente legge si intendono abrogate.

 

     Art. 87. Norme transitorie.

     1. Per il primo anno di applicazione della presente legge il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F) è presentato al Consiglio Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 88. Norma finale.

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 ed, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 89. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[2] Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 5 della L.R. 24 giugno 1997, n. 30.

[3] Il riferimento al “Comitato tecnico di Verifica finanziaria CTVF”, contenuto nel presente articolo è stato eliminato dall'art. 64 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[4] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[5] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 35 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2015, n. 40.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 35.

[8] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[9] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[10] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[14] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[15] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 13 maggio 2003, n. 18.