§ 4.1.119 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 30.
Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/12/2016
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Autorità competenti
Art. 3.  Soggetti responsabili
Art. 4.  sercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Art. 5.  Disposizioni operative
Art. 6.  Impianti soggetti ad accertamenti ed ispezioni
Art. 7.  Accertamenti
Art. 8.  Ispezioni
Art. 9.  Impianti termici o generatori disattivati
Art. 10.  Situazioni particolari
Art. 11.  Contrassegno di verifica
Art. 12.  Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici
Art. 13.  Tariffe
Art. 14.  Regime sanzionatorio
Art. 15.  Attività di monitoraggio
Art. 16.  Formazione e informazione
Art. 17.  Copertura finanziaria
Art. 18.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 19.  Abrogazioni
Art. 20.  Pubblicazione


§ 4.1.119 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 30.

Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 51)

 

Art. 1. Oggetto

1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi.

2. La Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazioni energetiche nell’edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006//32/CE) per uniformarne l’applicazione sul territorio regionale, alle quali si rinvia laddove non diversamente disposto dalla presente legge.

3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell’Allegato 1.

 

     Art. 2. Autorità competenti

1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 sono delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza per i territori di propria competenza e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il territorio di sua competenza, comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti. Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono denominate autorità competenti [1].

2. L’autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche riportate nell’Allegato C del D.P.R. n. 74/2013.

3. Il soggetto esecutore è l’autorità competente o, se del caso, l’organismo esterno da questa delegato all’esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici.

4. Le autorità competenti possono affidare direttamente il servizio ad uno o più organismi esterni in possesso delle caratteristiche riportate nell’Allegato C del D.P.R. n. 74/2013. L’affidamento predetto è comunicato alla Giunta regionale.

5. L’attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell’autorità competente o dell’organismo esterno. Sono considerati esperti, e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui attività deve essere attestata dalle autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

 

     Art. 3. Soggetti responsabili

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarli ad un terzo responsabile conformemente a quanto stabilito dall’articolo 6 del D.P.R. n. 74/2013.

2. Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile:

a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;

b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante.

3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all’incarico di terzo responsabile di cui all’articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. n. 74/2013, sono comunicate al soggetto esecutore entro due giorni lavorativi, secondo le disposizioni operative di cui all’articolo 5.

4. I principali compiti dei soggetti che operano sull’impianto termico sono indicati nell’Allegato 5.

 

     Art. 4. sercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

1. Il responsabile dell’impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dalla seguente legge e dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013.

2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile dell’impianto o l’installatore sono obbligati ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all’articolo 12. Nelle more dell’istituzione del Catasto, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile dell’impianto invia a quest’ultimo la scheda identificativa dell’impianto.

3. Le operazioni di controllo sugli impianti termici comprendono gli interventi di manutenzione ed il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto. L’intervento di manutenzione, compreso il rapporto che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica ed il relativo rapporto.

4. Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

5. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi all’atto del collaudo se prescritto. Gli installatori e i manutentori devono indicare al committente o all’utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto con la loro frequenza.

6. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. In mancanza delle prescrizioni di cui al periodo precedente, la manutenzione deve essere eseguita con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del manutentore.

7. E’ fatto obbligo al manutentore redigere il rapporto di manutenzione e compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.

8. Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013, deve essere eseguito con la cadenza indicata nell’Allegato 2, per le diverse tipologie di impianto.

9. Oltre alla tempistica indicata nell’Allegato 2, il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:

a) all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

10. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza energetica, a cui è allegato il contrassegno di verifica di cui all’articolo 11.

 

     Art. 5. Disposizioni operative

1. La Giunta regionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le disposizioni operative necessarie a definire le modalità per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l’accertamento e le ispezioni degli impianti termici, tenendo conto delle peculiarità socioeconomiche del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini.

2. Le disposizioni operative di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le Associazioni delle categorie interessate nonché le Associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo). Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le Disposizioni Operative a nuove normative tecniche o a metodologie più evolute sono adottate direttamente dalla Giunta regionale [2].

3. In particolare, le disposizioni operative di cui al comma precedente dovranno indicare:

a) i requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;

b) le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, la periodicità della manutenzione e il controllo degli stessi, nonché il loro controllo di efficienza energetica e le modalità di trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica, delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione e di eventuale ulteriore documentazione necessaria;

c) le modalità di accertamento ed ispezione finalizzate a garantire l'efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;

d) le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori e fornitori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'articolo 2, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile nelle unità immobiliari degli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici [3];

e) la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione;

f) le modalità di irrogazione delle sanzioni.

 

     Art. 6. Impianti soggetti ad accertamenti ed ispezioni

1. Sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, ovvero tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;

b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

 

     Art. 7. Accertamenti

1. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell’ispezione.

2. Nel caso in cui si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare tempestivamente l’anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l’eventuale ausilio di un ispettore, provvede ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell’impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell’impianto. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all’autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico, secondo le disposizioni operative.

3. Nel caso in cui si rilevino difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell’impianto deve comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli vengono richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l’esecuzione dell’ispezione con addebito.

4. Nel caso in cui si rilevino altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma un’immediata ispezione con addebito.

 

     Art. 8. Ispezioni [4]

1. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base alle seguenti priorità:

a) a partire dagli impianti con età superiore ad anni quindici;

b) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all’articolo 7;

c) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle disposizioni operative;

d) mancata o ritardata trasmissione dei rapporti di avvenuta manutenzione;

e) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all’articolo 11;

f) secondo l’ordine e le cadenze riportate nell’Allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti.

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano preferibilmente durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne i casi previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d).

3. L’ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e la consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

4. L’ispezione comprende l’accertamento sull’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

5. Il costo delle ispezioni, così come definito in Allegato 4, è addebitato al responsabile dell’impianto nei seguenti casi:

a) mancato invio o invio in ritardo del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE);

b) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all’articolo 11;

c) ispezione non effettuata per mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati;

d) mancato invio di documentazione o informazioni richieste a seguito di accertamento documentale.

6. Nel caso in cui durante una ispezione si riscontri l’assenza del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE) o della eventuale dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM), oltre all’addebito del costo dell’ispezione e alle sanzioni di cui all’articolo 14, il responsabile dell’impianto è comunque tenuto a chiamare il manutentore per il controllo periodico del generatore e ad inviare entro trenta giorni dalla data dell’ispezione il relativo RCEE munito di bollino o la DAM, in quanto l’ispezione non è sostitutiva della manutenzione.

7. Le disposizioni operative definiscono le procedure delle ispezioni.

 

     Art. 9. Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte di energia.

2. Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito dalle disposizioni operative. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.

3. La riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione dell’intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore.

 

     Art. 10. Situazioni particolari

1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 6 mai denunciati, l’ispettore procede alla contestazione al responsabile dell’impianto che provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla contestazione, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative.

2. Se l’ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico, l’ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto unico regionale.

3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente comunicato al responsabile d’impianto.

 

     Art. 11. Contrassegno di verifica

1. Il contrassegno di verifica (bollino) attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell’invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui all’Allegato 2.

2. I responsabili dell'impianto, attraverso l’installatore o il manutentore di cui al comma 4 dell’articolo 4, possono acquisire il contrassegno di verifica da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica, con le modalità indicate dall’autorità competente [5].

3. I valori dei contrassegni di verifica riportati nell’Allegato 3 sono determinati tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni, nonché per l’implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui all’articolo 12 e per l’informazione di cui all’articolo 16.

4. Le disposizioni operative definiscono le modalità di acquisizione ed apposizione del contrassegno di verifica.

 

     Art. 12. Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici

1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile on-line e consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le indicazioni della Regione [6].

2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti termici. La targatura ha l’obbiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un’ apposita targa adesiva da applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l’impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall’Ufficio competente della Regione con Determina dirigenziale [7].

3. Le seguenti tipologie di impianto sono censite da un unico codice catasto e un’unica targa impianto come individuata al comma 5:

a) generatori multipli al servizio di un unico sistema di distribuzione, che operino come unico impianto termico, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti;

b) generatori fissi non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi.

4. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate dell’unità immobiliare, costituiscono un impianto separato rispetto all’impianto termico che garantisce il servizio dell’intera unità immobiliare o dell’intero edificio e, pertanto, devono essere censiti da un proprio codice catasto.

5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell’Autorità competente. L’apposizione della targa identificativa avviene, con l’ausilio degli operatori del settore, all’atto della installazione o della prima manutenzione prevista, riportandone il codice sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all’Autorità competente [8].

6. Il catasto gestisce l’interazione tra gli operatori garantendo la registrazione di tutti i documenti ed i relativi dati, e la trasmissione degli stessi tra le autorità competenti e gli operatori medesimi, prevedendo, altresì, le opportune procedure di accreditamento.

7. L’Ufficio competente della Regione, con Determina dirigenziale, indica alle Autorità competenti i requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico regionale degli impianti termici [9].

8. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete nonché i fornitori alle utenze dei diversi tipi di combustibile sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive, in base a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia),e con le modalità operative di cui all’articolo 5 della presente legge. I dati vanno trasmessi annualmente entro il termine di cui alla lettera d), del comma 3 dell’articolo 5 secondo le specifiche tecniche indicate dai soggetti esecutori [10].

8 bis. I soggetti di cui al comma 8 che non trasmettono i dati relativi alle utenze attive secondo le modalità e i tempi previsti dal comma 3, dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e dall’articolo 5 della presente legge, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria amministrativa minima di euro 1.000 e massima di euro 10.000 [11].

 

     Art. 13. Tariffe

1. Le tariffe relative al contrassegno di verifica e alle ispezioni con addebito sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4.

2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, al quale è inviato apposito avviso contenente la data e l’ora dell’ispezione, nonché le modalità di pagamento.

3. A decorrere dall’attivazione del Catasto di cui all’art. 12, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettano alle Autorità competenti, che impiegano le relative risorse anche per la targatura degli impianti, l’implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli impianti termici [12].

4. Nel caso le autorità competenti abbiano affidato il servizio ad un unico organismo esterno in possesso delle caratteristiche riportate nell’Allegato C del D.P.R. n. 74/2013, tutti gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio spettanti all’autorità competente saranno riversati interamente all’organismo esterno affidatario del servizio [13].

5. La Giunta regionale può rimodulare l’importo delle tariffe di cui al presente articolo [14].

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le autorità competenti gestiscono i proventi delle tariffe previste dal presente articolo esclusivamente per le finalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 14. Regime sanzionatorio

1. In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5 del D. Lgs. n. 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6 a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, nonché le sanzioni previste dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 102/2014.

 

     Art. 15. Attività di monitoraggio

1. La Giunta regionale cura l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Le autorità competenti predispongono ed inviano all’Ufficio Energia della Regione, entro il termine stabilito nelle disposizioni operative, una relazione annuale sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle ispezioni effettuate, nonché il quadro economico delle attività svolte. Il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo.

3. La Giunta regionale predispone e divulga una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 2, avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall’attuazione della presente legge.

4. La Giunta regionale definisce programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione, nonché i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 2010/31/UE (D.Lgs. n. 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, anche al fine di eventuali adeguamenti normativi.

 

     Art. 16. Formazione e informazione

1. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 74/2013 [15].

2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e formazione professionale delle imprese installatrici e di manutenzione nonché per la definizione e la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini [16].

 

     Art. 17. Copertura finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. La copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli impianti termici, per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, nonché per le iniziative di informazione e sensibilizzazione, in ottemperanza alle norme statali vigenti, è assicurata dagli introiti derivanti dal pagamento del contrassegno di verifica di cui all’articolo 11. Allo scopo di assicurare tale finalità, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 74/2013, le somme incassate in dipendenza della presente legge sono destinate esclusivamente all’adempimento delle obbligazioni sorte in dipendenza della stessa.

3. Il contributo di cui al comma precedente è definito tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l’esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. L’entità del contributo, articolato in base alla potenza degli impianti, è riportato nell’Allegato 3.

4. La Giunta regionale, con le disposizioni operative, stabilisce le modalità di versamento del contributo di cui al comma 2, assicurando l’applicazione di modalità uniformi sull’intero territorio regionale.

 

     Art. 18. Disposizioni finali e transitorie [17]

1. Per tutti gli impianti la scadenza di trasmissione del RCEE di cui all’Allegato 2 decorre dalla data dell’ultima autocertificazione o dell’ultimo RCEE munito di contrassegno di verifica (bollino). È consentito posticipare tale data di massimo trenta giorni. Il contrassegno di verifica va sempre applicato all’inizio del periodo indicato all’Allegato 2.

2. Fino alla istituzione del catasto di cui all’articolo 12, il contrassegno di verifica è costituito da un bollino adesivo stampato dall’autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso l’eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell’impianto come riportato in Allegato 3. È possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l’impianto in esame come previsto dall’ Allegato 3.

3.Nelle more della costituzione del catasto di cui all’articolo 12, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati alle autorità competenti nelle forme e modalità da queste ultime stabilite.

4. Nelle more della costituzione del catasto di cui all’articolo 12, le autorità competenti attribuiscono a ogni impianto di propria competenza il codice catasto di cui al comma 2 dell’articolo 12 attraverso la targa impianto secondo le modalità di consegna da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al richiamato articolo 12.

5. I parametri della combustione vanno riportati obbligatoriamente ogni volta che si trasmette l’RCEE. L’RCEE va inviato all’autorità competenti, entro trenta giorni dalla data di avvenuta manutenzione.

6. Le autorità competenti e i soggetti esecutori dovranno rendere pienamente operativo il catasto degli impianti termici, in modalità telematica, nel corso dell’anno 2021.

7. Al fine di perseguire gli obiettivi generali della semplificazione amministrativa e della dematerializzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi, una volta costituito il catasto di cui all’articolo 12, le autorità competenti o i soggetti esecutori possono stabilire, in maniera unitaria e sentita gli uffici regionali competenti in materia, modalità di trasmissione, archiviazione e firma di qualunque tipo di documento direttamente on-line sul portale telematico regionale, evitando, ove possibile, l’utilizzo di copie cartacee.

8. Il manutentore o l’installatore di cui al comma 4 dell’articolo 4, deve dotarsi di una polizza di responsabilità civile globale e ha l’obbligo di certificare il possesso e la taratura degli analizzatori di combustione, secondo le modalità indicate dai soggetti esecutori.

9. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e solo per l’anno 2020, i responsabili di impianto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di modifica e sempre attraverso il manutentore o l’installatore:

a) per gli impianti sprovvisti di RCEE, possono provvedere ad effettuare la manutenzione dell’impianto e a inviare all’autorità competente o al soggetto esecutore l’RCEE munito di contrassegno di verifica;

b) per gli impianti dotati di RCEE, ma sprovvisti di contrassegno di verifica, possono inviare all’autorità competente o al soggetto esecutore lo stesso RCEE munito di contrassegno di verifica.

 

     Art. 19. Abrogazioni

1. È abrogato l’articolo 26 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 come modificato dall’articolo 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 55 e dall’articolo 80 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 20. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATI [18]


[1] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[2] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[6] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[8] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[9] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[10] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[11] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[12] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[13] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[14] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[15] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[16] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[18] L'Allegato 7 è stato abrogato dall'art. 55 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. Gli allegati 2, 3, 4 sono stati sostituiti dall'art. 20 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.