§ 6.2.67 – L.R. 24 giugno 1997, n. 30.
Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:24/06/1997
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Strumenti della programmazione regionale.
Art. 3.  Programma Regionale di Sviluppo.
Art. 4.  Procedure di formazione del P.R.S.
Art. 5.  Documento annuale di programmazione economica e finanziaria.
Art. 6.  Procedure di approvazione degli strumenti di programmazione.
Art. 7.  Studi e progetti per l'attuazione del P.R.S..
Art. 8.  Programmazione negoziata.
Art. 9.  Programmi cofinanziati dall'Unione Europea.
Art. 10.  Sessione comunitaria del Consiglio.
Art. 11.  Accelerazione delle procedure.
Art. 12.  Nucleo di Valutazione Tecnico-Economica.
Art. 13.  Valutazione dell'impatto occupazionale e produttivo.
Art. 14.  Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro.
Art. 15.  Osservatorio Economico Regionale.
Art. 16.  Abrogazione di norme.
Art. 17.  Norme Transitorie.
Art. 18.  Pubblicazione della legge.


§ 6.2.67 – L.R. 24 giugno 1997, n. 30. [1]

Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale.

(B.U. 1 luglio 1997, n. 33).

 

Art. 1. Principi generali.

     1. La Regione Basilicata assume il metodo della programmazione quale modalità primaria di esercizio delle proprie funzioni e competenze in materia di sviluppo socio-economico e territoriale e quale terreno permanente di confronto e di cooperazione con i soggetti del territorio, al fine di perseguire uno sviluppo diffuso ed equilibrato del territorio e di realizzare efficaci politiche di coesione di integrazione, dando concreta attuazione ai principi di responsabilità, di solidarietà e di sussidiarietà.

     2. Nel processo di definizione e di gestione degli strumenti della programmazione la Regione assicura l'attiva partecipazione delle rappresentanze istituzionali delle comunità locali e di quelle organizzate degli interessi economici professionali e sociali operanti in ambito regionale, individuando nell'esercizio coordinato delle funzioni di programmazione uno strumento fondamentale per la costruzione e lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie, così come disegnato nella L.R. 28 marzo 1996 n. 17.

     3. A tal scopo, la presente legge disciplina le procedure della programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale e le sue interconnessioni con quella di livello nazionale e comunitario e con quella di livello provinciale e d'area.

 

     Art. 2. Strumenti della programmazione regionale.

     1. Il metodo della programmazione trova la sua espressione più organica nel Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.), quale atto fondamentale di governo e di indirizzo dello sviluppo socio-economico e territoriale della Regione.

     2. Costituiscono inoltre strumenti della programmazione regionale, correlati al P.R.S.:

     a) il piano di riferimento territoriale regionale e i connessi piani di coordinamento territoriale provinciali;

     b) i piani di bacino derivanti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e dalla L.R. 2 settembre 1996 n. 43;

     c) i piani settoriali e i progetti speciali di competenza regionale;

     d) i programmi pluriennali delle Province e i piani socio-economici di sviluppo delle Comunità Montane e degli Enti di gestione dei Parchi;

     e) gli atti di programmazione negoziata;

     f) i programmi cofinanziati dall'U.E.;

     g) i piani di attività degli enti strumentali della Regione.

     3.Costituiscono, infine, documenti strategici della programmazione regionale:

     a) il Documento Strategico Regionale (DSR);

     b) il Documento Unitario di Programmazione (DUP) [2].

 

     Art. 3. Programma Regionale di Sviluppo.

     1. Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) viene approvato all'inizio di ogni legislatura, secondo le procedure indicate al seguente art. 4, e trova annuale verifica in occasione dell'approvazione del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.) di cui al successivo art. 5.

     2. Il P.R.S. è costituito da un rapporto generale, eventualmente integrato da ulteriori documenti di sintesi, che, con riferimento alle scelte ed agli orientamenti formulati a livello comunitario e nazionale, definisce gli indirizzi di governo del processo della programmazione e individua:

     a) gli obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale della Regione, nonché le priorità da perseguire nell'arco temporale di vigenza del programma, le azioni e gli interventi settoriali e territoriali ritenuti strategici;

     b) gli orientamenti regionali relativi a programmi ed azioni di intervento di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché degli enti e delle aziende di rilevanza nazionale;

     c) le indicazioni per la predisposizione dei piani di settore ed i progetti speciali di competenza regionale e le direttive programmatiche per gli enti strumentali della Regione;

     d) le linee di coordinamento per l'elaborazione dei programmi pluriennali delle Province e dei piani di sviluppo socio-economici delle Comunità Montane, dei programmi integrati d'area e degli atti di programmazione negoziata;

     e) il quadro delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e regionali - disponibili o, comunque, attivabili per la realizzazione delle azioni e degli interventi programmati;

     f) le misure di accompagnamento e di raccordo, di carattere normativo, amministrativo ed organizzativo, indispensabili per l'attuazione del programma.

 

     Art. 4. Procedure di formazione del P.R.S.

     1. La Giunta Regionale, in conformità con gli indirizzi contenuti nella relazione programmatica approvata dal Consiglio Regionale all'atto dell'elezione del Presidente e della Giunta Regionale, predispone lo schema di P.R.S. per il quinquennio di riferimento.

     2. Lo schema di P.R.S. è costituito da un rapporto preliminare contenente le indicazioni e le opzioni di massima relative:

     a) agli obiettivi generali di sviluppo socio-economico e territoriale della Regione;

     b) agli assi strategici settoriali e territoriali a valenza regionale;

     c) ai caratteri ed ai vincoli dei programmi a dimensione sub- regionale;

     d) alle procedure e modalità di attuazione del programma.

     3. Lo schema di P.R.S. è tempestivamente trasmesso dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, agli Enti strumentali [3].

     4. La Giunta Regionale, d'intesa con la conferenza Permanente delle Autonomie, convoca una sessione plenaria delle istituzioni locali per stabilire le modalità di svolgimento di conferenze di programmazione decentrate sul territorio, onde consentire agli enti locali di concorrere attivamente alla definizione delle scelte del P.R.S [4].

     5. Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di P.R.S. le Province procedono a raccogliere e coordinare le osservazioni sulla proposta di P.R.S. espresse dai Comuni e dalle Comunità Montane.

     [6. Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di P.R.S., il C.R.E.L. provvede a far pervenire alla Giunta Regionale le proprie osservazioni e proposte, unitamente ad eventuali documenti prodotti dai soggetti organizzati della realtà economica, sociale e professionale operanti nella regione.] [5]

     7. Sulla base dei contributi formulati dagli Enti locali, ovvero scaturiti dalle conferenze di programmazione, entro i successivi 30 giorni la Giunta Regionale adotta la proposta definitiva del P.R.S. e la trasmette al Consiglio Regionale per l'esame e la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Regionale [6].

     8. La predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del P.R.S. è curata dall'Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria che si avvale delle strutture operative del Dipartimento, di gruppi di lavoro interdipartimentali, nonché di consulenze specializzate esterne all'amministrazione regionale.

     9. Per la definizione delle azioni e degli interventi da candidare a finanziamento mediante l'attivazione di risorse comunitarie, la struttura incaricata della predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del P.R.S. procederà ad acquisire indicazioni ed osservazioni della Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, di cui all'art. 10 della L.R. n. 12/1996.

 

     Art. 5. Documento annuale di programmazione economica e finanziaria.

     1. L'attuazione del PRS viene verificata ed aggiornata annualmente in sede di approvazione del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.), che è presentato dalla Giunta Regionale entro il 31 maggio di ogni anno ed approvato dal Consiglio Regionale entro il successivo 31 luglio [7].

     2. Il D.A.P.E.F. contiene:

     a) l'analisi dello stato di attuazione del P.R.S. nel suo complesso e nelle sue articolazioni settoriali e territoriali;

     b) il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale;

     c) l'aggiornamento annuale delle determinazioni programmatiche del P.R.S. e degli strumenti attuativi settoriali e territoriali con l'indicazione delle azioni e degli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento;

     d) la definizione degli obiettivi specifici derivanti dalle attività di cui ai punti a), b) e c), da conseguirsi a cura delle singole direzioni generali, in funzione delle rispettive competenze;

     e) la situazione e l'evoluzione prevista dei flussi finanziari regionali e delle politiche di gestione finanziaria della Regione alla luce degli indirizzi e delle scelte del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nazionale;

     f) la definizione del quadro delle risorse finanziarie di bilancio da destinare alla realizzazione dei piani e dei programmi e degli obiettivi di cui al punto d);

     g) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

     h) il livello programmatico di imposizione fiscale;

     i) le eventuali misure di accompagnamento legislative, amministrative ed organizzative da adottare per gli aggiornamenti e modificazioni del P.R.S. [8].

     3. Il D.A.P.E.F., sottoposto alla preventiva discussione delle istituzioni locali, appositamente convocate in sessione plenaria, viene adottato dalla Giunta Regionale, sentiti il Comitato interdipartimentale di Indirizzo e Coordinamento, di cui all'art. 11 della L.R. 2 marzo 1996 n. 12, il Nucleo di Valutazione, di cui al successivo art. 12 e, specificatamente in relazione alle azioni ed agli interventi da realizzare attraverso risorse comunitarie, la Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale [9].

 

     Art. 6. Procedure di approvazione degli strumenti di programmazione.

     1. Il P.R.S. è approvato secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 3 e 4. Eventuali adeguamenti o modifiche vengono proposti ed approvati con le medesime modalità.

     2. I piani settoriali ed i progetti speciali predisposti dai Dipartimenti regionali competenti sono adottati dalla Giunta Regionale, previo parere del Nucleo di Valutazione e dopo aver sentiti la Conferenza Permanente delle Autonomie Locali, e quindi trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione [10].

     3. Gli enti strumentali della Regione predispongono i rispettivi programmi di attività in coerenza con gli indirizzi formulati nel P.R.S. e li approvano, previa acquisizione del parere di compatibilità del Nucleo di Valutazione.

     4. Le Amministrazioni Provinciali approvano i rispettivi programmi pluriennali nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel P.R.S., previa acquisizione delle osservazioni dei Comuni, delle Comunità Montane Analogamente le Comunità Montane approvano i rispettivi piani di sviluppo socio-economici, avendo cura di acquisire i contributi dei Comuni interessati e delle forze sociali ed economiche operanti sul territorio di competenza [11].

     5. Le modalità di definizione e di attivazione degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio sono specificate dalle leggi di disciplina della materia.

 

     Art. 7. Studi e progetti per l'attuazione del P.R.S..

     1. Al fine di disporre di ogni utile dato conoscitivo circa la produzione programmatica e progettuale dei soggetti della programmazione regionale, il Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria provvede alla ricognizione sistematica di studi, progetti, documenti ed elaborati attinenti all'attuazione degli interventi del P.R.S. sul territorio.

     2. Nel quadro delle opzioni strategiche del P.R.S. la Giunta regionale attiva il ricorso alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la predisposizione degli studi e degli elaborati progettuali relativi a grandi interventi infrastrutturali di interesse regionale.

 

     Art. 8. Programmazione negoziata.

     1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni e degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo locale.

     2. Costituiscono atti di programmazione negoziata:

     a) le intese istituzionali di programma tra lo Stato e la Regione e i conseguenti accordi di programma-quadro;

     b) gli accordi di programma, i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti d'area e ogni altra forma di cooperazione e d'intesa, comunque denominata, sottoscritta da soggetti pubblici e privati nel rispetto delle normative vigenti;

     c) i programmi integrati d’area promossi dalle Comunità Locali, comprendenti investimenti produttivi, infrastrutture e servizi e finalizzati a realizzare ben definite condizioni di sviluppo locale sostenibile, attraverso l’attivazione di risorse proprie degli enti promotori e di provenienza regionale, nazionale e comunitaria [12].

     3. Su conforme parere della Commissione consiliare competente e previa consultazione della Conferenza Permanente delle Autonomie, la Giunta regionale definisce le forme di partecipazione della Regione ai procedimenti ed agli atti di programmazione negoziata ed emana le direttive per disciplinare le modalità di formazione delle intese tra enti locali, nonché tra essi e la Regione, dirette ad attivare risorse rientranti nella programmazione regionale [13].

     4. Gli atti di programmazione negoziata coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nel P.R.S. e redatti in maniera conforme alle indicazioni contenute nelle direttive della Giunta Regionale, qualora prevedono oneri finanziari a carico della Regione, sono inseriti nel D.A.P.E.F., previo parere del Nucleo di Valutazione.

 

     Art. 9. Programmi cofinanziati dall'Unione Europea. [14]

     [1. Il P.R.S. costituisce atto di indirizzo per la predisposizione delle proposte regionali di attivazione di programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Le modalità di finanziamento e di gestione dei programmi comunitari a valenza regionale approvati dalla Commissione Europea sono definite annualmente dal D.A.P.E.F.

     2. Le proposte programmatiche regionali a valere sui Fondi comunitari a finalità strutturale (FEAOG, FESR, FSE) sono definite dalla Commissione Tecnica Interdipartimentale della Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, che individua altresì le strutture dipartimentali ed interdipartimentali titolari della predisposizione delle proposte di programma e responsabili della gestione dei programmi definitivamente ammessi al cofinanziamento comunitario.

     3. Le proposte programmatiche, di cui al precedente comma, sono adottate dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria, previa consultazione del Comitato misto della Cabina di Regia, ed acquisizione del parere di compatibilità rispetto al P.R.S. del Nucleo di Valutazione, ed approvate dal Consiglio Regionale.

     4. La deliberazione consiliare di approvazione della proposta regionale di attivazione di programmi comunitari a valere sui Fondi a finalità strutturale costituisce atto di indirizzo per la Giunta Regionale nel corso dell'attività di partenariato con i competenti servizi comunitari, nonché autorizzazione ad apportare gli opportuni adeguamenti per l'approvazione del programma in sede comunitaria.

     5. La decisione della Commissione Europea, con la quale si approva in via definitiva il programma regionale cofinanziato con risorse comunitarie, è comunicata tempestivamente dalla Giunta al Consiglio Regionale che ne prende atto.

     6. Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le modificazioni e le integrazioni ai programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea sono assunte nelle sedi e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni comunitarie in tema di partenariato e comunicate dalla Giunta al Consiglio Regionale.

     7. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e previa valutazione della Commissione Tecnica Interdipartimentale e del Comitato Misto della Cabina di Regia, può emanare direttive per la gestione e la attuazione dei programmi regionali cofinanziati dall'U.E.

     8. Le proposte di programma relative alle iniziative comunitarie ed altre forme di attivazione di risorse comunitarie (bandi di gara, inviti a presentare proposte) sono predisposte dai Dipartimenti competenti ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale, previo esame della Cabina di Regia.

     9. Le proposte regionali e le relative decisioni comunitarie di ammissione ai finanziamenti sono tempestivamente comunicate alle competenti Commissioni Consiliari.

     10. Le decisioni della Commissione Europea con le quali si approvano in via definitiva programmi comunitari a valenza regionale e le modifiche degli stessi, nonché le relative direttive di attuazione, sono pubblicate per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.]

 

     Art. 10. Sessione comunitaria del Consiglio. [15]

     [1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e di definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.

     2. In occasione della sessione comunitaria, là Giunta presenta al Consiglio Regionale una dettagliata relazione contenente lo stato di avanzamento dei singoli programmi comunitari in corso di attuazione, nonché l'indicazione delle iniziative che l'Esecutivo intende intraprendere nel corso dell'esercizio finanziario in tema di politiche comunitarie.

     3. Alla relazione della Giunta Regionale devono essere allegati il parere del Nucleo di Valutazione circa la compatibilità dei programmi comunitari attivati con il P.R.S. e le osservazioni del Comitato misto sull'azione complessiva della Regione in campo comunitario.

     4. La deliberazione del Consiglio Regionale, in merito alla relazione annuale in materia di politiche comunitarie, costituisce per la Giunta Regionale atto di indirizzo in tema di attivazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie.]

 

     Art. 11. Accelerazione delle procedure.

     1. Al fine di assicurare la pronta attuazione dei progetti e degli interventi indicati nel P.R.S. ed inseriti nel Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria, le strutture e gli organismi regionali preposti alla valutazione degli stessi - ovvero al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati - operano di concerto ed istruiscono le relative pratiche con priorità rispetto ad ogni altra, adottando i provvedimenti di competenza entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale - allo scopo di acquisire intese, concerti ed autorizzazioni, comunque denominati, di competenza di differenti Amministrazioni e necessari alla cantierabilità di progetti ed interventi ammessi a finanziamento - può convocare apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché promuovere specifici accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 147 dell'8 agosto 1990.

     3. Il mancato rispetto da parte degli enti attuatori dei tempi e delle modalità di realizzazione dei progetti e degli interventi ammessi a finanziamento determina, in assenza di comprovati elementi giustificativi, laddove è possibile la sostituzione della Regione all'ente inadempiente e, nelle altre ipotesi, la revoca del finanziamento, il recupero delle somme eventualmente versate e l'assegnazione del contributo ad altro progetto di pronta cantierabilità.

     4. Sulla tempestiva e regolare attuazione dei programmi esercita funzioni di vigilanza e di monitoraggio la Cabina di Regia, che adotta le misure organizzative più opportune e propone alla Giunta Regionale i provvedimenti necessari a consentire la realizzazione degli investimenti.

     5. I pareri previsti dalla presente legge hanno carattere consultivo e non vincolante e devono essere resi, quando non diversamente disposto, non oltre il 15° giorno dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

 

     Art. 12. Nucleo di Valutazione Tecnico-Economica. [16]

     1. E' istituito il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), previsto dall'art. 1 della legge n. 144/99, che opera all'interno del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria e che è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

     2. Il Nucleo svolge funzioni tecniche e di supporto concernenti:

     a) la definizione ed applicazione di metodologie di programmazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi da realizzare con il concorso dei fondi strutturali dell'Unione Europea o inseriti negli strumenti della programmazione negoziata;

     b) la definizione ed implementazione di procedure e metodiche di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale, in sintonia con le tecniche proprie dei fondi strutturali, nonché l'analisi e la valutazione degli studi di fattibilità di cui all'art. 4 della legge n. 144/99;

     c) la formulazione, su richiesta della Giunta Regionale, di osservazioni e valutazioni sullo stato di attuazione di progetti strategici contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo e di pareri di compatibilità con gli indirizzi del P.R.S. dei piani settoriali e dei progetti speciali predisposti dai Dipartimenti regionali e dagli enti strumentali, nonché degli atti di programmazione negoziata sottoposti all'esame degli organi regionali;

     d) l'attività di monitoraggio degli investimenti pubblici, nel quadro del sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/99, e dei flussi di spesa pubblica erogati sul territorio regionale, con riferimento al progetto nazionale concernente i conti pubblici territoriali;

     e) l'indirizzo ed il raccordo per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS);

     f) la definizione ed implementazione della valutazione d'impatto occupazionale e produttivo (VIOP) degli investimenti programmati dalla Regione, ove non già compresa all'interno degli studi di fattibilità di cui all'art. 4 della legge n. 144/99;

     g) la produzione di studi e linee-guida e l'attivazione di strumenti formativi ed informativi, nonché di servizi di assistenza tecnica in materia di investimenti pubblici, ad uso delle amministrazioni locali.

     3. Al fine di assicurare l'insieme delle funzioni di cui al precedente comma 2, il Nucleo è composto da professionalità interne

all'amministrazione regionale, opportunamente integrate da professionalità esterne, per un numero complessivo non inferiore ad otto e non superiore a dodici componenti, ed è supportato da una segreteria tecnico- amministrativa. La composizione, l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento del Nucleo sono determinati con atti della Giunta regionale.

     4. Con gli atti di cui al precedente comma 3, la Giunta Regionale determìna il numero dei componenti interni e di quelli esterni all'amministrazione regionale, individua le responsabilità di direzione del Nucleo, assegna funzioni di tutoraggio ad esperti di elevata competenza ed esperienza, istituisce un limitato numero di borse di studio per la formazione di esperti nel campo della valutazione economica degli investimenti, disciplina le procedure selettive e le condizioni contrattuali per l'assunzione dei componenti esterni e dei borsisti [17].

     5. [18].

 

     Art. 13. Valutazione dell'impatto occupazionale e produttivo.

     1. I soggetti attuatori degli interventi per la realizzazione delle opere pubbliche e lavori pubblici di interesse pubblico di importo superiore a 2 miliardi di lire e di acquisto di beni e servizi di importi superiori a 1 miliardo di lire, approvano, contestualmente alla deliberazione di approvazione del progetto dell'opera pubblica e dei lavori pubblici e di acquisto di beni e servizi, una Relazione denominata "Valutazione d'impatto occupazionale produttivo" (VIOP), nella quale vengono analizzati gli effetti che le, scelte effettuate producono sull'incremento dell'occupazione e sul rafforzamento delle strutture produttive e di servizio. La relazione VIOP costituisce un allegato ai provvedimenti di approvazione del progetto o della spesa.

     2. La Relazione VIOP contiene l'analisi delle alternative prese in considerazione per la realizzazione delle opere e per l'acquisto di beni e servizi ed illustra le relative risultanze in ordine al rapporto costi/benefici, ai prevedibili incrementi occupazionali diretti ed indiretti, all'impatto sulle strutture produttive, di servizio e di ricerca dell'apparato economico.

     3. La Relazione VIOP è redatta sulla base di linee-guida deliberate dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

     4. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta Regionale sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

     5. I soggetti attuatori possono redigere direttamente la relazione del VIOP oppure avvalersi di istituti universitari, di istituti di ricerca della Regione, di studi professionali e strutture pubbliche e private di ricerca competenti nelle materie economiche e sociali.

 

     Art. 14. Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro. [19]

     [1. Al fine di affermare l'autonomia della società regionale e di favorire il concorso pluralistico delle rappresentanze degli interessi economici, professionali e sociali alla definizione delle politiche regionali di sviluppo è istituito il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (C.R.E.L.), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti Locali di Basilicata.

     2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il C.R.E.L.:

     a) assume autonome iniziative per favorire azioni di cooperazione, concertazione e programmazione negoziata dello sviluppo su scala regionale e locale;

     b) formula proposte ed osservazioni sulle questioni fondamentali concernenti la realtà economica, sociale, produttiva ed occupazionale della Basilicata;

     c) esprime pareri e valutazioni in ordine agli atti di programmazione della Regione e degli Enti locali e strumentali, nonché ai provvedimenti di maggiore rilevanza socio-economica e territoriale.

     3. Sono organi del C.R.E.L.:

     a) l'Assemblea;

     b) l'Ufficio di Presidenza;

     c) il Presidente.

     4. L'Assemblea del C.R.E.L., costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da cinquantacinque membri, di cui cinque esperti in materie economiche e sociali eletti con voto limitato dal Consiglio regionale ed i rimanenti cinquanta nominati dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni specificate al comma successivo.

     5. I cinquanta membri dell'Assemblea del C.R.E.L. di nomina della Giunta Regionale sono individuati secondo le modalità di seguito specificate:

     a) 12 rappresentanti delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente, di cui 9 indicati dalla Federazione Unitaria CGIL - CISL - UIL e 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CONFSAL, CIDA e U.G.L.;

     b) 8 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali di cui: 3 indicati dalla Confindustria, 1 indicato dalla Confapi ed 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti Centrali Cooperative: Lega delle Cooperative, Confcooperative, UNCI ed AGCI;

     c) 15 rappresentanti delle organizzazioni del lavoro autonomo e delle professioni di cui: 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali agricole: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri ed UCI; 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali artigiane: CASA, CNA, Confartigianato ed UPLA; 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni degli operatori commerciali: Confcommercio e Confesercenti; 1 rappresentante indicato da ciascuno dei seguenti ordini professionali: ingegneri, architetti, commercialisti ed agronomi forestali;

     d) 4 rappresentanti delle istituzioni creditizie, di cui: 3 per gli istituti di credito ordinario da individuare sulla base del numero di sportelli e di sedi di agenzia presenti in regione, 1 per gli istituti di credito cooperativo indicato dalla relativa associazione;

     e) 3 rappresentanti degli enti pubblici economici, di cui: 1 indicato dall'Unioncamere di Basilicata; 1 indicato dall'Unione Regionale delle Bonifiche; 1 indicato di concerto dai Consorzi industriali;

     f) 4 rappresentanti del mondo dell'informazione, della ricerca e della istruzione, di cui: 1 indicato dall'Assostampa di Basilicata, 1 indicato dal CNR, 1 indicato dall'IRRSAE, 1 indicato dall'Università degli Studi di Basilicata;

     g) 4 rappresentanti dei movimenti associativi, di cui: 1 indicato dalle organizzazioni di tutela dei consumatori ed 1 indicato dalle organizzazioni ambientaliste, per la cui individuazione la Giunta regionale procederà acquisendo candidature e documentazione mediante avviso pubblico; 1 indicato dalla Commissione regionale per le parità e le pari opportunità; 1 indicato dall'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'art. 7 della L.R. 38/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

     6. L'Assemblea del C.R.E.L. è validamente costituita con l'individuazione della metà più uno dei suoi componenti, salva ad essere successivamente integrata con la nomina dei membri mancanti.

     7. La riunione di insediamento dell'Assemblea, con all'ordine del giorno l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che sovraintende alle operazioni di voto e procede alla proclamazione degli eletti.

     8. L'Ufficio di Presidenza del C.R.E.L. è composto di tredici membri, di cui: dodici eletti, con voto separato e limitato dalle diverse componenti di cui al comma precedente, nella misura di tre rispettivamente per le organizzazioni comprese nelle lett. a) e c), di due per quelle di cui alla lett. b) e di uno per quelle indicate nelle rimanenti lettere, ed un membro eletto fra gli esperti di nomina consiliare.

     9. L'Ufficio di Presidenza può essere insediato validamente con l'elezione della metà più uno dei suoi membri, salvo ad essere integrato successivamente con l'elezione dei restanti componenti.

     10. L'Ufficio di Presidenza elegge al suo interno il Presidente del C.R.E.L. con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     11. Gli organi del C.R.E.L. durano in carica per l'intera legislatura regionale e vengono rinnovati entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di funzionamento degli organi amministrativi. Per il loro funzionamento l'Assemblea adotta un regolamento interno che diviene operante con la deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale.

     12. Ai lavori dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati a partecipare amministratori e dirigenti della Regione, degli Enti locali e strumentali nonché esperti di riconosciuta qualificazione.

     13. Per lo svolgimento dei propri compiti il C.R.E.L. è assistito da una segreteria tecnica, le cui funzioni sono assicurate dalla struttura regionale, attestata presso il Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, responsabile dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

     14. Al Presidente del C.R.E.L. viene attribuita una indennità lorda di carica pari al 15% di quella del Consigliere regionale. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sono riconosciute le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

     15. Gli oneri di finanziamento del C.R.E.L, valutati per il corrente esercizio finanziario in L. 50 milioni, sono coperti dalle disponibilità previste sul Cap. 550 del Bilancio regionale. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio prevederanno i relativi oneri sullo stesso e corrispondente capitolo del bilancio regionale.]

 

     Art. 15. Osservatorio Economico Regionale. [20]

     [1. E' istituito presso il C.R.E.L. l'Osservatorio Economico Regionale, quale strumento di analisi per il monitoraggio delle politiche di sviluppo, al servizio della Regione, delle istituzioni locali, delle forze sociali, culturali e produttive della Basilicata.

     2. L'Osservatorio provvede a:

     a) raccogliere in maniera sistematica e divulgare con periodicità regolare dati e informazioni relativi alle dinamiche socio-economiche a scala regionale e interregionale;

     b) aggiornare permanentemente gli elementi di conoscenza e di riscontro circa lo stato degli investimenti pubblici e privati in Basilicata;

     c) promuovere l'interscambio di informazioni economiche con analoghe strutture di analisi e ricerca operanti su scala nazionale e comunitaria.

     3. Alla strutturazione tecnica dell'Osservatorio si provvederà con provvedimento della Giunta regionale sentito l'Ufficio di Presidenza del C.R.E.L., con il quale si disporrà l'assegnazione del relativo personale e si determineranno gli indirizzi funzionali e i criteri per l'attivazione di convenzioni o consulenze specializzate.]

 

     Art. 16. Abrogazione di norme.

     1. La Legge regionale n. 47 del 31 agosto 1993, contenente disposizioni in materia di "Procedure della Programmazione", è abrogata.

 

     Art. 17. Norme Transitorie.

     1. Il Programma Regionale di Sviluppo relativo alla legislatura regionale in corso è approvato entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Nelle more dell'adozione della legge regionale sull'uso e tutela del suolo, le Province possono attivare le procedure per la redazione delle fasi conoscitive e valutative del Piano Territoriale di Coordinamento, d'intesa con la Regione.

 

     Art. 18. Pubblicazione della legge.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Per la disapplicazione della presente legge, vedi l'art. 2 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[2] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[3] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[4] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[5] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[6] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34.

[9] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[10] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[11] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[12] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[13] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 5 ottobre 2009, n. 31.

[15] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 5 ottobre 2009, n. 31.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[17] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.

[18] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.

[19] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 51 e abrogato dall’art. 4 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.