§ 2.2.30 – L.R. 26 gennaio 1998, n. 6.
Istituzione e disciplina dell'Istituto F.S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:26/01/1998
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Compiti e attività dell'Istituto.
Art. 3.  Soggetti destinatari.
Art. 4.  Piano delle attività.
Art. 5.  Osservatorio sulla pubblica amministrazione locale.
Art. 6.  Organi.
Art. 7.  Comitato di indirizzo.
Art. 8.  Il Direttore.
Art. 9.  Comitato Scientifico.
Art. 10.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.  Regolamento organizzativo.
Art. 12.  Organizzazione degli uffici e del personale.
Art. 13.  Beni e strutture.
Art. 14.  Gestione finanziaria.
Art. 15.  Vigilanza e controllo.
Art. 16.  Disposizioni finanziarie.
Art. 17.  Pubblicazione della legge.


§ 2.2.30 – L.R. 26 gennaio 1998, n. 6. [1]

Istituzione e disciplina dell'Istituto F.S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative.

(B.U. 4 febbraio 1998, n. 6).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. Con la presente legge è istituito l'Istituto F.S. Nitti Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative, di seguito denominato Istituto.

     2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica con autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Esso non ha fini di lucro, ma è tenuto a realizzare l'equilibrio del proprio bilancio.

     3. L'istituto ha sede legale in Potenza, in locali messi a disposizione dalla Regione Basilicata e può utilizzare per le sue attività altre sedi messe a disposizione dalla Regione o dagli Enti Locali e da altri soggetti pubblici o privati e decentrate sul territorio regionale.

 

     Art. 2. Compiti e attività dell'Istituto.

     1. In quanto struttura di servizio, di consulenza e di supporto della Regione e delle altre amministrazioni locali e delle organizzazioni economiche sociali, l'Istituto si propone di:

     a) svolgere attività di indagine e di ricerca sulle problematiche istituzionali, organizzative e funzionali in campo amministrativo, nonché di assistenza e consulenza specialistica a favore dei soggetti di cui al successivo art. 3;

     b) realizzare programmi sistematici di formazione e aggiornamento del personale dipendente dagli enti di cui al successivo art. 3, con particolare riferimento alle nuove funzioni attribuite alle Regioni e agli enti locali ed ai nuovi profili di autonomia riconosciuti alla sfera amministrativa;

     c) promuovere corsi, seminari, attività didattiche e di ricerca, finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione delle conoscenze nel campo delle scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione pubblica, nonché del management d'impresa;

     d) sviluppare e diffondere nei contesti della pubblica amministrazione regionale e locale le nuove culture organizzative e le più aggiornate tecniche di management delle risorse, nonché le competenze e le attitudini necessarie per perseguire elevati livelli di qualità del servizio pubblico;

     e) favorire la conoscenza e la padronanza di procedimenti e meccanismi amministrativi innovativi, con particolare riguardo alle operazioni di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle attività finanziate con il ricorso a risorse messe a disposizione dall'Unione Europea;

     f) organizzare attività formative per l'accesso all'impiego per il conseguimento di abilitazioni o di qualifiche specifiche;

     g) istituire, assegnare o utilizzare borse di studio e di formazione per la specializzazione in discipline afferenti alle moderne politiche pubbliche e, in particolare, alle metodologie tecnico-amministrative dell'Unione Europea nonché alle attività manageriali e di gestione d'impresa;

     h) promuovere ed organizzare servizi di consulenza e assistenza tecnica volti ad incrementare le capacità di progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti ed iniziative dell'azione pubblica per lo sviluppo locale;

     i) realizzare ogni altro intervento, coerente con compiti dell'Istituto, che venga richiesto dai soggetti di cui al successivo art. 3.

     2. L'Istituto persegue gli obiettivi di cui al presente articolo ricercando ed attivando le più opportune forme di cooperazione istituzionale a livello sovraregionale e interregionale sulla base di appositi protocolli ed accordi.

 

     Art. 3. Soggetti destinatari.

     1. Soggetti destinatari delle attività dell'Istituto sono:

     a) la Regione Basilicata;

     b) gli Enti e le aziende dipendenti della Regione;

     c) i Comuni, le Province, le Comunità Montane e i loro consorzi, le aziende municipalizzate, le società miste;

     d) le Aziende Sanitarie Locali, per le tematiche non strettamente tecnico-sanitarie;

     e) ogni altro ente ed organismo pubblico o privato che ne faccia richiesta.

     2. I soggetti di cui al presente articolo accedono alle attività organizzate dall'Istituto alle condizioni stabilite nel piano di cui al successivo art. 4.

     Essi possono altresì stipulare convenzioni con l'Istituto per interventi e servizi specificamente rivolti alle loro esigenze.

     3. All'Istituto F.S. Nitti sono affidate di norma le attività formative di cui all'art. 24 della L.R. 2 marzo 1996 n. 12, nonché le attività corsuali collegate ai corsi-concorso per l'accesso all'impiego regionale [2].

 

     Art. 4. Piano delle attività.

     1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato di indirizzo di cui al successivo art. 7, approva, su proposta del Direttore, il piano ordinario annuale delle attività da realizzare nell'anno successivo.

     2. Il piano annuale tiene conto delle indicazioni espresse dagli Enti Locali destinatari delle azioni di intervento, avendo cura di individuare per ogni esigenza rilevata le specifiche modalità formative corredate dei supporti necessari per assicurare l'effettività dell'impatto nel concreto contesto operativo.

     3. Il piano delle attività deve contenere per ciascuna delle attività programmate:

     a) la specificazione degli obiettivi da conseguire;

     b) la ricaduta della formazione sul sistema organizzativo;

     c) la quantificazione delle risorse occorrenti;

     d) le ore/corso e le ore di formazione globale;

     e) il profilo e il numero dei destinatari degli interventi formativi.

     4. La Regione, e gli altri organismi di cui al precedente art. 3, nonché le Organizzazioni Sindacali, sociali e imprenditoriali, in relazione alle proprie esigenze, possono commissionare all'Istituto interventi non previsti nel piano ordinario, facendosi carico dei relativi oneri.

     5. Per la realizzazione delle sue attività l'Istituto pone in essere rapporti di cooperazione con Università, istituzioni scientifiche, con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con il FORMEZ e con altri organismi pubblici e privati che abbiano finalità analoghe o compatibili.

     6. Per la progettazione ed attuazione degli interventi l'Istituto si avvale di risorse professionali qualificate, mediante incarichi di consulenza o di convenzioni con singoli specialisti o con istituti e/o organismi aventi specifica e documentata competenza.

     7. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e disciplinati da appositi contratti di diritto privato nei quali sono stabiliti tempi, modalità e corrispettivi delle collaborazioni.

     8. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, l'Istituto può assumere iniziative congiunte nonché accordi di partenariato con organismi similari di altre Regioni, nazionali e comunitari, proponendosi anche come supporto per la cooperazione con gli altri Paesi del bacino mediterraneo.

 

     Art. 5. Osservatorio sulla pubblica amministrazione locale.

     1. Nell'ambito dell'Istituto, per le finalità di cui al precedente art. 3, comma 1, è organizzato un Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione Locale.

     2. L'Osservatorio espleta compiti di monitoraggio e valutazione, curando in particolare:

     a) la raccolta sistematica dei dati e delle informazioni di carattere economico, finanziario, amministrativo inerenti all'esercizio delle funzioni nell'ambito del settore pubblico allargato;

     b) la costruzione di indicatori e parametri di verifica del rendimento istituzionale e delle perfomances operative degli enti territoriali;

     c) l'analisi continua dei processi di formazione, riconversione e mobilità del personale in ambito regionale.

     3. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Istituto presenta alla Conferenza Permanente delle Autonomie e al Consiglio regionale un rapporto sullo stato della Amministrazione Locale.

     4. Il 7° comma dell'art. 2 della L.R. n. 17/96 è abrogato.

     5. [3].

 

     Art. 6. Organi.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il Comitato di indirizzo;

     b) il Collegio dei revisori dei conti;

     c) il Comitato Scientifico [4];

     d) il Direttore [5].

 

     Art. 7. Comitato di indirizzo.

     1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'Istituto.

     2. Compete al Comitato la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dell'Istituto.

     3. Il Comitato di indirizzo, in particolare:

     a) approva le proposte relative al bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva;

     b) approva il programma ordinario annuale di attività;

     c) adotta il regolamento organizzativo dell'Istituto;

     d) propone alla Giunta regionale che l'approva, la struttura organica dell'Istituto;

     e) valuta l'andamento generale delle attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

     4. Il Comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da sette membri prescelti tra persone in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie contemplate dalla presente legge, di cui:

     a) due designati dalla Conferenza Permanente delle Autonomie Locali, istituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 marzo 1996 n. 17;

     b) uno dalle Aziende Sanitarie Locali della Basilicata, appositamente convocate dal Presidente della Giunta Regionale;

     c) tre eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato;

     d) uno designato dalla Giunta Regionale alla Presidenza del Comitato stesso [6].

     5. Il Comitato di indirizzo si riunisce di norma ogni 4 mesi ed ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno per l'espletamento della propria attività, ovvero quando lo richiedono almeno due dei suoi componenti.

     5 bis. I dirigenti responsabili degli uffici competenti in materia di gestione delle risorse umane delle amministrazioni destinatarie degli interventi partecipano di diritto alle riunioni del Comitato per l'esame delle questioni di interesse delle rispettive amministrazioni [7].

     6. L'attività di Segreteria è assicurata dalla struttura dell'Istituto, di cui al successivo art. 12.

     7. Ai componenti del Comitato di indirizzo è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di L. 250.000 lorde, per un massimo di 6 sedute annuali, nonché il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

     8. Il comitato scade con la fine della legislatura nella quale è stato nominato.

 

     Art. 8. Il Direttore. [8]

     1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima e sentito il Comitato di indirizzo, tra persone in possesso del diploma di laurea e di qualificati e documentati requisiti di competenza professionale o scientifica, acquisita presso università o istituti di ricerca o di alta formazione, e/o di esperienza dirigenziale o manageriale, maturata per almeno cinque anni presso strutture pubbliche o private, in campi di attività connessi ai compiti dell'istituto.

     L'individuazione del Direttore e la valutazione dei suoi requisiti non sono soggette a procedure di comparazione.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore è stipulato con il Presidente della Giunta Regionale ed è regolato da un contratto di diritto privato, ha durata triennale, è prorogabile per non più di due volte e non può protrarsi oltre il 65° anno di età.

     3. Il trattamento economico del Direttore è determinato dal contratto di cui al comma precedente, avendo riguardo alla entità dell'impegno professionale da assicurare e assumendo a riferimento i valori economici massimi contemplati dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto Regione - Autonomie Locali.

     4. L'incarico di Direttore è incompatibile con la condizione di amministratore o socio o titolare di studi di consulenza o di enti ed organismi aventi finalità analoghe ed operanti in aree similari a quelle dell'Istituto.

     5. Il Direttore esercita tutti i poteri di rappresentanza, di direzione e di gestione dell'Istituto ed è responsabile della gestione corretta ed efficiente delle risorse assegnate.

     6. Il Direttore partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Comitato Scientifico.

 

     Art. 9. Comitato Scientifico.

     1. E' istituito quale organismo tecnico consultivo dell'Istituto il Comitato Scientifico.

     2. Il Comitato esprime parere sulla formulazione del piano di attività e sulle metodologie formative adottate dall'Istituto e coopera alla formazione dei programmi di attività.

     3. Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, previo parere della Prima Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 maggio 1993 n. 27, e prescelti tra esperti di elevata competenza nelle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto. Nel medesimo atto deliberativo di nomina del Comitato la Giunta regionale provvede ad indicarne il presidente.

     4. Ai componenti del Comitato Scientifico è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di L. 400.000 lorde, per un massimo di 4 sedute all'anno, ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

     5. Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri tra cui il Presidente eletti dal Consiglio regionale tra i Revisori dei Conti iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88, nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. 31.5.1993, n. 27. Nella medesima seduta il Consiglio procede alla elezione del Presidente del Collegio dei revisori.

     2. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore dell'Istituto, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale. Al Presidente del collegio compete una maggiorazione del cinque per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

     3. Il Collegio dei Revisori:

     a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Istituto;

     b) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa contabile e finanziaria dell'Istituto, da trasmettere al Comitato d'indirizzo e alla Giunta regionale, nella quale esprime - ove necessario - rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione. In particolare, il collegio:

     c) verifica ogni 3 mesi la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario patrimoniale dell'Istituto;

     d) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

     e) redige la relazione al conto consuntivo.

     4. Il Collegio delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

     5. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Istituto, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.

     6. Il Collegio scade con la fine della legislatura, nella quale è stato nominato.

 

     Art. 11. Regolamento organizzativo.

     1. Entro 3 mesi dalla nomina, il Comitato d'indirizzo adotta il regolamento organizzativo dell'Istituto, che viene approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 30 giorni dalla data del ricevimento. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Il Regolamento disciplina, fra l'altro:

     a) l'articolazione dell'Istituto in due aree operative, rispettivamente concernenti:

     1) l'organizzazione, la ricerca e la formazione;

     2) la cooperazione e l'assistenza tecnica per lo sviluppo locale;

     b) il funzionamento della struttura organizzativa ed amministrativa dell'Istituto;

     c) le competenze amministrative del Direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla legge.

 

     Art. 12. Organizzazione degli uffici e del personale.

     1. Per le proprie esigenze di funzionamento l'Istituto si avvale di una struttura amministrativa composta da personale distaccato dalla Regione, dagli Enti Locali o da altri soggetti pubblici con provvedimento adottato dagli organi competenti, nell'ambito e nel rispetto delle indicazioni formulate dal Direttore dell'Istituto ed approvate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di indirizzo, in ordine al numero, alle qualifiche ed ai profili professionali.

     2. Il personale assegnato all'Istituto dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto. Il trattamento economico del personale assegnato all'Istituto resta a carico degli enti di provenienza.

 

     Art. 13. Beni e strutture.

     1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili trasferiti dalla Regione o derivanti da acquisizioni, comodati, donazioni, eredità e legati.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta regionale, su indicazioni del Direttore provvede alla assegnazione e successivo trasferimento o concessione in uso all'Istituto di beni mobili ed immobili regionali necessari al funzionamento e all'espletamento dei compiti dell'Istituto.

 

     Art. 14. Gestione finanziaria.

     1. L'Istituto gestisce le proprie attività secondo le norme regionali vigenti in materia di contratti, contabilità ed economato, patrimonio, in quanto applicabili.

     2. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

     a) finanziamenti regionali per spese di gestione, funzionamento e di investimento;

     b) proventi derivanti da servizi e prestazioni resi alla Regione, agli Enti Locali e ad altri soggetti pubblici o privati;

     c) contributi e finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea, nonché di enti, istituzioni e privati per gli scopi d'istituto;

     d) donazioni, eredità e legati.

     3. L'Istituto in particolare fornisce al Dipartimento Presidenza della Giunta, nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse assegnate dell'imparzialità e del buon andamento della attività, nonché della qualità degli interventi.

 

     Art. 15. Vigilanza e controllo.

     1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

     2. Sono sottoposti al controllo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere motivato della Commissione Tecnico Consultiva di cui all'art. 13 della L.R. 9/86 i seguenti atti dell'Istituto:

     a) il regolamento e i suoi eventuali adeguamenti;

     b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio consuntivo di esercizio;

     c) il piano annuale ordinario delle attività.

     3. Il Consiglio regionale esercita il controllo sugli atti di cui al secondo comma entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, vale la decisione assunta dalla G.R..

     4. Il termine di cui al terzo comma è interrotto per una sola volta se, prima della scadenza, il Consiglio regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante, in tal caso il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     5. Il Consiglio regionale con direttiva vincolante fissa le modalità e i tempi per la trasmissione degli atti soggetti a controllo.

     6. E' istituito un apposito albo presso la sede centrale dell'Istituto dove sono affissi tutti gli atti adottati dal Direttore.

     7. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono affissi nell'albo dalla data di adozione per cinque giorni consecutivi; sono nuovamente affissi dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale e diventano immediatamente esecutivi.

     8. Gli atti diversi da quelli elencati al precedente 2° comma, diventano esecutivi dopo cinque giorni dalla loro affissione all'albo. Ove si appalesino ragioni d'urgenza, essi possono essere dichiarati immediatamente eseguibili e diventano esecutivi dalla data di affissione all'albo.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie.

     1. Tutte le leggi regionali di attribuzione e di delega di funzioni regionali agli enti locali devono prevedere la destinazione all'Istituto di una quota di trasferimenti finanziari non inferiore all'1% da destinare alla formazione del personale degli enti locali - da adibire alla gestione delle predette funzioni.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti stabiliti in apposito capitolo del bilancio di previsione per il 1998.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio e iscritti allo stesso o corrispondente capitolo.

 

     Art. 17. Pubblicazione della legge.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul B.U. della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Legge abrogata dall’art. 6 della L.R. 14 luglio 200, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[3] Modifica l'art. 2 della L.R. 28 marzo 1996, n. 17.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 marzo 2001, n. 14.

[7] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37.

[8] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.