§ 6.2.252 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2015


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:27/01/2015
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica all’art. 5 della L.R. 12 novembre 2004, n.18 e successive modificazioni.
Art. 2.  Modifica all’art.13 della L.R. 2 febbraio 2004, n.1 e successive modificazioni “Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi”
Art. 3.  Modifica all’art. 16 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Regolamento urbanistico
Art. 4.  Modifica all’art. 17 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Piani attuativi
Art. 5.  Modifica all’art. 30 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Verifica di compatibilità
Art. 6.  Modifiche all’art. 36 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U- del PS e del RU”
Art. 7.  Modifica all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge
Art. 8.  Modifica all’art. 46 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Interventi sostitutivi della Giunta regionale
Art. 9.  Modifica all’art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio
Art. 10.  Modifiche all’art. 2, commi 1 e 3 quinquies, e all’art. 9 , comma 2, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del [...]
Art. 11.  Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”
Art. 12.  Modifica all’art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Art. 13.  Modifiche all’art. 5 comma 1 ter della L.R. 7 agosto 2009, n. 25
Art. 14.  Modifica all’art. 8 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Titoli abilitativi
Art. 15.  Modifica all’art.10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Validità temporale
Art. 16.  Modifica all’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8
Art. 17.  Modifica all’art. 29 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 Norme transitorie applicabili nelle aree industriali
Art. 18.  Norma di semplificazione
Art. 19.  Modifiche all’art.1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7
Art. 20.  Modifiche all’art. 30 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26
Art. 21.  Disposizioni in materia di governance del servizio idrico e dei servizi afferenti i rifiuti urbani
Art. 22.  Istituzione tavolo della trasparenza sul petrolio
Art. 23.  Norme in materia di bonifica integrale - riordino dei Consorzi di bonifica
Art. 24.  Modifiche all’art. 23 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18
Art. 25.  Modifiche all’art. 43 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e all’art. 3 della L.R. n. 19 maggio 1997, n. 27
Art. 26.  Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici
Art. 27.  Principi e finalità
Art. 28.  Definizione
Art. 29.  Procedimento
Art. 30.  Esclusioni
Art. 31.  Misure per la riforma ecologica della pubblica amministrazione
Art. 32.  Piano cave
Art. 33.  Modifica all’articolo 12 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12
Art. 34.  Modifiche agli artt. 30 e 30 bis della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 35.  Modifiche all’art. 41 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 36.  Modifica all’art.32 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i.
Art. 37.  Elenco regionale LSU/LPU
Art. 38.  Decorrenza del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabili–portatori di handicap
Art. 39.  Decorrenza del beneficio dell’esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all’art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342
Art. 40.  Integrazione alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 37 recante “Misure per il completamento della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale”
Art. 41.  Modifica all’art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 (Conferimento dell’incarico di Comandante di Polizia Locale)
Art. 42.  Modifica dell’art. 3 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31
Art. 43.  Modifiche all’art. 19 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 “Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale”
Art. 44.  Misure in materia di fondazioni
Art. 45.  Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale
Art. 46.  Differimento termini
Art. 47.  Strategia regionale Rifiuti Zero 2020
Art. 48.  Sostegno agli interventi per l’alfabetizzazione e la cultura digitale (Scuola digitale per le aree interne)
Art. 49.  Modifica all’art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34 recante “Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità”
Art. 50.  Modifica all’art. 4, comma 2, lettere c) ed h) della L.R. 10 novembre 1998, n. 42
Art. 51.  Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione e la gestione e determinazione dei canoni di locazione di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
Art. 52.  Integrazione dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7
Art. 53.  Modifiche all’articolo 3 L.R. 12 gennaio 2000, n. 1
Art. 54.  Modifica all’art. 4 L.R. 5 aprile 2000, n. 28 “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”
Art. 55.  Modifica alla L.R. 16 aprile 1984, n. 9 “Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture”
Art. 56.  Aree demaniali marittime
Art. 57.  Modifica alle Norme tecniche attuative del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino L.R. 12 febbraio 1990, n. 3
Art. 58.  Modifica all’art. 42 “Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti” della L.R. 18 agosto 2014, n. 26
Art. 59.  Misure a sostegno delle piccole e medie imprese
Art. 60.  Modifica alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28
Art. 61.  Entrata in vigore


§ 6.2.252 - L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2015

(B.U. 31 gennaio 2015, n. 3)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E SEMPLIFICAZIONI

 

Art. 1. Modifica all’art. 5 della L.R. 12 novembre 2004, n.18 e successive modificazioni.

1. Al comma 3 dell’art.5 della L.R. 12 novembre 2004, n.18 e successive modificazioni le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2015”.

 

     Art. 2. Modifica all’art.13 della L.R. 2 febbraio 2004, n.1 e successive modificazioni “Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi”

1. Al comma 1 dell’art.13 della L.R. 2 febbraio 2004, n.1 e successive modificazioni le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2015”.

 

     Art. 3. Modifica all’art. 16 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Regolamento urbanistico

1. Al comma 2 dell’art.16 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è aggiunta la lettera i):

“i) l’individuazione delle aree, nel perimetro dell’ambito urbano, sulle quali si può intervenire mediante planivolumetrici o schede-norma riferite ad unità minime di intervento e/o singoli edifici contenenti i regimi urbanistici.”.

 

     Art. 4. Modifica all’art. 17 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Piani attuativi

1. Dopo il comma 5 dell’art. 17 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è aggiunto il comma 5 bis:

“5 bis. I planivolumetrici o le schede-norma di cui al comma 2, lettera i. dell’art. 16 assumono valenza di piano attuativo e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU.”

 

     Art. 5. Modifica all’art. 30 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Verifica di compatibilità

1. Il comma 7 dell’art. 30 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

 

“7. La verifica di compatibilità sostituisce i pareri di competenza regionale che derivano dalle leggi n. 1497/39 e n. 64/74, ove necessari. Il regolamento d’attuazione definirà le modalità di coordinamento tra gli uffici regionali competenti ed il dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità, nonché, per gli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16, il coordinamento tra la procedura di verifica di compatibilità e la valutazione ambientale strategica al fine di semplificarne modalità e tempi.”

 

     Art. 6. Modifiche all’art. 36 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 “Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U- del PS e del RU”

1. Il comma 1 dell’art. 36 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

 

“1. L'Ente istituzionale territorialmente competente forma gli strumenti istituzionali della PT e U di cui al Titolo III, Capo I, articoli 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una conferenza di pianificazione, per l'esame del Documento preliminare di cui all'art. 11 ove richiesto. L'Ente che convoca la conferenza elabora il Documento preliminare di piano e lo trasmette 30 giorni prima della convocazione della conferenza agli Enti da invitare.”.

 

2. Il comma 6 dello stesso articolo è così modificato:

“6. Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati anche attraverso l’Accordo di Pianificazione e/o Localizzazione di cui agli artt. 26 e 28 della presente legge.”.

 

3. Dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6 bis:

“6 bis. Le varianti normative che non incidono sulla densità edilizia e sui regimi d’uso possono essere adottate con procedura semplificata. L’Ente adotta la variante al piano dando luogo alla procedura di partecipazione per le osservazioni di cui all’art. 9, comma 2, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e a giorni 20 per la presentazione delle osservazioni e la trasmette agli enti territorialmente e/o settorialmente interessati. Qualora questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende accolta la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'approvazione.”.

     Art. 7. Modifica all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge

1. Il comma 1 dell’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

 

“1. I Comuni sono tenuti a provvedere all'adozione del Regolamento urbanistico e, contestualmente, all'aggiornamento del Regolamento edilizio, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, pena l’applicazione dell’art. 46.”.

 

     Art. 8. Modifica all’art. 46 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 Interventi sostitutivi della Giunta regionale

1. Il comma 2 dell’art.46 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 è così modificato:

 

“2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 44, comma 1, o degli altri adempimenti cui gli Enti territoriali sono tenuti ai sensi della presente legge, il dipartimento competente in materia urbanistica, con apposito atto, diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine perentorio dallo stesso stabilito.”.

 

2. Dopo il comma 2 dello stesso articolo è aggiunto il comma 2 bis:

 

“2 bis. L’infruttuosa decorrenza del termine di cui al precedente comma dà luogo all’attivazione dei poteri sostitutivi con la nomina da parte della Giunta regionale di apposito commissario ad acta.”.

 

     Art. 9. Modifica all’art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio

1. Il comma 3 bis dell’art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

 

“3 bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 è consentito l’ampliamento fino a mq 160 per l’intero edificio, nel limite massimo di mq 40 per unità immobiliare; l’ampliamento potrà essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l’intervento potrà prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato fino ad un massimo del 15% della stessa, purché l’incremento sia realizzato all’interno del lotto di pertinenza e non prospetti su spazi pubblici e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.”.

 

2. Il comma 7 dello stesso articolo è così modificato:

 

“7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall'edificio per il quale è consentito derogare ai limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell’art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’art. 873 del codice civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito dall’art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 28/2007; è possibile altresì superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’art. 2, commi 1 e 3 quinquies, e all’art. 9 , comma 2, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. L’art. 2, comma 1 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

 

“1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001e ss.mm.ii., a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (SC) fino a mq 300, a tipologia B familiare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di superficie per unità abitativa.”

 

2. All’art. 2, comma 3 quinquies della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 dopo le parole “di ingombro a terra” si aggiunge la seguente frase: “Per le stesse unità immobiliari è consentito un aumento di superficie coperta pari al 15% della superficie utile.”.

 

3. L’art. 9, comma 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così sostituito:

 

“2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni la riduzione dell’importo del contributo di costruzione al fine di incentivare gli interventi.”.

 

     Art. 11. Modifica alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

1. All’art. 2, comma 3 quater, della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 viene aggiunta la seguente frase: “Detti ampliamenti possono essere realizzati anche sulle aree pertinenziali destinate a standards, entro il limite massimo del 50% delle medesime. In tal caso dette aree potranno essere compensate mediante monetizzazione così come previsto dal comma successivo. Tali somme hanno destinazione vincolata per le amministrazioni essendo finalizzate al recupero degli standards sottratti.”.

 

     Art. 12. Modifica all’art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. Il comma 5 dell’art. 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

 

“5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è possibile, invece, superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché la modifica delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; l'inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione dell'edificio esistente.”.

 

2. Dopo il comma 5 quinquies dell’ articolo 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi 5 sexies e 5 septies:

 

“5 sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la porzione di terreno destinata all’edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche in sanatoria.

5 septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.”.

 

     Art. 13. Modifiche all’art. 5 comma 1 ter della L.R. 7 agosto 2009, n. 25

1. Il comma 1 ter dell’art. 5 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

 

“1 ter. Il mutamento di destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso quando:

a) modifica la destinazione tra i seguenti usi: residenziale, turistico-alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità. E’ ammesso, altresì, il mutamento della destinazione d’uso fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-alberghiera.”.

 

     Art. 14. Modifica all’art. 8 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Titoli abilitativi

1. All’art. 8 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi 1 bis e 1 ter:

 

“1 bis. Nei casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, con conseguenziale aumento delle superfici effettuati in applicazione del precedente art. 3, gli stessi possono essere assentiti con permesso di costruire o anche con denuncia di inizio attività, in base all’art. 22, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001.

1 ter. Per i procedimenti di ristrutturazione edilizia avviati con presentazione di permesso di costruire (art. 10 D.P.R. n. 380/2001), o DIA (art. 22 D.P.R. n. 380/2001) il deposito dei calcoli strutturali, presso i competenti uffici regionali (art. 2, comma 1, L.R. 38/97), può essere effettuato 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e, comunque, dopo aver ricevuto l’assenso urbanistico dell’ufficio competente, con provvedimento esplicito o tramite l’istituto del silenzio-assenso.”.

 

     Art. 15. Modifica all’art.10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 Validità temporale

1. Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

“1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31 dicembre 2016.”.

 

     Art. 16. Modifica all’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8

1. Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 8 è così modificato:

“2. Negli edifici ovunque ricadenti nell’ambito dei confini territoriali di ciascun Comune della Regione Basilicata destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciali, artigianali e terziarie, per i quali negli strumenti urbanistici comunali vigenti non sia espressamente vietato l’intervento di ristrutturazione, è consentito, nei limiti di cui alla presente legge:

a) il recupero delle volumetrie del piano sottotetto ai fini residenziali o ad essi connessi;

b) il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati e interrati al solo scopo di destinarli ad uso terziario e/o commerciale e/o artigianale.”.

 

     Art. 17. Modifica all’art. 29 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 Norme transitorie applicabili nelle aree industriali

1. Il comma 2 dell’art. 29 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 è così sostituito:

“2. Nelle aree industriali di cui al comma 1, l'attività edilizia continua ad essere regolata dalle previsioni dei piani territoriali dei consorzi e dei relativi piani attuativi disciplinati ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3 novembre 1998, n. 41. Sono fatti salvi i termini di efficacia temporale degli stessi ai soli effetti conformativi della proprietà.”.

 

     Art. 18. Norma di semplificazione

1. Nelle more dell’emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), in attuazione della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di perseguire gli obiettivi della semplificazione e migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa, i Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000, redatti in ossequio alla Direttiva 92/43/CE e al D.P.R. 357/97 ss.mm.ii., non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS).

2. I Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000, di cui al comma 1, redatti ai fini della tutela e della conservazione degli habitat e specie presenti nei siti Rete Natura 2000, non sono atti di pianificazione né comportano la trasformazione dei suoli.

3. Le misure di tutela e conservazione (MTC) nonché le azioni di tutela e conservazione contenute nei Piani di Gestione devono essere recepite negli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. n. 23/99 e nei piani di settore.

 

CAPO II

NORME IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Art. 19. Modifiche all’art.1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7

1. L’articolo 1, comma 4 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 “Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale” è così sostituito:

 

“4. Nelle more della riorganizzazione di cui al precedente comma, tesa alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, è fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali già previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, i contratti di servizio relativi a nuovi affidamenti a seguito di procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, anche comunali, devono avere scadenza non oltre il 31 dicembre 2017.”.

 

2. L’articolo 1, comma 5 della L.R. n. 30 aprile 2014, n. 7 “Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale” è così sostituito:

 

“5. Il termine di cui al precedente comma si applica anche ai servizi di cui all'articolo 34 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i quali, conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficientamento previsti dall'articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., devono essere messi a gara ad evidenza pubblica entro il 31 dicembre 2014. Nelle more dell'affidamento mediante procedura di gara della rete dei servizi ferroviari così come riorganizzati ai sensi del precedente comma 3, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ex artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 422/1997 esercitati su ferro può essere svolto dagli attuali gestori mediante rinnovo dei contratti di servizio in essere sino alla data del 31 dicembre 2017 o comunque nei termini che saranno definiti da parte del Consiglio regionale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 22/1998 e s.m.i.”.

 

3. L’articolo 1, comma 7 ter della L.R. n. 30 aprile 2014, n. 7 “Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale” è così sostituito:

 

“7 ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale del saldo annuale del contributo relativo agli oneri di rinnovo del CCNL, la Regione si avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la veridicità delle certificazioni rese dalle aziende.”.

 

     Art. 20. Modifiche all’art. 30 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26

1. All’art. 30, comma 4 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016” le parole “31 marzo 2015” sono sostituite con le parole “30 settembre 2015”.

 

CAPO III

GOVERNANCE

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di governance del servizio idrico e dei servizi afferenti i rifiuti urbani

1. In attuazione dei principi di cui all’art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, nonché delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1 lett. b), del D.L. 14 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito disegno di legge inteso alla costituzione di un unico ente di governo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con compiti di programmazione, coordinamento e organizzazione, previa individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale, dei servizi appartenenti al settore dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province.

 

     Art. 22. Istituzione tavolo della trasparenza sul petrolio

1. La Regione Basilicata, considerata la presenza di un’intensa attività di ricerca ed estrazione petrolifera e del rilevante impatto, anche dal punto di vista sociale ad essa connesso, istituisce presso il Dipartimento della Presidenza della Giunta il “Tavolo della trasparenza sul petrolio”. L’istituzione di detto tavolo nasce dall’esigenza di tutelare ulteriormente gli interessi collettivi, facilitare un approfondimento ed una divulgazione dei risultati delle attività di monitoraggio ambientale, valutare le ricadute sociali ed economiche delle attività estrattive, nonché alimentare processi di partecipazione che aumentino il livello della trasparenza della pubblica amministrazione e che permettano di rendere più facilmente visibili e perseguibili gli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

 

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni, approva la costituzione del “Tavolo della trasparenza sul petrolio”, autorizzando il Presidente a porre in essere gli atti necessari a perfezionare tale processo partecipativo.

 

     Art. 23. Norme in materia di bonifica integrale - riordino dei Consorzi di bonifica

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, con propria legge, provvede al riordino dei Consorzi di bonifica di cui alla L.R. n. 33/2001.

 

2. Nelle more del completamento del processo di riordino di cui al comma 1 le funzioni di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi sono assicurate da un Commissario straordinario unico di nomina della Giunta regionale.

 

3. Fermo restando il limite temporale di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla nomina del Commissario straordinario unico di cui al comma precedente entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A far data della nomina del Commissario unico ai sensi della presente legge cessa l’incarico del Commissario attualmente in carica ai sensi del comma 3 dell’art. 27 della L.R. 33/2001.”

 

4. Il comma 4 dell’art. 27 della L.R. n. 33/2001 è abrogato.

 

5. Nelle more del completamento del processo di riordino di cui al comma 1 le funzioni dei Collegi dei revisori dei conti dei Consorzi di bonifica di cui all’art. 20 della L.R. n. 33/2001 sono svolte da un unico Collegio dei revisori, composto da tre membri, scelto, secondo le procedure vigenti, dal Consiglio regionale fra gli iscritti all’Allegato A dell’Albo dei revisori contabili degli Enti locali e da nominarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A ciascun componente il Collegio dei revisori è corrisposto un unico compenso pari a quello spettante in relazione al Consorzio di maggiori dimensioni.

 

6. I Collegi dei revisori attualmente in carica cessano a far data dall’insediamento del Collegio unico.

 

     Art. 24. Modifiche all’art. 23 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18

1. L’art. 23 (Disposizioni in materia di spesa del personale e limitazioni alle assunzioni) della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, è così modificato:

a) al comma 2, dopo la parola “deliberativo” e prima della virgola, sono aggiunte le seguenti parole: “da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno”;

 

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti di cui al comma 1 trasmettono all’ufficio regionale per le risorse umane i propri documenti di programmazione dei fabbisogni, corredati da analitica illustrazione dei dati relativi alla spesa del personale, alle cessazioni avvenute e delle conseguenti economie registrate al 31 dicembre dell’anno precedente, e nelle altre annualità che, ai sensi della normativa nazionale vigente, concorrono alla determinazione delle capacità assunzionali, e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, evidenziando altresì le unità che sono da ascrivere a copertura delle quote d’obbligo di cui alla L. n. 68/1999.”.

 

c) dopo il comma 2, è aggiunto un ulteriore comma:

 

“2 ter. Sulla scorta della determinazione dei fabbisogni occupazionali, effettuata ai sensi del comma precedente, la Regione e gli enti strumentali di cui al comma 1 procedono prioritariamente, e comunque entro l’anno di competenza, all’assunzione delle unità di personale da ascrivere a copertura delle quote d’obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

 

     Art. 25. Modifiche all’art. 43 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e all’art. 3 della L.R. n. 19 maggio 1997, n. 27

1. Il comma 2 dell’art. 43 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, è cosi sostituito:

 

“2. La Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” persegue obiettivi di avanzamento della conoscenza e dello sviluppo di nuove competenze nel settore dell’ambiente e della salute e si configura come Fondazione di ricerca. La Fondazione persegue altresì la finalità di creazione di un polo divulgativo regionale sull’ambiente, direttamente connesso con il sito web dell’A.R.P.A.B., presso il quale rendere disponibili per il cittadino tutte le informazioni di carattere ambientale. Presso l’Osservatorio Ambientale Regionale è implementata una banca dati costantemente aggiornata e consultabile per utenti di differente livello (popolazione, stake-holder, tecnici, ecc.).”.

 

2. Dopo il comma 2 dell’art. 43 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, è inserito il seguente comma:

 

“2 bis. L’A.R.P.A.B. è autorizzata a partecipare alla Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” di cui alla presente legge, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

 

3. All’articolo 3 della L.R. n. 19 maggio 1997, n. 27 è aggiunto il seguente comma:

 

“3 bis. L’A.R.P.A.B., in relazione alle proprie finalità istituzionali, può essere autorizzata dalla Giunta regionale a partecipare a fondazioni o enti di ricerca. La Giunta stabilisce, altresì, i limiti economici della partecipazione.”.

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici [1]

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e nelle more dell’adozione delle disposizioni disciplinanti la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nonché di quelli di climatizzazione invernale ed estiva, la Regione delega alla Provincia di Matera, per l’intero territorio provinciale, alla Provincia di Potenza, per l’intero territorio provinciale ad eccezione del capoluogo, ed al Comune di Potenza, per il solo territorio comunale, il prosieguo della gestione delle attività concernenti i prescritti controlli di “efficienza energetica”. Tali attività sono svolte dagli Enti innanzi indicati, senza oneri a carico della Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo periodo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 [2].

 

2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio disegno di legge a dare definitiva attuazione al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTESE TRA LA REGIONE BASILICATA E LO STATO

 

     Art. 27. Principi e finalità

1. Nell’ambito delle materie di legislazione di interesse dei territori e della popolazione appartenente alle comunità locali, il presente Capo disciplina il procedimento di codecisione per il rilascio, ovvero il diniego, dell’atto di intesa, da parte della Regione Basilicata, previsto dal vigente ordinamento giuridico.

 

2. In armonia con le previsioni dell’art. 5 della Costituzione, dell’art. 54 dello Statuto regionale ed in coerenza con il disposto dell’art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1989, n. 439 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985”, la Regione Basilicata, ai fini del rilascio, ovvero del diniego dell’intesa, di cui alla presente legge, promuove e tiene conto del confronto con le comunità locali, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

 

     Art. 28. Definizione

1. L’atto di intesa, ovvero il diniego dell’intesa, è un provvedimento esplicito e motivato della Giunta regionale, avente natura di atto di alta amministrazione.

 

     Art. 29. Procedimento [3]

1. Il procedimento per il rilascio ovvero per il diniego dell’intesa si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti della richiesta dell’intesa alla Regione Basilicata.

 

2. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta la richiesta di intesa, promuove il coinvolgimento delle comunità locali e convoca la Conferenza permanente delle autonomie di cui all’art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17, integrata dai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di acquisire, entro il termine di sessanta giorni, il motivato parere ai fini del rilascio ovvero del diniego dell’intesa.

 

     Art. 30. Esclusioni

1. In ragione delle particolari specificità afferenti le materie, la presente legge non si applica ai procedimenti relativi alle intese in materia di protezione civile e sanità, per le quali restano ferme le vigenti disposizioni legislative.

 

CAPO V

MISURE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

 

     Art. 31. Misure per la riforma ecologica della pubblica amministrazione

1. Al fine di avvalersi di adeguati strumenti di supporto alle decisioni volti a considerare in modo appropriato gli obiettivi di sostenibilità ambientale, energetica e climatica nella definizione e valutazione delle politiche e nella predisposizione dei relativi programmi e piani e ad assicurare una comunicazione tempestiva, completa e trasparente, l’amministrazione si dota di:

a) un sistema regionale di contabilità ambientale;

b) criteri ecologici nelle procedure per l’acquisto di beni e servizi;

c) procedure per l’informazione e la consultazione ambientale.

 

2. In attuazione di quanto disposto al comma 1 è attivato un sistema regionale di contabilità ambientale, fisico e monetario, finalizzato a descrivere e misurare le interazioni tra ambiente naturale e sistema economico attraverso conti propriamente detti o appropriati sistemi integrati di indicatori economici ed ambientali. Il sistema, in applicazione delle metodologie definite in sede ISTAT, è attivato a cura del Dipartimento Programmazione e Finanze, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente e Infrastrutture, valorizzando esiti di progetti analoghi in corso di sperimentazione e rafforzando la collaborazione in essere con l’ISTAT.

 

3. In via sperimentale tale sistema di contabilità ambientale può essere applicato ai comuni con popolazione residente non inferiore a 15.000 abitanti al 1° gennaio 2014, alle società controllate o partecipate dalla Regione, ad altri soggetti pubblici di cui al riordino del sistema di governo della Basilicata e ad altri soggetti pubblici di particolare rilievo su scala sub-regionale.

 

4. In attuazione di quanto disposto al comma 1 è avviata un’azione sistematica di introduzione dei criteri ecologici nelle forniture e negli acquisti pubblici (Green Public Procurement), finalizzata alla riduzione del consumo delle risorse naturali ed al contenimento degli effetti ambientali generati da tali forniture, alla diffusione delle tecnologie ambientali ed all’orientamento del mercato ai prodotti ad elevata compatibilità ambientale ed energetica.

 

5. L’introduzione dei criteri ecologici nelle forniture e negli acquisti pubblici è sviluppata nell’ambito della Stazione Unica Appaltante in collaborazione con il Dipartimento Programmazione e Finanze ed il Dipartimento Ambiente e Infrastrutture.

 

6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente articolo.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE

 

     Art. 32. Piano cave

1. La Regione con atto deliberativo di Giunta adotta il piano cave della Regione Basilicata entro il 31 marzo 2017. Lo stesso è trasmesso al Consiglio regionale per la sua approvazione [4].

2. Il piano cave ha valenza triennale ed è aggiornato annualmente dagli uffici competenti.

3. Il piano cave viene redatto sulla base dello stato di fatto emergente dal censimento delle cave in esercizio, dal censimento delle cave chiuse e bonificate, in corso di bonifica e da bonificare.

4. Il piano cave è corredato:

a) dalla indicazione della quantità massima di materiali inerti la cui estrazione è autorizzata per ogni singolo anno e complessivamente per il triennio di riferimento;

b) dalla individuazione dei siti di maggior interesse per la coltivazione delle cave, nonché dalle aree in cui può essere autorizzata la coltivazione delle cave e dalle aree in cui è preclusa ogni attività di coltivazione delle cave;

c) dalle modalità, secondo le tecniche più avanzate, con cui si procede alla bonifica del sito dismesso ed al ripristino ambientale;

d) da ogni altra indagine e/o attività utile alla redazione del piano medesimo.

4 bis. [La Giunta regionale con atto deliberativo costituisce e nomina il Comitato tecnico composto dai dirigenti degli uffici regionali deputati alla redazione del “Piano Cave”, nonché da n. 4 rappresentanti delle organizzazioni datoriali più rappresentative. Il Comitato tecnico svolge funzioni consultive sulle tematiche relative al settore estrattivo di cui alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i.] [5].

 

     Art. 33. Modifica all’articolo 12 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12

1. All’art. 12 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i. al termine del comma 1, dopo le parole “dagli artt. 3 e 4,” e prima del punto, aggiungere le seguenti parole: “con la sola esclusione del documento indicato alla lettera a) dell’art. 3, che dovrà essere acquisito dal competente ufficio regionale sino al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo.”.

 

CAPO VII

MODIFICHE ALLA L.R. 9 GENNAIO 1995, N. 2 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

 

     Art. 34. Modifiche agli artt. 30 e 30 bis della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2

1. Il comma 4 dell’art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è così sostituito:

 

“4. La Giunta regionale, annualmente, disciplina l’esercizio delle deroghe di cui al presente articolo nel calendario venatorio regionale.”.

 

2. Dopo il comma 4 dell’art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

 

“4 bis. La Regione può altresì posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale deve uniformarsi.”.

 

3. Dopo il comma 10 dell’art. 30 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è aggiunto il seguente comma:

 

“10 bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai sensi del comma 1-bis dell’'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.”.

 

4. L’art. 30 bis della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 è così sostituito:

 

“Art. 30 bis. Esercizio delle deroghe previste dall'art.19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni

1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'art. 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva e alle disposizioni della presente legge.

2. La Regione dispone, nei limiti e nei modi previsti dall’art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni, con apposite direttive della Giunta regionale, le deroghe solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato nell'art. 19 bis legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni.”.

 

     Art. 35. Modifiche all’art. 41 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2

1. L’art. 41 della L.R. 9 gennaio 1995, n 2 è così sostituito:

 

“Art. 41 Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizione della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169 . Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero in caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e degli allevamenti; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità dalle disposizioni regionali ovvero in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia. in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis;

n) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa di euro 15 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da euro 258 a euro 1.549 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

1 bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono adottate, con deliberazione di Giunta regionale, le conseguenti modifiche regolamentari.”.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 36. Modifica all’art.32 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33 e s.m.i.

1. Il comma 1 dell’art. 32 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, è così modificato:

 

“1. Gli organismi accreditati ai sensi dell’articolo 25 della presente legge che organizzano attività formative non finanziate con risorse pubbliche possono richiedere, alla Provincia competente per territorio ovvero all’Ente subentrante nell’esercizio della funzione, l’autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.”.

 

     Art. 37. Elenco regionale LSU/LPU

1. In attuazione dell’art. 4 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, è istituito l’elenco regionale dei Lavoratori Socialmente Utili di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e dei Lavoratori di Pubblica Utilità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

 

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce:

a) i criteri per l’iscrizione dei lavoratori nell’elenco contemperando l’anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio e i carichi familiari;

b) le modalità di presentazione presso il Centro per l’Impiego competente per territorio della domanda di iscrizione nell’elenco.

 

3. Gli Enti che procedono all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori iscritti nell’elenco istituito dal presente articolo, possono beneficiare degli incentivi previsti dall’art. 6 della L.R. 19 gennaio 2005, n. 2.

 

     Art. 38. Decorrenza del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabili–portatori di handicap

1. La domanda per il riconoscimento del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica deve essere presentata, unitamente alla documentazione richiesta, entro il temine perentorio di 90 giorni dalla scadenza ultima prevista per il pagamento.

 

2. Se la domanda è presentata entro la scadenza del termine perentorio e l’istruttoria ha esito favorevole, l’esenzione decorre dal periodo tributario in corso alla data della domanda.

 

3. In caso di domanda presentata fuori termine o di possesso di documentazione attestante i requisiti oltre il medesimo termine, l’esenzione, con esito favorevole dell’istruttoria, decorre dal periodo d’imposta successivo.

 

4. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti sono contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell’esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse precedentemente pagate.

 

5. I commi 3 e 4 dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 sono abrogati.

 

     Art. 39. Decorrenza del beneficio dell’esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all’art. 63 L. 21 novembre 2000, n. 342

1. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto della presentazione della domanda e non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni precedenti.

 

2. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti saranno contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento.

2 bis. [Sono esenti gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa romeo, Storico FMI, al 31 dicembre 2014] [6].

2 ter. [I veicoli di cui al comma precedente sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di Euro 25,82 per gli autoveicoli e di Euro 10,33 per i motoveicoli] [7].

 

3. [A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell’art. 1 della legge di stabilità nazionale 2015, per i veicoli con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, è istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella:

vetture con cilindrata fino a 1000 cc Euro 50,00

vetture con cilindrata fino a 2000 cc Euro 100,00

vetture con cilindrata oltre 2000 cc Euro 200,00] [8]

 

4. [A decorrere dal 1° gennaio 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 666 dell’art. 1 della legge di stabilità nazionale 2015, per le moto con iscrizione al PRA dal 20° al 29° anno della Regione Basilicata, è istituita una tassa regionale di possesso annuale in base alla seguente tabella:

moto con cilindrata fino a 500 cc Euro 50,00

moto con cilindrata fino a 1000 cc Euro 100,00

moto con cilindrata oltre 1000 cc Euro 200,00] [9]

 

5. [Per i veicoli che non usufruiscono del beneficio della esenzione, il pagamento della tassa è dovuto dal 1° giorno del periodo tributario successivo alla entrata in vigore della presente legge. Per i veicoli il cui periodo tributario inizia a gennaio, il pagamento è dovuto entro l’ultimo giorno del mese di gennaio a partire dal 2015. Qualora la tassa da pagare in base alla cilindrata sia inferiore alle tabelle di cui sopra, le stesse non si applicano] [10].

 

     Art. 40. Integrazione alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 37 recante “Misure per il completamento della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale”

1. Al comma 4 dell’art. 9 della L.R. 8 settembre 1998, n. 37 è aggiunto il seguente periodo:

 

“Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti connessi alle attività di protezione civile, ai dipendenti dell’Ufficio Protezione Civile regolarmente autorizzati è consentita la guida degli automezzi regionali anche al di fuori del territorio regionale.”.

 

     Art. 41. Modifica all’art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 (Conferimento dell’incarico di Comandante di Polizia Locale)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

 

“1 bis. In caso di carenze di figure interne al Corpo stesso in possesso dei requisiti di accesso al concorso, l’incarico di Comandante può essere conferito ad un dirigente, laddove presente in organico, in possesso dei requisiti e che risulti idoneo allo svolgimento delle funzioni normativamente previste per la polizia municipale, al termine di apposito corso di professionalizzazione organizzato dalle regioni, dall’amministrazione interessata o da organizzazioni professionali all’uopo autorizzate.”.

 

     Art. 42. Modifica dell’art. 3 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31

1. Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

 

“2. All’Autorità, in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione, sono attribuite le seguenti competenze:

a) controllo strategico delle attività degli Enti, del quale riferisce direttamente all’Organo di indirizzo politico di riferimento, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009;

b) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso ai sensi dell’art.14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009;

c) corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione istituita ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n.150/2009;

d) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, nonché ai contratti collettivi nazionali, ai contratti integrativi, ai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) ruolo strategico nell’ambito del ciclo di gestione della performance attraverso:

1. controllo di prima istanza relativamente alla conformità, appropriatezza ed effettività del ciclo medesimo;

2. monitoraggio costante durante tutto il ciclo in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità, ritardi ed omissioni in sede di attuazione del medesimo presso le sedi competenti al fine di promuovere azioni correttive;

3. validazione della relazione sulla performance e sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;

f) comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la Funzione pubblica e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);

g) proposizione, sulla base del sistema di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.150/2009, all’organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi;

h) verifica della coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma triennale per la trasparenza e l'Integrità e quelli indicati nel piano della performance valutandone l’adeguatezza dei relativi indicatori ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013;

i) sovraintende alla realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico e ne riferisce all’A.N.AC./Dipartimento della Funzione Pubblica;

l) svolge ogni altro compito ad essa conferito dal D. Lgs. n. 150/2009, dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalle linee guida, strumenti e metodologie predisposti dalla Civit, dall’A.N.AC. e dal Dipartimento della Funzione Pubblica."

 

     Art. 43. Modifiche all’art. 19 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 “Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale”

1. Il comma 1 dell’art. 19 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 “Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale” è così sostituito:

“1. Una quota non inferiore all’80% delle risorse di cui all’art. 39 è destinata all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo.”.

 

     Art. 44. Misure in materia di fondazioni

1. La Giunta regionale, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, anche alla luce degli obiettivi di spending review, è autorizzata a provvedere in ordine al recesso della Regione dalle fondazioni alle quali aderisce o partecipa, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale procede indipendentemente dall’espressione del parere.

 

2. [La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, con propri provvedimenti, provvede a dare attuazione all’art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 anche in riferimento alle partecipazioni, comunque denominate, direttamente o indirettamente possedute dalla Regione in fondazioni, comitati, associazioni o altri organismi, comunque denominati] [11].

 

     Art. 45. Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale

1. Il termine di validità delle graduatorie di cui all’art. 4 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 e all’art. 49 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, nonché delle graduatorie relative alle società partecipate dalla Regione Basilicata, approvate o prorogate alla data del 31 dicembre 2011, è fissato al 31 dicembre 2017 [12].

 

2. La programmazione dei fabbisogni del triennio 2014-2016 è aggiornata annualmente, al fine di coprire i posti vacanti in dotazione organica, utilizzando prioritariamente le graduatorie vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, fermi restando i vincoli assunzionali fissati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 ed il rispetto dell’art. 35, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, che è comunque pienamente assicurato, fino alla totale capienza, anche a valere sulla programmazione dei fabbisogni 2017-2020.

 

3. [I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le società a partecipazione regionale totale o di controllo, vigenti alla data del 31 dicembre 2014, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016] [13].

 

     Art. 46. Differimento termini

1. I termini di cui all’art. 36 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, per completare i programmi di investimento a proprie spese senza beneficiare del contributo regionale residuale, sono differiti al 31 dicembre 2017 ovvero al diverso termine che sarà indicato nel provvedimento di cui all’art. 37 della medesima legge regionale n. 7/2014 [14].

 

2. [All’art. 37 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 l’espressione “entro 180 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge” è sostituita con l’espressione “entro il 30 giugno 2015”] [15].

 

     Art. 47. Strategia regionale Rifiuti Zero 2020

1. Al fine di assicurare la revisione del ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e sostenibilità ambientale, la Regione Basilicata si impegna a definire e sostenere una “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020” destinata a definire e realizzare attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e il sistema produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:

a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali e di energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l’anno 2020;

b) proteggere l’ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla produzione e alla gestione dei rifiuti;

c) favorire l’accesso all’informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti;

d) realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni tecnologiche o di processo che puntino al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla riprogettazione dei prodotti, anche attraverso il loro disassemblaggio.

 

2. Per le finalità di cui al presente articolo, si applicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché le definizioni formulate dall’articolo 183 dello stesso decreto legislativo e dall’articolo 1 della decisione 2011/753/UE della Commissione in data 18 novembre 2011.

 

3. La “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020” costituisce il riferimento programmatico per la definizione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, predisposto entro l’anno 2015, ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno insieme ad un sistema di premialità per quei Comuni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti.

 

4. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed economicità, fissati dall’art. 178 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti attua i principi indicati alle lettere “c” e “d” dell’art. 179 del D. Lgs. n.152/2006 e prevede meccanismi stabili di premialità a beneficio delle comunità locali, dando priorità a quelle che erogano servizi di gestione dei rifiuti in forma associata.

In questo ambito sono finanziati i progetti di investimento, i nuovi impianti, la riconversione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali, finalizzate:

a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;

b) alla riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata, con preferenza per il sistema di raccolta domiciliare;

c) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio;

d) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione dei rifiuti e/o la crescita dei materiali riciclabili;

e) a sostenere progetti industriali che utilizzano come materia prima principale i materiali derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani e industriali [16].

 

5. Nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce ed approva la “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020”, previo parere della Commissione consiliare competente, in stretta coerenza con i principi e gli obiettivi riportati ai punti precedenti. Inoltre, nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale potrà promuovere e sostenere attività sperimentali su base territoriale al fine di verificare la praticabilità delle soluzioni prospettate nell’ambito della “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020”.

 

6. Nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, è autorizzata a verificare e praticare opzioni gestionali alternative a quelle attualmente in essere per ciò che concerne la valorizzazione, l’incenerimento e lo smaltimento dei rifiuti.

 

7. Gli interventi definiti ed attuati ai sensi del presente articolo, insieme a quelli definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, saranno finanziati attraverso l’utilizzo dalle risorse autonome regionali, da quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione e dei Fondi strutturali e di investimento europei, in particolare FESR, FSE e FEASR. Inoltre potrà costituire specifici fondi di garanzia o un fondo di natura rotativa che potranno operare sia per la concessione di garanzie, su finanziamenti erogati alle imprese, sia per l’erogazione diretta di finanziamenti.

 

     Art. 48. Sostegno agli interventi per l’alfabetizzazione e la cultura digitale (Scuola digitale per le aree interne)

1. Al fine di accelerare il superamento del divario digitale e rafforzare i processi di alfabetizzazione delle nuove generazioni, la Regione Basilicata intende attivare interventi relativi alla dotazione tecnologica ICT degli istituti scolastici, alla realizzazione di modelli di didattica avanzata per le zone territorialmente disagiate, all’introduzione di testi scolastici digitali e all’allestimento di percorsi di alfabetizzazione e sperimentazione di classi tecnologicamente avanzate.

 

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il progetto “Scuola digitale per le aree interne”, come dal Piano Barca, da attuare nelle seguenti aree caratterizzate da economie fragili, spopolamento e difficoltà di accesso ai servizi: Mercure – Alto Sinni – Val Sarmento; Collina Materana, Alto Bradano e Marmo-Melandro. Il progetto è definito secondo le modalità e i criteri di selezione degli interventi stabiliti nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, insieme ai criteri di dimensionamento scolastico, dimensionamento territoriale, baricentricità e rappresentatività degli istituti scolastici, esiti dei check-up tecnologici, indicatori di connettività e dematerializzazione dei processi.

 

3. Il progetto è sostenuto attraverso risorse rinvenienti dalla programmazione del P.O. FESR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.

 

     Art. 49. Modifica all’art. 2 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34 recante “Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità”

1. L’articolo 2 “Abrogazioni” della L.R. 12 novembre 2014, n. 34 è così sostituito:

 

“1. Sono abrogate la legge regionale 16 giugno 2003, n. 22; l’articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42; l’articolo 27 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. L’art. 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, come modificata ed integrata dall’art. 17 L.R. 18 agosto 2014, n. 26 e dalla presente legge resta a tutti gli effetti in vigore.”.

 

     Art. 50. Modifica all’art. 4, comma 2, lettere c) ed h) della L.R. 10 novembre 1998, n. 42

1. Le lettere c) ed h) del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 10 novembre 1998, n. 42 sono così sostituite:

 

“c) la promozione dell’imprenditoria forestale privata anche mediante opere di riconversione colturale ivi compresi i castagneti da legno in castagneti da frutto;

h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna con varietà iscritte al Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 26.”.

 

     Art. 51. Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 “Norme per l’assegnazione e la gestione e determinazione dei canoni di locazione di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

1. Il comma 1 dell’art. 39 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24, è così modificato:

 

“1. Nei confronti di coloro che occupano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 ottobre 2014 e che presentino domanda all’ente gestore, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte dell’ente gestore stesso, quest’ultimo dispone a sanatoria l’assegnazione in locazione dell’alloggio, in presenza delle condizioni di cui al comma seguente.”

 

     Art. 52. Integrazione dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7

1. L’art. 21 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016” è integrato dal seguente comma:

 

“1 bis. La modifica di cui al comma 1 si applica retroattivamente anche alle eventuali fattispecie verificatesi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 3 L.R. 12 gennaio 2000, n. 1

1. All’art. 3, comma 3 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1 dopo le parole “da almeno 12 mesi” si aggiungono le parole “, oltre che le associazioni di carattere nazionale che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale operante da non meno di 12 mesi.”.

 

2. All’art. 3, comma 4 della L.R. 12 gennaio 2000, n. 1 le parole “con provvedimento della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “dal dirigente dell’ufficio competente con propria determinazione”.

 

     Art. 54. Modifica all’art. 4 L.R. 5 aprile 2000, n. 28 “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private”

1. All’art. 4, comma 3 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, le parole “emana direttive” sono sostituite con le parole “predispone, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, le linee guida”.

 

2. All’art. 4, comma 3 della L.R. 5 aprile 2000, n. 28, dopo le parole “di cui al comma precedente” si aggiunge la frase “Per l’esercizio degli studi professionali le linee guida devono prevedere le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente per le quali non è prevista autorizzazione.”.

 

     Art. 55. Modifica alla L.R. 16 aprile 1984, n. 9 “Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture”

1. L’art. 1 della L.R. 16 aprile 1984, n. 9 è così sostituito:

 

“Art. 1 Finalità della legge

1. La presente legge ha come scopo la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali del bacino idrominerario del Vulture così come individuato dalla cartografia “Carta della vulnerabilità” e relativo “Atlante Carta della vulnerabilità” allegati alla D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665.”.

2. All’art. 8 della L.R. 16 aprile 1984, n. 9 le parole “1.000.000 e 10.000.000 di lire” sono sostituite rispettivamente dalle parole “2.000 e 20.000 euro.”.

 

     Art. 56. Aree demaniali marittime [17]

1. Per destagionalizzare le attività turistiche in Basilicata ed al fine di qualificare l’accoglienza turistica in Basilicata in occasione della designazione della città di Matera a Capitale Europea della cultura per il 2019, sulle coste lucane è consentito mantenere per l’intero anno, fino al 31 dicembre 2019 le strutture funzionali delle attività balneari già operanti in regime di concessione demaniale marittima, purchè siano di facile amovibilità.

 

     Art. 57. Modifica alle Norme tecniche attuative del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino L.R. 12 febbraio 1990, n. 3 [18]

1. Le Norme tecniche attuative del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino, approvato con L.R. 12 febbraio 1990, n. 3, sono modificate aggiungendo dopo il primo capoverso della nota 1 il seguente periodo:

“Ove le aree di cui al precedente comma non appartengano al demanio marittimo ovvero siano interessate da contestazioni da parte di soggetti privati che ne reclamino la proprietà, ovvero nei casi in cui dette aree non risultino disponibili perché già adibite ad uso pubblico di parcheggio o perché interessate da fitta vegetazione oggetto di specifica tutela ambientale regionale, la localizzazione delle strutture per la balneazione può essere consentita sull'arenile, in deroga a quanto stabilito all'art. 14, a condizione che:

a) le strutture abbiano caratteristiche di facile amovibilità, rispettino i parametri dimensionali e utilizzino i materiali previsti nel Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 940/2005;

b) il progetto sia accompagnato da uno studio di valutazione dei rischi da mareggiate;

c) il richiedente assuma interamente a suo carico ogni responsabilità per eventuali danni provocati da eventi meteomarini.

Le deroghe di cui al precedente capoverso sono consentite a condizione che i siti interessati abbiano quota idonea a fini di prevenzione da rischi da fenomeni meteomarini.”.

 

     Art. 58. Modifica all’art. 42 “Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti” della L.R. 18 agosto 2014, n. 26

 

1. Al comma 1, lett. b), dell’art. 42 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 l’espressione “nonché i nuovi impianti di recupero di rifiuti” è soppressa.

 

2. Al comma 1, lett. c), dell’art. 42 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 l’espressione “e recupero rifiuti” è soppressa.

 

3. Dopo il comma 2 dell’art. 42 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti per i quali siano intervenuti i provvedimenti autorizzativi della Giunta regionale di cui all’art. 25 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e s.m.i. e agli impianti di recupero.”.

 

     Art. 59. Misure a sostegno delle piccole e medie imprese

1. Al fine di migliorare la trasparenza e la legalità, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, la Giunta regionale, entro 90 giorni, impartisce direttive vincolanti concernenti l’affidamento di lavori e l’acquisizione di beni e servizi, soggetti a procedura negoziata, attingendo dall’albo fornitori e seguendo il criterio della rotazione.

 

     Art. 60. Modifica alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28

1. Dopo l’art. 17 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28, è inserito il seguente articolo:

 

“Art. 17 bis. Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata

1. La Consulta per lo sviluppo economico-sociale dei Parchi della Regione Basilicata (di seguito Consulta) è organo di consulenza e di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale.

2. La Consulta, altresì:

a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale e culturale delle collettività residenti all’interno dei Parchi della Regione Basilicata , in attuazione ai piani pluriennali economico-sociali dei 4 Parchi, due regionali e due nazionali, e agli accordi di programma;

b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del Piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei 4 Parchi della Regione Basilicata e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i 4 Parchi debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria “rete” dei Parchi;

c) promuove coworking istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i progetti PO FESR, i 4 Parchi, gli Osservatori ambientali, gli Enti e le associazioni ambientali persistenti sul territorio, al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesistico;

d) promuove contratti, intese e convenzioni tra la Regione Basilicata, i 4 Parchi, le Province e i vari soggetti pubblici e privati considerati utili al turismo naturalistico-culturale e alle politiche di sviluppo delle collettività residenti all’interno dei Parchi.

3. La Consulta è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato:

a) l’Assessore al Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata;

b) 1 membro di comprovata esperienza designato dal Presidente della Giunta regionale;

c) 1 membro esperto in scienze geologiche, biologiche, agrarie e forestali, designato dall’Università di Basilicata;

d) 5 rappresentanti dell’associazione Federparchi Basilicata (c.d. Coordinamento regionale Federparchi Basilicata), nelle modalità seguenti:

- 2 Presidenti degli Enti Parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati;

- 2 Presidenti degli Enti Parco regionali della Regione Basilicata o loro delegati;

- 1 membro delle associazioni ambientaliste facenti parte;

e) il Direttore generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata;

f) un funzionario della Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione Basilicata.

4. La Consulta elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente.

5. La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce 4 volte l’anno presso la sede del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata.

6. I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura.

7. La Giunta regionale, con specifica delibera, definisce le modalità di funzionamento della Consulta.

8. La Consulta è istituita e opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 61. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 30.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 55 e così ulteriormente modificato dall'art. 80 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2016, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui stabilisce il termine di novanta giorni per il rilascio o il diniego dell’intesa da parte della Regione e quello di sessanta giorni per l’acquisizione del parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia.

[4] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[5] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2015, n. 14 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità della prima disposizione di modifica.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2015, n. 14 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2015, n. 47. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità della prima disposizione di modifica.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2015, n. 14.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2015, n. 14.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2015, n. 14.

[11] Comma abrogato dall'art. 81 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[12] Comma così modificato dagli artt. 82 e 88 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5. L'art. 82, L.R. 5/2016, è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[13] Comma abrogato dall'art. 88 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[14] Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 54 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[15] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno 2016, n. 154, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.»

[17] Articolo già sostituito dall'art. 56 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[18] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, L.R. 19/2017.