§ 2.3.33 - L.R. 21 aprile 2021, n. 13.
Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:21/04/2021
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Composizione del CAL
Art. 3.  Costituzione e Durata del CAL
Art. 4.  Elezioni dei rappresentanti del CAL
Art. 5.  Organi del CAL
Art. 6.  Assemblea
Art. 7.  Presidente del CAL
Art. 8.  Ufficio di Presidenza del CAL
Art. 9.  Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL
Art. 10.  Regolamento interno del CAL
Art. 11.  Funzioni del Consiglio delle Autonomie Locali
Art. 12.  Esercizio delle Funzioni
Art. 13.  Parere ex art. 116, terzo comma, della Costituzione
Art. 14.  Norme finali
Art. 15.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 2.3.33 - L.R. 21 aprile 2021, n. 13.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali

(B.U. 22 aprile 2021, n. 35 Speciale)

 

Art. 1. Oggetto

1. In attuazione dell’art. 123, comma 4 della Costituzione e dell’art. 78 dello Statuto della Regione Basilicata, la presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie Locali della Basilicata, di seguito denominato CAL, quale organo di partecipazione all’esercizio delle funzioni regionali e di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lucane.

 

     Art. 2. Composizione del CAL

1. Il CAL, ai sensi dell’art. 79 dello Statuto, è composto da un totale di 24 membri così suddivisi:

4 membri di diritto:

a) i Sindaci delle Città capoluogo, Potenza e Matera;

b) i Presidenti delle Province di Potenza e Matera;

20 membri eletti tra gli amministratori degli Enti Locali della Regione, in modo che sia garantita la rappresentanza dei Comuni delle Province di Potenza e Matera, degli enti locali con meno di 5.000 abitanti, l’adeguata rappresentanza degli organi consiliari degli enti locali nonché la rappresentanza di genere.

2. I componenti elettivi di cui al comma 1 sono eletti in base alle preferenze espresse rispettivamente dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti dei Consigli comunali o un delegato del Consiglio comunale con popolazione superiore a cinquemila abitanti e dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti dei Consigli comunali o un delegato del Consiglio comunale con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, delle rispettive Province. Per assicurare il principio di adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle due Province, i membri elettivi sono così ripartiti:

- 6 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Potenza con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

- 5 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Matera con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

- 7 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Potenza con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- 2 in rappresentanza dei Comuni della provincia di Matera con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

 

     Art. 3. Costituzione e Durata del CAL

1. Il CAL è costituito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il quale, entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, prende atto dei nominativi dei componenti di cui all’articolo 2. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 10 giorni dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il CAL dura in carica per l’intera legislatura regionale.

3. In attesa dell’espletamento delle procedure di rinnovo dei suoi componenti i poteri si intendono prorogati fino all’insediamento dei nuovi eletti.

4. Ciascun componente del CAL decade dalla carica al termine del rispettivo mandato, salvo venga rieletto.

5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sostituzione del componente decaduto, prende atto del nuovo titolare della carica, nelle ipotesi di componente di diritto, e del primo dei non eletti delle rispettive categorie dei componenti elettivi.

 

     Art. 4. Elezioni dei rappresentanti del CAL

1. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni, nonché, per la sottoscrizione e presentazione delle candidature.

2. I rappresentanti del CAL sono eletti in base alle preferenze espresse dagli amministratori comunali (Sindaci e Consiglieri). Risultano eletti gli amministratori che, nelle rispettive votazioni, abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto l’amministratore più giovane di età. I risultati ottenuti sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale che dispone la proclamazione degli eletti.

 

     Art. 5. Organi del CAL

1. Sono organi del CAL:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) l’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 6. Assemblea

1. L’Assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

2. L’Assemblea, in sede consultiva, esprime pareri nelle materie di cui all’articolo 80 dello Statuto e nel rispetto dei termini di cui all’art. 81 dello Statuto, nonché su ogni altra questione a esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali.

3. L’Assemblea, ai sensi dell’art. 39, comma 1, dello Statuto Regionale ha potere di iniziativa legislativa nelle materie relative alle funzioni degli enti locali.

4. L’Assemblea può chiedere l’intervento dei Dirigenti della Regione e degli Enti Locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

 

     Art. 7. Presidente del CAL

1. Il Presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all’articolo 2, comma 1, è eletto dall’assemblea nella composizione di cui all’articolo 2, comma 1, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento.

2. La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età ovvero, in caso di pari età, dal componente più votato. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno otto componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di Presidente, costituiscono l’ufficio elettorale. La votazione per il Presidente avviene a scrutinio segreto. L’ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell’eletto spetta al Presidente provvisorio.

3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano d’età.

4. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dalla perdita della carica. La seduta per l’elezione del nuovo Presidente è convocata e presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d’età.

5. Il Regolamento di cui all’art. 10 disciplina gli adempimenti formali per l’esecuzione di quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 8. Ufficio di Presidenza del CAL

1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l’elezione del Presidente, è costituito l’Ufficio di Presidenza del CAL.

2. L’Ufficio di Presidenza del CAL è eletto dall’Assemblea nella composizione di cui all’art. 2, comma 1 ed è composto da cinque membri, incluso il Presidente del CAL. È garantita la rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all’art. 2, comma 1, e, ove possibile, di entrambi i generi, in applicazione dell’art. 6 dello Statuto Regionale.

3. L’Ufficio di Presidenza elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. L’Ufficio di Presidenza svolge l’attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all’art. 9, comma 2, disciplina l’organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL.

 

     Art. 9. Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che fornisce i locali e le risorse strumentali.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL, individua o istituisce nell’ambito dell’organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale di ruolo degli enti locali, previo consenso degli enti di appartenenza e dei lavoratori. Mediante convenzione tra l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Basilicata sono definite le modalità di utilizzo di mezzi e personale degli enti locali, in attuazione del principio di cofinanziamento di cui all’articolo 78, comma 3, dello Statuto regionale [1].

3. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell’Ufficio di Presidenza del CAL.

 

     Art. 10. Regolamento interno del CAL

1. L’organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal Regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all’art. 2, comma 1.
2. Il regolamento interno prevede la possibilità di convocazione e di svolgimento delle assemblee del CAL con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici territoriali regionali.

 

     Art. 11. Funzioni del Consiglio delle Autonomie Locali

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’art. 80 dello Statuto, esprime parere non vincolante nei seguenti casi:

a) per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;

b) sulle circoscrizioni comunali e degli enti di area vasta;

c) sul Piano strategico e sul Documento di economia e finanza regionale;

d) su ogni atto amministrativo generale di carattere finanziario o di programmazione che interessi gli enti locali;

e) nel caso di esercizio del potere sostitutivo della Regione;

f) sulla legge europea;

g) sulle proposte di modifica dello Statuto.

2. Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime, altresì, pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale.

3. Il Consiglio delle Autonomie Locali, inoltre, esercita l’iniziativa legislativa relativamente alle funzioni degli enti locali, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto e svolge ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto o dalla legge.

 

     Art. 12. Esercizio delle Funzioni

1. Il CAL si riunisce in almeno cinque sessioni di lavoro nel corso dell’anno di cui almeno due volte nella sessione di lavoro di cui all’art. 80, lettera c), dello Statuto.

2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il summenzionato termine.

3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri relatori nelle Commissioni Consiliari dei provvedimenti posti all’ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o un suo delegato.

4. I pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il Regolamento Generale del Consiglio Regionale prescrivano termini più brevi per l’approvazione degli atti sottoposti all’esame del CAL.

5. Qualora il parere non sia espresso nei termini di cui al comma precedente, si intende favorevole.

6. In caso di parità di voti in Assemblea, prevale il voto del Presidente del CAL.

 

     Art. 13. Parere ex art. 116, terzo comma, della Costituzione

1. Il CAL, in rappresentanza degli Enti Locali, esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

     Art. 14. Norme finali

1. In sede di prima applicazione, il provvedimento di convocazione delle assemblee elettorali del Consiglio delle Autonomie Locali è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le elezioni si svolgono presso le sedi dei Consigli provinciali di Potenza e di Matera, entro 20 giorni dal provvedimento medesimo che specifica le modalità delle elezioni. Entro i successivi cinque giorni l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale prende atto dei nominativi degli eletti e il Presidente del Consiglio convoca, con almeno cinque giorni di preavviso, la seduta di insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Dalla data di costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, l’articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17 (Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie in Basilicata) è abrogato e ogni richiamo alla Conferenza permanente delle autonomie locali di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1996 si intende riferito al Consiglio delle Autonomie Locali. Fino alla costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali la Conferenza permanente delle autonomie locali assicura la partecipazione degli enti locali all’attività della Regione.

 

     Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.