§ 2.3.16 - L.R. 28 marzo 1996, n. 17.
Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:28/03/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità della Legge).
Art. 2.  (Conferenza Permanente delle Autonomie).
Art. 3.  (Funzioni della Regione).
Art. 4.  (Procedure della Programmazione Regionale).
Art. 5.  (Funzioni delle Province).
Art. 6.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 7.  (Funzioni delle Comunità Montane).
Art. 8.  (Esercizio di Funzioni in forma associata).
Art. 9.  (Disciplina della delega di funzioni).
Art. 10.  (Decentramento Amministrativo di Funzioni Regionali).
Art. 11.  (Intervento sostitutivo e revoca delle funzioni).
Art. 12.  (Controlli sulle funzioni delegate).
Art. 13.  (Principi di collaborazione).
Art. 14.  (Norme finali).
Art. 15.  (Abrogazione di norme).
Art. 16.  (Norma Finanziaria).
Art. 17.  (Pubblicazione della Legge).


§ 2.3.16 - L.R. 28 marzo 1996, n. 17.

Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata.

(B.U. 3 aprile 1996, n. 18)

 

Art. 1. (Finalità della Legge).

     1. La presente Legge è diretta a promuovere l'esercizio e lo sviluppo coordinato delle funzioni e delle relazioni tra le istituzioni democratiche territoriali della Basilicata in aderenza ai principi di autonomia, di cooperazione, di programmazione e di sussidiarietà contenuti nella Legge 8 giugno 1990 n. 142, e alla Carta Europea delle autonomie locali, ratificata con la Legge 30 dicembre 1989 n. 439.

     2. A tal fine essa stabilisce le norme generali di funzionamento del sistema regionale delle autonomie, disciplina i procedimenti per il riordino delle funzioni amministrative a livello locale nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione ed in quelle delegate dallo Stato, di cui all'art. 118, 2° comma, della Costituzione, promuove e attua azioni e servizi regionali a supporto delle autonomie locali per una efficiente gestione delle funzioni amministrative decentrate.

     3. L'articolazione delle competenze previste dalla presente legge risponde ad un modello organizzativo funzionale ad un rapporto di partecipazione attiva dei cittadini ed all'obiettivo di elevare l'efficienza operativa delle strutture amministrative pubbliche.

 

     Art. 2. (Conferenza Permanente delle Autonomie). [1]

     1. Al fine di contribuire alla definizione dei provvedimenti di cui alla presente legge e di consolidare le relazioni istituzionali tra la Regione e gli Enti Locali, è istituita la Conferenza Permanente della Autonomie, organismo rappresentativo del sistema regionale delle autonomie locali composto:

     a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato che presiede;

     b) dal Presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;

     c) dal Presidente dell'UPI o da suo delegato;

     d) dal Presidente dell'UNCEM o da suo delegato;

     e) da cinque amministratori di enti locali designati dalla Federazione Lucana delle Associazioni autonomistiche [2].

     2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati i Prefetti o loro delegati e possono partecipare, in relazione alla trattazione di specifiche materie, assessori regionali, dirigenti ed esperti espressamente convocati.

     3. La Conferenza esprime indicazioni e pareri circa i progetti di riordino delle funzioni degli enti locali ed effettua verifiche e ricognizioni sul processo di attuazione della presente Legge.

     4. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta Regionale almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste degli altri componenti dell'organismo.

     5. La Conferenza ha sede presso gli uffici della Giunta Regionale ed è assistita da una Segreteria tecnica interistituzionale, composta da dirigenti regionali e da esperti designati dalla Federazione Lucana delle Associazioni Autonomistiche, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     6. L'ufficio Enti Locali della Regione fornisce alla Conferenza ed alla Segreteria tecnica i supporti documentari ed organizzativi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

     Il Dirigente dell'Ufficio Enti Locali funge da coordinatore della Segreteria tecnica.

     7. (Omissis) [3].

     8. La composizione, le modalità operative ed i mezzi necessari al funzionamento della Conferenza, della Segreteria Tecnica saranno determinati con delibera della Giunta Regionale [4].

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione, di controllo e di alta amministrazione.

     2. La Regione esercita altresì in maniera precipua le funzioni amministrative corrispondenti ad esigenze ed interessi di carattere unitario ed assicura l'indirizzo e il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente Legge.

 

     Art. 4. (Procedure della Programmazione Regionale).

     1. La Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, adeguerà le procedure della programmazione Regionale, di cui alla Legge 31 agosto 1993, n. 47, alle previsioni della presente Legge, assicurando la partecipazione attiva degli Enti Locali, anche attraverso lo strumento del partenariato, nella definizione ed attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale.

 

     Art. 5. (Funzioni delle Province).

     1. Le Province esercitano funzioni amministrative, di programmazione di interesse provinciale nelle materie di propria competenza o da esse delegate.

     2. Esercitano, altresì funzioni amministrative di gestione nelle materie di cui all'art. 14 delle Legge 8 giugno 1990, n. 142, con riferimento ad interessi a dimensioni provinciale o di area vasta.

     3. Le Province individuano, in relazione all'esercizio di particolari funzioni all'organizzazione di determinati servizi, le dimensioni territoriali di area vasta e promuovono le più opportune forme di cooperazione con i Comuni interessati.

 

     Art. 6. (Funzioni dei Comuni).

     1. I Comuni esercitano la generalità delle funzioni amministrative di tipo gestionale non riservate, secondo i criteri stabiliti dalla presente Legge, alla Regione, alle Province o ad altri Enti Locali, in armonia con quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Specifiche funzioni di servizio al territorio possono essere attribuite dalle Leggi Regionali di riordino ai Comuni capoluoghi di provincia in ragione della loro dimensione demografica ed organizzativa.

 

     Art. 7. (Funzioni delle Comunità Montane).

     1. Le Comunità Montane esercitano le funzioni di valorizzazione e di sviluppo dei territori montani, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 nel quadro delle azioni di riequilibrio economico e sociale stabilite dal Piano Regionale di sviluppo, dai programmi regionali e dai piani delle Province.

     2. Spetta alle Comunità Montane, inoltre, l'esercizio delle funzioni di cui al 2° comma del successivo art. 8 quando il livello della popolazione e del territorio necessari per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi coincida con la popolazione ed il territorio delle Comunità Montane.

     3. Con la Legge Regionale di recepimento della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 i territori delle Comunità Montane verranno nuovamente rideterminati in rapporto alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni della programmazione regionale o derivanti dal riordino delle funzioni degli Enti Locali.

 

     Art. 8. (Esercizio di Funzioni in forma associata).

     1. I Comuni possono deliberare l'esercizio associato di funzioni delegate ai sensi della presente legge, nei modi e nelle forme previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Le Leggi Regionali di riordino potranno altresì, prevedere per i Comuni l'obbligo di esercizio associato di funzioni regionale delegate, quando la popolazione ed il territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.

     3. Le Leggi Regionali possono stabilire, altresì, l'obbligo di esercizio associato di funzioni regionali delegate quando i Comuni non abbiano la disponibilità di strutture e mezzi necessari e sufficienti, da individuarsi nelle medesime leggi di settore, atti ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni delegate.

     4. Le Leggi Regionali di riordino possono prevedere incentivi ed agevolazioni per i Comuni che esercitino in forma associata le funzioni delegate.

 

     Art. 9. (Disciplina della delega di funzioni).

     1. La delega di funzioni regionali agli Enti Locali è disposta per materie e settori omogenei di materia.

     2. Le Leggi Regionali di delega di funzioni individuano gli obiettivi da perseguire, i vincoli programmatici relativi, le modalità dell'esercizio e gli eventuali modelli dell'azione amministrativa, nonché i mezzi finanziari necessari all'esercizio della delega.

     3. Per l'esercizio di funzioni delegate agli Enti Locali si avvalgono di personale regionale trasferito agli Enti medesimi con le modalità prescritte dalla vigente legislazione e dai contratti di riferimento.

     4. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli Enti delegati beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

     5. Gli atti posti in essere nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo e sono imputati agli enti delegati, che, pertanto, ne rispondono direttamente di fronte a terzi.

     6. Gli atti emanati dagli enti nell'esercizio di funzioni delegati debbono contenere espressa menzione della delega da cui derivano.

 

     Art. 10. (Decentramento Amministrativo di Funzioni Regionali).

     1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate alla competenza regionale, può essere decentrato in via amministrativa ad Enti Locali, nei casi particolari in cui se ne ravvisi la concreta opportunità.

     2. Il decentramento è disposto con deliberazione del Consiglio Regionale previa intesa con l'Ente Locale e gli Enti Locali interessati, ovvero con convenzione autorizzata dal Consiglio Regionale.

     3. Gli atti che dispongono il decentramento delle funzioni ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni decentrato.

 

     Art. 11. (Intervento sostitutivo e revoca delle funzioni).

     1. Qualora l'Ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori concernenti funzioni delegate ovvero non si attenga agli indirizzi e alle direttive emanate, la Giunta Regionale, avutane notizia, si sostituisce, previa diffida da parte del Presidente della Giunta Regionale, ad adempiere entro un tempo determinato.

     2. La revoca di funzioni delegate nei confronti del singolo Ente delegato è ammessa, per legge, nei soli casi di gravi e persistenti violazioni della Legge e delle direttive regionali.

     3. La legge di revoca disciplina le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.

 

     Art. 12. (Controlli sulle funzioni delegate).

     1. Il controllo sugli atti degli Enti Delegati ricade sotto la disciplina della L.R. 16 maggio 1991 n. 10.

     2. Gli Enti Delegati sono tenuti a presentare ogni anno una relazione economica-finanziaria ed un'apposita rendicontazione relativa all'esercizio delle funzioni delegate, nei modi e nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 13. (Principi di collaborazione).

     1. La Regione e gli Enti Locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti: a tal fine essi aderiscono ad un sistema informativo integrato, dando vita ed alimentando una rete telematica multimediale diffusa su tutto il territorio e strutturata secondo i criteri di interconnessione e di accessibilità stabiliti dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

     2. La Regione assicura le più idonee forme di assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti Delegati, tramite le strutture proprie e quelle degli enti strumentali operanti sul territorio.

     3. In relazione all'evoluzione dei contesti normativi e alle esigenze di innovazione organizzativa delle amministrazioni del sistema regionale delle autonomie, la Regione e gli Enti Locali programmano e realizzano attività permanenti di formazione, di aggiornamento e di riconversione professionale del proprio personale, anche con la collaborazione delle associazioni rappresentative dei dipendenti degli Enti Locali, dando vita ad un polo formativo unitario sulla base degli indirizzi della Conferenza di cui al precedente art. 2.

     4. Il sistema regionale delle Autonomie Locali promuove la partecipazione delle istituzioni e dei soggetti del territorio ai processi di integrazione europea ed alla socializzazione dei programmi comunitari nelle realtà locali.

 

     Art. 14. (Norme finali).

     1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presenta legge e secondo i principi e i criteri in essa contenuti, provvede, con proprie leggi, all'attuazione del complessivo riordino delle funzioni degli enti del sistema delle autonomie nelle materie di cui al precedente articolo 1.

     2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i singoli Dipartimenti Regionali provvederanno alla puntuale rilevazione delle funzioni da delegare agli Enti Locali ed ad inoltrare al Presidente della Giunta una o più proposte di legge con la indicazione dei soggetti destinatari e della modalità di attribuzione delle deleghe.

     3. Fino all'approvazione delle leggi Regionali di attuazione della presente legge, valgono tutte le previsioni delle Leggi Regionali di delega di funzioni agli Enti Locali.

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme).

     1. Ogni norma in contrasto con quanto disposto dalla presente Legge è abrogata.

 

     Art. 16. (Norma Finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente Legge faranno carico alle dotazioni finanziarie delle Leggi di settore e di riordino.

 

     Art. 17. (Pubblicazione della Legge).

     La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 21 aprile 2021, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 16 maggio 1996, n. 24.

[3] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1998, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 gennaio 1998, n. 6.