§ 2.1.67 - L.R. 2 marzo 1996, n. 12.
Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/03/1996
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità della Legge).
Art. 2.  (Criteri e poteri di organizzazione).
Art. 3.  (Indirizzo politico-amministrativo).
Art. 4.  (Autonomia della funzione dirigenziale).
Art. 5.  (Disciplina del rapporto di lavoro).
Art. 6.  (Relazioni sindacali).
Art. 7.  (Disciplina Organizzativa).
Art. 8.  (Ordinamento delle strutture).
Art. 9.  (Definizione degli assetti organizzativi).
Art. 10.  (Strutture di coordinamento e di controllo).
Art. 11.  (Strumenti collegiali di organizzazione).
Art. 12.  (Qualifica unica dei dirigenti).
Art. 13.  (Accesso alla qualifica di dirigente).
Art. 14.  (Compiti del dirigente generale).
Art. 15.  (Compiti del dirigente).
Art. 16.  (Conferimento degli incarichi dirigenziali).
Art. 17.  (Funzioni vicarie).
Art. 18.  (Valutazione dei dirigenti).
Art. 19.  (Trattamento economico della dirigenza).
Art. 20.  (Accesso all'Impiego Regionale).
Art. 21.  (Compiti e Responsabilità del Personale).
Art. 22.  (Incompatibilità).
Art. 23.  (Mobilità del personale).
Art. 24.  (Programmazione formativa).
Art. 25.  (Estinzione del rapporto di impiego).
Art. 26.  (Controllo di gestione).
Art. 27.  (Semplificazione delle procedure).
Art. 28.  (Relazioni con il pubblico).
Art. 29.  (Norme transitorie per la dirigenza e per il personale regionale).
Art. 30.  (Rideterminazione della dotazione organica).
Art. 31.  (Adeguamento normativo ed organizzativo degli Enti Strumentali).
Art. 32.  (Norme di richiamo).
Art. 33.  (Abrogazione di norme).
Art. 34.  (Pubblicazione della legge).


§ 2.1.67 - L.R. 2 marzo 1996, n. 12.

Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale.

(B.U. 8 marzo 1996, n. 13)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della Legge).

     1. La presente legge ridisegna e riorganizza la struttura amministrativa della Regione Basilicata e disciplina i rapporti di lavoro alle dipendenze della Regione e, in particolare, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, promuovendo una cultura del servizio fondata sull'autonomia responsabile dei pubblici dipendenti e sulla preminenza dei diritti e delle esigenze dei cittadini.

     2. Le disposizioni della presente legge sono dirette:

     a) all'applicazione del principio della separazione delle competenze e delle responsabilità proprie degli organi istituzionali della Regione da quelle attribuite ai dirigenti regionali;

     b) all'integrazione della disciplina del pubblico impiego con quella del lavoro privato, anche ai fini della migliore incentivazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali dell'ente;

     c) al perseguimento del massimo grado possibile di imparzialità, di trasparenza, di economicità, di efficienza e di efficacia nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi, nonché di rispondenza dei medesimi al pubblico interesse;

     d) all'adozione delle misure e delle procedure più idonee ai fini della speditezza, della semplificazione e della delegificazione degli atti concernenti il buon funzionamento dell'amministrazione regionale.

     3. La presente legge dà attuazione ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, nel testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98/L del 25 maggio 1998, di seguito riportato in forma abbreviata come D.Lgs. n. 29/1993 [1].

 

     Art. 2. (Criteri e poteri di organizzazione).

     1. L'apparato amministrativo regionale è organizzato e viene gestito secondo i criteri di produttività, di razionalità e di integrazione funzionale, di flessibilità operativa, di responsabilizzazione individuale e di tutela degli interessi dell'utenza [2].

     2. Esso è ordinato secondo disposizioni legislative e, in conformità di queste, mediante atti di organizzazione adottati dagli organi di direzione politica della Regione e dai dirigenti nell'ambito delle competenze rispettive definite dalla presente legge.

     3. Le norme e gli atti di organizzazione devono garantire la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, nonché l'applicazione prioritaria, nelle forme possibili e compatibili, dell'impiego flessibile inteso come sostegno efficace alla piena fruizione delle opportunità da parte delle donne e dei dipendenti impegnati in attività socialmente utili.

     4. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio sovraintendono al funzionamento delle rispettive strutture organizzative.

     5. Il Presidente della Giunta Regionale assicura l'unità di indirizzo degli uffici, coordinando con proprie direttive l'esercizio delle funzioni amministrative, organizzative e di gestione delle risorse umane e strumentali attribuite dalla presente legge a diversi livelli di responsabilità.

 

     Art. 3. (Indirizzo politico-amministrativo).

     1. La funzione di indirizzo politico-amministrativo spetta agli organi istituzionali della Regione, che la esercitano nel rispetto dei principi e nel quadro delle attribuzioni fissati dallo Statuto Regionale.

     2. Competono, in particolare, agli organi di direzione politica della Regione:

     a) la determinazione degli obiettivi da perseguire, dei programmi da realizzare, delle priorità da rispettare nei diversi settori di attività dell'Ente;

     b) l'adozione degli atti normativi e programmatori, nonché l'emanazione di direttive e di regolamenti per la loro corretta attuazione;

     c) la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;

     d) la definizione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi;

     e) la nomina dei dirigenti;

     f) la graduatoria delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali e la determinazione dei valori economici ad esse correlati ai fini del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 29/1993;

     g) l'individuazione dei criteri e delle linee generali per l'organizzazione funzionale dell'ente, ivi compresa l'assegnazione alle strutture amministrative delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie;

     h) il controllo della corretta attuazione dell'indirizzo politico- amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive emanate;

     i) le altre attribuzioni espressamente previste dalla presente legge.

     3. La funzione di indirizzo politico-amministrativo si esplica attraverso atti adottati dagli organi istituzionali della Regione periodicamente e, comunque, ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

     4. I singoli componenti della Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di titolarità politica e di rappresentanza istituzionale e sulla base delle decisioni assunte dall'organo collegiale, promuovono l'attività delle strutture organizzative che svolgono compiti attinenti alle materie ad essi rispettivamente delegate e la indirizzano al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 4. (Autonomia della funzione dirigenziale).

     1. La gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'ente spetta alla dirigenza regionale, che l'assicura nell'osservanza degli atti normativi e programmatori, nonché delle direttive degli organi istituzionali, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, secondo comma, lett. c).

     2. In particolare, i dirigenti regionali:

     a) partecipano, formulando proposte ed esprimendo pareri, alla definizione dell'indirizzo politico-amministrativo e all'elaborazione degli schemi di provvedimento di competenza degli organi di direzione politica, ai quali assicurano ogni utile assistenza amministrativa e consulenza professionale;

     b) svolgono analisi e ricerche per una approfondita individuazione dei problemi, dei bisogni e degli interessi della collettività regionale;

     c) adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, ed esercitano autonomi poteri di spesa;

     d) presiedono le commissioni di gara e di concorso, sovraintendono alle procedure di appalto e di negoziazione, stipulano i contratti e le convenzioni;

     e) partecipano, in rappresentanza degli organi della Regione, a commissioni e comitati anche interistituzionali;

     f) gestiscono le risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi assegnate, attribuiscono i trattamenti economici accessori, esercitano i dovuti controlli ed attivano gli eventuali procedimenti disciplinari, nel rispetto della disciplina contrattuale;

     g) assicurano il coordinamento delle relazioni interfunzionali e l'integrazione interdisciplinare degli apparati amministrativi;

     h) sono responsabili della trasparenza e della speditezza dei procedimenti amministrativi, della legittimità degli atti che sottoscrivono ivi compresi quelli che sottopongono all'attenzione degli organi istituzionali, e rispondono dei risultati conseguiti e della gestione tecnica, finanziaria, amministrativa delle risorse loro affidate.

     3. Gli atti di competenza dei dirigenti diventano esecutivi quando si sono verificati tutti i requisiti di efficacia disciplinati dalla legge o da essi stessi previsti. I predetti atti non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi di direzione politica se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione [3].

     4. [4].

     5. Gli atti della dirigenza aventi rilevanza esterna assumono la forma di "determinazione dirigenziale" e devono contenere i requisiti propri dell'atto amministrativo.

     6. Gli atti adottati dalla dirigenza nel rispetto delle disposizioni contrattuali, concernenti l'organizzazione delle strutture di competenza e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate, sono definitivi e non soggetti a ricorso gerarchico.

     7. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive competenze, all'entrata in vigore della presente legge, disciplinano le procedure concernenti l'adozione delle determinazioni dirigenziali in ordine alle relazioni funzionali con gli organi regionali, con i responsabili politici dipartimentali e tra i responsabili e i dirigenti delle diverse strutture coinvolte nel procedimento.

     8. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive strutture, disciplinano altresì i rapporti tra i dirigenti generali e gli uffici centrali competenti in materia di personale e di provveditorato, in relazione alla gestione delle risorse umane e strumentali.

 

     Art. 5. (Disciplina del rapporto di lavoro).

     1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione è costituito e regolato da contratti individuali rispondenti alla disciplina giuridica del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle norme sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatti salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate, nonché dei contratti collettivi stipulati ai sensi dei Titoli III e IV del D. Lgs. n. 29/1993.

     2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'amministrazione regionale opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

 

     Art. 6. (Relazioni sindacali). [5]

 

TITOLO II

SISTEMA ORGANIZZATIVO REGIONALE

 

     Art. 7. (Disciplina Organizzativa).

     1. Il sistema organizzativo regionale è costituito da strutture stabili, da strutture di scopo e da strutture di coordinamento e di controllo.

     2. L'individuazione delle strutture organizzative, di cui al comma precedente, deve rispondere alla esigenza di:

     a) integrare le funzioni omogenee e complementari, distinguendo le attività finali da quelle strumentali e di supporto;

     b) dimensionare la consistenza e la qualità delle attività e dei procedimenti connessi alle funzioni;

     c) razionalizzare la distribuzione delle competenze e dei carichi di lavoro;

     d) introdurre meccanismi di innovazione e di flessibilità;

     e) contenere i costi di funzionamento e perseguirne la diminuzione.

     3. Lo stato e il funzionamento delle strutture organizzative regionali e la rispondenza delle connesse dotazioni organiche sono sottoposti a monitoraggio, a verifica e ad eventuale revisione con periodicità non superiore ai tre anni, avendo riguardo all'evoluzione istituzionale e funzionale dell'ente, allo sviluppo del processo di delega di funzioni e servizi agli enti locali, agli esiti della rilevazione dell'entità dei procedimenti svolti e dei carichi di lavoro espletati dalle singole strutture.

     4. Le modifiche all'assetto organizzativo ed alla dotazione organica sono attuate, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con le medesime modalità di cui al successivo art. 9. Ove la revisione delle strutture comporti un aumento dei costi, essa deve essere autorizzata con legge regionale.

     5. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di speditezza, di efficienza e di trasparenza, di cui all'art. 1 della presente legge, e di consentire l'esercizio delle funzioni di accesso e di controllo dei procedimenti amministrativi, nonché una costante analisi e valutazione dei costi di funzionamento, le strutture del sistema organizzativo regionale sono dotate di appropriati strumenti di automazione e di informatizzazione integrati in una rete telematica, allestita e gestita secondo i criteri e le direttive della Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA).

 

     Art. 8. (Ordinamento delle strutture).

     1. Il sistema organizzativo regionale è strutturato per grandi aree funzionali ed operative, comprendenti le materie attribuite alla competenza regionale e distinte per settori di attività tra loro omogenei o interconnessi, che costituiscono i Dipartimenti.

     2. All'interno dei Dipartimenti sono costituiti gli Uffici, che rappresentano unità organiche di programmazione e che sono preposti ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze e di obiettivi gestionali.

     3. All'interno dei Dipartimenti e in collegamento con gli Uffici, per la gestione di funzioni strumentali e di supporto sono istituiti i Servizi, ambiti organizzativi dotati di ampia autonomia operativa, preposti allo svolgimento di compiti e funzioni di particolare rilevanza.

     4. Per lo svolgimento di attività specifiche a carattere non permanente sono costituite all'interno dei Dipartimenti "strutture di progetto", unità organizzative speciali deputate al conseguimento di obiettivi ben definiti e circoscritti nel tempo.

     5. Nell'ambito dei Dipartimenti sono inoltre costituite posizioni dirigenziali individuali, riferite a compiti rilevanti di studio e ricerca, di verifica e controllo, di ispezione e vigilanza, nonché di consulenza e assistenza agli amministratori.

     6. [6].

     7. Per lo svolgimento di attività che richiedono apporti pluridisciplinari possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da personale assegnato anche a Dipartimenti diversi ed eventualmente da esperti esterni alla amministrazione regionale.

     7-bis. L’Ufficio Legale è posto alle dipendenze funzionali del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) ed è organizzato e disciplinato come struttura professionale autonoma, nel rispetto dei principi generali della presente legge e delle disposizioni del contratto nazionale collettivo di comparto, con apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale [7].

     7-ter. All’Ufficio legale sono assegnati esclusivamente dipendenti abilitati all'esercizio della professione farense selezionati con apposita pubblico concorso, in conformità alle disposizioni dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La responsabilità dell'Ufficio legale è affidata dalla Giunta regionale all'Avvocato coordinatore al quale è richiesto il possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori [8].

     7-quater. Il coordinatore dell'Ufficio legale esercita i poteri occorrenti al funzionamento ed all'organizzazione delle attività dell'Ufficio e segnala i fabbisogni dell'Ufficio legale ai competenti uffici amministrativi, che provvedono adottando i relativi atti di liquidazione e spesa [9].

     7-quinques. Le funzioni di coordinamento possono essere attribuite dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente del CICO, ad uno degli avvocati non dirigenti in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in servizio presso l'avvocatura, limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione delle attività legali, per un periodo non superiore a due anni. L’assunzione delle funzioni di coordinamento non implica poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri avvocati in servizio [10].

     7-sexies. II trattamento economico da riconoscere al Coordinatore, in misura non superiore a quello attribuito alle posizioni di alta professionalità. è determinato con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 quinques nei limiti delle risorse destinate alla spesa per il personale disponibile sul bilancio regionale [11].

     7-septies I criteri per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 7 quinques sono determinati dal regolamento di cui al comma 7 bis [12].

 

     Art. 9. (Definizione degli assetti organizzativi).

     1. L’articolazione dei Dipartimenti, di cui al primo comma del precedente articolo 8, è definita in rapporto alle seguenti aree istituzionali: “Presidenza Giunta, Giunta Regionale, Consiglio Regionale” [13].

     2. La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano gli atti deliberativi relativi alla denominazione dei Dipartimenti ed alla contestuale indicazione dei settori in essi ricompresi e delle materie e funzioni di competenza, nonché alla nomina del dirigente generale preposto a ciascun Dipartimento, alla determinazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e delle relative dotazioni organiche da assegnare al Dipartimento.

     3. Su proposta dei dirigenti generali interessati, la Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza, per quanto di competenza, procedono alla individuazione degli Uffici e dei Servizi, alla declaratoria dei compiti e dei procedimenti assegnati a ciascuno di essi, alla nomina dei dirigenti responsabili.

     4. Con le medesime modalità di cui al comma precedente vengono individuate e costituite le strutture di progetto e contestualmente ne vengono determinati i compiti, la composizione, la durata temporale, la responsabilità dirigenziale.

     5. La costituzione di posizioni dirigenziali individuali è disposta con deliberazione della Giunta Regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del dirigente generale interessato. L'atto deliberativo ne determina le competenze, le caratteristiche tecnico- professionali, le relazioni funzionali con le strutture dipartimentali.

     6. [14].

     7. Alla costituzione dei gruppi di lavoro si provvede con atti di organizzazione adottati dai dirigenti generali interessati, che ne indicano gli obiettivi, la composizione, la durata, le modalità di funzionamento, le responsabilità dirigenziali.

     8. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati entro quarantacinque giorni dagli adempimenti di cui al successivo art. 30, secondo comma, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     9. L'organigramma delle strutture dipartimentali, con l'illustrazione delle funzioni esercitate da ciascuna di esse e dei procedimenti amministrativi collegati alle predette funzioni, viene aggiornato costantemente e trasmesso periodicamente alle istituzioni locali e alle organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi sociali.

 

     Art. 10. (Strutture di coordinamento e di controllo). [15]

     1. L'organizzazione regionale dispone di strumenti di coordinamento e di sistemi di controllo finalizzati a promuovere l'unitarietà della direzione manageriale, a realizzare efficaci forme di sviluppo organizzativo e di verifica gestionale e ad ottimizzare i rendimenti complessivi dell'amministrazione.

     2. Gli organi di indirizzo politico disciplinano con propri atti l'esercizio delle funzioni relative ai sistemi di controllo interno in aderenza ai principi fissati dal D.Lgs. n. 286/99, affidando a strutture ed a procedure distinte, ancorché operanti in maniera integrata, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza, nonché il servizio ispettivo interno.

     3. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO), composto dai dirigenti generali dei Dipartimenti dell'area istituzionale e presieduto dal dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta. Il comitato assolve a funzioni di:

     a) direzione unitaria del sistema organizzativo regionale;

     b) monitoraggio dell'attuazione dei programmi e dell'andamento degli investimenti nei diversi settori;

     c) promozione dei processi di integrazione gestionale e delle procedure di semplificazione amministrativa;

     d) definizione e implementazione di processi e strumenti di innovazione amministrativa, organizzativa e finanziaria;

     e) verifica della efficienza e della qualità dei servizi regionali in rapporto alle esigenze dell'utenza;

     f) indirizzo generale e valutazione delle attività della dirigenza.

     A tale scopo il Comitato è supportato da apposite strutture operative, funzionalmente incardinate nel Dipartimento Presidenza della Giunta e può avvalersi di consulenze altamente specializzate.

     4. L'attività del CICO è disciplinata da un regolamento approvato dalla Giunta regionale. Il Presidente del CICO assicura il buon funzionamento dell'organismo e delle strutture ad esso collegate e riferisce periodicamente al Presidente della Giunta regionale circa le risultanze dei processi di pianificazione e controllo della gestione, nonché del monitoraggio permanente delle strategie organizzative adottate dal CICO e implementate dai Dipartimenti.

     Le determinazioni del CICO sono notificate ai comitati di direzione o alle strutture interessate e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. [Sono costituiti, presso le Presidenze della Giunta e del Consiglio Regionale ed alle dirette ed esclusive dipendenze dei rispettivi Presidenti, i Nuclei di Valutazione (NdV) cui sono affidate le funzioni di controllo interno concernenti:

     a) il controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 286/99;

     b) il supporto alla valutazione dell'attività dei dirigenti generali dei dipartimenti;

     c) la validazione ex ante ed ex post delle metodologie di graduazione e di valutazione relative alle posizioni e prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti della Regione] [16].

     6. [Ciascun NdV è composto da tre membri scelti tra esperti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di comprovate competenze in materia di organizzazione e valutazione, nonché di adeguate conoscenze degli apparati pubblici. I criteri di remunerazione e le modalità di svolgimento dell'attività del NdV, ivi comprese la durata dell'incarico e l'individuazione delle strutture di supporto, sono definiti negli appositi contratti da stipularsi tra i Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli esperti prescelta] [17].

 

     Art. 11. (Strumenti collegiali di organizzazione).

     1. Presso ogni Dipartimento è costituito il Comitato di direzione, composto da tutti i dirigenti assegnati al Dipartimento. Esso è convocato anche su richiesta dei dirigenti, e presieduto dal dirigente Generale, si riunisce con cadenza periodica non superiore a tre mesi, concorre alla programmazione delle attività dipartimentali, esamina lo stato di attuazione dei programmi e dei piani di lavoro, promuove le più efficaci forme di cooperazione funzionale delle strutture dipartimentali.

     2. Almeno una volta all'anno si riunisce presso ciascun Dipartimento la Conferenza di organizzazione, alla quale partecipano tutti i dipendenti assegnati al Dipartimento, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali riconosciute. La Conferenza, che è indetta e presieduta dal dirigente generale e che può essere convocata anche su richiesta delle organizzazioni sindacali, esamina l'andamento generale delle attività dipartimentali e verifica la rispondenza delle misure organizzative adottate all'interno del Dipartimento.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

 

     Art. 12. (Qualifica unica dei dirigenti).

     1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica ed in un unico profilo professionale.

     2. Gli organi regionali, ai fini dei requisiti di accesso e del conferimento degli incarichi dirigenziali, individuano le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente dell'abilitazione professionale o dell'iscrizione all'albo professionale.

     3. La funzione dirigenziale si articola nei livelli di responsabilità corrispondenti alle diverse strutture e posizioni indicate ai precedenti artt. 8 e 10.

     4. Le relazioni tra i livelli di responsabilità dirigenziale obbediscono a criteri di razionalità ed efficienza organizzativa. La sovraordinazione tra le strutture dirigenziali ha carattere funzionale ed è finalizzata all'integrazione delle azioni operative delle strutture medesime, escludendo duplicazioni o sovrapposizioni di competenze.

     5. L'elenco dei dirigenti regionali, con il relativo curriculum, è trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 29/1993.

 

     Art. 13. (Accesso alla qualifica di dirigente).

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente nella amministrazione regionale avviene mediante concorso pubblico per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione. L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a professionalità tecniche avviene esclusivamente per concorso.

     2. Al concorso per esami, ovvero al corso-concorso selettivo di formazione, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del D. Lgs. n. 29/1993, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in qualifiche direttive e che siano in possesso di un diploma di laurea attinente al posto messo a concorso. Possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente di strutture pubbliche o private, in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

     3. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni, elevati a quarantacinque per i dipendenti di ruolo di cui al comma precedente.

     4. Le modalità di svolgimento del concorso o del corso-concorso sono fissate, in relazione al posto da ricoprire e in aderenza a quanto stabilito dall'art. 28 del D. Lgs. n. 29/1993, dal bando di concorso. Per l'espletamento del corso-concorso possono essere stipulate convenzioni con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con il FORMEZ ovvero con Università e con organismi pubblici o privati specializzati.

     5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive aree di competenza, determinano la percentuale dei posti riservati al corso e al corso-concorso, nonché la percentuale dei posti messi a concorso da riservare ai dipendenti di ruolo della Regione in possesso dei requisiti richiesti dal bando, in una misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

 

     Art. 14. (Compiti del dirigente generale).

     1. Il dirigente generale esercita al massimo grado di responsabilità le funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività facenti capo al Dipartimento di propria competenza, assicurandone l'unitarietà d'azione.

     2. Ai fini dello svolgimento di dette funzioni e nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente art. 4, il dirigente generale:

     a) propone l'adozione dei provvedimenti per la definizione degli assetti organizzativi di cui al precedente art. 9, per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

     b) adotta i provvedimenti relativi alle strutture organizzative di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 9;

     c) organizza e indirizza l'attuazione dei programmi e dei progetti approvati dagli organi di direzione politica, secondo le direttive e le disposizioni da questi emanate;

     d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione alle risorse assegnate al Dipartimento, definendo gli analoghi poteri dei dirigenti delle strutture sottordinate in rapporto alla diversità delle funzioni ad essi affidate;

     e) controlla l'andamento della spesa destinata al personale;

     f) esercita i poteri di organizzazione delle attività del Dipartimento, ripartendo tra le strutture organizzative sottordinate le risorse umane, finanziarie e strumentali sulla base dei piani di lavoro predisposti dai dirigenti, nonché curando l'analisi e la valutazione dei costi di funzionamento delle singole strutture;

     g) convoca e presiede il Comitato di direzione e la Conferenza di organizzazione del Dipartimento;

     h) attribuisce con provvedimenti motivati i trattamenti economici relativi alla retribuzione di posizione e di risultato, spettanti ai dirigenti assegnati al Dipartimento, nel rispetto delle determinazioni degli organi di direzione politica, di cui alla lett. f) del secondo comma del precedente art. 3, e in conformità con la disciplina stabilita dal contratto collettivo di lavoro della dirigenza;

     i) disciplina le relazioni tra i dirigenti assegnati al Dipartimento e fissa i criteri per la gestione delle risorse umane e strumentali ad essi assegnate e per l'attribuzione dei trattamenti accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

     l) sovrintende all'attività dei dirigenti, verifica e controlla le procedure da essi poste in essere e risultati conseguiti, esercita i poteri sostitutivi in casi di inerzia, promuove i procedimenti disciplinari nei loro confronti;

     m) determina, secondo le procedure stabile dal contratto collettivo di lavoro, i criteri generali di organizzazione delle strutture del Dipartimento, secondo i principi generali di cui al Titolo I della presente legge e le direttive degli organi di direzione politica, e definisce in particolare, previo esame con le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali delle strutture;

     n) individua i dirigenti responsabili dei procedimenti amministrativi, ai fini di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni;

     o) dirime eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative del Dipartimento e compone, nell'ambito del Comitato Interdipartimentale di cui al primo comma del precedente art. 10, eventuali divergenze con strutture di altri Dipartimenti;

     p) propone al Presidente della Giunta regionale l'indizione delle conferenze di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per le materie di competenza e partecipa alle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni;

     q) su mandato degli organi di direzione politica, rappresenta l'amministrazione regionale per quanto di competenza del Dipartimento, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere [18];

     r) cura la trasmissione alla Commissione di controllo delle determinazioni dirigenziali soggette a controllo e fornisce risposte alle eventuali richieste di chiarimenti;

     s) cura la trasmissione al responsabile politico del Dipartimento, al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta e al Consiglio regionale, delle determinazioni dirigenziali; cura altresì la trasmissione delle predette determinazioni al responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione, specificando se le stesse debbano essere pubblicate integralmente, nella parte dispositiva, o per estratto e assicurando comunque che vengano pubblicate per esteso gli atti di carattere generale o i cui destinatari siano indeterminati [19];

     t) redige pareri e relazioni concernenti le materie di competenza dipartimentale, dandone comunicazione al responsabile politico del Dipartimento nel caso tali atti impegnino l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni; richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza [20];

     u) svolge ogni altra funzione espressamente prevista dalla presente legge.

     3. Per l'espletamento delle sue funzioni e per la durata del suo incarico, il dirigente generale è sovraordinato a tutti i dirigenti assegnati al Dipartimento.

     4. In relazione ai compiti di cui al presente articolo, alle dirette dipendenze del dirigente generale opera una Unità Operativa di Segreteria Dipartimentale la cui composizione e le cui funzioni sono determinate con atto di organizzazione del dirigente generale medesimo.

 

     Art. 15. (Compiti del dirigente).

     1. Il dirigente svolge funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle strutture affidate alla sua responsabilità, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione complessa, iniziativa e decisione, nel quadro delle direttive e disposizioni emanate dagli organi di direzione politica e secondo le indicazioni e determinazioni del dirigente generale del Dipartimento.

     2. Ai fini dello svolgimento di dette funzioni e dei compiti richiamati al precedente art. 4 e nei limiti delle proprie competenze, il dirigente:

     a) cura l'attuazione dei programmi e dei progetti di competenza della struttura o assegnati dal dirigente generale, esercitando i poteri di spesa nell'ambito delle risorse messe a disposizione e nei limiti di valore definiti dal dirigente generale;

     b) propone la nomina dei responsabili delle Unità operative organiche sottordinate;

     c) ripartisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e verifica periodicamente i carichi di lavoro e i livelli di produttività del personale dipendente, previo esame con le organizzazioni sindacali;

     d) convoca periodicamente la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura per l'esame delle principali problematiche organizzative;

     e) adotta tutti gli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa l'attribuzione del trattamento economico accessorio, nell'ambito della disciplina stabilita dal dirigente generale e nel rispetto delle previsioni contrattuali;

     f) individua i responsabili dei procedimenti e sub-procedimenti amministrativi di competenza della struttura e verifica il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, esercitando i poteri sostitutivi in caso di ritardi od omissioni, previa diffida;

     g) individua annualmente, nell'ambito del personale appartenente alla settima ed all'ottava qualifica, funzioni professionali specialistiche e di responsabilità, cui attribuire eventuali indennità di area direttiva nella misura e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale;

     h) propone al dirigente generale l'indizione delle conferenze di servizi per le materie di competenza;

     i) redige pareri e relazioni nelle materie di competenza su richiesta dell'amministrazione regionale [21];

     l) svolge i compiti eventualmente delegati dai dirigenti generali ed ogni altra funzione espressamente prevista dalla presente legge [22];

     m) svolge ogni altra funzione espressamente prevista dalla presente legge.

     3. Ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del precedente art. 12, il dirigente preposto all'Ufficio o alla struttura di progetto svolge i compiti di cui al presente articolo in sovraordinazione funzionale rispetto ai dirigenti preposti ai Servizi collegati o assegnati alle predette strutture in posizione individuale.

 

     Art. 16. (Conferimento degli incarichi dirigenziali). [23]

     1. [Il conferimento degli incarichi dirigenziali segue il principio della temporaneità, della rotazione e della revocabilità dei medesimi, e non è soggetto a procedure di comparazione. Esso si ispira a criteri stabiliti dagli organi istituzionali competenti, nel rispetto dei principi richiamati all'art. 19, primo comma, del D.Lgs. n. 29/1993] [24].

     2. L'incarico di dirigente generale viene conferito, per i Dipartimenti di rispettiva competenza, dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio a dirigenti regionali in servizio, tenendo conto delle esperienze di direzione maturate e delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.

     3. L'incarico di dirigente generale può essere altresì conferito con provvedimenti motivati a persone estranee all'amministrazione regionale, in possesso di riconosciuta professionalità e capacità acquisite operando in qualifiche dirigenziali presso altre pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici o aziende pubbliche e private, nonché nei settori della ricerca e della docenza universitaria, della magistratura o dell'avvocatura dello Stato.

     4. Nel rispetto del principio di rotazione e temporaneità, l’incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile una sola volta per la medesima struttura apicale [25].

     5. Il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale a un dirigente regionale in servizio determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente comma 4.

     Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che la stessa non sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dirigente è automaticamente riassunto nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella Pubblica Amministrazione ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     A tal fine e dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al presente comma, sono resi disponibili, per la durata dell'incarico di dirigente generale, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale della Giunta e del Consiglio corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati [26].

     6. [L’incarico di dirigente generale cessa con le dimissioni o con il rinnovo dell’organo istituzionale che lo ha affidato, restando in essere, ancorché scaduto, fino al conferimento dei nuovi incarichi ad opera dell’organo competente. Cessa altresì in caso di revoca con provvedimento motivato o per rinuncia volontaria dell’incarico] [27].

     7. [Tutti gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per le rispettive strutture, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti regionali in servizio, tenendo conto delle esperienze acquisite e delle posizioni ricoperte in precedenza ed osservando il principio della rotazione] [28].

     8. [Gli incarichi di cui al comma precedente hanno durata quinquennale, sono rinnovabili per una sola volta, sono revocabili su proposta motivata del dirigente generale competente, cessano per rinuncia volontaria o per effetto delle operazioni di cui al precedente art. 7, terzo comma. Gli incarichi dirigenziali scadono comunque con la fine della legislatura nella quale sono stati conferiti. Essi restano in essere, ancorché scaduti, fino all'espletamento delle operazioni di cui al precedente settimo comma] [29].

     8 bis. [Incarichi dirigenziali per non oltre il dieci per cento dei posti di dirigente previsti nei rispettivi organici possono essere conferiti, purché vacanti, dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza, con contratto a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la fine della legislatura, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per la durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio] [30].

     9. Per esigenze connesse all'efficienza delle strutture organizzative, su proposta motivata dei dirigenti generali interessati, l'organo competente può disporre la rotazione, anche parziale, degli incarichi dirigenziali precedentemente attribuiti, all'interno di un medesimo Dipartimento o tra i Dipartimenti.

     10. I provvedimenti di conferimento, di rotazione o di revoca degli incarichi dirigenziali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     11. I dirigenti privi di incarico sono collocati in soprannumero e vengono sottoposti ai processi di mobilità, secondo la disciplina indicata [31].

 

     Art. 17. (Funzioni vicarie). [32]

     1. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente generale, per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni sono affidate, ad interim e senza oneri aggiuntivi, ad un dirigente regionale in servizio indicato dal medesimo dirigente generale o, in mancanza, dal Comitato Interdipartimentale di Indirizzo e Coordinamento (CIIC).

     2. Nei casi di assenza o di impedimento di un dirigente generale per un periodo eccedente il congedo ordinario e sino alla risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dal disciplinare contrattuale, le relative funzioni sono affidate ad interim, con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, ad un dirigente regionale in servizio, cui viene erogato un assegno personale non pensionabile, quale trattamento corrispondente alle funzioni attribuite in via temporanea, di importo non superiore alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale e quello in godimento.

     3. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente incaricato ai sensi del comma 7 del precedente art. 16, le relative funzioni sono affidate ad interim dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del dirigente generale competente, ad un altro dirigente in servizio presso il Dipartimento. Nel caso di assenza per un periodo non eccedente il congedo ordinario, non viene corrisposto alcun trattamento economico aggiuntivo. Nel caso di assenza per un periodo eccedente il congedo ordinario, ove non ricorrano le condizioni per la cessazione dell'incarico dirigenziale, viene erogato al dirigente vicario un assegno personale non pensionabile di importo non superiore alla differenza tra il trattamento economico del dirigente sostituito e quello in godimento.

 

     Art. 18. (Valutazione dei dirigenti). [33]

     1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, con atti degli organi di direzione politica adottati su proposta del CICO o del dirigente generale del Dipartimento dell'area del Consiglio e nel rispetto delle previsioni del contratto di comparto, in funzione di parametri relativi:

     a) alla dimensione ed articolazione delle strutture organizzative;

     b) all'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

     c) alla complessità delle normative, dei procedimenti e delle tecnologie;

     d) alla dimensione e qualità dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura;

     e) alla rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto agli obiettivi istituzionali e programmatici della Regione.

     Le operazioni di graduazione sono utilizzate ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione.

     2. Le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono oggetto di valutazione periodica sulla base di metodologie predefinite, orientate a promuovere:

     a) la motivazione al raggiungimento di obiettivi definiti e negoziati ai vari livelli organizzativi, in coerenza con il sistema di graduazione delle posizioni;

     b) l'orientamento della cultura organizzativa verso valori di efficienza, di efficacia, di innovazione, di verifica, di trasparenza e di apertura alle esigenze dell'utenza;

     c) l'integrazione orizzontale interna e la cooperazione con gli altri sistemi di governo e di gestione.

     3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e comporta la partecipazione al procedimento da parte del valutato. Il processo di valutazione ha valenza e cadenza annuale e può prevedere momenti intermedi di verifica.

     4. La valutazione della dirigenza è effettuata dai singoli dirigenti generali, per quanto di rispettiva competenza, mediante l'adozione di metodologie validate dal Nucleo di Valutazione. Gli esiti della valutazione sono approvati dal CICO, relativamente all'area istituzionale della Giunta, e dall'Ufficio di Presidenza, per l'area istituzionale del Consiglio, e sono utilizzati ai fini della determinazione del trattamento economico di risultato. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29/93 in materia di responsabilità dirigenziale.

     5. E' data facoltà al dirigente valutato di richiedere un riesame del risultato della valutazione. In tal caso il CICO o l'Ufficio di Presidenza è tenuto a pronunciarsi tempestivamente, acquisendo eventualmente un parere tecnico del Nucleo di Valutazione.

     6. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 17 della legge n. 59/97, comportano per il responsabile di posizione dirigenziale la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico, anche presso altra amministrazione che vi abbia interesse. Nel caso di gravi inosservanze o di reiterate valutazioni negative il responsabile di posizione dirigenziale, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità l'amministrazione regionale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo di comparto.

     7. Gli organi di direzione politica adottano i provvedimenti di cui al comma precedente, previo conforme parere del Collegio dei Garanti (CdG), previsto dall'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e appositamente istituiti rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Ciascun Collegio è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti o del Tribunale Amministrativo Regionale, designati dai rispettivi Presidenti ed è composto da un esperto con particolari competenze ed esperienze in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico e da un dirigente eletto dai comitati di direzione interessati. Il Collegio dura in carica sino al termine della legislatura regionale di riferimento e gli incarichi non sono rinnovabili. Gli atti istitutivi determinano, tra l'altro, i criteri di remunerazione dell'attività dei garanti e le modalità di funzionamento del Collegio.

 

     Art. 19. (Trattamento economico della dirigenza).

     1. Il trattamento economico dei dirigenti, nella sua composizione e nella sua gestione, è regolato dal contratto collettivo nazionale dell'area dirigenziale del comparto.

     2. Nel quadro delle previsioni del contratto collettivo nazionale vengono determinate:

     a) la retribuzione di posizione, corrispondente all'entità ed alla qualità delle responsabilità dirigenziali ricoperte, secondo la graduazione definita ai sensi del precedente art. 3, secondo comma, lett. f);

     b) la retribuzione di risultato, corrispettiva agli esiti della valutazione effettuata secondo le modalità di cui al precedente art. 18.

     3. Il trattamento economico dei dirigenti generali è stabilito nel contratto di diritto privato, stipulato ai sensi del quarto comma del precedente art. 16, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dal contratto collettivo nazionale elevabili sino al venti per cento in relazione ai risultati della gestione. Gli oneri relativi sono imputati ad apposito capitolo del bilancio regionale.

     3 bis. Per gli incarichi dirigenziali di cui al precedente art. 16, comma 8 bis, il trattamento economico tabellare, previsto dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza del comparto, è integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali [34].

     4. Per il trattamento di missione della dirigenza regionale si applicano le norme previste per la dirigenza dello Stato.

 

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

     Art. 20. (Accesso all'Impiego Regionale).

     1. L'accesso dell'impiego nei ruoli regionali è regolato dai principi di cui agli artt. 36, 37 del D. Lgs. n. 29/1993, e dalle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale [35].

     2. In conformità con i rispettivi ambiti di autonomia istituzionale ed organizzativa e in attuazione della L.R. 13 marzo 1995 n. 24, sono istituiti due organici distinti per i dipendenti assegnati alle strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

     3. Per l'accesso all'impiego regionale sono di norma banditi concorsi unici, salvo nei casi in cui si appalesi la necessità che vengano assunte figure professionali tipiche presenti, ovvero figure comuni carenti in uno solo degli organici di cui al precedente primo comma. In detti casi i concorsi sono banditi dall'organo istituzionale interessato.

     4. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio in relazione all'eventuale ripartizione dei posti messi a concorso tra le due rispettive strutture.

     5. Ai vincitori dei concorsi unici viene riconosciuto, secondo l'ordine di graduatoria, il diritto di opzione per l'inquadramento in uno dei due organici entro i limiti dei posti ripartiti precedentemente.

     6. In tutti i concorsi banditi dagli organi regionali il personale di entrambi gli organici è considerato personale interno.

     7. Le modalità e i requisiti di accesso all'impiego regionale e lo svolgimento dei concorsi sono disciplinati da atti regolamentari.

     8. Per la composizione delle commissioni di concorso si applicano le disposizioni della L.R. 3 agosto 1993 n. 44 e dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 6 giugno 1986 n. 9.

     9. Le procedure concorsuali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate a compimento con le modalità e secondo le disposizioni richiamate nei relativi bandi ed atti autorizzativi.

     10. Le graduatorie dei concorsi sono approvate dai competenti organi istituzionali e mantengono la loro efficacia per un periodo di diciotto mesi dalla loro pubblicazione.

     11. La Regione applica le prescrizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

 

     Art. 21. (Compiti e Responsabilità del Personale).

     1. Il personale regionale svolge i compiti corrispondenti alla propria posizione di lavoro e risponde della validità delle prestazioni connesse.

     2. Il personale regionale deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza con le prescrizioni dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993.

     3. Per l'utilizzazione del personale in mansioni superiori si applicano le disposizioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993 [36].

     4. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma precedente, il personale è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti, adottato in forza dell'art. 58 bis del D. Lgs. n. 29/1993.

     5. Per i dipendenti regionali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

     6. Per i procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, con le sanzioni e le procedure disposte dalla contrattazione collettiva nazionale, e secondo le prescrizioni dell'art. 59 del D. Lgs. n. 29/1993.

     7. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio affidano la responsabilità dei procedimenti disciplinari ai dirigenti degli uffici competenti in materia di personale e nominano un unico Collegio arbitrale di cui all'art. 59, settimo comma, del D. Lgs. n. 29/1993.

     8. Il Collegio arbitrale è composto da una personalità esterna all'amministrazione, di provata competenza e indipendenza, che lo presiede, di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti del personale designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali aziendali.

     9. In mancanza o in eccedenza delle designazioni di cui al precedente comma, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, previa diffida, nominano d'intesa in via sostitutiva due dipendenti regionali.

     10. La Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare dal servizio e dallo stipendio, per un periodo non superiore a cinque anni, il dipendente sottoposto a procedimento penale o disciplinare quando la natura del reato o dell'infrazione sia particolarmente grave e sussistono ragioni di pubblico interesse.

     11. Ove sia adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale, la sospensione è obbligatoria limitatamente al periodo in cui permane la restrizione.

     12. Al dipendente sospeso in via cautelare spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione in godimento.

 

     Art. 22. (Incompatibilità).

     1. Si applica ai dipendenti regionali la disciplina delle incompatibilità richiamata all'art. 58, primo comma, del D. Lgs. n. 29/1993.

     2. Il dipendente regionale non può esercitare alcuna attività commerciale, imprenditoriale o professionale, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ovvero ricevere incarichi remunerati.

     3. Su richiesta dell'interessato l'ufficio competente in materia di personale può autorizzare, in conformità con i criteri e le direttive all'uopo emanate dagli organi regionali competenti, l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, ovvero l'assunzione di cariche in società non aventi fini di lucro, previa acquisizione del parere del dirigente sovraordinato circa la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di servizio con la Regione.

     4. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, determinano i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni, di cui al comma precedente, e le tipologie di incarico professionale ammissibili.

     5. Il dirigente dell'Ufficio competente in materia di personale diffida il dipendente che svolga attività incompatibili a rimuovere una tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego, fatta salva peraltro l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

     6. L'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del precedente terzo comma e redatto ed aggiornato dall'Ufficio competente in materia di personale.

     7. L'incarico di dirigente generale è incompatibile con l'esercizio di ruoli rappresentativi e di responsabilità esecutive nell'ambito degli enti locali, degli enti pubblici, delle formazioni politiche, delle organizzazioni sindacali.

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui il dipendente regionale venga chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina degli organi regionali.

 

     Art. 23. (Mobilità del personale).

     1. I procedimenti e i criteri per l'attuazione della mobilità esterna del personale della Regione, nonché le aliquote dei posti da riservare ad essa, sono disciplinati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in armonia con le disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 35 del D. Lgs. n. 29/1993 e le successive disposizioni legislative in materia [37].

     2. Nel caso di mobilità collegata al conferimento di deleghe di funzioni agli enti locali la Giunta regionale procede preliminarmente alla consultazione delle associazioni regionali delle autonomie locali, oltre che delle organizzazioni sindacali riconosciute.

     3. La Regione organizza, d'intesa con gli enti locali, un Osservatorio regionale sulla mobilità all'interno del sistema delle autonomie locali, al fine di favorire la più ampia utilizzazione del personale interessato alla mobilità orizzontale in ambito regionale.

     4. Per quanto attiene alla mobilità interna tra i Dipartimenti l'ufficio competente in materia di personale provvede a domanda del dipendente, previo nulla-osta dei dirigenti generali interessati, ovvero d'ufficio in caso di specifiche esigenze funzionali rappresentate dai dirigenti generali.

     5. La mobilità fra gli organi del Consiglio e quelli della Giunta è gestita nelle forme previste per la mobilità interna, previa intesa fra i dirigenti generali interessati.

     6. Alla mobilità all'interno di ciascun Dipartimento il dirigente generale provvede su richiesta del dipendente previo nulla-osta del dirigente sovraordinato, ovvero d'ufficio in caso di specifiche esigenze funzionali del Dipartimento.

 

     Art. 24. (Programmazione formativa).

     1. I dipendenti regionali sviluppano i loro livelli di professionalità mediante attività ed esperienze di formazione ricorrente, programmate annualmente dagli organi regionali previa informazione delle rappresentanze sindacali, ovvero secondo percorsi formativi anche individuali espressamente autorizzati dai dirigenti competenti.

     2. La formazione, il perfezionamento, la specializzazione e l'aggiornamento professionale della dirigenza sono finalizzati all'approfondimento delle tematiche e delle tecniche attinenti alla gestione manageriale della pubblica amministrazione, nonché all'introduzione nelle strutture organizzative di strumenti di lavoro innovativi.

     3. La Giunta regionale, su proposta del Comitato Interdipartimentale di cui al primo comma del precedente art. 10, e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive strutture, realizzano i programmi di cui al presente articolo avvalendosi dell'apporto di strutture scientifiche e formative pubbliche, ovvero stipulando convenzioni con istituti anche privati e con esperi di riconosciuta qualificazione.

     4. Nella programmazione e gestione degli interventi gli organi regionali ricercano le più opportune intese unitarie, anche nei riguardi degli enti locali della regione, per la realizzazione di attività formative e di interesse comune.

 

     Art. 25. (Estinzione del rapporto di impiego). [38]

     1. Il rapporto di impiego si estingue per dimissioni volontarie, collocamento a riposo, licenziamento, decadenza;

     2. Le cause, le condizioni e i termini della cessazione del rapporto di lavoro del personale regionale sono integralmente disciplinate dalla normativa nazionale e regionale sulla materia, nonché dai contratti collettivi nazionali vigenti.

     3. I dipendenti regionali sono collocati a riposo d'ufficio dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento di 40 anni utili a pensione o del compimento del 65° anno di età. L'Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze di servizio, la domanda di trattenimento in servizio, fino ad un massimo di due anni, presentata dagli interessati almeno 180 giorni prima della data di compimento di 40 anni utili a pensione o del 65° anno di età. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni [39].

     4. Il licenziamento, con o senza preavviso, è disposto dall'organo istituzionale competente su proposta del dirigente dell'ufficio responsabile in materia di personale.

     5. In caso di dispensa dal servizio per ragioni di inidoneità fisica sopravvenuta, la proposta di cessazione del rapporto è formulata a seguito dell'accertamento dell'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro.

     6. Le condizioni e i termini del preavviso sono fissati dai contratti collettivi nazionali.

     7. La decadenza è dichiarata dall'organo istituzionale competente in caso di perdita de] godimento dei diritti civili e politici, o di perdita dei requisiti in materia di cittadinanza per il posto ricoperto, ovvero per mancata ottemperanza alla diffida di cui al quinto comma del precedente art. 22.

 

TITOLO V

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 26. (Controllo di gestione). [40]

     1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati. Il modello del controllo di gestione, disciplinato in apposita direttiva degli organi di direzione politica, specifica:

     a) il livello di analisi e di sintesi delle risultanze del controllo di gestione;

     b) le unità organizzative a livello delle quali si intendono misurare i valori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;

     c) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

     d) la natura dei costi oggetto della rilevazione e gli aggregati significativi di raggruppamento;

     e) le modalità di abbinamento dei costi alle unità organizzative ed ai prodotti/finalità, e le modalità di sintesi dei risultati delle elaborazioni mediante indicatori specifici per la misurazione di efficacia, efficienza ed economicità;

     f) gli strumenti di rappresentazione dei risultati del controllo di gestione, con riferimento ai livelli di sintesi prescelti ed alle modalità di analisi degli scostamenti tra preventivi e consuntivi.

     2. La direttiva di cui al precedente comma 1 disciplina anche il processo di controllo di gestione, con la specificazione delle procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, dei soggetti attori e destinatari delle risultanze del controllo, della frequenza delle rilevazioni, del contenuto e della periodicità delle elaborazioni.

 

     Art. 27. (Semplificazione delle procedure).

     1. Con provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale vengono adottati regolamenti per modificare le discipline esistenti in materia di procedure amministrative relative ai singoli settori di attività, al fine di rendere coerenti e concretamente attuabili i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, negli artt. 2 e 3 della legge 11 luglio 1995 n. 273, nella L.R. 23 aprile 1992 n. 12 e nella presente legge.

     2. I regolamenti di cui al comma precedente devono essere diretti all'eliminazione di duplicazioni di competenze, di pareri e concerti non necessari, di controlli e di adempimenti non essenziali alla valutazione del pubblico interesse, nonché alla tutela degli interessi dei cittadini anche attraverso l'adozione di apposite "carte dei servizi pubblici".

     3. Per la ricognizione delle leggi regionali e dei procedimenti amministrativi di cui al primo comma, il Consiglio regionale nomina una commissione di studio, composta da dirigenti regionali e integrata da esperti esterni, precisandone i compiti e i termini temporali.

 

     Art. 28. (Relazioni con il pubblico).

     1. Le relazioni con il pubblico e le attività di informazione e di supporto al diritto di partecipazione e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, alla L.R. 23 aprile 1992 n. 12 ed ai connessi regolamenti attuativi, sono assicurate da ciascun Dipartimento mediante la costituzione di apposite Unità Operative, poste alle dipendenze dirette del dirigente generale competente.

     2. Le posizioni organizzative per le relazioni con il pubblico utilizzano personale appositamente qualificato e strumenti informativi appropriati e cooperano al continuo miglioramento ed all'innovazione degli aspetti organizzativi inerenti al rapporto con l'utenza, anche attivando appropriati sistemi di ascolto [41].

     3. I responsabili delle posizioni organizzative di cui al presente articolo sono i responsabili del procedimento di relazione e di informazione [42].

     4. Al fine di favorire la più diffusa conoscenza delle normative, delle strutture e dei servizi regionali, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza promuovono e realizzano, d'intesa, iniziative di comunicazione di pubblica utilità attraverso apposite pubblicazioni e programmi multimediali.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29. (Norme transitorie per la dirigenza e per il personale regionale).

     1. Gli incarichi di direzione dei Dipartimenti, degli uffici e dei servizi, conferiti ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6 giugno 1986 n. 9, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge e restano in essere, unitamente alle relative strutture organizzative, sino all'approvazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 9.

     2. Nella fase di prima applicazione della presente legge e comunque per una sola volta, la metà dei posti disponibili nella qualifica di dirigente è attribuita attraverso concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura e colloquio orale. Sono ammessi ai concorsi i dipendenti regionali che siano in possesso di diploma di laurea, risultino inquadrati nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale con la qualifica settima o ottava ed abbiano maturato presso l'Amministrazione regionale o presso le amministrazioni pubbliche di provenienza almeno cinque anni di servizio di ruolo nelle medesime qualifiche. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano per le rispettive strutture il numero dei posti da bandire per la generalità dei diplomi di laurea, in rapporto alla qualifica dirigenziale unica ed all'unico profilo professionale, giusta previsione del precedente art. 12, comma 1, nonché gli eventuali posti da porre a concorso in relazione alle strutture organizzative individuate ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, per la cui direzione è richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale [43].

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro tre anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta, i bandi di concorso per la copertura dei posti dalla seconda all'ottava qualifica, che risultino vacanti nella pianta organica rideterminata ai sensi del successivo art. 30, dovranno prevedere una riserva per il personale interno di ruolo pari al settanta per cento dei posti messi a concorso. Criteri e requisiti di ammissione del personale interno ai predetti concorsi saranno determinati con successiva legge regionale.

 

     Art. 30. (Rideterminazione della dotazione organica).

     1. La dotazione organica complessiva della Regione, già rideterminata in diminuzione nell'Allegato 1 della L.R. 24 dicembre 1992 n. 26, viene provvisoriamente ridefinita, a seguito dell'unificazione della qualifica di dirigente ed ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella Tabella B allegata alla presente legge.

     2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per le rispettive strutture, hanno posto in essere gli adempimenti di cui all'art. 31, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 29/1993 e all'art. 3, quinto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono determinate con legge regionale le piante organiche del Consiglio regionale e della Giunta suddivise per qualifiche e profili professionali.

     3. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, dopo aver proceduto alle necessarie operazioni di mobilità ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 marzo 1995, n. 24, prendono atto dell'organico di fatto delle rispettive strutture.

 

     Art. 31. (Adeguamento normativo ed organizzativo degli Enti Strumentali).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti ed alle aziende dipendenti dalla Regione. Con le leggi di riordino dei predetti Enti si provvederà ad adeguare i regolamenti amministrativi, gli assetti organizzativi e l'articolazione delle funzioni dirigenziali relative.

 

     Art. 32. (Norme di richiamo).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 29/1993 e nei contratti collettivi nazionali del comparto.

 

     Art. 33. (Abrogazione di norme).

     1. Fatto salvo il regime transitorio previsto dal primo comma dell'art. 72 del D. Lgs. n. 29/1993, sono recepite le disapplicazioni normative di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti delle Regioni.

     2. Sono altresì abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge e con le disposizioni dei contratti collettivi nazionali.

     3. Laddove sono previsti provvedimenti attuativi della presente legge, gli effetti delle abrogazioni decorrono dalla data di adozione dei medesimi provvedimenti.

 

     Art. 34. (Pubblicazione della legge).

     1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO A

 

Articolazione dei Dipartimenti

 

 

Area istituzionale

Numero Dipartimenti

Presidenza Giunta

1

Giunta Regionale

6

Consiglio Regionale

1

Totale

8

 

 

ALLEGATO B

 

Dotazione Organica Provvisoria

 

 

 

Livello

Qualifica

Posti

2

Ausiliario

43

3

Operatore

65

4

Esecutore

127

5

Collaboratore Prof.le

68

6

Istruttore

450

7

Istruttore Direttivo

309

8

Funzionario

221

D

Dirigente

208

Totale

1.492

 


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[7] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.

[8] Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[9] Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[10] Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[11] Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[12] Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[13] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[15] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[16] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[17] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[21] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[23] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 35 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[24] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[25] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1998, n. 13.

[27] Comma sostituito dall'art. 68 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[28] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[29] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[30] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37, modificato dal’art. 21 della L.R. 8 agosto 2005, n. 27 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 29.

[31] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[34] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[35] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[36] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[37] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[38] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[39] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 1999, n. 32.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[41] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[42] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2000, n. 48.

[43] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.