§ 2.1.71 - L.R. 8 settembre 1998, n. 37.
Misure per il completamento della Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/09/1998
Numero:37


Sommario
Art. 1 . Oggetto della Legge
Art. 2 . Disciplina degli atti di competenza dirigenziale
Art. 3 . Norme in materia di funzioni dirigenziali
Art. 4 . Funzioni Vicarie
Art. 5 . Concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza
Art. 7 . Concorsi e corsi-concorso pubblici
Art. 8 . Formazione
Art. 9 . Uso degli automezzi regionali
Art. 10 . Pubblicazione della Legge


§ 2.1.71 - L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

Misure per il completamento della Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale.

(B.U. 17 settembre 1998, n. 52).

 

     Art. 1. Oggetto della Legge

1. La presente legge è finalizzata a completare il processo di riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, promosso dalla L.R. 2 marzo 1996 n.12, attraverso disposizioni dirette ad integrare la disciplina delle funzioni dirigenziali, a disciplinare l'effettuazione dei concorsi per la copertura dei posti vacanti in organico, a determinare modalità di gestione flessibile dell'impiego regionale, nel quadro dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle norme contrattuali in materia di relazioni sindacali.

 

          Art. 2. Disciplina degli atti di competenza dirigenziale

1. L'art.4, comma 3, della L.R. 2 marzo 1996 n. 12, è così modificato: '3. Gli atti di competenza dei dirigenti diventano esecutivi quando si sono verificati tutti i requisiti di efficacia disciplinati dalla legge o da essi stessi previsti. I predetti atti non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi di direzione politica se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione'.

2. Il comma 4 dell'art.4 della L.R. n. 12/96 è soppresso.

 

          Art. 3. Norme in materia di funzioni dirigenziali

1. Le lettere q), s), t) del secondo comma dell'art. 14 della L.R. n. 12/96, sono così sostituite:

'q) su mandato degli organi di direzione politica, rappresenta l'amministrazione regionale per quanto di competenza del Dipartimento, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere';

's) cura la trasmissione al responsabile politico del Dipartimento, al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta e al Consiglio regionale, delle determinazioni dirigenziali; cura altresì la trasmissione delle predette determinazioni al responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione, specificando se le stesse debbano essere pubblicate integralmente, nella parte dispositiva, o per estratto e assicurando comunque che vengano pubblicate per esteso gli atti di carattere generale o i cui destinatari siano indeterminati';

't) redige pareri e relazioni concernenti le materie di competenza dipartimentale, dandone comunicazione al responsabile politico del Dipartimento nel caso tali atti impegnino l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni; richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza'.

 

2. La lettera i) del secondo comma dell'art. 15 della L.R. n. 12/96 è soppressa.

 

3. Dopo la lettera h) del II comma dell'art. 15 della L.R. n. 12/96 sono inserite le seguenti lettere:

'i) redige pareri e relazioni nelle materie di competenza su richiesta dell'amministrazione regionale';

'l) svolge i compiti eventualmente delegati dai dirigenti generali ed ogni altra funzione espressamente prevista dalla presente legge'.

 

4. L'ottavo comma dell'art.16 della L.R. n.12/96 è così integrato: 'Gli incarichi dirigenziali scadono comunque con la fine della legislatura nella quale sono stati conferiti. Essi restano in essere, ancorché scaduti, fino all'espletamento delle operazioni di cui al precedente settimo comma'.

 

5. Dopo l'ottavo comma dell'art.16 della L.R. n.12/96 è aggiunto il seguente comma 8/bis:

'8/bis. Incarichi dirigenziali per non oltre il cinque per cento dei posti di dirigente previsti nei rispettivi organici possono essere conferiti, purchè vacanti, dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza, con contratto a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la fine della legislatura, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per la durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio'.

 

6. Dopo il terzo comma dell'art.19 della L.R. n. 12/96 è aggiunto il seguente comma 3/bis:

'3/bis. Per gli incarichi dirigenziali di cui al precedente art. 16, comma 8/bis, il trattamento economico tabellare, previsto dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza del comparto, è integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali'.

 

          Art. 4. Funzioni Vicarie

1. L'art. 17 della L.R. n. 12/96 è così sostituito:

'1. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente generale, per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni sono affidate, ad interim e senza oneri aggiuntivi, ad un dirigente regionale in servizio indicato dal medesimo dirigente generale o, in mancanza, dal Comitato Interdipartimentale di Indirizzo e Coordinamento (CIIC)'.

'2. Nei casi di assenza o di impedimento di un dirigente generale per un periodo eccedente il congedo ordinario e sino alla risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dal disciplinare contrattuale, le relative funzioni sono affidate ad interim, con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, ad un dirigente regionale in servizio, cui viene erogato un assegno personale non pensionabile, quale trattamento corrispondente alle funzioni attribuite in via temporanea, di importo non superiore alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale e quello in godimento'.

'3. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente incaricato ai sensi del comma 7 del precedente art. 16, le relative funzioni sono affidate ad interim dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su proposta del dirigente generale competente, ad un altro dirigente in servizio presso il Dipartimento. Nel caso di assenza per un periodo non eccedente il congedo ordinario, non viene corrisposto alcun trattamento economico aggiuntivo. Nel caso di assenza per un periodo eccedente il congedo ordinario, ove non ricorrano le condizioni per la cessazione dell'incarico dirigenziale, viene erogato al dirigente vicario un assegno personale non pensionabile di importo non superiore alla differenza tra il trattamento economico del dirigente sostituito e quello in godimento'.

 

          Art. 5. Concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza

1. Il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 2 marzo 1996 n. 12 è così sostituito:

'2. Nella fase di prima applicazione della presente legge e comunque per una sola volta, la metà dei posti disponibili nella qualifica di dirigente è attribuita attraverso concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura e colloquio orale. Sono ammessi ai concorsi i dipendenti regionali che siano in possesso di diploma di laurea, risultino inquadrati nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale con la qualifica settima o ottava ed abbiano maturato presso l'Amministrazione regionale o presso le amministrazioni pubbliche di provenienza almeno cinque anni di servizio di ruolo nelle medesime qualifiche. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano per le rispettive strutture il numero dei posti da bandire per la generalità dei diplomi di laurea, in rapporto alla qualifica dirigenziale unica ed all'unico profilo professionale, giusta previsione del precedente art. 12, comma 1, nonché gli eventuali posti da porre a concorso in relazione alle strutture organizzative individuate ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, per la cui direzione è richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale'.     2. (Omissis) [1].

 

    Art. 6. Concorsi riservati al Personale Regionale

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L.R. 2 marzo 1996 n.12, il 70 per cento dei posti vacanti relativi alle qualifiche funzionali non dirigenziali dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, unitariamente considerati, è riservato, nella fase di prima applicazione della legge, ai dipendenti inquadrati nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale. Per la copertura di detti posti si provvede, in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per titoli e colloquio orale cui hanno titolo ad accedere i dipendenti regionali:

a) in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in servizio da non meno di tre anni presso la Regione o le pubbliche amministrazioni di provenienza in una delle due qualifiche immediatamente inferiori;

b) in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in servizio da non meno di tre anni presso la Regione o le pubbliche amministrazioni di provenienza nella qualifica immediatamente inferiore.

 

2. Al concorso per l'accesso alla VI qualifica funzionale può chiedere di essere ammesso anche il personale inquadrato nella IV qualifica e avente i requisiti di cui alla precedente lett. b).

 

3. Concorrono a formare la predetta percentuale del 70 per cento anche i posti che si renderanno disponibili nelle singole qualifiche a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al precedente comma, concernenti le qualifiche immediatamente superiori.

 

4. In aggiunta al 70 per cento dei posti riservati di cui ai commi precedenti, sono banditi, in via eccezionale per una sola volta, concorsi unici per titoli e colloquio orale per la copertura dei posti individuati nelle singole qualifiche con le operazioni di cui all'art. 12, commi 1-2-3, della L.R. 2 febbraio 1998 n. 8. Il personale convenzionato vi accede sulla base della corrispondenza del titolo di studio e del trattamento economico in godimento con quelli previsti nella qualifica cui il concorso si riferisce.

 

5. I bandi di concorso, approvati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, saranno distinti per profili professionali e specificheranno le modalità di svolgimento del colloquio orale e i criteri di valutazione dei titoli.

 

    6. (Omissis) [2].

 

          Art. 7. Concorsi e corsi-concorso pubblici

1. Per la copertura dei restanti posti vacanti, per i quali l'assunzione non avviene attraverso il ricorso alle liste di collocamento, si provvede mediante concorsi o corsi-concorso pubblici, ai quali non si applica la riserva per il personale interno.

 

2. L'avvio delle procedure per i concorsi o corsi-concorso di cui al comma 1 avviene contestualmente ai concorsi di cui al precedente art. 6, previa rilevazione delle necessarie disponibilità di bilancio.

 

3. Requisiti di ammissione, criteri di valutazione e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorso sono determinati dai relativi bandi approvati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, ovvero dalla Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, per i concorsi o i corsi-concorso unici.

 

          Art. 8. Formazione

1. All'art. 3 della L.R. 26 gennaio 1998 n.6 è aggiunto il seguente terzo comma:

'3. All'Istituto F.S. Nitti sono affidate di norma le attività formative di cui all'art. 24 della L.R. 2 marzo 1996 n. 12, nonché le attività corsuali collegate ai corsi-concorso per l'accesso all'impiego regionale'.

 

2. Al primo comma dell'art. 6 della L.R. n. 6/1998, sono aggiunte le seguenti lettere:

'c) il Comitato Scientifico; d) il Direttore'.

 

3. Dopo il quinto comma dell'art. 7 della L..R. n. 6/1998 è aggiunto il seguente comma 5/bis:

'5/bis. I dirigenti responsabili degli uffici competenti in materia di gestione delle risorse umane delle amministrazioni destinatarie degli interventi partecipano di diritto alle riunioni del Comitato per l'esame delle questioni di interesse delle rispettive amministrazioni'.

 

          Art. 9. Uso degli automezzi regionali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, predisporrà un piano per la dismissione del parco automobilistico esistente e per l'affidamento a terzi del servizio di trasporto.

 

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, disciplinano con propri atti la gestione e l'uso degli automezzi di proprietà o in disponibilità della Regione e ne determinano il numero, il tipo e le caratteristiche, ispirandosi a rigorosi criteri di economicità e di efficienza e perseguendo obiettivi programmati di contenimento delle spese del servizio.

 

3. Alla guida degli automezzi regionali, destinati al trasporto di amministratori o funzionari della Regione, sono addetti dipendenti regionali aventi la qualifica di autisti ed in possesso della prescritta patente di guida.

 

4. Solo in casi di comprovata necessità o di materiale indisponibilità degli autisti e per periodi delimitati, potrà essere consentita la guida degli automezzi regionali, limitatamente al territorio regionale, ad altri dipendenti muniti della prescritta patente di guida ed espressamente autorizzati con determinazioni dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti nell'ambito del numero massimo annualmente stabilito dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi alle attività di protezione civile, ai dipendenti dell’Ufficio Protezione Civile regolarmente autorizzati è consentita la guida degli automezzi regionali anche al di fuori del territorio regionale [3].

 

5. Le autorizzazioni alla guida degli automezzi regionali, già concesse a dipendenti regionali, scadono all'entrata in vigore della presente legge e possono essere confermate nei limiti e secondo i criteri indicati al precedente comma.

 

          Art. 10. Pubblicazione della Legge

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1]  Comma soppresso dall'art. 11, comma 3, della L.R. 1 marzo 1999, n. 4.

[2] Comma soppresso dall'art. 11, comma 3, della L.R. 1 marzo 1999, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.