§ 65.5.3 – L. 17 dicembre 1997, n. 433.
Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO.


Settore:Normativa nazionale
Materia:65. Moneta e valori bollati
Capitolo:65.5 moneta unica europea
Data:17/12/1997
Numero:433


Sommario
Art. 1.  Delega al Governo.
Art. 2.  Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.
Art. 3.  Disposizioni specifiche.
Art. 4.  Parametri di indicizzazione.
Art. 5.  Calcoli intermedi.
Art. 6.  Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti.
Art. 7.  Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari.
Art. 8.  Adozione dell'EURO quale moneta di conto.
Art. 9.  Rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO.
Art. 10.  Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati.
Art. 11.  Pagamenti.
Art. 12.  Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
Art. 13.  Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni.
Art. 14.  Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO.


§ 65.5.3 – L. 17 dicembre 1997, n. 433.

Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO.

(G.U. 19 dicembre 1997, n. 295).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Delega al Governo.

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

     2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

     4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.

     5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.

 

          Art. 2. Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.

     1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

     a) continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici;

     b) principio della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;

     c) piena informativa delle regole della transizione;

     d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;

     e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

     f) previsione della possibilità di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;

     g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

     h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali si provvederà, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

 

          Art. 3. Disposizioni specifiche.

     1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i principi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformità ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2.

 

          Art. 4. Parametri di indicizzazione.

     1. I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuità fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.

 

          Art. 5. Calcoli intermedi.

     1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le modalità di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.

 

          Art. 6. Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti.

     1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

     b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;

     c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;

     d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.

     2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.

 

          Art. 7. Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari.

     1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

     2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

 

          Art. 8. Adozione dell'EURO quale moneta di conto.

     1. Le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di conto durante il periodo transitorio.

 

          Art. 9. Rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO.

     1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalità di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel rispetto del principio della neutralità del passaggio dalla lira all'EURO e degli effetti conseguenti.

 

          Art. 10. Dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati.

     1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.

 

          Art. 11. Pagamenti.

     1. Le norme delegate disciplinano, in conformità ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti stessi, anche regolamentando le modalità di effettuazione di conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurne gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.

 

          Art. 12. Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

     1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.

     2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche è assicurata, nel periodo transitorio, la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

 

          Art. 13. Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni.

     1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.

 

          Art. 14. Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO.

     1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).

     2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.

     3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.